Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6488 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6488 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LATERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Arezzo, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta semplice e condanNOME alla pena ritenuta giustizia;
Letta la memoria trasmessa dal difensore dell’imputato il 25 novembre 2025 e la nota spese depositata dalla parte civile;
Ritenuto che il primo motivo del ricorso, che contesta la correttezza dell motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità in riferimento all’elemen soggettivo del reato è manifestamente infondato, poichè la Corte di merito ha fat corretta applicazione del principio per cui nel reato di bancarotta semplice, la manc tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell’amministratore (anche fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave, che può essere desunta non su base del mero, ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una prova consapevole omissione (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemasacolo, Rv. 272823 01), dando conto degli indicatori della colpevole inerzia, ai quali il ricorrente op argomentazioni rivalutative e di merito, limitandosi ad evocare plurimi tentativi convocazione dell’assemblea di cui non deduce la decisività in riferimento al paradigma della colpa grave;
Considerato che il secondo motivo del ricorso, che deduce analoga censura in riferimento all’elemento oggettivo del reato, è, del pari, manifestamente inconducente, quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, che implicherebbero un giudizio mento in ordine ai finanziamenti della controllante RAGIONE_SOCIALE, operazione vietata in sede di legittimità. Inoltre, il motivo si risolve nella pedissequa reiterazione di già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi lo stes considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipic funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e NOME, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e NOME, Rv. 243838);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende;
Considerato che, in applicazione del condiviso principio di diritto ribadito da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione d spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è
perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazio d’inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contr specificamente i motivi di impugnazione proposti;
P.QM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 14/01/2026.