Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7058 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7058 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1406/2025
NOME COGNOME
UP – 18/11/2025
IRENE SCORDAMAGLIA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a Genova il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Genova il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 della Corte d’appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
Con sentenza del 31 marzo 2025 la Corte di appello di Genova Ð per quel che qui rileva Ð a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME ed NOME COGNOME, in parziale riforma della sentenza in data 26 aprile 2023 del Tribunale di Genova, ha assolto il primo dallÕimputazione di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (capo 6. della rubrica) per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena a lui inflitta per bancarotta semplice (per aggravamento del dissesto della RAGIONE_SOCIALE nonchŽ documentale Ð capo 2. della rubrica); e ha confermato nel resto la prima decisione, in particolare nella parte in cui aveva condanNOME la COGNOME per i medesimi fatti di bancarotta semplice.
Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo, con riguardo ad NOME COGNOME, è stato denunciato il vizio di motivazione, deducendo che la Corte di merito ne avrebbe confermato la responsabilitˆ 40, comma 2, cod. pen. poichŽ con la propria negligente condotta omissiva avrebbe favorito la commissione dei più gravi illeciti ascritti al coimputato NOME COGNOME. La decisione avrebbe tratto la responsabilitˆ del ricorrente dagli incarichi da lui assunti nelle compagini sociali riconducibili al coimputato, da cui avrebbe inferito, in maniera fallace, la sua consapevolezza delle azioni di questÕultimo, in assenza di elementi in tal senso e senza indicarne in alcun modo il contributo causale, profilo rispetto al quale la motivazione sarebbe apparente. La motivazione, peraltro, sarebbe contradditoria e manifestamente illogica poichŽ la stessa Corte di appello ha assolto il COGNOME dal reato tributario (a lui contestato come posto in essere nello stesso contesto fattuale e cronologico). Ancora, non avrebbe in alcun modo argomentato sullÕesigibilitˆ delle condotte del COGNOME ed anzi avrebbe travisato la prova allorchŽ ha considerato un elemento a carico le rassicurazioni offerte allÕimputato dal commercialista dellÕente.
Infine, sarebbe stato disatteso lÕappello in punto di rideterminazione della pena con unÕargomentazione lacunosa ed anzi tautologica.
2.2. Con il secondo motivo, in relazione a NOME COGNOME, è stato prospettato il vizio di motivazione, per un analogo ordine di argomentazioni, evidenziando che anche NOME è stata condannata per bancarotta semplice Ð pur constando che ella abbia ricoperto la carica di amministratore unico della fallita quale mera Ð sol perchŽ non si sarebbe opposta alle condotte di COGNOME, senza che siano state indicate le condotte specifiche a lei attribuite nŽ chiarito e se le omissioni in imputazione siano in effetti da ascrivere a lei o a chi ha esercitato di fatto le funzioni di amministratore ( per la bancarotta documentale). In conclusione, ella sarebbe stata condannata per il solo ruolo ricoperto, quantunque sia emerso che ella era solo Çuna badante precariaÈ.
E anche rispetto alla pena a lei inflitta la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata ed anzi apodittica.
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Le censure avanzate nellÕinteresse di NOME COGNOME sono, anzitutto, inedite per quel che attiene allÕelemento oggettivo (segnatamente, nella parte in cui assumono che sarebbe apparente la motivazione rispetto alla efficienza causale del fatto dellÕimputato, amministratore di diritto, rispetto agli illeciti posti in essere dal coimputato COGNOME (cfr. Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bond’, Rv. 277637 Ð 01: Çnon possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non
devolute con la dovuta specificitˆ alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenzaÈ; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non massimata sul punto).
Inoltre, la prospettazione difensiva difetta di specificitˆ (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 Ð 01), poichŽ non si confronta compiutamente con la motivazione che ha valorizzato anche le ammissioni del COGNOME, sulla scorta delle quali gli ha attribuito il ruolo di collaboratore dello COGNOME e una grave negligenza e, dunque, la sussistenza dellÕelemento soggettivo prescritto dagli artt. 217, comma 1, n. 4, legge fall. (cfr. Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276920 Ð 01) e dallÕart. 217, comma 2, legge fall. (punibile anche a titolo di colpa: Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, COGNOME, Rv. 275133 Ð 02).
Ancora, il motivo in esame non deduce un travisamento della prova ma si limita a perorare irritualmente un alternativo apprezzamento degli elementi di fatto che sarebbero emersi nella specie, affidandosi pure a enunciati del tutto assertivi (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 Ð 01; cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 Ð 01: ÇIn tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di “contraddittorietˆ processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimitˆ alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di provaÈ). NŽ pu˜ ravvisarsi la contraddittorietˆ o la manifesta illogicitˆ dellÕ argomentativo del provvedimento impugNOME, sol perchŽ ha escluso la responsabilitˆ del ricorrente dallÕimputazione di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ravvisando il difetto di una prova certa della sua responsabilitˆ per esso; anche sotto profilo il ricorso è privo della necessaria specificitˆ poichŽ correla il vizio di motivazione in maniera generica al fatto che i reati in imputazione, compreso quello per cui il COGNOME è stato assolto, si inserirebbero nel Çmedesimo contesto storico-fattualeÈ e atterrebbero alla medesima carica sociale e allÕidentico arco temporale.
Infine, quanto al trattamento sanzioNOMErio, il motivo in esame è manifestamente infondato. La Corte di merito ha basato la statuizione sulla pena sulla gravitˆ dei fatti, come ricostruiti dalla stessa sentenza, nonchŽ sui precedenti anche specifici del Gamabro, in assenza di un comportamento favorevolmente valutabile; e cos’ ha dato conto dei dati, rientranti nel novero di quelli previsti dallÕart. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nellÕesercizio del potere
discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 Ð 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 Ð 01). Anche al riguardo il ricorso difetta di specifiche censure.
Devono svolgersi considerazioni consimili a proposito delle motivo di impugnazione articolato nellÕinteresse di NOME COGNOME.
Neppure per questÕultima lÕatto di appello conteneva doglianze relative allÕelemento oggettivo, essendosi incentrato sul difetto dellÕelemento soggettivo. Ed anche con riferimento alNOME il ricorso sollecita una diversa lettura del compendio in atti, per il tramite di allegazioni generiche che non costituiscono censure di legittimitˆ rispetto alla motivazione, che ne ha valorizzato la disponibilitˆ nel tempo (a fronte di un regolare compenso) ad assumere la carica di amministratore, non ingerendosi nella gestione della societˆ (come concordato con lÕamministratore di fatto) a dispetto di elementi da cui trarre la commissione di illeciti da parte di questÕultimo; e, di conseguenza, ha ravvisato la sussistenza, ina capo alla COGNOME, dellÕelemento soggettivo dei delitti per i quali ne ha confermato la responsabilitˆ.
Infine, il rigetto del gravame in ordine al trattamento sanzioNOMErio si è fondato, in maniera congrua, proprio sulla gravitˆ dellÕagire colposo, sulla protrazione della condotta nel tempo e sulla mancanza di elementi passibili di favorevole apprezzamento. E anche il ricorso non muove una puntuale critica di legittimitˆ ma contiene censure assertive.
AllÕinammissibilitˆ dei ricorsi consegue 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchŽ -ravvisandosi profili di colpa in ragione dellÕevidente inammissibilitˆ dellÕimpugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Cos’ deciso il 18/11/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME