Bancarotta Semplice Documentale: La Cassazione Conferma la Responsabilità dell’Amministratore
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di bancarotta semplice documentale: gli obblighi di corretta tenuta delle scritture contabili gravano sull’amministratore indipendentemente dallo stato di salute, anche precario, della società al momento del suo insediamento. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere la portata delle responsabilità gestorie, anche in contesti aziendali complessi.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto
Un amministratore di una società, successivamente dichiarata fallita, veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di bancarotta semplice documentale. La sua difesa si basava su due argomentazioni principali: in primo luogo, lo stato di dissesto della società era già presente prima che egli assumesse l’incarico; in secondo luogo, la società era di fatto non operativa durante il suo mandato.
L’amministratore decideva quindi di ricorrere in Cassazione, lamentando una violazione di legge e vizi di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello, sostenendo che tali circostanze avrebbero dovuto escludere la sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte sulla Bancarotta Semplice Documentale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 47593/2023, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ritenuto che le argomentazioni dell’imputato non fossero altro che la riproposizione di questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, con una motivazione considerata logica e priva di vizi.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, confermando la sua responsabilità per il reato contestato.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella netta affermazione di due principi giuridici. In primo luogo, la Corte ha specificato che la condizione di dissesto societario, anche se precedente all’ingresso del nuovo amministratore, è del tutto irrilevante ai fini della configurazione delle responsabilità penali legate alla tenuta della contabilità. L’amministratore, dal momento in cui accetta l’incarico, assume pienamente tutti gli obblighi formali previsti dalla legge, tra cui quello primario di tenere regolarmente le scritture contabili. In secondo luogo, i giudici hanno chiarito che anche la presunta ‘non operatività’ della società non elimina tali obblighi. Essere amministratore comporta doveri formali che persistono finché la carica è ricoperta, indipendentemente dal volume di affari o dall’attività effettivamente svolta dall’impresa. Il ricorso è stato giudicato carente perché non si è confrontato adeguatamente con questa solida motivazione della Corte territoriale.
Le Conclusioni: Gli Obblighi Inderogabili dell’Amministratore
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chiunque accetti un incarico di amministratore in una società. La responsabilità per la corretta gestione documentale e contabile è un dovere non delegabile e non attenuato da circostanze preesistenti o da una ridotta operatività aziendale. Chi subentra nella gestione di un’impresa, anche se in crisi, ha il dovere di attivarsi immediatamente per regolarizzare la tenuta delle scritture contabili. Ignorare questi obblighi formali espone a gravi conseguenze penali, come dimostra inequivocabilmente il caso di bancarotta semplice documentale qui analizzato.
Un amministratore è responsabile per bancarotta semplice documentale se la società era già in dissesto prima del suo incarico?
Sì. Secondo l’ordinanza, la condizione di dissesto societario precedente all’ingresso dell’imputato nella società è irrilevante ai fini della configurazione delle responsabilità previste in capo all’amministratore.
Se una società non è operativa, l’amministratore è esonerato dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili?
No. La Corte ha stabilito che l’asserita non operatività della società non elimina gli obblighi formali degli amministratori, tra cui quello di tenere correttamente la contabilità.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene giudicato manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la conferma della condanna precedente e l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47593 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47593 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ORTONOVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta semplice documentale;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, è manifestamente infondato in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché riproduttivo di doglianza già dedotta in sede di appello ed ivi congruamente disattesa – con motivazione esente da vizi logici – avendo la Corte territoriale dato atto dell’irrilevanza della condizione di dissesto societari precedente all’ingresso dell’imputato nella società fallita nella configurazione delle responsabilità previste in capo all’amministratore, motivazione con cui il presente ricorso non si confronta adeguatamente. Inoltre, la asserita non operatività della società non elimina gli obblighi formali degli amministratori.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/10/2023