Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5114 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 gennaio 2023, la Corte di appello d i Milano confermava la sentenza del Tribunale di Pavia che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 25 marzo 2019, distratto dal patrimonio della stessa la macchina trasformatrice detenuta in leasing e di proprietà di spa Ubi leasing (capo A) e per avere omesso di tenere le scritture contabili della medesima nel triennio antecedente alla declaratoria di fallimento (capo B, così derubricando l’originaria accusa di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta documentale semplice).
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte milanese osservava quanto appresso.
Quanto alla contestata distrazione, la macchina trasformatrice, oggetto del reato, non era stata rinvenuta presso la sede della società e l’imputato che, quale amministratore unico della stessa, ne aveva avuto la disponibilità (come confermava anche il relativo contratto di leasing), non ne aveva, in alcun modo, indicato al curatore la diversa collocazione o destinazione.
Quanto alla ritenuta bancarotta documentale semplice, doveva considerarsi che l’invocata inattività della società non esentava il suo amministratore dal tenere la contabilità e, invece, il prevenuto nulla aveva depositato al curatore né in relazione all’anno 2018 (non ne erano stati consegnati neppure i supporti informatici che si era assunto esistessero e la contenessero), né in ordine ai primi mesi del 2019.
Tale condotta concretava il reato ascritto, che essendo di pericolo presunto, non necessita della prova del danno eventualmente patito dai creditori, e che, quanto all’elemento soggettivo, è punibile anche a titolo di colpa.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando le proprie censure in due motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla residua contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale (la distrazione del furgone, originariamente contestata, era stata ritenuta insussistente).
La Corte territoriale aveva considerato che, mentre il furgone di cui il curatore aveva lamentato il mancato rinvenimento, era stato ritrovato su indicazione del prevenuto, altrettanto non era accaduto per Ia macchina trasformatrice.
Tuttavia, l’imputato aveva riferito come anche questa fosse rimasta presso la sede della società e nessuna smentita vi era stata a tal proposito. Era la pubblica accusa a doverne così provare la diversa destinazione e, quindi, la distrazione.
Nulla poi motivava la Corte milanese in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, anche considerando che si era, altresì, ritenuto che la parallela irregolare tenuta delle scritture contabili non fosse assistita dall’ipotizzato dolo ma solo da un intento colposo. Lo stesso che, evidentemente, aveva connotato la ritenuta distrazione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di bancarotta semplice documentale.
Il curatore aveva lamentato l’assenza della sola contabilità relativa al primo trimestre del 2019 (in cui la società non aveva operato) ma aveva anche affermato che la contabilità, regolarmente consegnatagli, riferibile alle zinnualità precedenti, fino al 31 dicembre 2018 (per il 2018 la stessa non era stata stampata), gli aveva consentito di ricostruire gli affari della società.
Posto che il reato è stato definito di pericolo, non avendc la condotta ascritta creato alcun impedimento alla ricostruzione degli affari, la stessa risultava del tutto priva della necessaria offensività.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato memoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato ha inviato memoria con la quale, in replica delle conclusioni del PG, chiede l’accoglimento di motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME non merita accoglimento.
Il primo motivo, sulla configurabilità della condotta di bancarotta patrimoniale è, infatti, infondato.
Questa Corte, con consolidato orientamento ermeneutico, ha precisato come in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore’ della destinazione dei beni suddetti, dal momento che la responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della
garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazio dei beni dell’impresa, giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (ex plurimi.s Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 29/02/2016, Aucello, Rv. 267710).
Nel caso di specie, pertanto, il mancato rinvenimento della macchina trasformatrice non può che essere attribuito alla volontà del prevenuto di non consentirne il recupero, così da doversene dedurre la distrazione.
Una condotta certamente ascrivibile al medesimo a titolo di dolo posto che la stessa era stata consumata quando risultava evidente l’insolvenza della società e, pertanto nella piena consapevolezza della messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori (vd. Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763).
Anche il secondo motivo, sulla bancarotta documentale semplice, è infondato.
Si è, infatti, ricordato che il delitto di cui all’art. 217, comma 2, legge fall che punisce l’imprenditore (o l’amministratore di una società fallita ex art. 223 legge fall.) che abbia omesso, nei tre antecedenti alla dichiarazione di fallimento, la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili obbligatorie o le abbia tenute maniera irregolare o incompleta anche a solo titolo di colpa – si configuri anche nei seguenti casi:
l’obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il rea viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell’impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, COGNOME, Rv. 275261);
in tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall’art. 217, comma secondo, legge fall. il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l’evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. (Sez. 5, n 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729).
Così che l’omessa consegna delle scritture obbligatorie del 2018 e l’omessa tenuta di quelle relative al primo trimestre del 2019, concretano il contestato
delitto, non potendosene affermare l’inoffensività (anche peraltro non avendo, a loro volta, consentito di individuare la reale destinazione del bene distratto).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.IIA.
processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Così deciso, in Roma il 13 dicembre 2023.