Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42407 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42407 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VINCI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME E.
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME espone i motivi di gravame ed insiste per l’accoglimento del ricorso
Ritenuto in fatto
La sentenza impugnata è della Corte d’appello di Firenze che, per quanto d’interesse, ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che ha affermato la responsabilità penale di COGNOME NOME per i delitti di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplic aggravamento del dissesto, conseguente all’omissione della richiesta di fallimento in proprio commessi in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 18 maggio 2016.
1.Sono stati articolati tre motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
1.1. Il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione all collocazione temporale dello stato d’insolvenza della società, che si sarebbe manifestat all’organo amministrativo soltanto nel marzo del 2016, in occasione della chiusura del bilanci del 2015, così da influire decisivamente sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei r contestati.
1.2. Il secondo motivo ha lamentato violazione di legge penale con riferimento all’affermat ricorrenza del delitto di bancarotta preferenziale, in quanto le somme oggetto di aut liquidazione da parte dell’amministratore rappresenterebbero il compenso per l’intensa attivit svolta nell’interesse della società ed esulerebbero dal perimetro del dolo specifico richie dalla norma incriminatrice.
1.3. Il terzo motivo ha investito il profilo della mancata concessione delle attenuanti generi di cui il ricorrente sarebbe stato meritevole perché incensurato e perché adoperatos fattivamente nel corso dell’esercizio dell’impresa e anche dopo il fallimento, nel corso del qu avrebbe perfezionato con la curatela un concordato fallimentare per assunzione.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.1 primi due motivi di ricorso denunciano, formalmente, la sussistenza del vizio di cui all’ 606 primo comma lett. b) cod. proc. pen., ma, in realtà, si concretano in censure sul ricostruzione dei fatti e del materiale probatorio – con particolare riferiment individuazione dell’insorgenza e della ostensione dello stato di decozione della societ riconducibili all’alveo del difetto di motivazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) co pen..
Il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l’erronea interpr della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l’erronea applicazione dell stessa al caso concreto (e, dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzi
del caso concreto sotto la fattispecie astratta) e la denuncia di tale vizio va tenuta distinta deduzione di un’erronea applicazione della legge in ragione della carente, illogica contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata d contestata valutazione delle risultanze di causa, denunciabile sotto l’aspetto del vizi motivazione (cfr. Cass. pen. sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, COGNOME e altri, Rv. 268404; Sez. civ., Sentenza n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877; Sez. 5 civ., Sentenza n. 8315 del 04/04/2013, Rv. 626129) ed estranea al ricorso in esame.
Ebbene, entrambi i motivi deducono vizio di motivazione, sostanzialmente contrapponendo una diversa rielaborazione e valutazione dei fatti a quelle fatte proprie dalla Corte di appello allora non è superfluo ribadire che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Cort cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tr l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al tes provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla ver della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verific necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso “geneticamente” informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01).
Ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamen carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli a effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01).
2.Ancora, i motivi di ricorso costituiscono mera riproposizione di doglianze alle quali la C d’appello ha fornito ampia ed esauriente replica, ed è bene ribadire che è inammissibile ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzio tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittim (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).
3.Non è dato cogliere, nella sentenza impugnata, profilo alcuno di irrazionalità o distorsio argomentativa, ove si legge, nel rispondere alla lagnanza delle ragioni di gravame, che “correttamente il Tribunale ha collocato alla fine del 2014, p in quell’anno, dopo la chiusura in perdita del bilancio 2013, l’andamento della società fu anco negativo, tanto che la COGNOME riprese a finanziarla con versamenti cospicui, pari ad euro 100.000 quale nuovo versamento, ad euro 350.000 sottoforma di rinuncia alla restituzione di precedenti finanziamenti per destinarli a copertura della perdita di esercizio, e ad euro 397.0 in precedenza versati, imputati a versamenti in conto aumento di capitale; ciononostante la società chiuse il bilancio 2014 con una perdita di euro 194.082 e un incremento di circa euro 500.000 della esposizione debitoria. Lo stato d’insolvenza è sicuramente, come ricordato da entrambi gli appellanti, una incapacità strutturale e irreversibile di far fron regolarità ai propri debiti, e questa condizione era sicuramente presente nel corso del 2014, perché il soddisfacimento dei debiti da parte della RAGIONE_SOCIALE avveniva solo grazie a finanziamenti della RAGIONE_SOCIALE“, nella piena consapevolezza, da parte dal ricorrente, che l’impresa non disponesse di risorse proprie per far fronte alle obbligazioni, a prescindere d suo palesarsi ai terzi creditori (pag.6).
4.1 motivi di ricorso che contestano il percorso ricostruttivo della sentenza della Co territoriale a riguardo dell’emergenza e della manifestazione dello stato di decozione son altresì, peraltro, fuori fuoco e travolti dal giudizio di manifesta infondatezza, se considera che l’elemento essenziale della fattispecie contestata al capo B), oggett dell’aggravamento in nesso di causa con l’inerzia dell’amministratore – e la cui dimostrazion è rilevante anche ai fini della prova del delitto di cui al capo A) – non è lo stato d’insol ma lo stato di “dissesto”, che – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza legittimità – è altro rispetto al primo e ne rappresenta un “quid minus” che si sostanzia in una “situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di prosegui l’attività, può comportare l’aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, c conseguente incremento del danno che l’inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori»” (Sez.5, 25/05/2011 n. 32899, COGNOME e altri, no massimata); il “dissesto” può preludere all'”insolvenza” e si traduce in essa nel momento in cu la crisi economico-finanziaria e patrimoniale della società diviene irreversibile.
Se così è, a maggior ragione deve essere condiviso l’articolato panorama illustrato dall sentenza impugnata, che ha evidenziato i limiti di redditività dell’attività imprenditoriale dall’ imputato, con l’accumulo di perdite che avevano eroso l’intero capitale sociale già alla del 2013 (pag.3 sentenza impugnata), ed ha rilevato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, come lo squilibrio fosse progressivamente aumentato proprio a causa della gravemente improvvida prosecuzione dell’attività, in mancanza di un’attenta valutazione delle reali prospettive dell’impresa e di interventi di ricapitalizzazione, irrilevanti essendo s
immissioni di fondi personali della COGNOME, che, in quanto avvenute anche sotto forma finanziamento, avevano ulteriormente aggravato la posizione debitoria della società senza peraltro risollevarne le sorti, sino a cagionarne l’irrecuperabilità.
E parimenti coerentemente condivisibile, in tale contesto, nell’assenza di aporìe espositive, è valutazione relativa alla sussistenza della prova degli elementi costitutivi del deli bancarotta preferenziale, in quanto l’erogazione di somme di denaro a favore dell’amministratore si è realizzata nel corso delle annualità in cui lo stato di dissesto società era conclamato e in fase di progressivo peggioramento, nella consapevole presenza di creditori privilegiati, invero insinuatisi al passivo del fallimento per il considerevole im euro 147.644 (pag.7).
La bancarotta preferenziale è un reato a dolo specifico, richiedendo che l’imputato agisca fine di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi. Il pregiudizio degli altri creditor non è collegato alla finalità dell’agire, per cui non costituisce oggetto del dolo specific risultato, essendo sufficiente che il fallito si rappresenti la possibilità di ledere i cre favoriti, secondo i principi del dolo eventuale. In tal senso l’elemento soggettivo è ravvis ogni qual volta l’atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire creditore secondo lo schema tipico del dolo eventuale (Cass. sez.5, 4 agosto 2009 n. 31894, COGNOME).
Con specifico riferimento alla tesi della difesa, secondo cui, al momento dei pagamenti a se medesimo, il ricorrente fosse convinto di esercitare il diritto alla propria remunerazione osservato che l’insussistenza del reato deve essere collegata alla ben più rigorosa prova dell finalizzazione, in via esclusiva o prevalente, dell’azione dell’imprenditore alla salvaguardia d attività sociale, mentre nelle ipotesi in cui tale obbiettivo, o altro eventualmente prospet come nel caso in esame – si “accompagni” a quello di avvantaggiare taluni creditori, i concreto soddisfatti, la condotta deve ritenersi compatibile con la fattispecie della bancar preferenziale. In particolare, giacchè la norma richiede il dolo specifico e non anche il “esclusivo”, il primo deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui la finalità perseguit composita (sez.5, n. 32725 del 28/02/2014, COGNOME, non massimata).
5.11 terzo motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da part giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella speci veda, in particolare, pag.8, laddove è sottolineata la pervicacia palesata dal prevenuto n drenaggio di risorse, per pagare i propri compensi).
6.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ric conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non
potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versame somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26/09/2023
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