Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10650 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10650 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROCCA DI NETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui bancarotta semplice;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che deduce la violazione dell’art. 217, comma 2, legge fall. e il vizio di motivazione in ordine all’offensività del comportamen contestato – è manifestamente infondato in quanto in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto, «in tema di bancarotta semplic documentale, l’obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell’esatta conoscenza de consistenza patrimoniale dell’impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie (cfr. Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 – 01);
rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata nell’interesse dell’imputato che ha chiesto la trasmissione degli att alla Sezione competente, ribadendo la non manifesta infondatezza del ricorso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, c consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibil dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 de 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/2025.