Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6640 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6640 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE D’APPELLO DI ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello d che ha riformato quella del Tribunale capitolino e ridetermiNOME la pena in mesi reclusione per il delitto di bancarotta semplice;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità dell’imputato- non è dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporr valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un ra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Dalla primo grado emerge che il COGNOMECOGNOME nella prospettiva difensiva ritenuto amministrator era invece da ritenersi il commercialista della società. In tal senso, il motiv prospettando un diverso ruolo del COGNOME, nella sostanza chiede a questa Co rivalutazione in fatto non consentita. D’altro canto, e comunque, la stessa Corte di ap aver ribadito che COGNOME deve rispondere dei doveri violati in quanto amministratore comunque, seguendo la prospettazione difensiva, chiarisce che anche a voler ritenere l’
amministratore di diritto estraneo alla gestione della fallita, comunque, allo stesso spettav tenuta delle scritture contabili e la vigilanza a riguardo. Si tratta di argomenti corrett manifestamente illogici. E ciò rileva anche in relazione al coefficiente soggettivo, pur colposo, perché, anche in riferimento alla bancarotta semplice documentale, la colpa dell’imprenditore non è esclusa dall’affidamento a soggetti estranei all’amministrazio dell’azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava, oltre di un’oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale “culpa in eligend anche quella di controllarne l’operato (Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015, COGNOME, Rv. 265138 01; conf. N. 12765 del 1989, N. 32586 del 2007 Rv. 237105 – 01). D’altro canto, la sentenza di primo grado evidenziava che la consapevolezza del COGNOME derivava anche dall’aver costui svolto anche per altre società il ruolo di amministratore unico, quindi risultando consapevole doveri derivanti dalla carica. Con tale argomento l’atto di appello non si confronta, cosicché d rilevarsi come il motivo in esame sia manifestamente infondato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – segue la richies avanzata con la memoria depositata in appello, quindi tempestivamente. Non di meno, però, all’istanza difensiva generica avanzata in appello – senza allegazione delle circostanze c integravano la tenuità – è seguita una motivazione di diniego che fonda sulla mancata tenuta d scritture contabili da parte di chi avrebbe svolto il ruolo di prestanome, quindi al fine di age gli effettivi gestori in danno dei creditori. Si tratta di motivazione congrua, rispetto alla motivo di ricorso rilancia profili positivi, come la condotta collaborativa e l’incensuratezz in vero risultano valutati per l’attenuazione della pena e che dunque la Corte territorial ritenuto incidenti sulla dosimetria, ritenendoli subvalenti rispetto alla gravità della condot valutazione è in sintonia con il principio per il quale ai fini della configurabilità della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità d fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., de modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 gennaio 2026
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