Bancarotta semplice: la responsabilità del liquidatore nella gestione contabile
La bancarotta semplice rappresenta uno dei rischi più concreti per chi ricopre ruoli di gestione o liquidazione in società in crisi. Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un liquidatore condannato per l’omessa tenuta dei libri contabili, ribadendo principi fondamentali sulla natura del dolo e sulla valutazione della pericolosità sociale del reo.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dal fallimento di una società a responsabilità limitata, avvenuto nel dicembre 2019. Il liquidatore della società è stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di bancarotta semplice documentale. Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe omesso di tenere correttamente le scritture contabili obbligatorie, rendendo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio aziendale. Il liquidatore ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della recidiva e sostenendo che la sua condotta fosse meramente colposa, priva cioè della volontà di frodare i creditori.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la sentenza della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che le censure mosse dal ricorrente erano manifestamente infondate e non supportate da elementi concreti emergenti dagli atti. In particolare, è stata respinta la tesi secondo cui il delitto fosse stato ascritto a titolo di colpa, poiché la motivazione della sentenza impugnata aveva chiaramente riscontrato la sussistenza della coscienza e della volontà nel porre in essere l’omissione.
Analisi della recidiva e pericolosità sociale
Un punto centrale del ricorso riguardava l’applicazione dell’aggravante della recidiva. Il ricorrente sosteneva che i giudici avessero valutato erroneamente il suo casellario giudiziario. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non si era limitata a un singolo precedente, ma aveva operato un giudizio complessivo sulla capacità della condotta di dimostrare una maggiore pericolosità sociale del soggetto. Tale valutazione, basata su più annotazioni penali, giustifica pienamente l’inasprimento della pena.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta interpretazione dell’elemento soggettivo nel reato di bancarotta semplice. Nonostante il ricorrente tentasse di derubricare la propria condotta a una semplice negligenza, i giudici hanno evidenziato come l’omissione sistematica delle scritture contabili, in un contesto di liquidazione societaria, presupponga necessariamente la consapevolezza del soggetto agente. Inoltre, la Corte ha ribadito che il giudizio sulla recidiva non è un automatismo, ma il frutto di un’analisi discrezionale del giudice di merito sulla personalità del reo, che in questo caso è risultata negativa a causa della reiterazione di condotte illecite.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte sottolineano l’importanza della diligenza professionale richiesta ai liquidatori. La mancata tenuta dei libri contabili non è solo una violazione amministrativa, ma un illecito penale che può portare a condanne severe, specialmente in presenza di precedenti penali che aggravano la posizione dell’imputato. La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre alla conferma della pena, anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a conferma del rigore con cui l’ordinamento tutela la trasparenza nelle procedure concorsuali.
Quali sono le conseguenze per un liquidatore che non tiene correttamente le scritture contabili?
Il liquidatore rischia una condanna per bancarotta semplice documentale se l’omissione impedisce la ricostruzione del patrimonio societario.
Come viene valutata la recidiva in caso di reati fallimentari?
La recidiva viene applicata analizzando complessivamente il casellario giudiziario per verificare se i precedenti penali indichino una maggiore pericolosità sociale del soggetto.
È possibile contestare una condanna basata sulla colpa anziché sul dolo?
Sì, ma se i giudici di merito accertano la coscienza e la volontà della condotta omissiva, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48923 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48923 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PIANELLO VAL TIDONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da COGNOME NOME= avverso la sentenza con cui la d’appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semp documentale, commesso nella qualità di liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, fallita nel d 2019;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’er applicazione dell’art. 99 c.p., è manifestamente infondato in quanto rappresenta vi emergenti dal provvedimento impugnato ove, nell’affermare che il delitto in ogg sarebbe presumibilmente stato ascritto all’imputato a titolo di colpa, non tiene con motivazione adottata dalla Corte d’appello, la quale ha invece riscontrato la sussi nel caso di specie, della coscienza e volontà del COGNOME nel porre in essere la omissiva ascrittagli. Non solo, del tutto irrilevanti si mostrano le censure all’erronea valutazione del casellario giudiziario dovendosi invero rilevare che territoriale, nel considerare la presenza di precedenti penali in capo all’imputat tenuto conto esclusivamente del delitto di cui al punto 20) del casellario – come sembra sostenere il ricorrente – ma altresì dell’annotazione sub 22), rispetto all presente ricorso non prende posizione. Infine, nemmeno è condivisibile la critica re all’apoditticità della sentenza per aver tenuto conto, nell’affermare la su dell’aggravante, esclusivamente dei precedenti gravanti sull’imputato, dovendo contrario rilevare che questa ha operato un giudizio complessivo sulla capacità condotta in contestazione di dimostrare una maggiore pericolosità sociale del sogge
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2023.