Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10160 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE di APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, per quanto qu interessa, ha confermato la condanna di COGNOME NOME NOME ordine a reati falliment commessi in relazione vuoi al fallimento della RAGIONE_SOCIALE (ch aveva subito un incendio di vaste proporzioni tra il 7 e 1’8 agosto 2001), vu fallimento della RAGIONE_SOCIALE.
Quanto al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, dichiarato il 19 maggio 2010:
bancarotta impropria da reato societario (artt. 223, comma secondo, n. legge fall. in relazione all’art. 2621 cod. civ.), ascritta all’imputato nell amministratore di diritto dal 20 ottobre 1994 al 18 febbraio 2005 e consistita n
falsificazione dei bilanci in maniera da ritardare l’emersione della insolvibil consentire la prosecuzione dell’attività, così da esporre la società a ul perdite, causandone il dissesto (capo 1). In particolare è stata riten responsabilità dell’imputato per avere: falsificato il bilancio relativo all’e 2001 attraverso la rivalutazione parziale dei cespiti immobiliari per 5 miliar lire (in violazione dell’art. 2426, comma primo, cod. civ.); la mancata svalutaz della merce, a seguito dell’incendio, per euro 539.000,00, inserita solo nel bil del 2003 (capo la); falsificato il bilancio relativo all’esercizio 2005, at l’iscrizione tra i proventi del conto economico, invece che come riserva di capi della rinuncia dei soci ai crediti per anticipazioni, pari ad euro 1.867.525,00 1c); falsificato i bilanci antecedenti all’esercizio 2007 attraverso l’omessa isc di crediti in sofferenza per euro 67.178,00 (capo 1d);
bancarotta preferenziale (artt. 223, comma primo, in relazione all’art. 2 comma terzo, legge fall.), per avere favorito taluni creditori e in particolare provvedendo, nel corso dell’anno 2003, al rimborso, in loro favore, finanziamenti infruttiferi (capo 2);
bancarotta impropria da reato societario, ascritta all’imputato co extraneus, per aver concorso con gli amministratori della fallita nella violazio dell’art. 2626 cod. civ., liberando il socio RAGIONE_SOCIALE (amminis dall’imputato) dall’obbligo di conferimento della somma complessiva di 200mila euro dovuta in ragione dell’aumento di capitale deliberato in data 28 aprile (capo 4).
Quanto al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, dichiarato il 27 febbraio 2009:
bancarotta fraudolenta documentale (artt. 223, comma primo, in relazione all’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.), commessa nella vest amministratore di fatto della fallita (capo 7);
bancarotta preferenziale (artt. 223, comma primo, in relazione all’art. 2 comma terzo, legge fall.), per avere favorito taluni creditori, e in parti numerosi fornitori, mediante il rilascio ingiustificato di note di credito p merci (capo 10).
Con la medesima sentenza la Corte di appello ha assolto l’imputato dal reat di cui al capo la) limitatamente alla condotta di iscrizione credito per inden assicurativo; nonché dai reati di cui ai capi 5), 8) e 9), procedend conseguente rideterminazione della pena.
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difen articolando otto motivi.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordi alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 1) con rig segnatamente, alle condotte sub la).
Sostiene il ricorrente che:
circa l’operazione di rivalutazione degli immobili, la Corte di appello: avr travisato quanto risultante dalla sentenza civile n. 5264 del 2015 che non avr affatto dichiarato illegittima l’operazione, ma anzi avrebbe ritenuto attendib valore di 4.898.593,69 attribuito agli immobili sia in perizia sia nella relazio commissari giudiziali; non avrebbe fornito risposta al rilievo dei consulenti di p secondo cui la rivalutazione in deroga all’art. 2426 cod. civ. sarebbe stata l non avrebbe motivato in ordine alla idoneità della rivalutazione a indurre in er i terzi;
circa la mancata iscrizione della svalutazione della merce: la società avre tentato di immettere sul mercato la merce danneggiata dall’incendio e soltanto 2003 ne sarebbe emersa la non vendibilità con conseguente azzeramento del valore.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta analoghi vizi in relazione fatti di cui ai capi 1c) e 1d).
Verrebbero in rilievo condotte non ascrivibili all’imputato perché poste essere dopo il 18 febbraio 2005, cioè dopo che questi era cessato dalla cari amministratore della fallita.
Inoltre la contestazione di cui al capo 1d) sarebbe generica.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione al capo l’insussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie di ban preferenziale.
Assume che il rimborso in favore dei soci avrebbe avuto carattere eccezional e limitato temporalmente fino alla percezione dell’indennizzo, per i danni incendio, da parte della RAGIONE_SOCIALE.
2.4. Con il quarto motivo contesta la propria responsabilità in ordine al r sub 4).
La liberazione di RAGIONE_SOCIALE dall’obbligo di conferimento della somma di 200mila euro è frutto di una decisione assunta dagli organi della fallita dicembre 2006 quando l’imputato aveva da tempo dismesso la carica di amministratore della fallita.
A fronte di uno specifico motivo di appello sul punto la Corte distrettuale modificando il titolo di responsabilità e incorrendo, quindi, nella violazio principio di correlazione tra accusa e sentenza – avrebbe ritenuto COGNOME NOME concorrente extraneus nel reato, quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE.
Senza, peraltro, fornire risposta alla deduzione difensiva che invoc l’assenza di una dolosa preordinazione.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazione sull’elemento oggettivo e soggettivo del delitto di bancaro fraudolenta documentale di cui al capo 7).
In base alle stesse dichiarazioni del consulente del Pubblico ministero scritture contabili della società hanno consentito di ricostruire il movimento affari, tanto da far emergere la violazione di alcuni principi contabili (OIC 11 e 19).
2.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce, in relazione al capo l’insussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie di ban preferenziale.
Al fine di evitare il fallimento, la società avrebbe tentato di restituire a tutti i fornitori, riuscendovi con la maggior parte di essi.
In tale situazione difetterebbe l’intenzione di favorire taluni credi discapito degli altri.
2.7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta il difetto di motivazion riconoscimento della recidiva.
Con l’ottavo denuncia analogo vizio in punto di determinazione degli aumenti di pena per la continuazione.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle form all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
I primi quattro motivi si appuntano sui reati connessi al fallimento de RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Occorre muovere da un sintetico inquadramento dedicato al delitto d bancarotta societaria.
L’art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall. punisce gli amministratori direttori RAGIONE_SOCIALE, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate fallite, i cagioNOME, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcu dei fatti previsti dagli articoli 2621 e seguenti del codice civile.
Viene in rilievo un reato proprio (non esclusivo) o a “soggettività ristr (come la gran parte dei reati fallimentari) che richiede la partecipazione di al un soggetto rientrante nelle categorie codificate dalla norma.
In forza dell’art. 110 cod. pen. anche l’extraneus può concorrere nel reato con il soggetto qualificato fornendo un consapevole contributo morale (es. istigazi determinazione, rafforzamento dell’altrui proposito criminoso) o materiale ( predisposizione del bilancio falso) alla realizzazione dell’illecito, in presen necessaria componente soggettiva.
2.2. I reati societari specificamente indicati – i quali, a loro volta, son propri – rappresentano un elemento costitutivo della fattispecie di bancarotta esame (cfr. Sez. 5, n. 37264 del 19/06/2023, Austa, non massimata per esteso
Il reato societario deve perfezionarsi in tutte le sue componenti oggetti soggettive. Invero i reati societari sono richiamati con tutti i loro estremi psicologici, come definiti dal codice civile: per “fatti” deve intendersi la “t del reato, vale a dire l’insieme degli elementi fattuali descritti dal le nell’ambito di una singola disposizione incriminatrice, all’interno della q dunque, trova posto anche il dolo (vedi in motivazione Sez. 5 n. 28508 d 12/04/2013, COGNOME; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, COGNOME).
2.3. Si tratta, infine, di reato di evento, nel senso che — a differen ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria di cui al primo comma dell’art. legge fall., che sono reati di pericolo- nella fattispecie in rassegna il dis evento naturalistico del reato che, come tale, deve essere causalmen ricollegabile al reato presupposto e investito del necessario coeffic psicologico.
Quanto all’elemento oggettivo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la con dell’amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occulta esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell’attività di impr assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con consegu accumulo di perdite ulteriori, poiché l’evento tipico di questa fattispecie deli comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto (tra le altre Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 261759; 5 n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282537).
Sotto il profilo soggettivo la giurisprudenza di legittimità richied consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia de creditori e del connesso squilibrio economico (tra le altre Sez. 5, n. 2309 29/03/2012, COGNOME, Rv. 252804; Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, COGNOME, Rv 260356; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 261446; Sez. 5, n. 504 del 16/05/2018, COGNOME, Rv. 274449).
2.4. Nella specie, in relazione al fallimento della RAGIONE_SOCIALE dichiarato il 19 maggio 2010, vengono in rilievo i reati di bancarotta socie
ancorati ai delitti presupposti di cui all’art. 2621 cod. civ. (capo 1) e all’ cod. civ. (capo 4).
La crisi della società si verifica nel 2001 quando, nella notte tra il agosto, divampa un incendio che distrugge l’intero capannone.
Le condotte oggetto del capo 1) involgono diversi fatti di falso nei bil relativi agli anni 2001 al 2007 e sono ascritti a COGNOME NOME nella ve amministratore della fallita, carica ricoperta sino al 18 febbraio 2005.
Quanto al capo 4), il reato di bancarotta societaria si aggancia a quel indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.) e risulta ascritto NOME ai sensi dell’art. 110 cod. pen.. La Corte di appello ha qualific contributo del ricorrente come concorso dell’extraneus poiché, al momento dell’operazione illecita, l’imputato aveva dismesso la carica di amministratore fallita.
3. Il primo motivo è infondato.
3.1. L’imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di bancar societaria per avere, nel bilancio del 2001, “evitato di far apparire la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, scongiurando così gli obblighi di ricapitalizzazione ex art. 2447 cod. civ. o la liquidazione della società ai sensi dell’art. 2484 comma primo, n. 4 cod. civ.”:
mediante la rivalutazione parziale dei cespiti immobiliari per l 5.043.000.000 in violazione del disposto dell’art. 2426, comma primo, n. 1, co pen. (capo la);
omettendo di iscrivere la svalutazione della merce causata dall’incendio d capannone di INDIRIZZO per euro 539.000,00 (imputandola successivamente al bilancio per l’anno 2003).
Il ricorrente contesta che detti fatti possano integrare III reato di f bilancio in quanto:
la rivalutazione degli immobili è stata effettuata in applicazione del pri di cui all’art. 2423 cod. civ. che consente una deroga alle regole sulla red del bilancio (nella specie a quella sancita dall’art. 2426 comma primo n. 1 civ.) in presenza di “casi eccezionali”, dovendo ritenersi che in tal novero r l’incendio;
la svalutazione della merce è stata annotata nel bilancio relativo all’ 2003 e quindi per la riconduzione a quello relativo al 2001 sarebbe stata suffic una mera rettifica; inoltre essa sarebbe dipesa dal tentativo della soci reimmettere sul mercato la merce, tentativo rivelatosi infruttuoso soltanto 2003.
3.2.1. Sulla scorta delle Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarell funzione del bilancio può essere così sintetizzata.
Il codice civile regolamenta la redazione del bilancio nella Sezione Nona, Cap Quinto, Titolo Quinto, Libro Quinto. Vengono in particolare rilievo gli articol 2423 a 2427. Il legislatore si fa carico di indicare la struttura e il conte bilancio, detta i criteri di redazione dello stesso, impone canoni di valutaz indica quale debba essere il contenuto della nota integrativa.
Il bilancio, in tutte le sue componenti (stato patrimoniale, conto economi rendiconto finanziario, nota integrativa), è un documento dal contenu essenzialmente valutativo, nel quale confluiscono dati certi, dati stimati congetturali.
La funzione del bilancio è essenzialmente quella di informazione comunicazione: «Attraverso il bilancio, si forniscono, infatti, notizie consistenza e sulle prospettive di un’azienda e ciò, evidentemente, non so garanzia dei diretti (e attuali) interessati, vale a dire i soci e i creditori a tutela dei futuri ed ipotetici soggetti che potrebbero entrare in contatto predetta azienda» (Sez. U, Passarelli, cit.).
I destinatari della informazione devono essere posti in grado di effettuar loro valutazioni, vale a dire di valutare un documento, già in sé di conte essenzialmente valutativo. Ma tale “valutazione di una valutazione” non sarebb possibile (ovvero sarebbe assolutamente arbitraria) se non esistessero crit obbligatori e/o largamente condivisi di riferimento. Tali criteri esistono e so gran parte, imposti dallo stesso codice civile (cfr. i già citati articoli 2423 civ.) e dalla normativa sovranazionale, ovvero sono frutto della elaborazi dottrinale nelle materie di competenza.
L’art. 2423 cod. civ. impone al redattore del bilancio la elaborazione d documento che rappresenti «in modo veritiero e corretto» tanto la situazio patrimoniale e quella finanziaria della società, quanto il risultato econo dell’esercizio. La nota integrativa rappresenta, quindi, la chiave di lett bilancio e la esplicitazione dei criteri (e della eventuale deroga a tali cr redazione dello stesso.
3.2.2. L’art. 2423 cod. civ., al suo originario quarto comma (divenuto qui comma a seguito dell’innesto operato dal d. Igs. n. 139 del 2015), stabilisce «Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli segu incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indica l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria risultato economico ».
Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenz civile – così come accadeva per le “speciali ragioni” che, ai sensi dell’art. cod. civ., nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 12 1991, permettevano di derogare ai criteri di valutazione degli elementi del bila d’esercizio delle società di capitali – i “casi eccezionali” si riferiscono a par situazioni inerenti, non già alla società, bensì ai beni oggetto di valutazion la conseguenza che deve ritenersi illegittima la rivalutazione dei beni immo giustificata dall’esigenza di coprire perdite dell’esercizio (Sez. 1 civ., n. 07/07/2000, Rv. 538308 – 01; Sez. 1 civ., n. 2538 del 08/02/2005, Rv. 57947 – 01; conf. in motivazione Sez. 1 civ. n. 23269 del 17/11/2005).
Ai fini della deroga devono ricorrere circostanze particolari tali da rende valore “legale” del tutto inadeguato, e perciò imponenti la rivalutazione consentire di rilevare l’impresa nella sua dimensione effettiva.
È bene chiarire, inoltre, che la deroga in “casi eccezionali” deve es giustificata, per espressa previsione normativa, dalla necessità di fornir rappresentazione veritiera e corretta; quindi non potrà mai essere consentita alterare l’effettiva situazione della società; inoltre deve trovare una sp esplicazione nella nota integrativa, in modo da essere immediatament evidenziata sia nella sua dimensione oggettiva sia nella più adeguata idone rappresentativa.
Come appalesa l’obbligo di ostensione delle motivazioni, la deroga dev trovare fondamento non nel soggettivo convincimento degli amministratori, ma in ragioni concrete, suscettibili di sindacato da parte del giudice sotto il duplice della reale esistenza e della adeguata consistenza: aspetti che assumono rilie fini dell’accertamento e della falsità della valutazione che ne è scaturita.
3.3. Nella specie il reato di falso in bilancio risulta integrato.
3.3.1. Dalla ricostruzione fattuale della vicenda, compiuta dai giudic merito, emerge quanto segue.
La crisi della società poi fallita, secondo la stessa prospettazione difens conseguita all’incendio verificatosi nel corso del 2001.
La società ha chiuso l’esercizio relativo a quell’anno con una perdit complessivi euro 3.186.461,80. L’importo della perdita viene fatta coincidere c la quota parte dei danni non coperta dall’indennizzo assicurativo.
Nonostante la perdita, il capitale della società non viene ridotto al di sot minimo legale (art. 2447 cod. civ.) e, pertanto, non si procede ricapitalizzazione né alla trasformazione in altro tipo giuridico né allo sciogli della stessa società.
L’entità della perdita viene compensata grazie alla riserva insorta per ef della rivalutazione cui sono stati assoggettati i beni immobili (pari a 5.043 mi di lire).
Tale ammontare corrisponde esattamente all’importo residuo della perdita non coperto dalle riserve già esistenti nel patrimonio netto.
3.3.2. Le ragioni che, in astratto, possono autorizzare la rivalutazione immobili nel nostro impianto normativo sono: la deroga “in casi eccezionali” ( cui si è riferito sopra al paragrafo 3.2.2.) e la previsione di leggi speciali.
Nella fattispecie in esame, anche se sulla base della legislazione spec vigente all’epoca era possibile procedere alla rivalutazione degli immobili anch difetto di eventi eccezionali (opzione che però comportava l’immediato pagamento di un’imposta sostitutiva sulla plusvalenza), la società ha preferito proceder rivalutazione di cui al comma quinto dell’art. 2423 cod. civ.
Sostiene la difesa che l’incendio costituirebbe evento eccezionale idone consentire la tale rivalutazione, appostando i beni ad un valore superiore al storico.
In realtà, come già anticipato, non è possibile abbandonare il criterio del ed effettuare rivalutazioni dei beni considerando “caso eccezionale” l’incendio conseguente notevole perdita del capitale, poiché sono “eccezionali” unicament quegli eventi che si riferiscono ai beni oggetto di appostazione; quegli eventi, che modifichino sostanzialmente la natura o la destinazione economica dei ben nell’ambito dei processi produttivi d’impresa e non quelli inerenti alle vi dell’impresa (cfr. in motivazione Sez. 5, n. 9832 del 19 giugno 1992, COGNOME).
Deriva che, da un lato, non hanno presa i rilievi difensivi che insistono n legittimità della rivalutazione, dall’altro altro è pienamente rispondente ai p RAGIONE_SOCIALE la decisione dei giudici di merito secondo cui l’incendio in questione essendo stato un evento di portata catastrofica per l’azienda, non giustif soluzione adottata dall’organo amministrativo di rivalutare i beni allo sco evitare, nella impossibilità di ricostituire il capitale sociale, lo sciogli liquidazione della società.
Osservano correttamente i giudici di merito che la presenza di perdite durevo che sarebbero conseguite all’incendio avrebbe dovuto inibire detta rivalutazi suggerendo, piuttosto, di procedere a una eventuale svalutazione degli immobil Né il ricorrente ha saputo indicare in che termini l’evento eccezionale oggett contestazione avrebbe in qualche modo inciso sul valore degli immobili non a ribasso bensì al rialzo, dimostrando così l’assoluta arbitrarietà e strumen dell’operazione contabile.
A fronte di tanto non può revocarsi in dubbio che la rivalutazione dei cesp mirasse non a fornire una rappresentazione più veritiera della situaz
patrimoniale, contabile, finanziaria della società (come imposto dall’art. 2343 civ. per le deroghe nei casi eccezionali), ma solo a coprire le perdite, sì da l’adozione delle iniziative previste per legge.
3.4. Ulteriore addebito mosso al ricorrente, sempre con riferimento al bilan 2001, attiene alla sovrastima delle rimanenze finali di merce, iscritte in bi per l’ammontare di euro 4.400.00,00 euro.
3.4.1. La sovrastima viene ricavata dalla successiva svalutazione che le ste merci hanno subìto prima nel bilancio 2003 (euro 539.000) poi nel bilancio 200 (euro 1.650.127).
Con particolare riferimento alla svalutazione di euro 539.000, i giudici di pr e secondo grado hanno evidenziato come sia inverosimile che nella relazione sul gestione al bilancio 2003 si annoveri quale causa di tale svalutazione i danni le stesse merci avrebbero subito in occasione dell’incendio occorso nel 20 rendendole invendibili.
Tale indicazione porta a ritenere che la svalutazione effettuata nel 2 avrebbe già dovuto trovare spazio nel bilancio 2001 e che pertanto la stima 2001 non fosse corrispondente al vero.
Il ragionamento compiuto dal giudice di merito non soffre cadute logiche: s è ragionevolmente ritenuto che la svalutazione della merce causata dall’incend sia stata imputata soltanto al bilancio 2003 per non appesantire i bilanci 2 2002 già gravati, soprattutto il primo, da ingenti costi.
A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non si tratta di una m rettifica, ma di un ulteriore artificio adottato allo scopo di non gravare il del 2001 di eccessive perdite, diluendole nel tempo.
3.5. Le false rappresentazioni in rassegna, esposte nel bilancio rel all’esercizio 2001, si collegano causalmente all’aggravamento del dissesto (pu non contestato), dando luogo, così, al delitto di bancarotta rimpropria da societario. Vale al riguardo il principio, in premessa ricordato, secondo cui i nel reato di bancarotta impropria da reato societario l’amministratore di so che esponga nel bilancio dati non veri al fine di occultare la sostanziale perd capitale sociale, evitando così che si palesasse la necessità di procedere rifinanziamento o alla liquidazione della società, provvedimenti la cui manc adozione determinava l’aggravamento del dissesto di quest’ultima (cfr. tra le Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, COGNOME, Rv. 255575).
4. Il secondo motivo è fondato.
4.1. Le ulteriori condotte di falso in bilancio di cui ai capi 1c) e 1d) rig fatti – oggetto di accertamento – successivi alla dismissione della carica amministratore da parte di COGNOME NOME (intervenuta il 18 febbraio 2005).
La Corte di appello conferma la condanna osservando che all’imputato «non vengono contestate singole ipotesi di reato previste dall’art. 2621 cod. civ. l contestazione fa riferimento alla condotta punita dall’art. 223, secondo comma, n. 1 legge fa/I. (reato di bancarotta impropria) e cioè avere proseguito l’attività mascherando le difficoltà economiche attraverso una falsa rappresentazione, già a partire dall’esercizio del 2001, della situazione economica e finanziaria della società» (pag. 27).
Quindi «non vi è dubbio, stante la sussistenza delle criticità già dal 2011, che anche COGNOME NOME risponda del reato in esame» (pag. 28).
4.2. Dal ragionamento, non perspicuo, sembra di capire che secondo il giudic di secondo grado l’imputato, pur non avendo commesso il reato di falso co riguardo ai bilanci successivi al 2004, dovrebbe comunque rispondere del reato bancarotta poiché, partecipando alla redazione del primo bilancio falso, avre innescato la serie causale delle falsità successive.
Una siffatta conclusione muove da premesse interpretative non condivisibili. Nello schema del delitto di bancarotta societaria è richiesta la partecipaz nel delitto societario presupposto dal quale derivi il dissesto o anch l’aggravamento del dissesto.
Quindi, per commettere il delitto di cui all’art. 223, comma secondo, n. 1 le fall., occorre quantomeno concorrere nel delitto societario che ne rappresenta elemento costitutivo; mentre non si può rispondere di un fatto commesso da altr
È vero che integra il reato di bancarotta impropria la condo dell’amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al ve eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziame di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione della atti impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi (Sez. 5, n. 4 del 13/06/2014, Alfano, Rv. 260394 – 01), ma questo significa solo che, una vol dichiarato il fallimento della società, l’amministratore che commette il reato di in bilancio è responsabile del delitto di bancarotta societaria quando a quel si riconnetta causalmente anche solo un aggravamento del dissesto.
Non vuol dire, invece, che l’amministratore risponde anche delle condotte falso in bilancio perpetrate da altri dopo di lui.
4.3. In relazione ai capi in rassegna, deve rilevarsi che, secondo gli giudici di merito, l’imputato non ha commesso il reato presupposto come intrane né viene individuato un eventuale apporto concorsuale, morale o materiale, com estraneo.
Deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza in relazione ai capi 1c 1d), perché l’imputato non li ha commessi.
Il terzo motivo, che riguarda il delitto di bancarotta preferenziale di capo 2), è inammissibile.
COGNOME NOME è stata ritenuto responsabile, nella veste di amministratore d fallita, del delitto di cui all’art. 223, comma primo, in relazione all’art. 216 terzo, legge fall. per avere provveduto, nel corso del 2003, al rimborso ai so finanziamenti infruttiferi (quasi 100mila euro in favore di COGNOME NOME, 600mila euro in favore di COGNOME NOME, quasi 600mila euro in favore di COGNOME NOME).
Il giudice di merito ha accertato che il cospicuo rimborso è stato effett impiegando il saldo dell’indennizzo assicurativo incassato dalla società nel c dello stesso anno (pag. 28 sentenza impugnata).
Il ricorrente si limita a sostenere l’assenza del dolo specifico (l’ perseguito sarebbe stato quello di far fronte, in via eccezionale e temporalme limitata, «a debiti scaduti nei confronti dei terzi [..j fino alla percezione dell’indennizzo da parte della RAGIONE_SOCIALE»), ma la censura si esaurisce in un’affermazione generica e assertiva del tutto avulsa dagli esiti processuali.
Il quarto motivo, che involge la bancarotta societaria di cui al capo 4 infondato.
6.1. Secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito, l’operazi oggetto di addebito, è stata così realizzata: riduzione del capitale sociale 31 dicembre 2006 e stralcio del credito di 200.000 euro spettante nei confront RAGIONE_SOCIALE (pag. 29)
La condotta si colloca nel 2006, quando COGNOME NOME non rivestiva ormai pi la carica di amministratore.
Tuttavia il reato di bancarotta societaria connesso a tale operazione v ugualmente ascritto, dalla Corte di appello, al ricorrente a titolo di extraneus, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE che si era vista cancellare il
6.2. L’eccezione di violazione del principio di corrispondenza tra accus sentenza è infondata.
Secondo ius receptum non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. p decisione con la quale sia condanNOME un soggetto quale concorrente esterno un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore, qualora, co nella specie, rimanga immutata l’azione in concreto contestata (Sez. 5, n. 13 del 19/02/2003, COGNOME, Rv. 224842; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010 Prosperi, Rv. 246100; Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, COGNOME, Rv. 264073 – 01)
Tanto più che nel caso in esame la responsabilità del ricorrente ris espressamente contestata ai sensi dell’art. 110 cod. pen..
6.3. La sentenza impugnata espone una adeguata motivazione in punto di responsabilità concorsuale, ponendo in luce la partecipazione dell’imputato dolosa preordinazione e realizzazione dell’operazione, sottolineando vuoi scansioni che lo hanno coinvolto sin dal 2004 quando era ancora amministrator della fallita, vuoi l’appartenenza della RAGIONE_SOCIALE alla galassia di società dai RAGIONE_SOCIALE COGNOME (cfr. pag. 30).
Il quinto e il sesto motivo riguardano rispettivamente i reati di bancar fraudolenta documentale (capo 7) e di bancarotta preferenziale (capo 10) connes alla società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 27 febbraio 2009
7.1. Il quinto motivo è generico.
I rilievi sollevati nell’atto di impugnazione riproducono, senza element novità, le medesime censure già valutate e superate dalla Corte di appello.
Il giudice di merito evidenzia tutti i riscontrati interventi manipolativ scritture contabili della fallita (pagg. 34 e 35) integranti il delitto di b fraudolenta documentale nella forma c.d. “generica”.
L’obiezione secondo cui le scritture contabili della società avrebb comunque consentito di ricostruire il movimento degli affari non ha pregio, da che nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l’interesse tutelato circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili d impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile; ne consegue che il predetto delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertam da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà supera con particolare diligenza (Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, COGNOME, Rv. 21838 Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, COGNOME, Rv. 247965; Sez. 5, n. 1925 d 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455).
Il sesto motivo non è inammissibile, pertanto va preso atto dell’interven decorso del termine prescrizionale.
8.1. Viene in rilievo il delitto di bancarotta preferenziale (capo 10), giudice di merito ha ravvisto nella circostanza che nel 2006 la fallita registrato note di credito per reso merci che l’amministrazione aveva attuato favorire il rapporto commerciale con i fornitori così riducendo, per compensazion il credito che diversi fornitori vantavano nei confronti della RAGIONE_SOCIALE Iniziati (pagg. 39 e 40).
Il ricorrente contesta la configurabilità del dolo specifico richiesto dalla incriminatrice e giustifica tale condotta con lo scopo di evitare il fallime
società avrebbe tentato di restituire le merci a tutti i fornitori, riuscendo maggior parte di essi.
Tale prospettazione difensiva non è manifestamente infondata, posto che, secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, deve escludersi il dolo specif laddove l’imprenditore soddisfi taluni debiti al solo fine di evitare il peric presentazione di istanze di fallimento o, comunque, nella certezza o nella fon convinzione di poter riuscire a far fronte, anche se in un secondo momento, a t le posizioni debitorie (Sez. 5, n. 29874 del 29 luglio 2021, n.m.).
8.2. Deve allora rilevarsi che è maturato il termine massimo di prescrizi del reato (anche tenendo conto della recidiva, pur investita da motivo di rico
reato commesso il 27 febbraio 2009, punito con la pena edittale massima di cinque anni di reclusione;
prescrizione massima considerata la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod pen. (che incide sia sul termine ordinario ex art. 157 cod. pen., come circos aggravante ad effetto speciale, sia sul termine massimo secondo la previsi dell’art. 161 cod. pen.) = anni 13, mesi 6, giorni 20 (anni 157 cod. pen. cinque aumentata di due terzi per aggravante 99 comma quarto cod. pen.= anni otto e mesi quattro; 161 + due terzi ex art. 161 cod. pen.);
termine massimo di prescrizione: 19 settembre 2022;
cui si aggiunge un periodo di sospensione per complessivi 250 giorni: giorni dal 25 giugno 2018 al 17 settembre 2018 per adesione astensione; 60 gior per rinvio udienza del 17 settembre 2018 per legittimo impedimento; 42 giorni d 8 gennaio 2020 al 19 febbraio 2020 per adesione astensione; 64 giorni c.d. Cov per rinvio udienza del 1 aprile 2020.
19 settembre 2022 + 250 giorni = 27 maggio 2023
Non vi sono parti civili costituite per detto capo di imputazione.
9. Il settimo motivo è fondato.
La sentenza impugnata non espone alcuna motivazione circa la sussistenza della recidiva, che era stata contestata con un apposito motivo di appello a f di una altrettanta carenza motivazionale della pronuncia di primo grado.
L’ottavo motivo, sulla entità degli aumenti applicati a titolo di continuaz rimane assorbito.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvi limitatamente ai reati di cui ai capi 1c) e 1d) perché l’imputato non li ha com e al reato di cui al capo 10), perché estinto per prescrizione.
Per la rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio occorre rinviare giudice di merito, che provvederà anche a sanare il vizio motivazionale in punto recidiva e a rispondere all’ottavo motivo rimasto assorbito.
Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui capi 1c) e 1d) perché l’imputato non li ha commessi.
Annulla senza rinvio la medesima sentenza limitatamente al reato di cui a capo 10), perché estinto per prescrizione.
Annulla la stessa sentenza limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e rinv per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Rigetta il ricorso nel resto.