Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42641 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42641 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AULLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CARRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, ha concluso chiedendo riportandosi alla requisitoria già depositata e chiedendo l’inammissibilita’
Il difensore, avvocato NOME COGNOME, insistito nell’accoglimento del ricorso
L’avvocato COGNOME si è riporta ai motivi di ricorso e chiesto l’accoglimento.
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Massa, in data 12 aprile 2023, che aveva ritenuto COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili del reato di bancarotta preferenziale di cui all’art. 216, comma 3, legge fall. relativamente alla somma di euro 193.600,00 previa riqualificazione della condotta originariamente contestata a titolo di bancarotta distrattiva, condannandoli alla pena di mesi dieci di reclusione ciascuno, previa concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, oltre pene accessorie di legge. Con il doppio beneficio.
Il Tribunale aveva ritenuto gli imputati, nella qualità di amministratori della società “RAGIONE_SOCIALE” fallita, pur in periodi diversi, responsabili di av effettuato plurimi bonifici dal conto societario al conto personale di COGNOME NOME, per un importo complessivo pari ad euro 193.600,00 a titolo di rimborso di finanziamenti erogati nel tempo ( dall’agosto 2015 al febbraio 2016), pur a conoscenza della grave ed irreversibile crisi nella quale si trovava la società.
COGNOME NOME, per il tramite dei suoi difensori, ha proposto ricorso per cessazione.
2.1. Con primo motivo denuncia COGNOME vizi di motivazione relativamente all’elemento soggettivo del reato, ritenuto sussistente sulla base di motivazioni generiche, prive di valenza dimostrativa e fondate sul mantra dell’autoevidenza4
2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all’inquadramento della fattispecie, anche in ragione del fatto che i bonifici non risultavano essere stati effettuati dal ricorrente, privo di possibilità di azione dirett sul conto della società.
2.3.Con terzo motivo denuncia vizio di violazione di legge in ordine al mancato inquadramento della condotta nella fattispecie di cui all’art. 646 cod.pen. Il ricorrente è stato condannato anche se extraneus rispetto alla condotta tipica del reato ed i prelievi in contestazione sono risultati posti in essere da NOME COGNOME, in un’epoca nella quale il ricorrente non rivestiva più alcuna carica sociale. Rispetto al reato è mancato un contributo causale efficiente e la condotta contestata al ricorrente avrebbe dovuto essere riqualificata ai sensi dell’art. 646 cod.pen.
Ha proposto ricorso per cassazione anche COGNOME NOME, per il tramite del suo difensore AVV_NOTAIO.
3.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine all’elemento soggettivo del reato. Deduce che: dopo l’uscita del ricorrente dalla compagine sociale nel 2014, la situazione economica finanziaria della società era migliorata ed i prelievi erano stati effettuati in tale momento; è congetturale la ricostruzione del dolo sulla base del legame parentale; il beneficiario del pagamento non concorre nel reato di bancarotta per il fatto di essere a conoscenza dello stato di insolvenza richiedendosi che sia partecipe dello
scopo di favoritismo che anima il debitore ( ben potendosi, in ogni caso, esigere il pagamento di un debito anche non scaduto, ai sensi dell’art. 1186 cod.civ); sarebbe contraddittorio fondare la colpevolezza sulla base di un accordo “collusivo” con la madre del ricorrente, COGNOME NOME, la quale era stata assolta.
3.2. Con secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge per la erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, in quanto ricondotto nella fattispecie di bancarotta preferenziale anziché in quella di appropriazione indebita. 4.Dopo un rinvio dovuto all’adesione dei difensori alla astensione dalle udienze penali proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE, all’odierna udienza il Sostituto Procuratore generale ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata e chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. I difensori degli imputati
hanno concluso per i propri assistiti insistendo nei rispettivi motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti sono infondati.
COGNOME Sono manifestamente infondati il primo motivo nell’interesse dell’imputato COGNOME NOME, ed il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME con i quali si deduce l’apparenza della motivazione della sentenza sull’elemento soggettivo del reato. La censura, fondata sull’apparenza della motivazione (sicuramente non ravvisabile)- pur formalmente riferita a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p.- sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità in quanto diretta a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sulle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, COGNOME, Rv. 203767; Sez. U, rL 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv, 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794) e non si confronta con la motivazione, concisa ma completa, della sentenza impugnata. Risultano ben delineate le scansioni temporali della vicenda: la società fallita ( della quale COGNOME NOME era stato amministratore dal 2009 al 2014 e COGNOME NOME amministratore in carica al momento del fatto) si trovava in una situazione di crisi grave ed irrimediabile fin dal 2014, a causa dell’interruzione del mancato rinnovo di una concessione, tanto da avere licenziato tutti i dipendenti e chiuso il bilancio, al 31.12.2014, con perdite di esercizio pari ad euro 244.319; successivamente, nel 2015, la società recuperava la somma di euro 225.525,00, per effetto della cessione e noleggio di determinati beni aziendali; nel medesimo anno, risultavano effettuati bonifici, concentrati nell’arco di sei mesi, sul conto di COGNOME NOME, per il complessivo
importo, non contestato, di euro 193.000,00. Sulla base di tali dati, la Corte territoriale ha escluso la buona fede di entrambi gli imputati, valorizzando, con apprezzamento di fatto immune da censure ed insindacabile in questa sede, il ruolo funzionale assunto dai predetti oltre che i rapporti personali esistenti fra i medesimi ( in quanto padre e figlio) e la dimensione a carattere familiare della società fallita, evidenziando, peraltro, per quanto di rilievo in questa sede, che la successione temporale degli eventi dovesse indurre a configurare una operazione concordata e preordinata al recupero della superiore somma, suscettibile teoricamente ( ma in via meramente ipotetica, considerata l’assenza di un appello della pubblica accusa) di essere qualificata come bancarotta distrattiva. Relativamente a COGNOME NOME la sentenza di primo grado (pag. 14) ha evidenziato che: il medesimo, già nei primi mesi del 2014, aveva espresso preoccupazione per la sopravvivenza della società; era stato amministratore unico della stessa fino al 15/09/2014, essendo consapevole della crisi oltre che dell’esistenza di altri crediti; aveva ottenuto il rimborso del suo credito anche eseguendo personalmente parte dei bonifici. La stessa sentenza ha escluso, altresì, una ripresa dell’attività della società fallita, contrariamente a quanto assertivamente dedotto dal ricorrente, negli anni 2015 e 2016, essendo state poste in essere soltanto operazioni volte alla liquidazione del patrimonio, e finalizzate alla cessazione dell’attività sociale. Ha, altresì, considerato che l’esclusione di ogni profilo di consapevolezza dell’imputata COGNOME (rispettivamente moglie e madre dei ricorrenti), assolta dalla medesima imputazione, non avrebbe potuto influire sulla valutazione della condotta ascritta ai ricorrenti.
1.2.La decisione impugnata si muove nel solco dell’insegnamento di questa Corte secondo cui la bancarotta preferenziale, o favoreggiamento dei creditori, non è un reato a concorso necessario e consente il concorso eventuale nel reato (Sez. 5, n. 252 del 13/02/1969, Girombelli, Rv. 110675). Inoltre, il creditore favorito risponde normalmente di concorso nel reato qualora sia stato consapevole dello stato di insolvenza del debitore e del proprio vantaggio, derivante, con pregiudizio della massa, dagli atti incriminati (Sez. 5, n. 27141 del 27/03/2018, Rv. 273481- 01).
Quanto all’intraneus si richiede il dolo specifico, ravvisabile quando l’atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a preferire intenzionalmente un creditore, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri (Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, dep. 2014, Lippi Rv. 257963): il dolo specifico, inoltre, è stato ritenuto non ravvisabile solo quando il pagamento sia stato volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato
di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188). Nella fattispecie in esame, la motivazione della sentenza impugnata, in modo immune da vizi logico giuridici, ha evidenziato che le circostanze fattuali hanno delineato una operazione concordata fra gli imputati e preordinata al recupero della somma in contestazione, escludendo, pertanto, ogni possibile profilo di buona fede nell’operato di ciascuno dei ricorrenti.
2. Sono infondati il secondo e terzo motivo del ricorrente COGNOME NOME e il secondo motivo nell’interesse di COGNOME NOME, fondati sull’asserita erronea qualificazione giuridica della condotta, in quanto riconducibile nell’alveo dell’art. 646 cod. pen. La sentenza impugnata si colloca, sotto tale profilo, nel solco dell’insegnamento di questa Corte secondo cui «I reati di appropriazione indebita e bancarotta patrimoniale, pur essendo fattispecie tra loro strutturalmente diverse, contemplano elementi costitutivi che danno luogo ad un reato complesso ex art. 84 cod. pen., sicché gli stessi fatti riconducibili nel reato di appropriazione indebita possono essere contestati, dopo la declaratoria di fallimento, come bancarotta (Sez. 5, n. 48743 del 29/10/2014, COGNOME, Rv. 261301; Sez. 5, n. 37298 del 09/07/2010, COGNOME e altro, Rv. 248640)» (Sez. 5, n. 24324 del 15/04/2015, Rv. 263910 – 01; nei medesimi termini anche Sez. 5, n. 37567 del 04/04/2023, Rv. 228297 secondo cui, in presenza di dichiarazione di fallimento, la condotta dell’apprensione di beni di cui il fallito abbia comunque la disponibilità è, astrattamente, riconducibile alle due distinte ipotesi delittuose (art. 646 c.p. e L. Fall., art. 216). In tal caso, non vi è, però, concorso formale di norme, ma assorbimento ai sensi dell’art. 84 c.p., applicandosi la fattispecie ma/or che “incapsula” la minor).
Le due fattispecie sono, pertanto, strutturalmente diverse, integrando, se consumate contestualmente, un reato complesso con assorbimento del delitto d’appropriazione indebita in quello di bancarotta fraudolenta, e, se realizzate in tempi diversi, un reato progressivo, con conseguente applicazione, nel caso di specie, dell’art. 170 cod.pen. (Sez. 5, n. 4404 del 18/11/2008, COGNOME e altri, Rv. 241887; Sez. 5, n. 37567 del 04/04/2003, COGNOME, Rv. 228297). Nel caso in esame è, dunque, corretta la qualificazione giuridica della condotta prospettata dall’accusa e ritenuta in sentenza.
3.1. Sotto altro profilo la difesa di COGNOME NOME deduce l’estraneità del medesimo rispetto alla condotta posta in essere esclusivamente da COGNOME NOME, in proprio esclusivo favore, prospettando, per tale ragione, la necessità di una diversa qualificazione della sua condotta, o meglio la sua estraneità rispetto alla fattispecie contestata.
La doglianza è inammissibile, volta sostanzialmente a fare valere l’erroneità della decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata e non si confronta con la motivazione logica e coerente fornita dalla sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione dei fatti, alla loro qualificazione giuridica ed alla esclusione della buona fede dei ricorrenti. In particolare, non si confronta con la circostanza, ben evidenziata dai giudici di merito, per la quale il ricorrente è stato amministratore unico della società fallita a partire dal 15/09/2014 e fino al fallimento, ed era amministratore unico nel periodo in cui sono stati effettuati i rimborsi dei finanziamenti in favore del proprio figlio, con risorse societarie che venivano distolte dal perseguimento dei fini sociali, essendo, peraltro, a conoscenza della situazione di crisi (messa in evidenza da una consistente perdita di bilancio a fine anno 2014) e dell’esistenza di altri creditori.
Conclusivamente i ricorsi devono essere, pertanto, rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Così deciso il 20/09/2024.