Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38419 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38419 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 1 febbraio 2024 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma dell sentenza di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Pordenone nei confronti di COGNOME NOME per i delitti di bancarotta semplice , bancarotta preferenziale – commessi dall’imputato nella qualità d amministratore delegato della “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita il 20 ap 2017 -, riconosciuta la continuazione con i fatti giudicati dal Tribunale di Torino con la senten di patteggiamento del 14 luglio 2023, irrevocabile il 19 settembre 2023, e ritenuti quelli gravi, ha applicato al prevenuto la pena di mesi sei di reclusione, quale aumento della pena già inflittagli con la richiamata pronuncia, e l’ha sostituita con la pena del lavoro di pubblica da prestare in favore di RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso per cassazione proposto dai difensori di COGNOME NOME consta di tre motiv enunciati nei limiti richiesti per la motivazione secondo quanto stabilito dall’art. 173 dis cod. proc. pen..
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 216, comma 3, L.F. e il vizio motivazione. E’ dedotto che i pagamenti disposti a favore del co-amministratore delegato della società fallita, COGNOME NOME, per soddisfare crediti da questi vantati nei confronti d società, avevano titolo nel diritto al rimborso di spese di trasferta aventi caratt indispensabilità per la prosecuzione dell’attività aziendale, di modo che i giudici di me avrebbero dovuto fare applicazione del principio di diritto secondo cui soltanto i prelevamenti di denaro effettuati dall’amministratore della società per soddisfare crediti aventi titolo nel al compenso, sarebbero tali da configurare, ove ritenuti congrui rispetto all’attivi effettivamente espletata dall’amministratore creditore, la fattispecie di bancarotta preferenzi (Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Rv. 285115).
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 110 cod. pen. e il vizio di motivazio da travisamento del contenuto della relazione ex art. 33 L.F., nella parte in cui il Curatore fallimentare aveva affermato che i rimborsi delle spese, ritenute integranti il delitto di bancarotta preferenziale di cui al capo c), erano riferibili esclusivamente al loro beneficiario, o COGNOME NOME, dotato, per quel che riguarda la società fallita, di maggiori deleghe rispetto quelle di COGNOME, il cui ruolo era più prettamente riferibile alle politiche amministra finanziarie del gruppo. Deduce, pertanto, che in nome di un’interpretazione formalistica dell qualifica formale dell’imputato, sarebbe stato violato il principio costituzionale della perso della responsabilità penale.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 223, comma 2, n. 1 L.F. e 2621 cod pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che nulla – al netto di affermazioni apodittiche – s stato argomentato nella sentenza impugnata per dar conto dell’effettiva esistenza delle false appostazioni di bilancio, dell’aggravamento del dissesto e del nesso di causalità tra le prime
il secondo; motivazione, che, invece, sarebbe stata ineludibile, se non altro perché gli ste giudici di merito avevano escluso che le ipotizzate falsità in bilancio avessero avuto di per sé diretta conseguenza sul patrimonio della società e, quindi, sull’entità del dissesto.
Con requisitoria in data 9 settembre 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa NOME COGNOME, ha concluso per la declaratoria d inammissibilità del ricorso.
Con memoria in data 20 settembre 2024, il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Infondato è il primo motivo di ricorso.
1.1. Secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore che ottenga i pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto – siano essi relativi a compensi e/ rimborsi spese – una somma congrua rispetto al lavoro prestato (Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Rv. 266311; Sez. 5, n. 5186 del 02/10/2013, dep. 2014, Rv. 260196; Sez. 5, n. 46301 del 17/10/2007, Rv. 238291; Sez. 5, n. 43869 del 05/10/2007, Rv. 237975; Sez. 5, n. 23730 del 18/05/2006, Rv. 235325).
E’ stato, al riguardo, spiegato che, nell’ipotesi in cui l’amministratore, in assenza di delibera assembleare o di una previsione statutaria, si sia ripagato di propri crediti ver società, ricorre la fattispecie della bancarotta preferenziale di cui all’art. 216, comma 3, L.F punisce l’imprenditore o l’amministratore di società che disponga, in funzione solutoria, dei b aziendali in una maniera non conforme alla posizione paritaria dei creditori disposta d legislatore (cd. ‘par condiciog, perché «All’esito dell’illecito ristoro la consistenza patrimonial complessiva non è alterata: alla carenza della dotazione di ricchezza liquida, corrispondente pagamento preferenziale, si riscontra la scomparsa di pari passività corrispondente», di modo che «qualora sussista una ragione giuridica effettiva e reale che sorregge la pretesa d creditore, il relativo soddisfacimento (a beneficio dello stesso soggetto attivo del reato ovver terzi) non può mai collocarsi tra le condotte di fraudolenza patrimoniale, sanzionate dal pri comma della norma di cui all’art. 216 L.F.» (Sez. 5, n. 23730 del 18/05/2006, in motivazione)
1.2. Generica, perché non sostenuta da evidenze probatorie inopinabili, è comunque la deduzione difensiva secondo cui le spese di trasferta sostenute dall’amministratore COGNOME – oggetto del rimborso contestato come pagamento preferenziale – sarebbero state
assolutamente necessarie ai fini della gestione della società fallita e, pertanto equiparabi spese aziendali.
2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Quanto si legge nella relazione ex art. 33 L.F., allegata all’atto di impugnativa, os «l’appartenenza della fallita ‘RAGIONE_SOCIALE ad un gruppo, nel quale vi era un’unica regia riconducibil sia sotto il profilo della compagine societaria che della govemance altre componenti il consiglio di amministrazione: COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME NOME primi due amministratori delegati ma con ampi poteri, nel caso della società fallita, per COGNOME NOME aveva la responsabilità della gestione dello stabilimento produttivo di Pasiano, dell’adeguamento e dell’osservanza di tutte le normative di legge legate, appunto alla detta gestione, dei dipende e della loro salute» (cfr. pag. 52, primo capoverso) smentisce l’assunto difensivo secondo cui nessun contributo sarebbe stato offerto dal ricorrente alla realizzazione dei pagament preferenziali disposti nei confronti dell’amministratore COGNOME.
Deve, piuttosto, riconoscersi che la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a suffragio dell’affermazione della corresponsabilità di COGNOME per gli esborsi a favore COGNOME – incentrata sulla posizione apicale occupata dal ricorrente sia in seno alla fal ‘RAGIONE_SOCIALE (della quale era presidente del consiglio di amministrazione), sia in seno alla holding (nella quale si trovava al vertice dell’organo amministrativo societario) (cfr. pag. 5 seco capoverso) – dà conto, in maniera tutt’altro che illogica, dell’effettivo potere di COGNOME decidere della destinazione da assegnare alle risorse societarie, ivi compresi i pagamenti de debiti societari. Donde, non sussiste la dedotta violazione del principio della personalità d responsabilità penale.
3. Il terzo motivo è, invece, generico.
A fronte delle argomentazioni, sviluppate nella sentenza impugnata e nella sentenza di primo grado, per spiegare le ragioni per le quali le appostazioni di bilancio – relative ‘immobilizzazioni materiali’ per importi ingenti relativi all’anno di esercizio 2011, incremen negli esercizi successivi (2012 e 2014), e alle ‘fatture da emettere’ per Euro 330.000,00 p attrezzature da cedere alla ‘RAGIONE_SOCIALE – fossero state ritenute false (cfr. pag. 5, u due capoversi, della sentenza impugnata e pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado), i riliev di ricorso sul punto, come già quelli di gravame (cfr. pagg. 12-14 dell’atto di appello in da luglio 2022), sono privi di effettiva valenza censoria, perché non allegano alcuna decisi evidenza fattuale, emersa nell’istruttoria dibattimentale, atta a smentire che le poste attiv particolare, il valore delle immobilizzazioni materiali) fossero gonfiate – a fronte dell’oggett situazione di insolvenza in cui versava la ‘RAGIONE_SOCIALE, della quale la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva acquisito l’azienda (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), e del mancanza di documentazione societaria atta a giustificare la ‘capitalizzazione di costi’ (che operazione che si presta al cd. ‘annacquamento del capitale sociale’) (cfr. pag. 3 della sentenz
di primo grado) – e che il mancato incasso delle fatture da emettere nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE non fosse stato annotato sotto la voce ‘perdite su crediti’.
Parimenti, nulla di decisivo è stato addotto per contrastare quanto sostenuto dai giudici di merito, ossia che la mendace rappresentazione delle condizioni patrimoniali della ‘RAGIONE_SOCIALE e dei relativi risultati di esercizio – indicati come positivi piuttosto che come negativi – a esposto la società – che aveva proseguito l’attività sociale senza porre mano ad interventi di ricapitalizzazione – ad un incremento dei debiti già in precedenza accumulati (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado), tanto avendone aggravato lo stato di dissesto già esistente. Aggravamento del dissesto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è tale da costituire l’evento del delitto di bancarotta impropria da reato societario (Sez. 5, n. 29885 d 09/05/2017, Rv. 270877; Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 263803; Sez. 5, n. 17021 del 11/01/2013, Rv. 255090): infatti, in tema di bancarotta societaria (art. 223, comma 2, n. 1 L.F.), rilevano ai fini della responsabilità penale anche le condotte successive al irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successi espressamente dispiegata dall’art. 41 cod. pen. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l’evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di misurazione) assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato (Sez. 5, n. 16259 del 04/03/2010, Rv. 247254).
Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 2/10/2024.