Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39775 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39775 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RIGGI NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
, 3vverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 8.7.2022 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOMENOME che lo aveva dichiarato colpevole de reati ascrittigli, previa riqualificazione dei fatti originariamente contestati come ba fraudolenta distrattiva nella fattispecie della bancarotta preferenziale, commessi n qualità prima di socio, arnn -iinistrator unico e poi di liquidatore della “RAGIONE_SOCIALE“.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difens di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 521, 522 c.p lamentando l’assenza di correlazione tra la contestazione formale delle condotte di bancarotta preferenziale antecedenti al febbraio 2014 e la condanna intervenuta anche per tali fatti nonostante tali condotte appunto non fossero state oggetto di imputazione. In della intervenuta diversa qualificazione.
2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 216, comma 3 l.f, lamentando l’assenza dell’elemento soggettivo del reato. Si assume in particolare ch pagamenti in favore dei creditori siano intervenuti al solo fine di consentire alla soc di continuare a svolgere la sua attività (pagando i fornitori, i corrieri e i profession evadere le ultime commesse ricevute dai clienti in modo da poter poi procedere al pagamento delle imposte e dei lavoratori, quindi non per ledere la par condicio creditorum.
2.3.Col terzo motivo deduce la indeterminatezza del capo b) dell’imputazione relativ alla bancarotta semplice.
2.4.Col quarto motivo deduce la violazione dell’art. 217, comma 2, I.f. assumend l’assenza dell’elemento oggettivo del reato di bancarotta semplice documentale per avere in buona sostanza il ricorrente riferito al curatore ove si trovavano le scritture contabile sarebbe stato compito del curatore recuperarle mentre lo stesso curatore, per altro vers non lamenta nella relazione ex art. 33 I.f. la mancanza di documenti.
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 d convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua a applicarsi in virtù del comma 2 dell’art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi pro al 30 giugno 2023, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni che verranno di seguito indicate in relazi ciascuno dei motivi articolati.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato non risultando sussistente l violazione con esso denunciata dal momento che in realtà la riqualificazione dell’origina contestazione di bancarotta fraudolenta distrattiva non ha comportato alcuna alterazione de dato quantitativo ascritto. La Corte di .appello invero precisa che nella sostanza l’im complessivo di circa 50.000 euro, oggetto di contestazione, è stato poi solo diversament ripartito con correlata individuazione della natura della destinazione; di riqualificazione del fatto che in definitiva non è oggetto di specifica contestazione in che si limita a lamentare la discrasia degli importi e del periodo, laddove peraltro l’as limitazione dei fatti originariamente contestati alle sole somme successive al febbraio 2 non si rinviene nel capo di imputazione. D’altronde, è lo stesso imputato ad avere riferi prima battuta al curatore – secondo quanto si precisa nella pronuncia di primo grado espressamente richiamata in quella di appello – che le somme mancanti fossero state impiegate per non meglio precisate “spese amministrative e societarie” ovvero per generic “rimborsi”, salvo poi a riferire in sede di spontanee dichiarazioni rese in dibattiment attesa l’impossibilità di proseguire l’attività per le contingenze del mercato, cre all’inizio dell’anno 2014, egli aveva cercato con le poche disponibilità a disposizio chiudere tutte le posizioni debitorie con i fornitori, i corrieri e i professionisti ch seguito la società in quegli anni.
D’altra parte, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorr una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta n quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che sì conf un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei d della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del princ suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazi è dei tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Se n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv 248051; nello stesso senso: Sez. U, n. 16 de 19/06/1996, COGNOME, Rv 205620).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico dal momento che secondo quanto si precis nelle conformi pronunce di primo e secondo grado sono rimasti insoddisfatti addirittura t creditori privilegiati, quali i lavoratori e lo Stato per crediti d’imposta, oltre
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chirografari, e ciò nella piena consapevolezza da parte dell’imputato della irrimedi disparità che si veniva in tal modo a creare.
E’ vero che le pronuncia (Sez. 5 del 4.5.2021 n. 29874, dep. il 29.7.2021) citata in appello dal ricorrente a sostegno della sua tesi afferma che l’elemento soggettivo del de di bancarotta preferenziale è costituito dal dolo specifico, ravvisabile quando l’atteggia psicologico del soggetto agente sia rivolto a preferire intenzionalmente un creditore, concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio p altri (ciò in conformità con Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, dep. 2014, Lippi Rv. 257963 e S 5, Sentenza n. 15712 del 12/03/2014, Rv. 260221 – 01); ma è altrettanto vero che essa afferma cosa alquanto diversa da quanto assume il ricorso perché l’intenzione di agir pagando determinati debiti per salvare la società, deve concretarsi in una ragionevo prospettiva di risoluzione della crisi e non può fondarsi, come nel caso di specie, in una asserzione difensiva effettuata sulla base di un principio estrapolato dal contesto d decisione che peraltro aveva riguardato un caso in cui il pagamento preferenziale aveva avuto ad oggetto crediti privilegiati; in quel caso era necessario anche provare che vi fossero creditori privilegiati danneggiati, mentre nel caso in esame sono stati pretermessi – secon la stessa prospettazione difensiva resa anche dallo stesso imputato – proprio i credi privilegiati – Stato e lavoratori – sicché la lesione della par condicio è in re ipsa; e quanto all’elemento soggettivo non poteva certamente dirsi esclusa la finalità preferenziale in vi un asserito astratto e generico fine di evitare il fallimento, di proseguire l’attività de che si sarebbe avvantaggiata della prosecuzione di indeterminate commesse che una volta portate avanti avrebbero consentito introiti da riversare in favore dei debitori priv laddove in caso di debiti insoddisfatti per importi non modesti l’ulteriore prosecu dell’attività senza una concreta prospettiva di risoluzione della crisi sì risolve, piutto violazione dell’obbligo di chiedere il fallimento della società e non certo in una p riparatoria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Deve, invero, invece escludersi il dolo specifico solo laddove l’imprenditore sodd taluni debiti al solo fine di evitare il pericolo della presentazione di istanze di fal comunque, nella certezza o nella fondata convinzione di poter riuscire a far fronte, anche in un secondo momento, a tutte le posizioni debitorie, poiché in tale ipotesi ma l’intenzione di favorire, ossia il dolo specifico richiesto dalla norma. In particola specifico è stato ritenuto non ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via escl prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (Sez. 5, n. 54465 d 05/06/2018, M., Rv. 274188); eventualità, come detto, non ravvisabile nel caso di specie a stregua della stessa generica prospettazione difensiva, ed in buona sostanza esclusa da giudici di merito.
1.3. Il terzo motivo è a sua volta generico, avendo la sentenza impugnata già fornit congrua risposta a quanto viene nella presente sede nuovamente riproposto, avendo essa evidenziato come le indicazioni contenute nel capo d’imputazione sono sufficientemente indicative della contestazione mossa al ricorrente facendo riferimento all’elenco dei lib delle scritture contabili previsti per legge e tenuti in maniera incompleta e irregol indicando il periodo a cui si riferisce l’addebito, ovvero il triennio precedente il falli altresì, la condotta alternativa prevista dalla norma contestata.
Trattandosi della contestazione di bancarotta semplice deve ritenersi certamente sufficient il riferimento alle scritture previste dalla legge e al triennio antecedente al fallim conforto della sufficiente chiarezza dell’imputazione, milita la circostanza che il rico non si è doluto in precedenza della genericità dell’imputazione rispetto alla quale ha appello piuttosto inteso difendersi contestando la sussistenza del fatto (del quale h subordine chiesto la qualificazione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.).
D’altronde, l’imputazione deve contenere l’individuazione dei tratti essenziali del fat reato attribuito, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all’imputa difendersi, mentre non è necessaria un’indicazione assolutamente dettagliata dell’imputazione (cfr. Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Rv. 239758 – 01), e nel caso di specie la descrizione della condotta corrisponde non solo alla fattispecie astratta previ dalla norma incriminatrice contestata ma anche a quanto emerso in giudizio, risultando appunto accertati la mancanza di determinate scritture e in ogni caso l’omesso aggiornamento della contabilità successivamente al febbraio 2014 ossia nel triennio anteriore al fallimento.
1.4. Il quarto motivo è aspecifico, avendo la Corte di appello già spiegato come, p un verso, non potesse ravvisarsi nel comportamento assunto dall’imputato alcun atteggiamento collaborativo essendosi egli limitato a consegnare al curatore solo parte dell scritture contabili, come provato anche dal fatto che la difesa del medesimo produceva solo in giudizio – allorquando la procedura fallimentare era già conclusa – ulter documentazione contabile rispetto a quella precedente ricevuta dal curatore.
Né potrebbe assumere rilievo ai fini dell’esclusione della responsabilità dell’imputat circostanza prospettata in ricorso secondo cui le scritture contabili si trovassero presso locale indicato al curatore che non avrebbe invece ritenuto di accedervi per verific l’asserita esistenza presso di esso della documentazione mancante, dal momento che non compete di certo al curatore recuperare le scritture contabili, la cui consegna costituisc obbligo a carico del fallito o dell’amministratore/liquidatore della società.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricors consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da
profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/7/2023.