Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41080 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41080 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato NOME per il reato di bancarot semplice documentale, in qualità di titolare della ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 16 febbraio 2017;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore; l’AVV_NOTAIO, per l’imputata, ha depositato una nota scritta con la ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata;
che l’unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterati identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag 2 e 3 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; che, i caso, va ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di me che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la consegu che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della su congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento ill e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); che la nota difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27/09/2023