Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4986 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4986 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SARNICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bergamo – avendo assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 217, comma 2, I. fall. per non aver commesso il fatto e avendo conseguentemente ridetermiNOME la pena per la residua imputazione – ha confermato la condanna dell’imputato per la violazione dell’art. 224, n. 2, I. fall.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 7) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili fondate sulla consistenza degli importi non versati durante il periodo di amministrazione della società;
Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244); il suddetto motivo è, altresì, generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026