Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16260 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16260 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME e COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 110, 223, 222 e 216, comma 1, nn. 1 e 2, L.F., per avere, in concorso tra loro, quali amministratori della società di fatto tra loro costituita (operante sotto l’insegna RAGIONE_SOCIALE), dichiarata fallita in data 1 giugno 2006, posto in essere plurime condotte suscettibili di pregiudicare le ragioni dei creditori sociali, disponendo esborsi di somme di denaro dai conti correnti a loro stessi intestati nonché da quelli intestati alla RAGIONE_SOCIALE, impiegate per finalità estranee all’oggetto sociale, e per avere omesso la consegna al curatore fallimentare delle scritture contabili societarie – in particolare del libro inventari, del libro giornale di tutti i mastri contabili – o, comunque, per averle tenute in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio, così cagionando un danno di rilevante gravità.
Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con distinti atti di impugnativa affidati, però, a motivi sostanzialmente sovrapponibili, quivi enunciati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. peri..
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Eccepisce la violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa, sul rilievo che gli imputati erano stati condannati anche a titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale propria, ossia per avere, quali soci illimitatamente responsabili della società di fatto, distratto o dissipato risorse patrimoniali proprie, ancorché fosse stata addebitata loro la sola bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, ossia per avere, da amministratori della società di fatto, distratto o dissipato beni sociali.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 222 L.F. e vizio di motivazione. Deduce che l’interpretazione della norma citata, prospettata dal giudice di appello, per la quale le disposizioni incriminatrici delle condotte di bancarotta si applicherebbero non solo ai soci illimitatamente responsabili delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ma anche ai soci illimitatamente responsabili delle società di fatto – giusta il disposto di cui all’ar 2297 cod. civ., atto a riverberare i propri effetti disciplinari dei rapporti tra società e i terzi anche in sede penale -, onde evitare un irragionevole trattamento di favore per coloro che abbiano omesso di adempiere agli obblighi di legge, finirebbe per dar corso ad un’operazione di analogia in malam partem.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 222 e 223 L.F. in relazione all’art. 216, comma 1, n. 1), L.F. e il vizio di motivazione. Deduce che l’astratta parificazione, operata dai giudici di merito tra le condotte distrattive e dissipative poste in essere dagli imputati sul proprio patrimonio e le condotte dello stesso tipo da loro stessi poste in essere sul patrimonio sociale, non avrebbe tenuto conto della fondamentale circostanza che soltanto il patrimonio sociale è indefettibilmente vincolato al soddisfacimento degli scopi sociali e delle garanzie dei creditori, non altrettanto il patrimonio dei singoli soci, ancorché illimitatamente responsabili. Donde, acquisita dal curatore fallimentare la prova della destinazione impressa alle risorse monetarie fuoriuscite dal patrimonio degli imputati, il reato loro contestato doveva ritenersi insussistente.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 216, comma 1, n. 2 L.F. e vizio di motivazione. Deduce che la Corte territoriale, nel confermare la condanna inflitta agli imputati per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, non avrebbe tenuto conto del fatto che l’art. 18 d.P.R. 600 del 1973 – che a sua volta richiama l’art. 5 del d.P.R. 597 del 1973 – prevede per le società di fatto il regime di contabilità semplificata quando il reddito conseguito nel periodo imposta precedente è inferiore/uguale a 400.000,00 euro per le imprese di servizi oppure a 700.000,00 euro per le altre attività. Donde, alla stregua della normativa richiamata e considerati i ricavi totali della società di fatto in essere tra i ricorre nel biennio 2003-2005, per come riportati alla pagina 14 della relazione ex art. 33, i prevenuti non avevano alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili.
Con requisitoria rassegnata in data 23 febbraio 2021, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto Dottoressa NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRMO
I ricorsi sono complessivamente infondati.
Ragioni di ordine logico suggeriscono il prioritario esame della doglianza sviluppata con il secondo motivo di ciascun ricorso.
1.1. Si legge nella sentenza di primo grado che COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME, tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004, avevano intrapreso una serie di attività imprenditoriali, dopo che la RAGIONE_SOCIALE aveva aperto la ditta individual ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – operante con l’insegna non registrata ‘RAGIONE_SOCIALE‘-, avente ad oggetto «l’attività di procacciatore, nonché – a seguito di acquisizione di quote
di compagini societarie RAGIONE_SOCIALE le attività di mediazione nella vendita e locazione degli immobili, di acquisto, vendita e gestione in proprio o per conto terzi o a terzi, di pubblici esercizi quali bar e di costruzione di immobili e di loro successiva rivendita».
Si dà atto, nella stessa sentenza, che il 1 giugno 2006 il Tribunale di Torino, su istanza della Procura della Repubblica, aveva dichiarato il fallimento della società di fatto ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in essere tra COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, e il fallimento in proprio di ciascuno dei due soci (cfr. pagg. 5 e 6). Al riguardo, si evidenzia come il giudice fallimentare, pronunciatosi in esito al giudizio di opposizione alla dichiarazione dei fallimenti della società di fatto in essere tra gli imputati e conseguentemente degli imputati medesimi, «di necessità illimitatamente responsabili stante l’equiparazione quoad effectum della società di fatto alla collettiva irregolare» (cfr. pag 3, sentenza Tribunale di Torino, sezione VI civile n. 5799/09 del 16 luglio 2009), aveva richiamato, a dimostrazione della fondatezza dell’assunta sussistenza di una attività di impresa comune tra gli imputati – essendo pacifico l’esercizio dell’attività di impresa da parte di NOME NOME, che fungeva da schermo per lo svolgimento di una attività imprenditoriale associata tra i due -: I.) la sussistenza di un nesso sociale di fatto attestato; II.) l’esistenza di un fondo comune; III.) una comune alea negli utili e nelle perdite; IV.) l’affectio societatis.
1.2. Tanto richiamato in punto di fatto, senza che nulla sia stato opposto dai ricorrenti, rileva la Corte che la società di fatto soggiace alla disciplina generale dettata per la società semplice, per effetto del rinvio ad essa operato dall’art. 2297 cod. civ., che regolamenta la società irregolare. Invero, sebbene a rigore i due fenomeni non siano sovrapponibili, può, tuttavia, affermarsi che la società di fatto è solo una delle tante manifestazioni di società irregolare, in quanto mentre in quest’ultima a mancare è l’iscrizione nel registro delle imprese, con conseguente assenza di pubblicità dichiarativa, nelle società di fatto a mancare è l’atto costitutivo, ossia il documento necessario per procedere alla pubblicità.
Ciò chiarito, devesi rammentare che, in virtù della disposizione di cui all’art. 147, comma 1, L.F., una volta dichiarato il fallimento di una società di persone, lo stesso deve essere esteso ai soci illimitatamente responsabili. In tal senso, del resto, si è unanimemente espressa la giurisprudenza civile di legittimità, laddove ha affermato che il fallimento personale del socio illimitatamente responsabile, pur presentando una relativa autonomia rispetto a quello della società, potendo il singolo socio contestare la propria appartenenza alla compagine societaria ovvero
l’ingerenza nella sua gestione, costituisce un effetto dipendente ed accessorio rispetto all’apertura del fallimento sociale (Sez. 1-civ., n. 22956 del 21/10/2020, Rv. 659422): infatti, la dichiarazione di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili produce anche il loro fallimento, di modo che la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra loro collegate da un rapporto di dipendenza unidirezionale, trovando la dichiarazione di fallimento del socio il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società (Sez. 6 – 1 civ., n. 1105 del 21/01/2016, Rv. 638423; Sez. 1-civ., n. 3658 del 14/03/2001, Rv. 544727).
1.3. Ne viene che, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto i ricorrenti, quali soci illimitatamente responsabili della società di fatto tra loro costituita e, i tale veste, dichiarati personalmente falliti ai sensi dell’art. 147 L.F., colpevoli dell condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale loro ascritte anche in relazione alla distrazione o dissipazione di beni personali. Questa Corte, infatti, si è già pronunciata al riguardo, affermando che, ali fini della configurabilità, in capo al socio illimitatamente responsabile di una società irregolare dichiarata fallita, del reato di bancarotta fraudolenta, per distrazione dei beni del suo patrimonio personale, è necessario che il fallimento sia stato esteso, ai sersi dell’art. 147 L.F., anche nei suoi confronti e il reato dovrà considerarsi consumato alla data di dichiarazione del suo fallimento laddove essa sia diversa da quella della dichiarazione di fallimento della società (Sez. 5, n. 11936 del 05/02/2020, Rv. 2789851; Sez. 5, n. 13091 del 26/01/2016, Rv. 266383; SeZ. 5, n. 31610 del 22/03/2016, Rv. 267852).
1.4. Pertanto, in ipotesi di società di fatto, per le condotte di distrazione di beni personali, il socio illimitatamente responsabile risponde del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione al proprio fallimento, ai sensi dell’art. 222 L.F.; per le condotte di distrazione di beni sociali, risponde dello stesso reato, in relazione al fallimento della società, ai sensi dell’art. 223, comma 1, L.F., che dispone che «Si applicano le pene stabilite nell’art. 216 L.F. agli amministratori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti dal suddetto articolo» (Sez. 3, n. 1629 del 14/05/1965, Rv. 099795): ciò perché, con riferimento alle società di fatto, ai sensi degli art. 2297 e 2266 cod. civ., la rappresentanza della società e il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale spetta a ciascun socio, salvo la prova di un diverso patto e della conoscenza dello stesso da parte del terzo interessato.
1.5. Per tutto quanto argomentato il motivo in disamina è, dunque, infondato.
Parimenti infondato, alla stregua di quanto spiegato nel punto che precede, è l’eccezione di violazione del principio di correlazione tra il chiesto e il pronunciato sollevata con il secondo motivo di ciascun ricorso.
Il diritto vivente ha, in effetti, stabilito che, con riferimento al principio correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso riter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619; conf. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051): il che è quanto accaduto nel caso di specie.
3. Inammissibile è, invece, il terzo motivo di ciascun ricorso.
Quella che attiene alla sussistenza delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale (con specifico riguardo alla prova della destinazione impressa alle somme di denaro prelevate dai conti correnti personali di COGNOME e della NOME e della ‘RAGIONE_SOCIALE è, infatti, questione inedita, posto che nulla è stato al riguardo dedotto con i motivi di gravame articolati nell’interesse di ognuno degli imputati: donde, involgendo, la stessa, profili di merito, non ne è consentito l’esame, per la prima volta, in questa sede, stante il combinato disposto di cui agli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc .pen..
Rilievi analoghi valgono per il quarto motivo di ciascun ricorso.
Invero, dall’esame degli atti di appello emerge come la statuizione di condanna di COGNOME e della NOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale sia stata censurata esclusivamente sotto il profilo della prova del contributo offerto da ciascuno dei ricorrenti alla realizzazione del fatto, senza nulla dedurre in ordine al tema del regime degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili nelle società semplici in rapporto al valore del volume di affari annualmente realizzato; di talché, tale ultimo aspetto, avendo formato oggetto di
censura solo con le presenti impugnative, tanto più perché involge valutazioni d merito, è preclusa in questa sede. Nondimeno, si tratta di doglian manifestamente infondata, posto che per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, p per le cosiddette imprese minori, non comporta l’esonero dall’obbligo di tenuta d libri e delle scritture contabili previsto dall’art. 2214 cod. civ., con la conse che il suo inadempimento può integrare – ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell’imprenditore – la fattispecie incriminatrice reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Rv. 262198; Sez. 5, n. 656 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 257958).
Per tutto quanto esposto i ricorsi devono essere rigettati. Segue condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual
Così deciso il 14/03/2023.