Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7383 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7383 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1468/2025
NOME OCCHIPINTI
UP – 25/11/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
IRENE SCORDAMAGLIA
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni in replica depositate in data 20 novembre 2025 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, che hanno illustrato ulteriormente i motivi di ricorso e ne hanno chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia, con la sentenza emessa il 18 febbraio 2025, riformava – solo riducendo la pena – quella del G.u.p. del Tribunale di Brescia, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME, nella qualità di amministratore unico della fallita RAGIONE_SOCIALE dal 20 aprile 2017 alla data della dichiarazione di fallimento, intervenuta il 20 marzo 2018, in concorso con il presidente del consiglio di amministrazione e un consigliere dello stesso.
L’imputato risponde di bancarotta societaria semplice documentale, per omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatori nel triennio precedente il fallimento, oltre che di fatti di bancarotta semplice ex art. 224, 217 n. 4 l. fall. non avendo chiesto in proprio il fallimento nonostante uno stato di insolvenza sussistente almeno dal 31 dicembre 2013.
Risponde, altresì, COGNOME di bancarotta preferenziale per euro 4.590,40 in favore di fornitori e liberi professionisti. Per tali condotte è stata ritenuta sussistente la responsabilità penale, mentre il G.u.p. assolveva l’imputato dal delitto di bancarotta distrattiva della somma di euro 1.231,00 perché il fatto non costituisce reato.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il primo motivo deduce mancata assunzione di prova decisiva.
Con i motivi aggiunti in appello la difesa depositava libro giornale e la attestazione del AVV_NOTAIO – che aveva provveduto a rogare l’atto di acquisto delle quote sociali da parte dell’imputato – dalla quale emergeva che la consegna dell’assegno allo stesso era avvenuta il 3 aprile 2017, quindi prima del subingresso del COGNOME nella società.
Dal libro giornale, acquisito dall’imputato dopo la cessazione della procedura concorsuale, emergeva che all’esito della stessa erano stati acquisiti 65mila euro, per recupero crediti e cessione di beni, a riprova della circostanza che la società aveva un attivo, per altro riscontrato dal COGNOME all’atto della acquisizione delle quote, in quanto il bilancio recava riserve di magazzino per 100mila euro.
Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia acquisito tale documentazione e che non abbia tenuto conto, al fine di escludere il dolo, che COGNOME il giorno seguente ebbe ad accreditare sul conto della società 600,00 euro, a riprova della sua volontà di proseguire nell’attività di impresa.
4. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione.
La Corte di appello in modo illogico avrebbe affermato che l’imputato fosse consapevole della situazione debitoria della società e dell’intervenuto fallimento, in quanto, avendo comunque la disponibilità della sede aziendale in Benizzole, poteva utilizzarla, pur se si trattava di immobile privo di autorizzazioni amministrative adeguate: poteva accedere ai locali e ritirare la posta, così venendo a conoscenza delle pretese creditorie.
Lamenta il ricorrente che tale affermazione è incongrua, in quanto avere la disponibilità dei locali non significava potervi accedere, come dimostrato dalla stessa relazione della curatrice fallimentare che evidenziava come gli atti esecutivi del ceto creditorio, prima della dichiarazione di fallimento, non furono mai consegnati all’amministratore. In sostanza, la Corte di appello non prende atto che COGNOME nulla sapesse della posizione debitoria della società, tanto più che dalla
stessa relazione ex art. 33 l. fall. emergeva che la documentazione contabile comprovava che la precedente amministrazione aveva saldato con assegni tutti i debiti pregressi, salva poi la circostanza successiva che gli assegni erano rimasti impagati, evento rimasto ignoto, secondo la difesa, a COGNOME.
Il terzo motivo lamenta violazione di legge sia in relazione all’art. 131bis cod. pen. che al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
La natura non tenue del fatto-reato è stata tratta dal pagamento in via preferenziale del AVV_NOTAIO, senza considerare che il pagamento era avvenuto prima dell’amministrazione del COGNOME e solo l’addebito, per l’incasso dell’assegno, avveniva successivamente.
Anche l’affermazione che COGNOME avesse abbandoNOME la società con negligenza non tiene conto né delle difficoltà amministrative – conseguenti allo sfratto subito e alla individuazione di una nuova sede, priva delle necessarie autorizzazioni – né dell’impegno profuso per risolvere la questione, né tantomeno del versamento di 600,00 euro sul conto della società, condotte incompatibili con il dolo.
Anche la valorizzazione del precedente penale – costituito da una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine alla violazione dell’art. 10 d.lgs. 74 del 2000 risulterebbe errata, in quanto fondata su una pronuncia che non costituisce ammissione di colpa.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, lo stesso come formulato non è consentito.
Infatti, la mancata assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione per cassazione – può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di
integrazione probatoria di cui all’art. 507 c.p.p. e, da questi, sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269270 – 01; Sez. 2, n. 841/13 del 18 dicembre 2012, COGNOME, Rv. 254052). Nel caso in esame il ricorrente non chiarisce se la richiesta di prova, quanto alla acquisizione del libro giornale e all’accertamento delle modalità di pagamento da parte del AVV_NOTAIO, fosse stata già formulata in primo grado.
Per altro, la doglianza difetta di forza disarticolante: a ben vedere deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determiNOME una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 – 01). Ma tale decisività, nel caso in esame, viene correttamente esclusa dalla Corte di appello, che chiarisce come la prova della consapevolezza dello stato di decozione della società e del dolo del pagamento in via preferenziale al AVV_NOTAIO fossero comprovati da una pluralità di elementi – sui quali si tornerà con l’esame dei successivi motivi – non superabili a mezzo della documentazione allegata.
Pertanto, il motivo come formulato non è consentito.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La prova della consapevolezza di COGNOME – quanto alla situazione di decozione della società – viene tratta, come osserva la Procura generale, dalle circostanze elencate dalla Corte territoriale, il tutto senza manifeste illogicità.
La Corte bresciana ha rilevato che l’11 luglio 2014 l’assemblea dei soci aveva deliberato l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2482ter cod. civ. con atto trascritto nel libro soci, atto quindi disponibile anche da COGNOME: a tale atto non era stato dato seguito (non si era mai fatto fronte alla perdita del capitale sociale) ed inoltre, né prima dell’amministrazione dell’imputato, né durante quella a lui affidata, vi era stata richiesta di attivazione della procedura fallimentare.
Inoltre, la situazione di decozione risaliva al 2013, da quando i ricavi erano andati progressivamente a diminuire e COGNOME ne era consapevole, poiché aveva approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.
A tal riguardo, l’argomentazione difensiva, anche formulata con la memoria, si limita a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, richiamando genericamente – senza fornirne prova, come richiesto in caso di travisamento per omissione – il contenuto della relazione della curatrice.
Inoltre, con argomenti non contrastati con denuncia e prova del travisamento, la Corte di appello chiarisce che l’imputato aveva contezza, anche al momento del pagamento in favore dei creditori privilegiati, della sussistenza di altri creditori con
i quali, contestualmente alle operazioni preferenziali, venivano sottoscritti accordi di pagamenti dilazionati mai rispettati. Il che dimostrava la conoscenza della situazione di crisi da parte dell’imputato.
La sentenza impugnata ritiene, inoltre, congruamente non comprovata la tesi difensiva che l’imputato non avesse accesso alla sede sociale a seguito dello sfratto e, dunque, non potesse avere contezza delle pretese creditorie. Emergeva, invece, che della stessa sede una parte fosse stata subaffittata e che altra parte dei beni della fallita erano stati lasciati alle intemperie nell’area locata della stessa sede.
Da ciò, senza manifeste illogicità, la Corte di appello rileva come l’imputato potesse ricevere le comunicazioni dei creditori, né gli fosse impossibile conoscere le altrui pretese.
Né viene smentito in questa sede, come già evidenziato a proposito del primo motivo, che il pagamento al AVV_NOTAIO dipendesse dal COGNOME e non dai precedenti amministratori.
D’altro canto, se anche volesse seguirsi la tesi difensiva, per la quale l’atto posto in essere dalla precedente amministrazione fosse di tipo distrattivo pagando con le risorse della società la cessione delle quote, atto proprio dei soci e non della società – non è manifestamente illogico aver ritenuto che COGNOME, divenuto nelle more amministratore, avrebbe dovuto impedire tale pagamento, ovvero agire nei confronti dei cedenti le quote, al fine di ottenere il rimborso di quanto la società non doveva pagare e aveva pagato.
Anche su tali ultimi punti, il ricorrente avrebbe dovuto contestare in modo specifico la ricostruzione della Corte di appello, il che non è avvenuto.
Corretta è, inoltre, la valutazione di sussistenza della colpa grave quanto alla bancarotta semplice da aggravamento del dissesto, per la consapevolezza della situazione di decozione, per l’inattività della società, come anche per l’assunzione di nuovi oneri non sostenibili – quali i canoni di locazione del nuovo magazzino, non onorati neppure in parte – e tali da determinare l’ulteriore aggravamento della crisi.
D’altro canto, tale valutazione è in linea con il principio affermato da Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, COGNOME, Rv. 272823 – 01: nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell’amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione (conf.: N. 43414 del 2013 Rv. 257533 – 01, N. 38077 del 2015 Rv. 264743 – 01).
Risultando sufficiente la colpa grave, non rileva che l’intenzione dell’imputato fosse quella di proseguire nell’attività – argomento speso in ricorso e anche nella memoria di replica – in quanto non è in gioco la volontà diretta del dissesto o del
suo aggravamento, ma la colpa grave che lo abbia determiNOME, al di là delle intenzioni, che nel caso di specie afferiscono ai motivi, non rilevanti. La censura è, pertanto, complessivamente infondata.
Quanto al terzo motivo, in ordine al diniego di tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen., la doglianza non si confronta con le argomentazioni della Corte di appello, che escludeva la tenuità rilevando come la negligenza continuativa – dal momento della assunzione della qualità di amministratore unico fino al fallimento – si fosse espressa in plurime condotte di rilievo penale in violazione dei beni tutelati dalla legge fallimentare.
Si tratta di motivazione congrua, con la quale si confronta solo parzialmente il ricorrente, che si limita a richiamare fra i pagamenti preferenziali solo quello relativo al AVV_NOTAIO e non anche gli altri, e per altro fonda la censura su una ricostruzione alternativa non consentita, quanto all’impegno dell’amministratore di far riprendere le attività alla società.
In ordine alla sospensione condizionale della pena non si rinviene alcuna richiesta a riguardo, né in sede di appello né in sede di motivi aggiunti e conclusioni, cosicché, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376), in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. Viceversa, quando la parte abbia chiesto in appello l’applicazione del beneficio, la sua mancata applicazione può formare oggetto di ricorso per cassazione. E tale principio vale, secondo la prospettazione espressa dalle Sezioni Unite, in tutti i casi previsti dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., dall’applicazione della sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.) e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 cod. pen.), al riconoscimento di una o più attenuanti (artt. 62, 62-bis cod. pen.), con effettuazione del giudizio di comparazione a norma dell’art. 69 cod. pen., “quando occorre” (cfr., in tema di non menzione della condanna, la sentenza Sez. 4, n. 29538 del 28/5/2019, Calcinoni, Rv. 276596).
Ne consegue la natura inedita e aspecifica del motivo a fronte di una motivazione non manifestamente illogica.
5 . Va, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso e consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno
2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 25/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME