Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51485 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51485 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 10 marzo 2023 della Corte d’appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendosi i reati estinti per intervenuta prescrizione; letta la memoria depositata il 14 novembre 2023 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse della curatela fallimentare, parte civile costituita, che ha chiesto i rigetto dei ricorsi:
letta la memoria depositata il 21 novembre 2023 dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse dei ricorrenti COGNOME e COGNOME, con la quale, aderendo alle conclusioni del Pubblico Ministero, hanno insistito per
l’accoglimento del ricorso, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato;
letta la memoria depositata il 24 novembre 2023 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, con la quale, aderendo alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 marzo 2023, la Corte GLYPH d’appello di L’Aquila, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili, nella loro qualità di amministratori della RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 2 aprile 2015), del reato di bancarotta preferenziale (cap A) e del reato di bancarotta patrimoniale semplice (capo C) e NOME COGNOME responsabile, quale liquidatore della predetta società, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale generale (entrambi contestati al capo B) e, in concorso con COGNOME e COGNOME, anche del reato di bancarotta semplice di cui al capo C).
Ricorrono per cassazione tutti gli imputati.
2.1. Il ricorso formulato nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME si compone di due motivi a mezzo dei quali si deduce, preliminarmente, l’intervenuta prescrizione dei reati e, comunque, in relazione alla bancarotta preferenziale, l’insussistenza dell’elemento soggettivo, attesa la fondatezza delle contestazioni opposte alla pretesa dei creditori asseritamente pretermessi.
2.2. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si compone di un unico articolato mezzo di censura a mezzo del quale si lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine: alla conoscenza dello stato di decozione della società; alla sussistenza dell’elemento soggettivo e, quindi, alla richiesta di derubricazione dei reati in bancarotta semplice; alla misura della colpa, in relazione al reato di bancarotta semplice e, in ultimo, ai criteri adottati nell determinazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal COGNOME e dal COGNOME.
Va premesso che i ricorrenti deducono, per come si è detto, l’intervenuta prescrizione e la sussistenza del reato di cui al capo A).
Sotto tale ultimo profilo, la fattispecie contestata si struttura, sotto il prof oggettivo, intorno alla condotta illecita consistente nell’alterazione dell’ordine di
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soddisfazione dei creditori (così come cristallizzato negli artt. 2740 e 2741 e ss. cod. civ.: rispetto delle cause legittime di prelazione e proporzionalità tra creditori equiordinati) e si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, da un canto, per il dolo specifico che deve assistere la condotta (volta a preferire, intenzionalmente, un creditore) e, dall’altro, dalla consapevolezza, anche in termini di dolo eventuale, del conseguente pregiudizio subito dagli altri creditori (Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257963).
Ciò considerato, la Corte territoriale ha desunto la piena consapevolezza del pregiudizio subito dai creditori pretermessi e, parallelamente, l’intenzione di soddisfare il creditore soddisfatto valutando complessivamente l’operazione posta in essere. Un’operazione consistita nella vendita, avvenuta il 30 giugno 2013, al Sig. NOME COGNOME, titolare della omonima ditta individuale, di 21.250 capi di abbigliamento in stock al prezzo unitario di C 12,00 e nel successivo riacquisto, il successivo 18 dicembre 2013, poco prima della messa in liquidazione della società, dal medesimo COGNOME, di un ingente quantitativo di merce, pari a n. 17.675 capi di abbigliamento in stock al medesimo prezzo unitario di C 12,00, per il totale ammontare di C 258.640,00. Un’operazione priva di un’apparente ragione commerciale (non comprendendosi la ragione del successivo riacquisto), allo stesso prezzo al quale la merce era stata venduta solo tre mesi prima, quando la società era, ormai, alle porte della liquidazione, con le unità locali già chiuse.
Una ragione economica che, in realtà, emerge ove si consideri che, con tale acquisto, furono esaurite completamente le risorse finanziarie della società fallita, quando, alla data del pagamento, il creditore RAGIONE_SOCIALE aveva già ottenuto un titolo provvisoriamente esecutivo a carico della RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della somma di C 1.593.900,00. Né, sotto tale profilo, possono essere rilevanti le invocate contestazioni sollevate nei confronti del predetto creditore, che, al contrario, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, ben possono essere valutati in termini di conferma della effettiva volontà degli imputati di destinare tutta la liquidità di cui disponevano in favore di altro creditore chirografario.
Ebbene, non solo le deduzioni difensive non si confrontano con tali analitiche argomentazioni, ma non evidenziano neanche profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, limitandosi a prospettare una diversa valutazione dei dati fattuali, peraltro, attraverso un’analisi parcellizzata dei singoli elementi probatori, laddove la valutazione della prova impone di considerare ogni singolo fatto non solo in sé, ma anche nel vicendevole rapporto logico e fattuale che lo lega agli altri elementi probatori, perché solo attraverso la valutazione unitaria del contesto è possibile attingere la verità processuale (cfr. Sez. 2, n. 33578 del 20/05/2010, COGNOME, Rv. 248128).
Da ciò l’inammissibilità della censura prospettata.
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Ciò considerato, i reati, contrariamente a quanto sostenuto, non si erano prescritti al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado e l’inammissibilità del ricorso impedisce di rilevarne l’attuale decorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).
I reati risultano commessi il 2 aprile 2015; il termine massimo di prescrizione, per entrambi, è di sette anni e sei mesi, ai quali devono essere aggiunti complessivi 164 giorni di sospensione (47 giorni per il rinvio disposto il 22 gennaio per impedimento dell’imputato; sessantaquattro giorni in relazione al rinvio disposto per l’emergenza epidemiologica e ulteriori 53 giorni per il rinvio disposto, su richiesta della difesa il 23 settembre 2020). Cosicché il termine di massimo di prescrizione è decorso il 15 marzo 2023, quindi successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
Il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, pur prescindendo dalla sua oggettiva aspecificità, è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha dato atto, in relazione alla imputazione di cui al capo b), dei prelevamenti di denaro effettuati sul conto della società nel periodo dal 10 ottobre 2014 al 3 aprile 2015 per complessivi 21.223,40 euro, del tutto privi di giustificazione (capi b3, b4 e b5) e, in relazione alle contestazioni di cui ai capi bl) e b2), della mancanza dell’intera documentazione contabile inerente all’anno 2015 e del libro inventari per l’intero periodo 2009/2014. E tanto ha reso impossibile la compiuta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari nel relativo periodo. Del tutto irrilevante, poi, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, è la perdurante inattività della società, stante il consolida orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’obbligo di tenere le scritture contabili viene meno solo quando la cessazione dell’attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 27526).
Quanto al capo c), la Corte ha dato atto di come gli amministratori avevano presentato domanda di concordato preventivo nella piena consapevolezza della inconsistenza di detta soluzione posto che alla domanda di concordato “con riserva”, presentata il 17 aprile 2014, era allegata una situazione contabile del tutto falsata in quanto, come precisato dal curatore, riportava un attivo al valore contabile di un milione e quattrocento mila euro, principalmente riconducibile alle rimanenze a stock di abbigliamento frutto della anomala operazione contratta con COGNOME. Laddove il curatore, in sede di inventario, ha rinvenuto detto abbigliamento, circa 16.000 capi con cartellino “Benetton”, di scarso valore in quanto fuori mercato e deteriorati a causa di umidità, con valore stimato dal perito del curatore di circa 48 mila euro. E da tanto la Corte ha, logicamente, dedotto
che la domanda di concordato fosse tesa esclusivamente a ritardare il fallimento, aggravando il pregiudizio per il creditore COGNOME. In ciò anche, implicitamente, la misura della colpa nei termini richiesti esplicitamente dalla formulazione normativa.
Ebbene, analizzando partitamente le censure sollevate dal ricorrente, è sufficiente ribadire che:
la condotta che sostanzia la bancarotta fraudolenta patrimoniale è sanzionata – a titolo di dolo generico – a prescindere dall’eventuale dissesto, in ragione della lesione della garanzia patrimoniale causata. Per cui, ai fini della sussistenza del reato, non è necessaria né la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, né, in ultimo, la volontà di causare il dissesto: è sufficiente la sola consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). E, quindi, essendo la destinazione illecita l’effetto giuridico dell’atto compiuto, la consapevole realizzazione della condotta distrattiva;
la bancarotta documentale semplice si differenza da quella fraudolenta non solo per il diverso oggetto materiale (le sole scritture contabili obbligatorie nella bancarotta semplice, a fronte di ogni documentazione necessaria per la compiuta ricostruzione del patrimonio e dei movimenti dell’impresa) e per la diversa condotta (omessa istituzione ed irregolare tenuta), ma anche per l’ulteriore requisito oggettivo rappresentato dall’impossibilità di ricostruzione (che dell’irregolare tenuta rappresenta l’evento), elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell’art. 217, comma secondo, della legge fallimentare. E tanto, sotto il profilo soggettivo, si traduce nella necessità che anche tale elemento sia coperto dalla necessaria partecipazione soggettiva dell’agente. Cosicché il dolo, generico, che sorregge la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generale, deve comprendere tanto la consapevolezza della irregolare tenuta della documentazione contabile, quanto la consapevole rappresentazione della successiva impossibilità di ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari del fallito (seppur in termini di eventualità). Ebbene, in concreto, la condotta contestata, nei termini sopra precisati, non deve intendersi di omessa istituzione, ma di irregolare tenuta e non è limitata alle solo scritture contabili obbligatorie e della movimentazione degli affari, ma a tutta la documentazione necessaria per la corretta ricostruzione della consistenza patrimoniale e del movimento degli affari. Parallelamente, sotto il profilo soggettivo, la partecipazione del ricorrente non è limitata alla consapevole volontà di non istituire le scritture (anche laddove si volesse intendere in questi termini l’omesso aggiornamento), ma – per come
accertato dalla corte territoriale – involge anche la consapevolezza della successiva impossibilità di ricostruzione;
la fattispecie incriminatrice contestata e quella descritta nell’art. 217, comma 1, n. 4, I. fall., nella parte in cui sanziona la condotta dell’imprenditore che, in violazione dell’obbligo (oggi esplicitato nell’art. 3 del codice della crisi) rilevare tempestivamente la crisi, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento, ha contribuito ad aggravare lo squilibrio economicopatrimoniale della propria impresa. Quanto, in particolare, al profilo soggettivo, questa Corte ha ripetutamente ribadito come, nonostante le diverse possibili opzioni ermeneutiche, la colpa grave debba essere accertata anche nell’ipotesi del ritardato fallimento, (Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Zille, Rv. 257533; Sez. 5, n. 29866 del 04/06/2015, non massimata). Ebbene, la Corte territoriale, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, dalla complessiva argomentazione in precedenza evidenziata è, logicamente desumibile, alla luce della chiara consapevolezza dello stato finanziario, economico e patrimoniale della società e della rilevata falsità della situazione contabile allegata alla domanda di concordato, anche la misura della colpa che ha caratterizzato la condotta del ricorrente. E tanto dà conto della manifesta infondatezza della censura sollevata;
le medesime argomentazioni danno conto, alla luce della rilevata gravità delle condotte, anche della coerente determinazione del trattamento sanzionatorio e della manifesta infondatezza del relativo motivo di censura.
In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile perché essa non ha offerto alcun contributo essendosi limitata a richiedere il rigetto dei ricorsi e la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi d’impugnazione proposti (Sez. U. n. 877 del 14 luglio 2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 30 novembre 2023