Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42791 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42791 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messi che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui artt. 217-224 I. fall.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l’insussistenza della qua soggettiva di amministratore unico della società fallita e la mancanza dell’elemento sogget del reato, si rivela generico per aspecificità, nella misura in cui non si confronta con le sta della sentenza impugnata, che invece ha individuato la sua qualifica gestionale, seguendo u corretto itinerario logico-giuridico, coerente con i dati probatori, tra i quali sp dichiarazioni auto-accusatorie rese al curatore fallimentare da parte dell’odierno ricorre quindi, la relazione ex art. 33 I.fall. di questi (che ha valore di prova documentale, c giurisprudenza costante), che si è sempre rapportato al ricorrente come amministratore; sottoscrizione, presso un notaio incaricato, degli atti riguardanti la costituzione della so infine, l’apertura da parte sua del conto corrente intestato alla società medesima. Quanto utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore dall’indagato, anche senza gli avve previsti dal codice di rito, la giurisprudenza più recente, nel ribadirla, ha anche v positivamente la sua compatibilità costituzionale (cfr. Sez. 5, n. 17828 del 9/2/2023, Cas Rv. 284589; vedi anche, sul principio di diritto, per tutte, Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017 2018, Castelletto, Rv. 272664).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore
Il Presidente