Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12712 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12712 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore del ricorrente, l’AVV_NOTAIO del foro di TORINO, che insiste per l’accoglimento di tutti i motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Torino il 17.10.2018, per quel che nel presente giudizio, ha confermato la sentenza di condanna a due anni di recl emessa per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva nei confronti di NOME NOME NOME NOME reato di bancarotta fraudolenta documentale nei confronti di NOME COGNOME, riducendo la sola durata delle pene accessorie fallimentari in misur quella RAGIONE_SOCIALE pena principale; la sentenza ha revocato, altresì, le statuizioni c estromissione RAGIONE_SOCIALE parte civile.
Precisamente, NOME COGNOME è accusato di aver distratto, nella sua qual Presidente del consiglio di amministrazione, somme di denaro RAGIONE_SOCIALE fallita “RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 14.11.2013, del valore di 45.000 euro, c nel febbraio 2008, l’effettiva gestione del ristorante denominato “RAGIONE_SOCIALE” – ac dalla fallita nel marzo del 2007 – alla società RAGIONE_SOCIALE di cui era ammi unico, senza stipulare un contratto di affitto di ramo d’azienda e omettendo di r i canoni d’affitto, occultando la circostanza al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pur richiesto di spiegazioni sull’apparente ed anomala inattività del
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso NOME COGNOMECOGNOME tramite il dife di fiducia, deducendo quattro motivi distinti.
2.1. I primi tre motivi contestano la sussistenza del reato di bancarotta fr distrattiva contestato, sotto diversi profili.
Con la prima ragione di censura si eccepisce vizio di motivazione e travisament prova quanto alla affermazione RAGIONE_SOCIALE carica plenipotenziaria e del ruolo d dominante del ricorrente nella società fallita; al suo conflitto di interessi; occultamento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fallita dell’operazione di affitto di ramo priva di corrispettivo. La tesi difensiva è che COGNOME non sia l’autore-i dell’operazione distrattiva, poiché la società “RAGIONE_SOCIALE era amm invece, dai due coimputati, formali titolari del ruolo di amministratori, COGNOME e COGNOME; inoltre, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato a conoscenza del con interessi di COGNOME e RAGIONE_SOCIALE situazione relativa al ristorante affittato da “RAGIONE_SOCIALE” riferibile al ricorrente, come risulta dalla relazione ex art. 33 I. fall. (precisamente, dallo stralcio RAGIONE_SOCIALE seduta del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE inserito in essa al ricorso.
Il travisamento dei dati di prova ha viziato il ragionamento logico RAGIONE_SOCIALE Corte d’ che ha configurato erroneamente il reato di bancarotta distrattiva a carico del r La difesa dubita, poi, in ogni caso, RAGIONE_SOCIALE rilevanza dell’operazione “di fatto contrattualizzata, di affitto di ramo d’azienda rispetto al verificarsi del
dichiarato invero cinque anni dopo detta operazione (durata dal febbraio al dicembre del 2008), mentre il fallimento è stato dichiarato il 14.11.2013. La fallita, in realt sempre scontato economicamente un vizio originario, vale a dire il considerevole indebitamento bancario dovuto all’accensione di un mutuo ipotecario non bilanciato da una sufficiente redditività.
b) Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione con riferimento all’effettivi e consistenza dei lavori di ristrutturazione e riarredo del ristorante “RAGIONE_SOCIALE” proprietà RAGIONE_SOCIALE fallita, effettuati dalla società “RAGIONE_SOCIALE“, che – secondo la difesa – s idonei a costituire un arricchimento per la società fallita, di cui tener conto nel momen in cui si valuta il peso distrattivo RAGIONE_SOCIALE cessione in affitto del ramo d’azienda che si r sia stato distratto. Tanto più che il liquidatore giudiziale si è preoccupato propri ottenere dalla società “RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE una espressa rinuncia ai propri crediti, piuttosto ch azionare un eventuale credito di “RAGIONE_SOCIALE” nei confronti dell’azienda RAGIONE_SOCIALE.
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva – dal punt vista oggettivo e soggettivo – lamentando la mancanza di prova circa l’effettivo depauperamento RAGIONE_SOCIALE fallita derivante dall’operazione di affitto senza corrispettivo nonchè la mancata prova del coefficiente psicologico del reato contestato.
Quanto al primo profilo, mancherebbe la prova del depauperamento effettivo conseguente alla mancata riscossione di crediti RAGIONE_SOCIALE fallita, dei quali non si conosc l’effettiva esistenza o entità, poiché è provato che l’affitto di ramo d’azienda ha av come contropartita per la fallita sia il risparmio dei costi di gestione del ristorante, i periodo insostenibili per la società RAGIONE_SOCIALE, sia l’effettuazione, da parte RAGIONE_SOCIALE, dei lavori di ristrutturazione e riarredo del ristorante.
Non costituirebbe, poi, un indice di fraudolenza sicuro ed affidabile la mancanza di regolamentazione contrattuale dell’affitto di ramo d’azienda, elemento ambiguo, che può essere anche, sotto alcuni aspetti, vantaggioso per la società locatrice: un comodato di fatto, strumento informale, potrebbe rispondere meglio ad una logica imprenditoriale come quella descritta, di vantaggi non “diretti”, corrispondenti a canoni di locazione, ma “indiretti” (costituiti dall’eliminazione dei costi di gestione del ristorante e dalle m derivate dai lavori di ristrutturazione). Il comodato, in altre parole, sarebbe apparentemente gratuito, come ammesso, in simili fattispecie, dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso contesta anche gli ulteriori indici di fraudolenza dell’operazione indicati in sentenza, sostanzialmente riproduttivi del medesimo errore di valutazione sulla convenienza economica, per la fallita, RAGIONE_SOCIALE cessione in locazione del ristorante.
2.2. L’ultimo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione i relazione al mancato riconoscimento, in favore del ricorrente, di un’ipotesi di no punibilità per “bancarotta riparata”, invece integrata dalla rinuncia in favore RAGIONE_SOCIALE fal
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da parte del ricorrente – quale amministratore RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE -, ai cred derivanti dalla ristrutturazione del ristorante ceduto in locazione senza corrispettivo. rinuncia è intervenuta, infatti, prima del fallimento, formalizzata nella transazione 19.4.2012, con oggetto una fattura di 164.847,08 euro, integralmente reintegrativa del debito di 45.000 euro accertato per i canoni virtualmente non pagati.
La sentenza d’appello ha argomentato in proposito in modo del tutto inadeguato, limitandosi ad insinuare un dubbio circa la reale ed effettiva consistenza di tali lavori ristrutturazione, senza procedere ad accertamenti doverosi che li determinassero specificamente.
E’ stata ammessa trattazione orale del ricorso su istanza RAGIONE_SOCIALE difesa del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato, per le ragioni che saranno illustrate di seguito.
I primi tre motivi di censura sono inammissibili in quanto formulati secondo direttric di censura sottratte al sindacato di legittimità, poiché volte alla mera prospettazione una diversa ricostruzione dei fatti, ritenuta dal ricorrente più plausibile in un’ott difesa delle sue ragioni, senza che, tuttavia, siano rilevabili vizi di manifesta illog RAGIONE_SOCIALE motivazione del provvedimento impugnato, i quali – soli – consentirebbero al Collegio di aprire il proprio giudizio su aspetti ricostruttivi RAGIONE_SOCIALE vicenda e sulla va delle prove utilizzate (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Il compito del giudice di legittimità è, infatti, quello di verificare la raz argomentativa dei passaggi espressivi in cui si articola la decisione e non una impropria rivalutazione ‘diretta’ di singoli elementi istruttori o l’apprezzamento ‘diret prospettazioni difensive su ipotesi alternative rimaste, secondo il ricorrente, inesplora (Sez. 1, n. 37070 del 4/4/2023, COGNOME).
I motivi sono anche reiterativi delle ragioni di appello, già superate in modo convincente e senza iati logici dalla sentenza impugnata.
Secondo la ricostruzione delle due sentenze conformi di merito, la gestione delle società coinvolte nella bancarotta distrattiva era sicuramente riferibile al ricorrente, il qua operato “in conflitto di interessi”, quale presidente del consiglio di amministrazione del fallita sino al 18 febbraio 2009 e amministratore unico RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, di cui socia unica la moglie. Detta società ha ricevuto in gestione il consistente ramo d’azienda RAGIONE_SOCIALE fallita, afferente al ristorante “La RAGIONE_SOCIALE“, senza che sia stato stipulato un cont d’affitto di ramo d’azienda e, quindi, senza che sia stato consegnato alcun corrispettivo
per tale cessione. Si è sottolineato, altresì, che il bene era stato acquistato con significativo sacrificio economico dalla fallita, nel marzo del 2007, al prezzo di 250.0 euro e che la sua gestione era poi stata affidata alla società RAGIONE_SOCIALE, riferibile ricorrente, da febbraio a novembre 2008, senza che venisse informato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fallita, cui solo dopo tempo dall’avvenuta cessione veniva data notizia e, dunque, inutilmente; in tal modo, infatti, l’organo RAGIONE_SOCIALE non aveva potuto esprimere un parere al riguardo ed eventualmente rappresentare il proprio dissenso, per la rischiosità dell’operazione in un momento in cui la fallita era già in una condizion economica molto complicata, tanto che o stesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva sollecitato i soci ad un aumento del capitale.
Il contesto in cui è avvenuta l’operazione, poi, la rendeva ancor più anomala: la falli era stata costituita solo nel 2006 con un’operazione quasi interamente finanziata con elevato mutuo bancario (tre milioni di euro, mentre un altro milione di euro era frutto capitalizzazioni da società che facevano capo al ricorrente ed alla famiglia COGNOME, proprietaria RAGIONE_SOCIALE società “RAGIONE_SOCIALE“, rilevata proprio attraverso la costituzione de fallita).
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella seduta del 12.5.2008, aveva messo in evidenza l’anomalia dell’operazione di cessione del ramo d’azienda “di fatto”, mai poi formalizzata, nonché la situazione critica RAGIONE_SOCIALE fallita ed il conflitto di interessi in cui versava il ricorre che, ovviamente, la grave condizione di aver perso di fatto un cespite senza corrispettivo alcuno.
La cessione di ramo d’azienda “senza titolo” e senza corrispettivo è stata ritenuta configurare la condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva prefallimentare.
E ciò corrisponde all’orientamento costante di questa Corte di legittimità, secondo cui integra GLYPH il GLYPH reato GLYPH di GLYPH bancarotta GLYPH fraudolenta GLYPH patrimoniale GLYPH la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale (Sez. 5, n. 17965 del 22/1/2013, COGNOME, Rv. 255501; Sez. 5, n. 34464 del 14/5/2018, COGNOME, Rv. 273644; Sez. 5, n. 30197 del 1/6/2021, COGNOME, Rv. 281867).
Dinanzi a tali considerazioni non può che constatarsi il contenuto rivalutativo delle prov che assumono le censure difensive, anzitutto quanto alla effettiva capacità gestoria del ricorrente, che non soltanto risulta essere l’amministratore di diritto RAGIONE_SOCIALE soci beneficiaria RAGIONE_SOCIALE cessione del bene “in perdita” da parte RAGIONE_SOCIALE fallita, ma era anch contemporaneamente, il presidente del consiglio di amministrazione di quest’ultima e l’unico soggetto avvantaggiato dall’operazione di spoliazione del patrimonio RAGIONE_SOCIALE fallita Del resto, la stessa difesa conferma la materialità dell’operazione, qualificandola come “comodato gratuito”, versione edulcorata ed errata RAGIONE_SOCIALE condotta distrattiva per cessione di ramo d’azienda “di fatto” e senza corrispettivo.
Senza alcun pregio anche le eccezioni riferite alla vantaggiosità dell’operazione di cessione, quanto all’abbattimento dei costi di gestione del ristorante ed alle miglior
apportate ad esso dalla ristrutturazione, che compenserebbero gli svantaggi derivati dalla perdita dei canoni di locazione. Invero, sfumato l’accordo tra le due società per l cessione formale del ramo d’azienda, la RAGIONE_SOCIALE ha emesso fattura (per 164.847,95 euro) dei lavori di ristrutturazione eseguiti nei confronti RAGIONE_SOCIALE fallita, senza detra dell’importo corrispondente ad un eventuale canone di affitto mai pattuito.
2.1. Tale ultima considerazione, che serve ad escludere la giustificazione difensiva circa l’insussistenza dell’indicatore di fraudolenza principale dell’operazione, rappresentat dalla “perdita” economica per la fallita, vale anche a ritenere infondato il motivo su sussistenza, nel caso di specie, di un’ipotesi di bancarotta cd. riparata da vantagg compensativi.
Sebbene il ricorrente, infatti, abbia sostenuto di aver sopportato importanti spese d ristrutturazione del ristorante “RAGIONE_SOCIALE“, queste, poi, da un lato sono state fattu comunque a carico RAGIONE_SOCIALE fallita – a riprova del loro non inserimento in una logica compensativa -, dall’altro non corrispondono all’importo dichiarato nel motivo difensivo – circa 300.000 euro – ma sono di molto inferiori a tale valore, con incertezza circa la loro reale dimensione a fini difensivi. L’importo delle spese di ristrutturazione invoca con valenza difensiva, poi, è smentito dalla modesta somma alla quale il ristorante è stato venduto dal liquidatore nel 2012 (180.000 euro), a fronte RAGIONE_SOCIALE cifra pagata per suo acquisto, addirittura nel 2007, pari a 250.000 euro: le osservazioni difensive riguardo al fatto che tale distanza di valore sia attribuibile al deprezzamento fisiologico di un b inserito in un fallimento è altresì generica ed assertiva.
Sarebbe stato onere del ricorrente, invero, provare l’effettiva, complessiva valorizzazione “riparatoria” dei vantaggi derivati alla fallita dalla ristrutturazione del cespite e esatta corrispondenza all’attività distrattiva.
Infatti, la bancarotta cosiddetta “riparata” si configura, determinando l’insussisten dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima RAGIONE_SOCIALE sog cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio i creditori, sicchè è onere dell’amministratore, che si è reso responsabile di atti distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrat precedentemente perpetrati (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, COGNOME, Rv. 271922; Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266025; vedi anche Sez. 5, n. 14932 del 28/2/2023, COGNOME, Rv. 284383 che, pur annullando con rinvio la sentenza impugnata per uno scompenso tra la somma versata “vantaggiosa” e quella distratta, in favore RAGIONE_SOCIALE prima, ha comunque ribadito la necessità che i versamenti nelle casse sociali, compiuti prima del fallimento onde reintegrare il patrimonio precedentemente pregiudicato, corrispondano esattamente agli atti distrattivi in precedenza perpetrati.
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Nel caso di specie, la fatturazione delle spese di ristrutturazione svolte dalla soci RAGIONE_SOCIALE, amministrata dal ricorrente, in favore del cespite-ristorante di propri RAGIONE_SOCIALE fallita si è logicamente ritenuto che provi come la reintegrazione del patrimonio no vi sia stata, neppure sotto forma di un meccanismo di compensazione implicita e “di fatto” tra debiti e crediti, dei quali comunque il ricorrente non ha fornito adegua puntuale documentazione, confrontandosi solo con il valore “sulla carta” RAGIONE_SOCIALE condotta distrattiva e di quella di segno contrario evocata (la ristrutturazione), in relazion quale, tuttavia, non ha escluso che il credito relativo fosse stato comunque azionato nei confronti RAGIONE_SOCIALE fallita (così smentendo la stessa logica RAGIONE_SOCIALE bancarotta riparata).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 dicembre 2023.