Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10163 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoii ha confermato la condanna di COGNOME NOME in ordine al reato di bancarotta fraudolent patrimoniale a lui ascritto nella qualità di amministratore della “RAGIONE_SOCIALE“, società dichiarata fallita il 23 giugno 2011.
La medesima Corte ha applicato di ufficio le pene accessorie di cui all’art. u.c. legge fall.
La distrazione è stata ravvisata nella operazione di scissione, realizzat atto trascritto il 22 febbraio 2010, attraverso cui l’imputato ha trasferit società di nuova costituzione denominata RAGIONE_SOCIALE (amministrata dalla propr moglie e partecipata da questa al 60% a dallo stesso COGNOME al 40%) la totalità patrimonio attivo della scissa (software, impianti fissi, l’immobile destin opificio e la relativa area pertinenziale, macchine per ufficio, arredi, credi terzi) e solo una parte delle posizioni debitorie (quelle destinate a garan continuità aziendale); lasciando in capo alla fallita la gran parte dei debiti verso erario e lavoratori).
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difens coltivando cinque motivi.
2.1. Con il primo denuncia, sotto vari profili, violazione di legge e vi motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto di banca fraudolenta patrimoniale.
2.1.1. Anzitutto il ricorrente, dopo aver richiamato in premessa i principi d “sentenza COGNOME” (n. 47502 del 24/09/2012), evidenzia che la scissione societaria per cui è processo (del tipo “parziale proporzionale”) non integrerebbe una distrazione in quanto è prevista per legge la solidarietà totale e illimit i debiti della scissa:
vuoi con riguardo alle obbligazioni tributarie, comprese le sanzioni, fer limiti relativi al valore del patrimonio netto ceduto;
vuoi con riguardo ai debiti nei confronti dei dipendenti, che questi avrebb potuto chiedere, senza bene ficium excussionis, alla RAGIONE_SOCIALE, sia quale beneficiaria della scissione sia in forza del principio sancito dall’art. 2112 cod. civ.
2.1.2. In secondo luogo il ricorrente osserva che la sentenza impugnata trascurato del tutto i rilievi tecnico-contabili sollevati dalla difesa in relaz effettiva situazione patrimoniale della società all’atto della scissione: il pat netto ceduto deve ritenersi “negativo” perché: il valore di sofware dei beni strumentali e degli arredi va calcolato al netto degli ammortamenti; il valor capannoni industriali va rettificato al netto delle rivalutazioni e in consider delle ipoteche e del valore di mercato; il credito in base alla legge n. 488 de va rideterminato in considerazione delle riduzioni derivanti dalle revoche ope dal RAGIONE_SOCIALE (circostanza che ha comportato l’iscrizione in bilancio, tra le passivi un RAGIONE_SOCIALE per un importo corrispondente alle rettifiche opera nella voce di credito relativa al contributo).
2.1.3. Infine il ricorrente evidenzia il difetto di motivazione in ordine dedotta assenza di un effettivo stato di insolvenza della società scissa; i svolti nelle memorie difensive depositate nel corso del giudizio di primo
secondo grado; la circostanza che nella informativa del 9 giugno 2015, ch conteneva anche le sommarie informazioni del curatore, la polizia giudiziaria ave escluso la sussistenza di profili di responsabilità in capo all’amministratore società fallita.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, facendo leva sulla citata “sente COGNOME“, nega la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Evidenzia la propria buona fede, trattandosi di operazioni effettuate con pubblici “alla luce del sole”, scevre da intenti fraudolenti.
2.3. Con il terzo motivo lamenta l’assenza di motivazione sulla richiesta derubricazione del fatto nel reato di cui all’art. 217 legge fall.
2.4. Con il quarto si duole di analogo vizio in ordine alla richies concessione della sospensione condizionale della pena.
2.5. Con il quinto contesta l’applicazione delle pene accessorie di cui al 216. u.c. legge fall., disposta per la prima volta dalla Corte di appello in vio del divieto di reformatio in peius e senza motivazione sulla determinazione della relativa durata.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
Il difensore ha depositato una articolata memoria di replica a sostegno d motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va in limine osservato che sono manifestamente infondati i motivi di ricorso in punto di elemento oggettivo e soggettivo del reato che fanno leva sui prin affermati dalla sentenza Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corretta, Rv. 25349
Invero si tratta di orientamento rimasto del tutto isolato nella giurisprud di legittimità, che, anche a Sezioni Unite (sentenza n. 22474 del 31/03/2 Passarellì), ha ribadito l’indirizzo del tutto consolidato in forza del quale ai f sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessa l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fal essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impres destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Rv 266804); del si è definitivamente sancito che l’elemento soggettivo del delitto di bancar fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussis non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né
scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole vol di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia d obbligazioni contratte (Rv 266805).
Il primo motivo è infondato.
3.1. La questione giuridica coltivata con il primo punto del primo motivo infondata.
3.1.1. In AVV_NOTAIO va ricordato che integra il reato di bancarotta fraudol per distrazione la scissione di società, successivamente dichiarata fallita, med conferimento dei beni costituenti l’attivo alla società beneficiaria, qualo operazione, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto de effettiva situazione debitoria in cui operava l’impresa al momento della scissi si riveli volutamente depauperativa del patrimonio aziendale e pregiudizievole p i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale (Sez. 5, n. 42272 13/06/2014, Alfano, Rv. 260393; Sez. 5, n. 13522 del 21/01/2015, COGNOME, Rv. 262964).
In particolare è destituita di fondamento la doglianza di violazione di le ancorata all’asserita esclusione del carattere distrattivo dell’operazi scissione, in quanto legalmente assistita dal vincolo di solidarietà della s beneficiaria per i debiti della società scissa, previsto dall’art. 2506 quate quanto ai dipendenti, dall’art. 2112 cod. civ..
È fuor di dubbio che l’operazione societaria di scissione sia regolarme disciplinata dall’art. 2506 c.c. e ss., in termini che consentono anche, segnatamente disposto dall’art. 2506 bis, comma 2, l’assegnazione alla soci beneficiaria dell’intero patrimonio della società scissa; e che, come osserva altra occasione da questa Corte (Sez. 5, n. 10201 del 18/01/2013, Marzona, Rv 254788), l’ordinamento preveda tutele per i creditori della società scissa, lato con la possibilità di opposizione degli stessi al progetto di scissione, e d con la previsione della responsabilità della società beneficiaria, nei limiti patrimonio netto, per gli elementi del passivo non assegnati, ai sensi dell’art bis, comma 3, e comunque per i debiti della società scissa dalla stessa soddisfatti, secondo l’art. 2506 quater, comma 3, cod. civ..
Da tanto non deriva tuttavia una conclusione in termini generali, per la qu la scissione non assumerebbe connotazioni di rilevanza penale in materi fallimentare, con particolare riguardo all’ipotesi della bancarotta fraudolen distrazione.
Le condotte riferibili a tale ipotesi presentano connotati intrinseci di offen (Sez. 5, n. 16759 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879) nei confronti della garanzi generica che il patrimonio dell’imprenditore, secondo la previsione dell’art.
cod. civ., offre ai creditori, messa in pericolo dalla destinazione di component patrimonio a finalità diverse da quelle inerenti all’attività imprenditoriale n. 36629 del 05/06/2003, COGNOME, Rv. 227148). Tale dimensione di pericolosità costantemente riconosciuta come tipica dell’offesa propria dei reati di bancar (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, COGNOME, Rv. 214860; Sez. 5, n. 1163 dell’08/02/2012, COGNOME, Rv. 252307; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 COGNOME, Rv. 253932), assume, per effetto della previsione di punibilità del a seguito dell’intervento della dichiarazione di fallimento o degli altri provvedi alla stessa a tali fini equiparati, il contenuto effettivo del peric nell’eventualità dell’intervento della procedura concorsuale, il soddisfacimento quanto possibile delle pretese creditorie, a cui la stessa è funzional pregiudicato dalla pregressa e indebita diminuzione patrimoniale (Sez. 5, n. 1 del 07/05/2014, COGNOME).
E tanto prescinde dall’eventuale, astratta riconducibilità della condotta ad categoria di atti gestionali leciti e disciplinati dall’ordinamento. Ciò che r altri termini, è che una determinata operazione, per le modalità con le quali è realizzata, si presenti come produttiva di effetti immediatamente e volutamen depauperativi del patrimonio (connotazione che distingue la fattispecie de bancarotta fraudolenta per distrazione da quella della bancarotta semplice compimento di operazioni manifestamente imprudenti di cui alla L. Fall., art. 21 comma 2, n. 2, v. Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, COGNOME, Rv. 185886; Sez. 5 n. 6462 del 04/11/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 231394) e in prospettiv pregiudizievoli per i creditori laddove si addivenga a una procedura concorsuale
Orbene, come pure già rilevato da questa Corte (Sez. 5, n. 1597 de 28/11/2013, Vigilante), le descritte tutele normative per la posizione dei credi rispetto agli effetti della scissione, risultano inidonee ad escludere interam danno o quanto meno il pericolo per le ragioni dei creditori della società sciss caso in cui venga dichiarato il fallimento di quest’ultima. Se è vero infatti creditori è riconosciuto il diritto di rivalersi sui beni conferiti all beneficiane, che rimangono obbligate per i relativi debiti, è vero altresì c pregiudizio per gli stessi è comunque ravvisabile nella necessità di ricercare beni. Ma, soprattutto, all’esito di tale ricerca i creditori potranno trova condizione di dover concorrere con i portatori di crediti nel frattempo matura nei confronti delle società beneficiarie, con la concreta possibilità che tanto le possibilità di un effettivo soddisfacimento delle loro pretese (Sez. 5, n. del 10/04/2015, COGNOME, Rv. 264078 – 01; Sez. 5, n. 27930 del 01/07/2020 Abete, Rv. 279636 – 02).
3.1.2. Nel caso di specie il giudice di merito ha operato una adegu valutazione in concreto circa il carattere distrattivo dell’operazione in rasse
La “doppia conforme” di condanna evidenzia che:
è stato trasferito alla nuova società l’intero sostanzioso patrimonio a della fallita (impianti fissi del valore di oltre 300mila euro, macchine industri valore di oltre 250mila euro, opificio e area pertinenziale del valore di qu milioni di euro il primo e di oltre 250mila euro il secondo, crediti verso il RAGIONE_SOCIALE per lo sviluppo pari a 750mila euro);
sono passati alla nuova società soltanto le posizioni debitorie finalizz garantire la continuità aziendale (debiti bancari garantiti da ipoteca sull’op debiti verso i fornitori e parte dei debiti commerciali);
mentre i debiti più consistenti (quelli verso l’erario e verso i dipendenti rimasti in capo alla scissa;
alcuni dipendenti della scissa sono stati assunti dalla nuova società, me gli altri sono stati collocati in mobilità;
la società scissa è stata trasformata in una società “fantasma”, priv qualunque capacità produttiva, svuotata del patrimonio attivo, gravata di inge debiti ai quali non poteva far fronte, destinata, quindi, inevitabilme fallimento.
I giudici di merito danno conto, quindi, di una situazione evidentemen depauperativa del patrimonio della società scissa e tale da creare pericolo, in di fallimento, per i creditori che potrebbero trovarsi, già in partenza procedura concorsuale, nella impossibilità di aggredire i beni della fallita, a interamente alla garanzia della società beneficiaria, con le problematiche s evidenziate.
3.2. La censura sollevata con il secondo punto circa il valore negativo patrimonio netto ceduto è aspecifica.
Il ricorso si limita a una generica asserzione che – pur richiamando necessità di valutare le macchine e gli arredi al netto degli ammortamen capannoni industriali al netto delle rivalutazioni e in considerazione delle ipo iscritte sugli stessi, il credito ex legge n. 488 del 1992 alla luce delle derivanti dalle revoche – non spiega, nel concreto, come possa perveniersi a u risultato negativo.
3.3. Le tre ulteriori doglianze espresse con il primo motivo so manifestamente infondate.
Il giudice di merito:
ha chiarito come la società scissa sia stata resa una società inopera avviata al fallimento;
ha risposto alle questioni rilevanti coltivate con le memorie difensive; men non era tenuto ad occuparsi delle deduzioni inidonee ad incidere sull’esito decisione;
l’informativa della polizia giudiziaria del 9 giugno 2015 non viene allegat ricorso in violazione del principio di autosufficienza, d’altra parte non possono inficiare una decisione giudiziale le (assente) valutazioni giuridiche espresse polizia giudiziaria circa la sussistenza o meno di un reato (peraltro complesso c la bancarotta fraudolenta patrimoniale da scissione societaria).
4. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili.
4.1. La censura sull’elemento soggettivo richiama la sentenza COGNOME (ved sopra paragrafo 2), inoltre non si confronta con la risposta già ottenuta dalla di appello (pag. 5 sentenza impugnata).
4.2. La richiesta di riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 217 legg manifestamente infondata, in quanto la ritenuta sussistenza del delitt bancarotta fraudolenta implica, in via automatica, l’insussistenza del meno gr delitto di bancarotta semplice.
È inammissibile anche il quarto motivo, che deduce l’assenza di motivazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena inflitt
Il ricorso cade nella aspecificità poiché non indica quali elementi concret tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre alla concessione del beneficio.
Tanto più che, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, l’im ha già ottenuto, in precedenza, la sospensione condizionale della pena detent di anni uno e mesi due di reclusione (pena che, cumulata alla nuova condanna anni uno e mesi quattro di reclusione -, supera il limite stabilito, per la s concessione, dall’art. 164 comma quarto, cod. pen., in relazione all’art. 163 pen.).
6. Il quinto motivo è infondato.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità poich l’art. 597, terzo comma, cod. proc. pen. non contempla, tra i provvedime peggiorativi inibiti al giudice d’appello nell’ipotesi di impugnazione propost solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie – le quali, secondo il dis dell’art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti pen essa – al giudice di secondo grado è consentito applicare d’ufficio le pene pre qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizion della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubb ministero (cfr. per tutte Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, COGNOME, Rv. 21097 01).
Le pene accessorie di cui all’art. 216 u.c. legge fall., che la Corte di app applicato di ufficio, rientrano pacificamente nel novero di quelle che consegu di diritto alla condanna come effetti penali di essa.
A differenza di quanto sostenuto in ricorso, la sentenza della Corte cost n. del 2018 ha inciso non su tale caratteristica delle pene accessorie in rassegna rimangono obbligatorie), ma soltanto sulla predeterminazione fissa della l durata.
La minima durata delle stesse (un anno e quattro mesi), stabilita dal giud di appello, non richiede impegno argomentativo, potendosi trarre le ragioni de decisione dal complesso della motivazione.
La memoria di replica trasmessa dalla difesa ripercorre i motivi di rico senza introdurre ulteriori argomenti decisivi.
Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali.
P.Q.M.
processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp Così deciso il 13/02/2024