Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41714 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41714 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato ad ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti che aveva condannato NOME per il reato di bancarotta semplice, relativo alla società “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 25 settembre 2015.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato – nella qualità di amministratore unico – avrebbe aggravato il dissesto della società, manifestatosi quantomeno a partire dall’anno 2011, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 217 e 224 legge fall.
Sostiene che i giudici di merito non avrebbero accertato la data di insorgenza del dissesto.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e 217 legge fall.
Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe «del tutto incomprensibile», nella parte relativa alla determinazione della pena principale e della pena accessoria. Nel ritenere congrua la pena inflitta in primo grado, invero, la Corte di appello avrebbe fatto riferimento anche alla «perdurante incensuratezza» e al «remissivo comportamento processuale» dell’imputato.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello, invero, ha posto in rilievo che: la sottocapitalizzazione e l’illiquidità della società risultava evidente già dal bilancio al 31 dicembre 2011; «tutti i dati ricavabili dai bilanci relativi agli esercizi 2011-2012-2013-2014 . conclamavano che NOME» aveva «proseguito l’attività della società, che versava in stato di crisi da almeno quattro anni, senza chiedere che fosse fallita
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello – seppur in maniera molto sintetica – ha motivato in ordi alla pena, determinata in misura non distante dal minimo edittale, valutando carico, la gravità del reato e l’elevato grado della colpa nonché, a f dell’imputato, la sua perdurante incensuratezza e il suo remissivo comportament processuale.
Va, d’altronde, rilevato che la graduazione della pena rientra ne discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enu negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, o la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illo e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammend che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa del ammende.
Così deciso, il 3 luglio 2023.