Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4889 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4889 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per più fatti di bancarotta semplice;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia il vizio di motivazione in rela al bilanciamento delle circostanze – è manifestamente infondato e generico, in quanto la Cort merito ne ha confermato il giudizio di equivalenza indicando in maniera congrua e logica elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., che ha con preponderanti (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), in particolare facendo riferimento alla negligenza dell’imputato, l’ingente danno cagionato, la capacità a delinquere (tratta dai numerosi precedenti); e il ricorso si affida a enunciati assertivi, limitando a un generico r all’atto di appello ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conse ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnaz (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lo ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/11/2025.