Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7708 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7708 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Forlì il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte di appello di Bologna
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di NOME COGNOME per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 2) e di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, primo comma, n. 1 e 223, primo comma, legge fall. (capo 3), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al delitto di cui al capo 2), perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena inflittagli per il residuo reato.
A sostegno della conferma dell’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso in danno della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita l’8 luglio 2020, la Corte territoriale ha evidenziato come questi, agendo nella veste di professionista (segnatamente, da avvocato) incaricato dagli amministratori di diritto e di fatto della società fallita, avesse efficacemente contribuito, con il proprio apporto non solo ideativo e programmatico ma anche concretamente operativo, alla spoliazione del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, attuata mediante il trasferimento dell’intero complesso aziendale di questa, nonché dei relativi contratti e crediti, a due società di diritto inglese di nuova costituzione (la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE), interamente partecipate dai proprietari delle quote della RAGIONE_SOCIALE, in assenza di effettiva contropartita economica.
In particolare, la Corte di merito ha respinto i rilievi difensivi protesi a sostenere il difetto dell’elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, fatta valere sull’assunto che si fosse verificata la fattispecie della ‘bancarotta riparata’ – perché la RAGIONE_SOCIALE, prima della dichiarazione di fallimento, aveva pagato i debiti della RAGIONE_SOCIALE verso i creditori privilegiati, ossia i dipendenti -, rilevando che non vi era prova né dell’integrale reintegrazione del patrimonio della fallita, né della specifica destinazione dei pagamenti effettuati a compensare le avvenute distrazioni, né dell’esistenza di un accollo liberatorio da parte della società di diritto estero.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di un solo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 216, primo comma, n. 1, legge fall. e il vizio di motivazione, da illogicità e da travisamento della prova, affidandosi a più censure.
2.1. La sentenza impugnata sarebbe inficiata da un errore nell’identificazione della nozione di bancarotta riparata, essendosene accolta un’interpretazione eccessivamente formalistica. In particolare, con il subordinare l’applicazione dell’istituto predetto alla restituzione diretta e nominativa del bene distratto ovvero alla presenza di un accollo dei debiti della fallita nei termini prescritti dall’art. 1273 cod. civ., il giudice di appello avrebbe disatteso il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la bancarotta riparata incide sul piano dell’elemento oggettivo del reato ed esclude la tipicità della condotta ove, prima del fallimento, intervenga un’attività di segno contrario idonea a eliminare il danno o il pericolo per la garanzia patrimoniale dei creditori.
2.2. La stessa sentenza esibirebbe una manifesta illogicità della motivazione e un travisamento per omissione della prova documentale. Infatti, la
Corte territoriale avrebbe apoditticamente escluso la rilevanza dei pagamenti effettuati dalla società RAGIONE_SOCIALE in favore dei creditori della RAGIONE_SOCIALE, ancorché gli stessi risultassero ampiamente comprovati dalla documentazione bancaria e contabile, attestante versamenti per oltre euro 94.000,00 destinati al pagamento di crediti privilegiati di lavoro sorti anteriormente al fallimento, analiticamente esaminata e criticamente valutata nella relazione di consulenza tecnica di parte, rimasta del tutto ignorata.
2.3. La ricorrenza della ‘bancarotta riparata’ sarebbe stata, oltretutto, esclusa sul rilievo che non vi fosse prova dell’ ‘esatta corrispondenza’ tra quanto oggetto di distrazione e quanto oggetto di reintegrazione. Così facendo, tuttavia, il giudice della sentenza impugnata si sarebbe sottratto sia all’obbligo di verificare in concreto se le dazioni patrimoniali poste in essere dalla RAGIONE_SOCIALE avessero determiNOME un effetto economico equivalente e compensativo sul patrimonio della fallita, sia all’obbligo di valutare in maniera unitaria, complessiva e funzionale, le operazioni economiche riguardanti la società fallita nei suoi rapporti con altri enti imprenditoriali.
2.4. Il Collegio di merito, poi, avrebbe cercato di ovviare all’omessa verifica della concreta reintegrazione del patrimonio della fallita traslando nel processo penale le categorie civilistiche e addossando all’imputato l’onere di dimostrare l’esistenza di un accollo liberatorio dei debiti della RAGIONE_SOCIALE da parte della RAGIONE_SOCIALE. Valorizzando, però, non l’aspetto sostanziale ma quello formale dell’operazione, avrebbe violato i principi di tipicità e di offensività della fattispecie di reato; inoltre, introducendo surrettiziamente un’inversione dell’onere della prova, avrebbe inciso sul rispetto dovuto al principio di tutela della presunzione d’innocenza.
2.5. Infine, omettendo di valutare il contenuto della consulenza tecnica di parte, la Corte di merito non avrebbe preso atto dell’insussistenza di una lesione attuale o potenziale della garanzia dei creditori della RAGIONE_SOCIALE e, quindi, dell’elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Donde, si è concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
Con requisitoria in data 3 gennaio 2026 il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con memoria difensiva, corredata di nota-spese, depositata in data 3 gennaio 2026, il difensore e procuratore speciale della parte civile RAGIONE_SOCIALE ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato, con conferma delle statuizioni civili e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per la difesa nel grado.
A sostegno dell’infondatezza della tesi della bancarotta riparata ha dedotto che i pagamenti richiamati dalla difesa non avevano determiNOME una reale reintegrazione patrimoniale, integrando gli stessi una mera ‘partita di giro’, in quanto provenienti da risorse riconducibili alla stessa società fallita o, comunque, inserite in un circuito economico interno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il ricorrente NOME COGNOME è stato riconosciuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al capo 3) della rubrica, nella veste di concorrente extraneus ; in particolare, per avere da professionista incaricato dagli amministratori della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita l’8 luglio 2020, fornito un contributo causalmente rilevante e decisivo per l’assunzione delle condotte distrattive da parte dei concorrenti intranei. Egli aveva, infatti, ideato e organizzato il meccanismo di spoliazione del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, suggerendo e strutturando la creazione delle società di diritto inglese RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE utilizzate come strumenti in cui far confluire le poste attive della RAGIONE_SOCIALE onde distogliergliele dalla loro funzione di soddisfazione delle pretese creditorie dell’Erario, degli istituti previdenziali e degli altri aventi diritto.
Quindi, attraverso il proprio apporto professionale, l’AVV_NOTAIO aveva concorso nella distrazione del complesso aziendale della fallita – composto da beni materiali e immateriali, da contratti e crediti -, attuata mediante il trasferimento dello stesso alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE senza adeguata contropartita economica e senza accollo dei debiti della cedente da parte delle cessionarie (in particolare da parte della RAGIONE_SOCIALE), essendosi resa in tale guisa inoperante la garanzia patrimoniale per i creditori della RAGIONE_SOCIALE
2. Fermo tale incontestato profilo di responsabilità del ricorrente, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità della bancarotta riparata, agitata con l’unico motivo del ricorso per cassazione in esame, evidenziando: come gli autori delle condotte distrattive loro contestate -gli autore materiali, ossia, gli amministratori della società fallita, e il loro ideatore e organizzatore, ossia, l’odierno ricorrente – non avessero effettuato alcun versamento a favore della società depredata, in quanto i pagamenti in favore di alcuni dei creditori privilegiati della fallita erano stati effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE; come non vi fosse esatta corrispondenza tra gli atti distrattivi e i pagamenti successivamente richiamati
dalla difesa, mancando, questi ultimi, di un titolo giuridico idoneo a dimostrare che fossero destinati a neutralizzare gli effetti di quegli atti; come difettasse il requisito della integralità della riparazione, essendo stati soddisfatti soltanto i dipendenti della fallita e non anche l’Erario e gli istituti previdenziali, di modo che l’allegata reintegrazione non era idonea a rimuovere il pregiudizio arrecato alla massa dei creditori e, quindi, ad elidere radicalmente l’offesa al bene giuridico tutelato; come, quand’anche provato il prospettato accollo dei debiti della RAGIONE_SOCIALE da parte della RAGIONE_SOCIALE, lo stesso non poteva ritenersi liberatorio nei termini stabiliti dall’art. 1273 cod. civ., mancando l’accettazione dei creditori; come, infine, – in ciò richiamando la sentenza di primo grado – l’allegato versamento di somme di denaro in favore dei lavoratori della RAGIONE_SOCIALE si inserisse in un contesto complessivo di operazioni meramente circolari o compensative, alimentate dalle stesse risorse della RAGIONE_SOCIALE, di modo che tali movimenti finanziari non avevano prodotto un reale incremento delle garanzie a favore del ceto creditorio, risolvendosi piuttosto in una ‘partita di giro’ priva di effetti riparatori .
Nel concludere il proprio ragionamento decisorio, la Corte ha, in ultimo, richiamato il principio secondo cui l’onere di provare la sussistenza della bancarotta riparata grava su chi la invoca: onere cui la difesa dell’imputato non aveva compiutamente adempiuto, non avendo fornito elementi inequivocabili atti a dimostrare l’esatta corrispondenza tra l’ammontare della distrazione e l’ammontare della riparazione e, comunque, l’integralità della stessa. Donde, i pagamenti di alcuni dei creditori privilegiati della RAGIONE_SOCIALE, effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE prima della dichiarazione di fallimento di quella, non erano in alcun modo idonei a neutralizzare gli effetti delle pregresse distrazioni, dovendosi, quindi, escludere in radice la configurabilità della bancarotta riparata.
2. Di tanto dato atto, osserva il Collegio che le censure articolate dal ricorrente non si confrontano con il principio di diritto, del tutto pertinente nel caso di specie, secondo cui «Non configura la bancarotta cosiddetta “riparata” la restituzione dell’importo ricevuto o sottratto mediante mere operazioni contabili (cd. “giri” di denaro) tra società del medesimo gruppo, senza nuovi apporti finanziari esterni, trattandosi di un “adempimento apparente”, inidoneo a reintegrare, nella sua effettività ed integralità, il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione dello stato di insolvenza e ad annullare il pregiudizio per i creditori» (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281031 – 02)
Il richiamato principio di diritto è espressione della consolidata ermeneusi di questa Corte, secondo cui la figura della bancarotta riparata si colloca nell’ambito della qualificazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di
pericolo concreto, nel quale l’offesa tipica non coincide con il danno effettivo ai creditori, ma con l’esposizione della loro garanzia patrimoniale a un rischio reale e attuale, che deve permanere sino alla soglia della dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059 – 01; Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501 – 01).
In questa prospettiva, l’attività restitutoria eventualmente posta in essere dall’imprenditore o dall’amministratore assume rilevanza esimente solo laddove sia idonea a elidere integralmente tale pericolo, mediante la ricostituzione effettiva e integrale del patrimonio dell’impresa anteriormente all’apertura della procedura concorsuale, essendo richiesta «un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento ed impedisca l’insorgenza di alcun effettivo pregiudizio per i creditori» (Sez. 5, n. 3622 del 19/12/2006, COGNOME, Rv. 236051; Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, COGNOME, Rv. 249721). È, pertanto, al permanere o meno di tale pregiudizio, costituente l’offesa tipica del delitto di bancarotta patrimoniale, che deve essere riferita la valutazione sulla sussistenza di un’azione restitutoria idonea a rimuovere gli effetti distrattivi della precedente condotta (Sez. 5, n. 14932 del 28/02/2023, COGNOME, Rv. 284383 – 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Ne viene che la bancarotta riparata non può essere intesa in senso meramente formale o contabile, come semplice restituzione di somme corrispondenti a quelle oggetto di distrazione, ma presuppone una reintegrazione reale e sostanziale del patrimonio, tale da ripristinarne la funzione di garanzia generale per i creditori. Coerentemente con tale impostazione, la giurisprudenza di legittimità esclude che possano assumere rilievo restituzioni solo parziali, in quanto inidonee a elidere integralmente le conseguenze pregiudizievoli per la massa creditoria, così come versamenti effettuati dall’autore della distrazione ad altro titolo, non direttamente e puntualmente correlabili agli atti distrattivi precedentemente compiuti.
È, quindi, onere dell’amministratore che si è reso responsabile di atti di distrazione – e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale -, nonché di quanti abbiano con lui concorso nel realizzarli, «provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati» (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922 – 01).
Sulla scia di tali principi, questa Corte ha chiarito che la bancarotta riparata non è configurabile quando la restituzione del bene o della provvista si realizzi attraverso meccanismi solo apparentemente solutori, che non si traducano in un effettivo incremento patrimoniale per il soggetto leso; in particolare, che non può parlarsi di reintegrazione idonea a escludere il reato allorquando la copertura di una posizione debitoria avvenga mediante risorse provenienti dal medesimo
patrimonio già depauperato. In questa ipotesi, infatti, il patrimonio non risulta realmente ricostituito, rimanendo «sostanzialmente privo delle risorse necessarie a garantire i creditori, configurandosi un adempimento meramente apparente» (Sez. 5, n. 13382/2021, COGNOME, cit ., § 3.8.3).
L’elemento decisivo per escludere la bancarotta riparata non risiede, dunque, nel fatto che il debito venga formalmente estinto da un soggetto diverso dal debitore originario, bensì nella circostanza che la provvista utilizzata per tale estinzione provenga dallo stesso soggetto originariamente obbligato, il cui patrimonio non subisce alcuna effettiva reintegrazione: «Operazioni di questo tipo – afferma la giurisprudenza richiamata -, specie quando inserite in una sequenza unitaria di atti funzionalmente collegati, non fanno venir meno l’elemento materiale del reato, ma possono costituire ulteriori indici di fraudolenza, rivelando l’adozione di schemi negoziali strumentali diretti a mascherare il depauperamento reale del patrimonio» (Sez. 5, n. 13382/2021, COGNOME, cit., § 3.8.3).
Da ciò discende che la valutazione dell’idoneità riparatoria di eventuali rientri non può essere condotta isolando singoli segmenti dell’operazione, ma deve essere compiuta secondo una visione complessiva e sistemica, soprattutto quando la bancarotta fraudolenta si presenti come reato unitario a condotta eventualmente plurima: sicché rientri parziali, compensativi o meramente sostitutivi, pur intervenuti prima dello stato di insolvenza, restano irrilevanti qualora non siano in grado di ricostituire il patrimonio nella sua integrità complessiva, risultando inidonei a eliminare integralmente il pericolo per la massa dei creditori.
Complessivamente infondato è, pertanto, il motivo di ricorso oggetto di esame.
Priva di decisività è, in primo luogo, la doglianza di omessa valutazione da parte della Corte di appello delle risultanze della consulenza tecnica di parte a firma della AVV_NOTAIO COGNOME, posto che, nel caso di specie, non ricorrono i requisiti per l’operatività dell’istituto della bancarotta riparata.
3.1. E’ incontestato che le due società di diritto inglese – la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE – furono costituite, con il contributo morale e materiale dell’AVV_NOTAIO, contestualmente alla messa in liquidazione della RAGIONE_SOCIALE, senza un’autonoma struttura organizzativa e senza una reale capacità operativa – avendo, esse, utilizzato i locali, le attrezzature, il logo e i dipendenti della RAGIONE_SOCIALE ed essendo, tra l’altro, sostanzialmente gestite da NOME COGNOME, già dominus della RAGIONE_SOCIALE -, così rivelandosi enti di mero schermo, privi di effettività imprenditoriale e di capacità di produrre reddito, funzionali alla prosecuzione dissimulata dell’attività precedente (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata): tanto depone per la
plausibilità dell’argomentazione sviluppata in entrambe le sentenze di merito, ossia, che i pagamenti invocati dalla difesa non avessero prodotto alcuna reale reintegrazione del patrimonio della società fallita, essendo state utilizzate somme provenienti dalle provviste generate dalla stessa società poi fallita o, comunque, da un circuito finanziario interno al medesimo gruppo economico .
Secondo il ragionamento dei giudici di merito, incensurabile in questa sede perché articolato secondo cadenze non manifestamente illogiche, il fondamento dell’esclusione dell’invocata bancarotta riparata risiederebbe nella presa d’atto che le erogazioni effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE non rappresentavano un apporto patrimoniale esterno rispetto alle pregresse distrazioni, bensì una mera movimentazione contabile, priva di efficacia satisfattiva per la massa dei creditori, in quanto alimentata da risorse della stessa RAGIONE_SOCIALE: in sostanza, il pagamento dei creditori privilegiati di quest’ultima, per euro 94.828,72, è stato considerato inidoneo ad assumere valenza riparatoria perché non ha determiNOME alcun incremento effettivo della garanzia patrimoniale dei creditori della fallita.
3.2. In aggiunta a tale pur assorbente rilievo, devesi evidenziare che, nel caso di specie, della bancarotta riparata difettano anche i requisiti della ‘ricostituzione effettiva e integrale del patrimonio dell’impresa’ e della ‘esatta corrispondenza degli atti distrattivi e dei pagamenti eseguiti’.
3.3. Va, in ultimo, rilevato che la restituzione parziale di quanto oggetto di distrazione, effettuata prima della dichiarazione di fallimento attraverso il pagamento preferenziale di alcuni creditori, non è tale da elidere l’offensività del delitto di bancarotta patrimoniale, stante la perdurante lesione dell’integrità della garanzia patrimoniale apprestata per la massa dei creditori e la concomitante alterazione della par condicio creditorum , che si verifica col fatto della preferenza accordata a taluno dei creditori, a scapito degli altri.
Al rigetto del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in complessivi euro 3000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3000,00.
Così è deciso, 27/01/2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME