Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46905 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46905 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Forlì il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 02/02/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile fallimento RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia del 18 giugno 2020 che, per quanto d’interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di bancarotta preferenziale, così riqualificato il fatto
originariamente contestato come bancarotta fraudolenta patrimoniale, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della curatela fallimentare, costituitasi parte civile.
COGNOME si contesta di avere, quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 10 ottobre 2016, effettuato negli anni 2015 e 2016 pagamenti in favore della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per euro 164.196,85, di cui euro 100.000,00 a titolo di rimborso del finanziamento dei soci ed euro 64.196,85 a titolo di pagamento per espromissione a favore di fornitori della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 216, terzo comma, r.d. n. 267 del 1942.
Evidenzia che la Corte di merito ha ritenuto che l’imputato fosse amministratore di più società da lui gestite operando una indebita confusione tra i loro patrimoni, trasferendo denaro all’una o all’altra al fine di soddisfare necessità che di volta in volta apparivano più urgenti, mentre ha escluso che ricorresse l’ipotesi del gruppo di società, regolato dagli artt. 2497 e ss. cod. civ.
Sostiene, quindi, che il richiamo alla disposizione appena citata è incongruo, poiché la disciplina civilistica si ispira a criteri formali, mentre per affermar sussistenza del dolo occorre applicare criteri caratterizzati da maggiore concretezza. La stessa Corte territoriale ammette che le varie società, tutte operanti nel settore della impiantistica elettrica navale, erano sotto il control della RAGIONE_SOCIALE e la mancanza di uno specifico contratto, pur rilevando in ambito civilistico, non era di ostacolo alla esistenza del gruppo societario a capo del quale vi era l’imputato.
Sostiene, pure, che è irrilevante che non fosse stato costituito un unico conto corrente per le varie società non potendo dipendere da tale circostanza l’esistenza di un gruppo societario.
Occorreva, invece, considerare prevalenti altri indici della esistenza del gruppo di società, come la amministrazione delle varie società da parte del medesimo soggetto, l’esistenza di un unico server ove registrare la loro contabilità, l’affinità di oggetto sociale tra le varie società; nonostante queste fossero plurime, l’impresa era nella sostanza unica ed era gestita dal solo odierno ricorrente.
Né era concepibile la stipula di alcun contratto, richiedente la presenza di più parti, poiché si trattava di un gruppo unipersonale, coincidente con la sola persona fisica dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza o contraddittorietà della motivazione, laddove la stessa Corte di appello ammette che le varie società provvedevano alla tenuta della contabilità avvalendosi tutte di un unico server. Tale elemento dimostrava che, pur in assenza di un contratto, esisteva un solo gruppo societario. L’esistenza del gruppo societario era affermata anche in altra sentenza, ormai irrevocabile, del Tribunale di Forlì del 28 aprile 2021, prodotta nel corso del giudizio di appello.
La restituzione della somma alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non era avvenuta con il dolo del delitto di bancarotta preferenziale, in quanto effettuata allo scopo di fornire alla capogruppo le risorse economiche occorrenti per svolgere le sue attività nell’interesse delle società da essa controllate, inclusa la RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza impugnata, denuncia il ricorrente, non ha affatto affrontato il tema del dolo.
Né la Corte territoriale, pur di fatto ammettendo il gruppo societario, ha negato l’esistenza di vantaggi compensativi.
2.3. Con il terzo motivo (erroneamente indicato come secondo nell’atto introduttivo) il ricorrente lamenta la illogicità della motivazione in ordine a determinazione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.
Evidenzia l’imputato che erroneamente la Corte territoriale avrebbe affermato che non fossero state dedotte circostanze innominate al fine di invocare le circostanze generiche. Si era, infatti, dedotto che la fallita era dipendente dalla capogruppo, che l’imputato era venuto a trovarsi in una condizione di «cecità contabile amministrativa» in conseguenza della rottura del server che custodiva la contabilità di tutte le società del gruppo ed erano stati segnalati comportamento tenuto al fine di recuperare i dati contabili dopo la rottura del server e la collaborazione prestata agli organi fallimentari, nonché la partecipazione alle udienze da parte dell’imputato, che non era uno speculatore ed aveva portato le società al fallimento solo a causa di iniziative imprenditoriali sfortunate.
Né erano stati indicati i criteri sulla base dei quali poteva ritenersi elevat l’ammontare delle somme oggetto dei pagamenti preferenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente, sono manifestamente infondati.
La Corte territoriale, facendo proprie le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, ha escluso la sussistenza del gruppo societario non a causa della
omessa sua formalizzazione con apposito contratto, ma perché, al di là del dato formale della partecipazione della RAGIONE_SOCIALE al capitale di diverse società, tra le quali anche la fallita, non era stata dimostrata la sussistenza di una reale politica di gruppo, di un reale consolidamento dei bilanci, peraltro mai depositati dalla fallita, e dell’assoggettamento della fallita alle direttive o al coordinamento della capogruppo.
Del tutto correttamente la Corte di appello non ha attribuito rilevanza alla mera circostanza che la contabilità delle varie società fosse custodita sul medesimo server.
Ha, quindi, ritenuto che il passaggio di somme di denaro da una società all’altra trovasse spiegazione esclusivamente nell’esigenza di spostare le poche risorse disponibili da una società all’altra per tamponare le esigenze di liquidità laddove esse apparivano più urgenti.
A dimostrazione di tale conclusione, ha evidenziato che non è stato affatto dimostrato che le somme utilizzate dalla fallita per pagare il credito vantato nei suoi confronti dalla RAGIONE_SOCIALE fossero state utilizzate da quest’ultima nell’interesse del preteso gruppo societario, cosicché neppure è possibile ravvisare eventuali vantaggi compensativi.
Viene, quindi, meno anche il principale argomento speso dal ricorrente per sostenere l’insussistenza del dolo del delitto di bancarotta preferenziale.
La Corte territoriale ha anche correttamente applicato il principio, già affermato da questa Corte di cassazione, in materia di bancarotta tra società infragruppo, secondo il quale i pagamenti in favore della controllante non configurano il reato di bancarotta preferenziale e possono eventualmente essere ricondotti all’operatività del contratto cosiddetto di cash pooling che consiste nell’accentrare in capo ad un unico soggetto giuridico l’amministrazione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario, operando tramite la gestione di un conto corrente unico sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti periferici di ciascuna consociata – solo qualora ricorra la formalizzazione di tale contratto di conto corrente intersocietario, con puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo (Sez. 5, n. 34457 del 05/04/2018, COGNOME, Rv. 273625, che ha respinto i ricorsi degli imputati volti a ricondurre i pagamenti preferenziali nell’ambito del contratto di cash pooling, rilevando che dai documenti della società fallita non risultava alcun formale contratto di tal genere, ma solo una prassi del gruppo societario tesa alla gestione delle risorse finanziare del gruppo nella maniera più utile per affrontare situazioni di criticità economica comuni; vedi anche Sez 5, n. 39139 del 23/06/2023, COGNOME, non massimata).
Anche nel caso di specie, secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, il passaggio delle risorse economiche da una società all’altra era volto
esclusivamente a tamponare crisi di liquidità.
Peraltro, sulla base del principio sopra esposto, anche quando ricorre il fenomeno del gruppo di società, il meccanismo del cash pooling può scriminare i pagamenti preferenziali solo in presenza di un conto corrente intersocietario che nel caso di specie era insussistente, cosicché anche la riconducibilità delle varie società ad un unico gruppo perde rilevanza giuridica, e anche il giudicato invocato dal ricorrente, che si duole del suo travisamento, non può condurre ad un diverso esito del processo.
2. Il terzo motivo è infondato.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Nel caso di specie, oltre ad evidenziare che taluni degli elementi segnalati dall’odierno ricorrente non potevano valere ai fini dell’applicazione delle attenuanti generiche al reato di bancarotta preferenziale, perché potevano al massimo rilevare in relazione al diverso reato di bancarotta fraudolenta documentale, per il quale il COGNOME è stato prosciolto (come la perdita della contabilità in conseguenza della rottura del server o la collaborazione prestata in favore della curatela fallimentare per ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari), la Corte di appello ha fornito sul punto adeguata motivazione segnalando che l’importo dei pagamenti preferenziali era tale da far apparire il reato particolarmente grave e la pena non riducibile ulteriormente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., il ricorrente, rimasto soccombente, deve pure essere condannato alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese sostenute per la difesa della parte civile, la cui liquidazione deve essere rimessa al giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato, che vi provvederà emettendo
apposito decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d. P.R. n. 115 del 2002, essendo la parte civile stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione in favore dello Stato delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Genova con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 27/10/2023.