Bancarotta Semplice Documentale: La Detenzione Esclude la Responsabilità?
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 17970/2024 offre un’importante riflessione sul reato di bancarotta semplice documentale e sulla responsabilità penale dell’imprenditore che si trova in stato di detenzione. La questione centrale è se la restrizione della libertà personale possa essere considerata una causa di giustificazione per l’omessa tenuta delle scritture contabili. Analizziamo insieme questo caso per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imprenditore individuale veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di bancarotta semplice documentale. La sua ditta era stata dichiarata fallita nel novembre 2019, ma l’imputato si trovava già in stato di detenzione dal luglio 2017 per altre cause. La contestazione riguardava l’omessa tenuta dei libri contabili per il triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, un’omissione che aveva impedito di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari dell’impresa.
La Tesi Difensiva: Impossibilità Materiale e Sequestro dei Documenti
L’imprenditore, nel suo ricorso in Cassazione, sosteneva l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato. La sua argomentazione si basava su due punti principali:
1. Impossibilità materiale: Trovandosi in carcere, era materialmente impossibilitato ad adempiere agli obblighi contabili previsti dalla legge.
2. Sequestro della documentazione: Affermava che la documentazione contabile era stata oggetto di sequestro al momento del suo arresto, e che quindi non era più nella sua disponibilità.
Secondo la difesa, questi elementi avrebbero dovuto escludere la sua colpevolezza.
La Decisione della Cassazione sulla bancarotta semplice documentale
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato e in parte generico. La condanna è stata quindi confermata, stabilendo principi chiari sulla configurabilità della colpa anche in stato di detenzione.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha sviluppato un ragionamento attento e preciso per motivare la sua decisione. In primo luogo, i giudici hanno riconosciuto che lo stato di detenzione dell’imprenditore era un dato di fatto rilevante. Proprio per questo, la Corte d’Appello aveva correttamente qualificato la responsabilità non a titolo di dolo (intenzione), ma a titolo di colpa (negligenza).
Il punto cruciale della motivazione risiede nel concetto di “impossibilità assoluta”. La detenzione, secondo la Corte, non aveva comportato un’impossibilità totale per l’imputato di interagire con l’esterno. La prova di ciò era un fatto incontrovertibile: il curatore fallimentare aveva inviato una comunicazione in carcere all’imprenditore, chiedendo notizie sulla contabilità aziendale. A questa richiesta, però, non era mai seguita una risposta. Questo silenzio è stato interpretato come un comportamento negligente, dimostrando che una via di comunicazione esisteva e che l’imputato ha scelto di non utilizzarla.
Per quanto riguarda la presunta sottoposizione a sequestro dei documenti contabili, la Corte ha definito l’argomentazione difensiva un “mero paralogismo”. La difesa aveva prodotto il verbale di sequestro, ma in tale documento non vi era alcun riferimento specifico a libri contabili o documentazione aziendale. L’inferenza che tra i beni sequestrati vi fosse anche la contabilità era, quindi, una mera supposizione non supportata da alcuna prova concreta.
le conclusioni
La sentenza consolida un principio di diritto di notevole importanza: lo stato di detenzione non costituisce un’esimente automatica per il reato di bancarotta semplice documentale. Sebbene possa essere escluso il dolo, la responsabilità può sussistere a titolo di colpa. L’imprenditore detenuto ha comunque il dovere di attivarsi, nei limiti del possibile, per collaborare con gli organi della procedura fallimentare. Il mancato tentativo di comunicare o di fornire indicazioni utili, come nel caso di specie, configura una condotta negligente penalmente rilevante. Questa decisione sottolinea l’importanza della diligenza e della collaborazione, anche in situazioni di grave impedimento personale.
Un imprenditore detenuto può essere condannato per bancarotta semplice documentale?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che lo stato di detenzione non esclude automaticamente la responsabilità. Il reato può essere attribuito a titolo di colpa (negligenza) se l’imprenditore, pur avendone la possibilità, non coopera con il curatore fallimentare per la ricostruzione della contabilità.
Lo stato di detenzione esclude l’elemento soggettivo del reato?
No, non necessariamente. Può escludere il dolo (l’intenzione di commettere il reato), ma non la colpa. Se l’imprenditore detenuto omette negligentemente di compiere azioni possibili per preservare o rendere accessibile la contabilità (come rispondere alle richieste del curatore), può essere ritenuto colpevole.
Cosa succede se la difesa sostiene che i documenti contabili sono stati sequestrati?
La sola affermazione non è sufficiente. È necessario fornire una prova concreta. Nel caso esaminato, la Corte ha respinto questa tesi perché il verbale di sequestro prodotto dalla difesa non menzionava specificamente alcuna documentazione contabile, rendendo l’argomento una supposizione non provata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17970 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17970 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato di bancarotta semplice documentale, titolare dell’omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dichiarato fallito nel novembre 2019.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato deducendo erronea applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. In tal senso eccepisce che la Corte avrebbe omesso di confutare le obiezioni difensive concernenti l’inconfigurabilità del dolo in conseguenza del fatto che l’imputato è detenuto dal 2017 ed è dunque stato nell’impossibilità materiale di adempiere agli obblighi contabili prescritti dalla legge. Non di meno i giudici del merito avrebbero trascurato la produzione difensiva ad oggetto il provvedimento di sequestro di documentazione operato presso l’abitazione del COGNOME all’atto del suo arresto, il quale logicamente non potrebbe che aver avuto da oggetto la contabilità aziendale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.
Le censure del ricorrente risultano infondate e in larga parte generiche nella misura in cui non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza. La Corte territoriale, infatti, ha tenuto conto del fatto che il COGNOME è detenuto dal lu 2017 e proprio per questo ha precisato come l’omessa tenuta dei libri contabili nel triennio anteriore alla dichiarazione di fallimento oggetto di contestazione debba essergli imputata a titolo di colpa e non di dolo, facendo in tal senso buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133). E’ dunque con tale configurazione dell’elemento soggettivo del reato che dovevano confrontarsi le censure difensive, dimostrando l’assenza di residui profili della colpa ritenuta dai giudici del merito. Né questa è esclus in radice dalla sopravvenuta detenzione dell’imputato, che non ha comportato la sua impossibilità assoluta di comunicare con il curatore, come plasticamente dimostrato dal fatto che egli ha ricevuto in carcere la comunicazione – rimasta senza risposta – con la quale quest’ultimo gli chiedeva notizie sulla sorte della contabilità non rinvenuta. Frutto di un mero paralogismo è invece l’obiezione mossa dal ricorrente alle ragioni per le quali la Corte ha ritenuto inconferente il verbale di sequestro prodotto dalla difesa in quanto non contenente alcuno specifico riferimento a documentazione contabile. Non è
stata infatti evidenziata alcuna circostanza di fatto realmente in grado di a allar l’inferenza per cui la documentazione sottoposta al vincolo sarebbe per l’appunto quella relativa alla contabilità della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/2/2024