Bancarotta Preferenziale: Quando Pagare Sé Stessi Diventa un Reato
La gestione di una società in crisi è un terreno minato di responsabilità legali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto cruciale sull’elemento psicologico nel reato di bancarotta preferenziale. Il caso riguarda un amministratore che, a ridosso del fallimento, ha deciso di saldare i propri crediti da lavoro, anteponendoli a quelli degli altri creditori. Questa decisione, apparentemente logica dal punto di vista personale, si è rivelata penalmente rilevante, portando a una condanna confermata fino all’ultimo grado di giudizio.
I Fatti di Causa
Un amministratore di una società, successivamente dichiarata fallita, veniva condannato in primo e secondo grado per diversi reati fallimentari. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la sentenza, aveva riqualificato una delle condotte da bancarotta fraudolenta per distrazione a bancarotta preferenziale. In sostanza, all’imputato veniva contestato di aver soddisfatto i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro poco prima della dichiarazione di fallimento, avvantaggiando sé stesso a danno della massa degli altri creditori sociali. L’amministratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo la mancanza dell’elemento psicologico necessario per configurare il reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva correttamente ricostruito la vicenda e individuato la responsabilità penale dell’imputato. La decisione si fonda su un’attenta analisi dell’elemento soggettivo del reato, chiarendo la differenza sostanziale tra la qualificazione formale del dolo e la sua effettiva sussistenza nei fatti.
Le Motivazioni: il Dolo Specifico nella Bancarotta Preferenziale
Il punto centrale della motivazione riguarda la natura del dolo nella bancarotta preferenziale. La difesa sosteneva l’insussistenza dell’elemento psicologico. La Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza consolidata, ha ribadito che questo reato richiede il dolo specifico: la volontà di recare un vantaggio a un creditore, con l’accettazione dell’eventualità di un danno per gli altri. Questo danno si concretizza nella violazione della par condicio creditorum, il principio secondo cui tutti i creditori devono essere trattati allo stesso modo.
La Corte ha osservato che, sebbene il giudice d’appello avesse erroneamente definito il dolo come ‘generico’, nella sostanza della sua motivazione ne aveva descritto perfettamente i contorni specifici. Il giudice di merito aveva infatti evidenziato come l’amministratore, pagando sé stesso, avesse agito con la piena consapevolezza dell’esistenza di altri creditori sociali. Tale consapevolezza era provata dal fatto che lo stesso imputato aveva ammesso di essersi occupato della ‘ricostruzione della contabilità societaria’.
In questa situazione, l’amministratore non poteva non sapere che, soddisfacendo il proprio credito, avrebbe ridotto le risorse disponibili per gli altri, accettando quindi il rischio (dolo eventuale) di danneggiarli. L’errore di qualificazione giuridica del dolo (da specifico a generico) da parte della corte territoriale è stato quindi considerato irrilevante, poiché la sostanza del ragionamento era corretta e ben fondata sui fatti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per gli Amministratori
L’ordinanza in esame è un monito per tutti gli amministratori di società in difficoltà finanziaria. La tentazione di ‘mettere al sicuro’ i propri crediti prima che la situazione precipiti è forte, ma estremamente rischiosa. La Suprema Corte conferma che la consapevolezza della crisi e della presenza di altri creditori è sufficiente a integrare l’elemento soggettivo della bancarotta preferenziale. L’amministratore non può invocare la propria buona fede se, con le sue azioni, altera l’ordine di prelazione tra i creditori. La gestione della crisi impone un dovere di imparzialità e correttezza, la cui violazione può avere conseguenze penali molto gravi, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Qual è l’elemento psicologico richiesto per il reato di bancarotta preferenziale?
Per il reato di bancarotta preferenziale è richiesto il dolo specifico, che consiste nella volontà di avvantaggiare un creditore, accettando al contempo il rischio che tale azione possa danneggiare gli altri creditori (cosiddetto dolo eventuale).
Un errore del giudice nel definire il tipo di dolo invalida la sentenza?
No, non necessariamente. Se la motivazione della sentenza descrive correttamente la sostanza del dolo richiesto dalla norma, un mero errore nella sua qualificazione giuridica (ad esempio, definirlo ‘generico’ anziché ‘specifico’) non incide sulla correttezza della decisione e non rende nulla la sentenza.
Un amministratore che paga i propri crediti da lavoro prima del fallimento commette reato?
Sì, può configurarsi il reato di bancarotta preferenziale. Se l’amministratore, consapevole della situazione di crisi dell’azienda e dell’esistenza di altri creditori, paga sé stesso, sta avvantaggiando la propria posizione a scapito della parità di trattamento tra tutti i creditori, integrando così gli estremi del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37581 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37581 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
b.
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 3 novembre 2023, che in parziale riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, nn. 2, 219, comma 2, n. 1, 223, comma 1, e 217, comma 1, n. 4 L.F., lo ha asolto dal reato di cui all’art. 217, comma 1, n. 4 L.F., ha riqualificato il fatto di bancarotta fraudolenta patrim per distrazione in bancarotta preferenziale e, esclusa l’aggravante contestata, ha rideterminato la pena inflittagli (fatto commesso in Torino il 18 ottobre 2017);
– che l’impugnativa sottoscritta dal difensore consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il motivo di ricorso, con il quale si censura la sussistenza dell’elemehto psicologico de fattispecie contestata, è manifestamente infondato, posto che, pur vero che «In tema di bancarotta preferenziale, l’elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifi consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, coni l’accettazione de eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale> (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, Rv. 274188; Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, Rv. 257963), è tuttavia evidente che nella sentenza impugnata, ancorché il dolo della bancarotta preferenziale sia stato erroneamente qualificato come dolo generico, si è centrata tuttavia la sostanZa del dolo specifico avendo il giudice censurato espressamente affermato che l’amministratore imputato, dipendente della società fallita, ripagandosi dei suoi crediti da lavoro a ridosso del fallimen avvantaggiato sé stesso a scapito degli altri creditori sociali (vedasi pag. 8 della sente impugnata); consapevolezza dell’esistenza di altri creditori sociali certamente avuta da ricorrente, che ha riconosciuto, nel motivo di ricorso (cfr. pag. 3, secondo capoverso), di ave provveduto, nel suo pur breve periodo di amministrazione della società, <<alla ricostruzione della contabilità societaria»; di modo che il pur rilevato errore di diritto non ha incis correttezza della motivazione rassegnata dal giudice censurato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.0d0,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1'11 settembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente