Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20708 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20708 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 10/07/1987
avverso l’ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 19 dicembre 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato nei confronti di
NOME COGNOME la misura della semilibertà a lui già concessa con precedente ordinanza del 14/03/2024, disponendo che l’espiazione della pena prosegua in
regime ordinario;
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine ai presupposti della revoca;
che in realtà il ricorrente richiede un’alternativa lettura degli elementi che già
compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere con percorso logico immune da fratture la decisione impugnata;
che il Tribunale di sorveglianza ha ricostruito la condotta di COGNOME evidenziandone i profili di particolare gravità per l’estrema superficialità e la
mancanza di rispetto delle prescrizioni e dei limiti della misura, tali da dimostrare l’inidoneità del beneficio della semilibertà a perseguire lo scopo di promuovere il recupero sociale del condannato, nonostante l’impegno dimostrato dal ricorrente nell’attività lavorativa;
che tale giudizio è basato sulla valutazione di elementi assai specifici, apprezzati anche alla luce delle poco credibili giustificazioni dedotte e della scarsa consapevolezza delle prescrizioni e della funzione della misura alla quale era sottoposto; egli aveva guidato senza patente, aveva incontrato una persona sconosciuta all’UEPE e ai familiari, si era posto alla guida di un’autovettura di un pregiudicato, all’interno della quale erano occultati involucri contenenti fazzoletti di carta termosaldati, e si era fermato ai margini della carreggiata in una zona di Prato, nota agli inquirenti quali luogo di spaccio di stupefacenti.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 maggio 2025
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