Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18126 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18126 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VACRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME:
letta la requisitoria a firma del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN IFATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 aprile 2023 dalla Corte di appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Chieti che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condanNOME COGNOME NOME per il reato di bancarotta fraudolenta per avere
nella qualità di amministratore – cagioNOME con dolo il fallimento della società “RAGIONE_SOCIALE“.
Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, la società fallita, fin dall’origine, sarebbe stata costituita – mediante scissione del società “RAGIONE_SOCIALE” – al solo fine di «falc:idiare i debit quest’ultima società, come dimostrato dal fatto che la fallita non era sorretta da un effettivo progetto imprenditoriale, non era stata dotata di patrimonio e di beni idonei a operare e a preservare le ragioni creditorie.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.
Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di un’effettiva motivazione, atteso che la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare integralmente le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza pronunciarsi sui profili decisivi della controversia.
2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall.
Rappresenta che: la difesa, con l’atto di appello, aveva contestato l’offensività della condotta; la Corte territoriale arriva ritenuto infondata la questione sostenendo che solo uno dei creditori della fallita (la “RAGIONE_SOCIALE“) avrebbe avuto ragionevoli possibilità di vedere soddisfatto integralmente il proprio credito.
Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione delila Corte di appello sostenendo che, dalla perizia, emergerebbe che, una volta soddisfatti i due creditori ipotecari (“RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“), «sarebbe rimasto un piccolo residuo per gli altri creditori chirografari non sufficiente comunque a soddisfarli». Da tale parte della perizia, secondo il ricorrente, sarebbe desumibile che tutti i creditori avrebbero conservato le originali garanzie, senza in alcun modo essere pregiudicati dalle operazioni contestate.
Il ricorrente sostiene, inoltre, che l’operazione contestata non avrebbe mai potuto concretamente pregiudicare le garanzie dei creditori.
2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 133 cod. pen.
Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e lamenta l’eccessiva entità della pena applicata.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
Il ricorrente, infatti, si limita genericamente a censurare il ricorso da parte della Corte di appello alla motivazione per relationem, senza, tuttavia, indicare quali sarebbero le questioni poste con l’atto di appello che non sarebbero state valutate dalla Corte territoriale.
Al riguardo, deve essere ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l’illegittimità della sentenza d’appello solo perché motivata “per relationem” alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell’atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161).
Va, peraltro, evidenziato che la Corte di appello, sebbene abbia fatto riferimento alla sentenza di primo grado per quel che riguarda la ricostruzione della vicenda, non ha comunque mancato di effettuare autonome valutazioni in ordine al giudizio di responsabilità e di rispondere all’atto d’appello (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata).
24. Il secondo motivo è infondato.
I giudici di merito hanno ampiamente dimostrato che l’intera operazione di scissione era stata finalizzata a sollevare la società “RAGIONE_SOCIALE” dai debiti su di lei gravanti, come dimostrato dal fatto che la società fallita non era sorretta da un effettivo progetto imprenditoriale, non veniva dotata di patrimonio e di beni idonei a operare e anche a preservare le ragioni creditorie.
A fronte di tale ampia motivazione, il ricorrente deduce taluni frammenti di prove e di indizi per ottenere un’inammissibile rivalutazione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
In ogni caso, con riferimento all’affermazione secondo la quale dalla perizia sarebbe emerso che tutti i creditori avrebbero mantenuto inalterate le originali garanzie, va rilevato come tale affermazione si pone palesemente in contrasto con quanto sostenuto dallo stesso ricorrente, nella parte in cui egli afferma che, dalla perizia, sarebbe emerso che «sarebbe rimasto un piccolo residuo per gli altri creditori chirografari non sufficiente comunque a soddisfarli».
Con riferimento alla deduzione secondo la quale l’operazione di scissione non potrebbe mai pregiudicare le ragioni dei creditori, va rilevato che tale deduzione
non si confronta con i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui anche l’operazione di scissione, in sé astrattamente lecita, è idonea a integrare il delitto di bancarotta fraudolenta, laddove «si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nellla prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 e seg. cod. civ. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie» (Sez. 5 n. 27930 del 01/07/2020, Abete, Rv. 279636).
Con specifico riferimento a operazioni analoghe a quella contestata, questa Corte ha affermato che «integra il delitto di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose la scissione di una società con creazione di una “newco” sottocapitalizzata, finalizzata a esonerare la scissa da oneri economici non più sostenibili, così determinando per la nuova società, priva di adeguati mezzi economici, un immediato dissesto» (Sez. 5, n. 846 del 04/10/2022, Zani, Rv. 284015). Ebbene, nel caso in esame, i giudici di merito hanno ampiamente dimostrato che la società fallita non era sorretta da un effettivo progetto imprenditoriale, non era stata dotata di patrimonio e di beni idonei ad operare ed era stata costituita al solo fine di «falcidiare i debiti della “RAGIONE_SOCIALE ff
2.21 Il terzo motivo è inammissibile.
Quanto al trattamento sanzioNOMErio, va rilevato che imputato è stato condanNOME, con la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni due di reclusione, che costituisce il minimo edittale.
Quanto alla censura relativa alle attenuanti generiche, va rilevato che i giudici di merito hanno rilevato che non erano emersi elementi che ne giustificassero il riconoscimento. A fronte di tale motivazione, il motivo si presenta del tutto generico, non avendo il ricorrente, al di là del mero riferimento all’incensuratezza, specificamente indicato le ragioni per le quali le attenuanti dovessero essere riconosciute.
Al riguardo, deve essere ribadito che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489).
3. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
t
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 31 gennaio 2024.