Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39793 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39793 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Torino il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Torino il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/03/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che si è riportato alla requisitoria depositata e ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; udito il difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi dei ricorsi, insistendo per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 20 marzo 2025, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 16 marzo 2023, che aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME alla pena di due anni di reclusione ciascuno: il COGNOME (tra l’altro amministratore unico e poi liquidatore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, fallita in data 30 ottobre 2018) quale responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose (capo 1) e di ricorso abusivo al credito (capo 3), la COGNOME (tra l’altro amministratrice unica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, cessionaria di un contratto di leasing immobiliare di cui oltre) quale responsabile del solo reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose. Entrambi gli imputati sono stati assolti, sin dal primo grado, dal l’ulteriore reato cRAGIONE_SOCIALEstato di bancarotta
fraudolenta preferenziale.
I fatti attengono al fallimento RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), dichiarato dal Tribunale di Torino in data 30 ottobre 2018. In sintesi, al capo 1 si cRAGIONE_SOCIALEsta agli imputati di aver cagionato il detto fallimento attraverso due operazioni:
-la sottoscrizione, in data 18 gennaio 2013, del contratto di affitto del ramo d’azienda in favore RAGIONE_SOCIALEa neocostituita RAGIONE_SOCIALE (società riconducibile al COGNOME), operazione che avrebbe privato la RAGIONE_SOCIALE dei mezzi produttivi, omettendo cRAGIONE_SOCIALEstualmente di fatturare e incassare integralmente i canoni d’affitto pattuiti (pari a € 10.000,00 mensili oltre IVA), per un ammontare complessivo non corrisposto di € 139.620,95;
-la sottoscrizione, in data 30 maggio 2018 (dopo la cancellazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese, avvenuta in data 22 febbraio 2018) , RAGIONE_SOCIALE‘atto di cessione del contratto di leasing immobiliare (relativo all’immobile aziendale) in favore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE (di cui la RAGIONE_SOCIALE era amministratrice e socia al 100%), senza che la cessionaria corrispondesse alcuna controprestazione alla cedente, nonostante quest’ultima avesse già versato canoni per € 613.212,82 (con un debito residuo in linea capitale trasferito alla cessionaria di € 354.933,68).
I giudici di merito hanno, infine, ritenuto che il COGNOME abbia continuato a ricorrere al credito nel corso del 2012, dissimulando lo stato di insolvenza, attraverso l’anticipazione bancaria (da parte di Intesa San NOME) , finalizzata ad ottenere il pagamento anticipato di tre fatture emesse nei confronti di società estere (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) riconducibili al COGNOME, ottenendo complessivi € 116.300,00, poi non più recuperati dalla banca.
Avverso la sentenza d’ appello propongono separati ricorsi per Cassazione il COGNOME e la COGNOME.
2.1. Il COGNOME deduce in primo luogo vizi motivazionali e violazione di legge, in particolare per quanto riguarda la valutazione RAGIONE_SOCIALEa natura pregiudizievole RAGIONE_SOCIALE‘operazione di affitto d’azienda, avendo la Corte d’appello, con decisivo travisamento, trascurato questioni decisive sull’effettività del pregiudizio.
Si sostiene che il canone originariamente pattuito di € 10.000,00 mensili fosse stato determinato in modo sproporzionato rispetto all’effettivo valore del ramo d’azienda (stimato dal consulente tecnico RAGIONE_SOCIALEa difesa COGNOME in meno di settecento euro mensili), e ciò al fine di favorire la rapida esdebitazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
A riprova RAGIONE_SOCIALEa tesi e RAGIONE_SOCIALE‘assenza di reale pregiudizio si sono dedotti i seguenti elementi trascurati dai giudici di merito:
-il contratto prevedeva l’imputazione RAGIONE_SOCIALEa maggior parte del canone (€ 7.000,00) a titolo di anticipazione del corrispettivo per l’acquisto del ramo d’azienda, fissato nel contratto tra le parti, in € 163.000,00 (e ritenuto congruo dallo stesso consulente tecnico del Pubblico Ministero);
-l’importo complessivamente corrisposto alla fallita, pacificamente di € 213.000,00, era stato di molto superiore al detto prezzo pattuito per l’acquisto.
Dunque, la successiva riduzione del canone e l’omessa fatturazione per € 139.620,95 erano giustificate dalla detta sua oggettiva sproporzione e dalle difficoltà finanziarie sopravvenute RAGIONE_SOCIALEa società affittuaria.
Si assume, inoltre, il temporaneo mancato utilizzo di un macchinario essenziale (RayonGlass), che, in proporzione, aveva un valore tale da giustificare il 50% del canone.
La Corte territoriale, con motivazione apparente, avrebbe superato i rilievi critici del consulente tecnico RAGIONE_SOCIALEa difesa, ritenendoli basati su ‘ valutazioni e criteri di calcolo avulsi dai dati processuali ‘ .
Si evidenzia che la condizione di conflitto di interessi del COGNOME, richiamata dalla Corte per giustificare la natura dolosa RAGIONE_SOCIALEa riduzione, era già esistente all’atto RAGIONE_SOCIALEa pattuizione originaria del canone in misura, come detto, sproporzionat a rispetto al valore RAGIONE_SOCIALE‘azienda , ma in quel caso a vantaggio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
2.2. Col secondo motivo, in relazione alla cessione del contratto di leasing immobiliare, il COGNOME lamenta un travisamento decisivo nell’accertamento del reale pregiudizio, non avendo considerato il giudice d’appello che, oltre ai residui canoni (di € 354.933,68), la cessionaria ( RAGIONE_SOCIALE) era obbligata a pagare -per diventare proprietaria del bene -il prezzo RAGIONE_SOCIALE‘opzione finale di acquisto (pari a € 217.561,38), che, unitamente ai canoni scaduti, non pagati dalla cedente, facevano ascendere il totale da corrispon dere a € 595.871,88 .
Si deduce, pertanto, un vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova per omissione, in quanto la Corte territoriale avrebbe ignorato che lo stesso contratto di cessione indicava chiaramente, e in sezioni distinte, sia l’ammontare dei canoni ancora dovuti (il “debito residuo”), sia il “prezzo per l’eventuale acquisto dei beni alla scadenza del contratto”, non comprendendo la reale portata RAGIONE_SOCIALE‘operazione.
Si cRAGIONE_SOCIALEsta che la Corte territoriale non avrebbe indicato, con esattezza, l’entità RAGIONE_SOCIALE‘ipotetico indennizzo a favore di RAGIONE_SOCIALE, e che, in ogni caso, in materia di locazione finanziaria, il diritto a un tale indennizzo per il conduttore
sarebbe sorto esclusivamente in caso di risoluzione del contratto, non di cessione, con indennità che avrebbe dovuto essere corrisposta dalla società concedente (RAGIONE_SOCIALE), non dalla cessionaria (RAGIONE_SOCIALE).
2.3. In relazione al ricorso abusivo al credito, il ricorrente COGNOME lamenta vizi di motivazione in ordine alla conoscenza e conoscibilità del dissesto in capo agli amministratori al momento degli accessi al credito (aprile-ottobre 2012).
Si rileva che la condizione di patrimonio netto negativo era stata riscontrata solo in esito all’esercizio 2012, in occasione RAGIONE_SOCIALE‘approvazione del bilancio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assemblea il 29 giugno 2013 (con la registrazione di una perdita di € 506.000,00 e un patrimonio netto pari a meno € 99.635,00). Prima di tale data, dunque, si assume mancasse la consapevolezza di una condizione di dissesto.
Si evidenzia, a tal proposito, che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare come lo stesso consulente tecnico del Pubblico Ministero, nella sua relazione, avesse collocato la piena riconoscibilità del dissesto RAGIONE_SOCIALEa società in coincidenza con la chiusura del bilancio al 31 dicembre 2012. Tale circostanza, proveniente dalla stessa accusa, renderebbe palesemente illogica la retrodatazione RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza del dissesto operata in sentenza.
Si cRAGIONE_SOCIALEsta l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa deduzione operata dalla Corte territoriale, la quale desumerebbe la preesistente condizione di dissesto dall’iniziativa di recesso unilaterale intrapresa da un altro istituto di credito (Unicredit) nel febbraio 2013, quasi un anno dopo la prima anticipazione cRAGIONE_SOCIALEstata.
Si censura, infine, l’ irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa circostanza secondo cui il pagamento di una RAGIONE_SOCIALEe fatture (emesse nei riguardi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE) fosse avvenuto su un conto corrente diverso da quello presso cui erano state erogate le anticipazioni: tale circostanza non atterrebbe al profilo genetico RAGIONE_SOCIALEa assunta decettività RAGIONE_SOCIALEa richiesta di credito.
2.4. La ricorrente COGNOME, in relazione alla bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, lamenta vizi motivazionali circa l’affermato suo concorso e la sussistenza del dolo.
Riguardo al l’ affitto d’azienda, l’imputata sarebbe rimasta totalmente estranea all’addebito di parziale omessa fatturazione e omesso incasso dei canoni, poiché aveva cessato la carica di consigliere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il 25 ottobre 2012, dunque prima che l’omesso pagamento si concretizzasse (nella seconda parte del 2013). Difetterebbe, dunque, la posizione di garanzia tale da imporre alla COGNOME di tenere la condotta cRAGIONE_SOCIALEstata.
Quanto alla cessione del contratto di leasing , si rileva che COGNOME non rivestisse, anche in tal caso, alcuna carica sociale in RAGIONE_SOCIALE al momento RAGIONE_SOCIALE‘operazione (nel maggio 2018), avendo agito unicamente come
amministratrice unica RAGIONE_SOCIALEa cessionaria, RAGIONE_SOCIALE: qualifica che non implicava alcuna posizione di garanzia nei confronti dei creditori RAGIONE_SOCIALEa fallita, potendo, dunque, il concorso configurarsi per lei solo in forma commissiva, attraverso un contributo attivo e consapevole, che la sentenza impugnata non aveva in alcun modo individuato.
Si deduce, infine, anche che la motivazione relativa alla conoscenza del dissesto in capo all’imputata sarebbe stata meramente presuntiva, basata sul semplice fatto di essere proprietaria e amministratrice RAGIONE_SOCIALEa cessionaria e compagna del COGNOME: circostanze -si assume -non implicanti logicamente la consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa fraudolenza RAGIONE_SOCIALEe condotte e del dissesto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso del COGNOME è fondato, con effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. a favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME; i restanti motivi di ricorso sono, invece, infondati.
Con il primo motivo, il ricorrente COGNOME deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, con riferimento alla gestione del contratto di affitto del ramo d’azienda (C apo A-1a).
La censura è fondata.
La Corte territoriale, nel confermare la statuizione di primo grado, ha ritenuto integrata la fattispecie delittuosa valorizzando essenzialmente due profili: l’omessa fatturazione, tra il 2013 e il 2015, di canoni di affitto per un importo complessivo di € 139.620,95 , rispetto a quanto originariamente pattuito nel contratto stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e la newco RAGIONE_SOCIALE, e la circostanza che tale riduzione del canone sarebbe avvenuta in una situazione di palese conflitto di interessi, essendo il COGNOME, in quel periodo, amministratore di entrambe le società.
Orbene, detto che quest’ultimo aspetto, per quanto possa indurre in sospetto, non comporta, ex se , l’integrazione del reato (tanto più che, come assume parte ricorrente, tale conflitto era esistente anche al momento RAGIONE_SOCIALEa stipula RAGIONE_SOCIALEa cessione d’azienda), la Corte d’appello ha superato le ulteriori argomentazioni difensive, volte a dimostrare l’assenza di un effettivo pregiudizio per la società fallita, qualificandole come basate su ‘valutazioni e criteri di calcolo avulsi dai dati processuali’ e ha ritenu to irrilevante la congruità del canone ridotto rispetto al valore reale del compendio aziendale, poiché liberamente pattuito dalle parti in origine.
Tale percorso argomentativo si rivela manifestamente illogico e carente, omettendo di confrontarsi con punti decisivi sollevati con l’atto di appello e, per vero, evidenziati dalla stessa sentenza d’appello .
La difesa aveva, infatti, dedotto, sulla base di dati non cRAGIONE_SOCIALEstati, che la pattuizione iniziale di un canone di 10.000,00 euro mensili fosse funzionale a favorire un rapido processo di esdebitazione di RAGIONE_SOCIALE e che, in ogni caso, l’importo complessivamente corrisposto dall’affittuaria a RAGIONE_SOCIALE, prima RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘opzione di acquisto, ammontava a circa € 213.000,00, somma comunque superiore di circa € 50.000,00 euro rispetto al prezzo pattuito per la cessione del ramo d’azienda, fi ssato in € 163.000,00.
La sentenza d’appello ha , al riguardo, rimarcato che ‘nel contratto di affitto era riservato alla società affittuaria un diritto di opzione per l’acquisto del ramo di azienda’ , che in detto contratto il valore RAGIONE_SOCIALE‘azienda era indicato in misura ‘pari a € 163.000 (come da relazione estimativa)’, e che era stata concordata ‘l’imputazione in conto prezzo di una quota dei canoni mensili pari ad € 7.000’. Il valore RAGIONE_SOCIALE‘azienda ceduta, secondo la stessa sentenza d’appello, può darsi per assodato come veritiero. Infatti, da essa si rileva che il consulente tecnico del Pubblico Ministero non aveva, al riguardo, ‘evidenziato criticità rilevanti in merito alle valutazioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che aveva ‘determinato il valore RAGIONE_SOCIALE‘azienda in euro 163.000’.
Ed ancora, è sempre il giudice d’appello a confermare effettivamente l’incasso di € 213.156,41, negli anni 2013 (€ 93.062,59), 2014 (€ 55.168,66) e 2015 (€ 64.925,16): somma superiore al valore del complesso trasferito il 16 aprile 2016 dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello ha completamente pretermesso la valutazione di tale circostanza potenzialmente dirimente : ovvero l’apparente incasso da parte RAGIONE_SOCIALEa fallita -di somma addirittura maggiore del valore stesso dei beni aziendali ceduti.
Nella specie, va ribadito che, in tema di reati fallimentari, la cessione di azienda, che comporti la sola impossibilità per la fallita di proseguire la propria attività, integra una RAGIONE_SOCIALEe ipotesi previste dall’art. 223, comma 2, n. 2) legge fall. e non il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, occorrendo, a tale fine, che la cessione avvenga a prezzo incongruo o a condizioni idonee a ledere il patrimonio RAGIONE_SOCIALEa fallita (Sez. 5, Sentenza n. 5991 del 10/01/2023, Parenti, Rv. 284249-01).
La giurisprudenza di questa Suprema Corte è, poi, costante nell’affermare che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato di bancarotta per operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., è necessario che l’operazione posta in essere comporti un depauperamento del patrimonio sociale non giustificabile in termini di interesse per l’impresa (cfr. Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247313 -01):
sicché se l’operazione comporta un mancato introito che, tuttavia, nel complesso RAGIONE_SOCIALEa stessa operazione, non ne depauperi il patrimonio, non può dirsi integrato il reato . L’accertamento del pregiudizio per i creditori RAGIONE_SOCIALEa fallita costituisce, insomma, un elemento oggettivo imprescindibile RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, la cui sussistenza deve essere rigorosamente provata.
Come da tempo chiarito, la fattispecie di fallimento determinato da operazioni dolose si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), r.d. 267/1942, in quanto la nozione di “operazione” postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato, e che deve ritenersi sussistente il reato di cui all’art. 223, comma 1, r.d. 267/1942 quando siano realizzati atti di disposizione dei beni societari caratterizzati, secondo una valutazione ex ante , da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016, COGNOME, Rv. 268023-01; Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071-01).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha eluso tale accertamento, fondando il giudizio di colpevolezza sulla mera assunta violazione o modifica del contratto originario e sulla condizione di conflitto di interessi RAGIONE_SOCIALE‘amministratore. Tuttavia, la situazione di conflitto di interessi (come detto) non può, di per sé, trasformare un’operazione economicamente neutra o addirittura vantaggiosa in un’operazione dolosa penalmente rilevante, in assenza di un effettivo e concreto pregiudizio per la società e per la massa creditoria, per il cui accertamento è necessaria la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘integrale operazione economica e non il mero fatto che alcuni canoni non siano stati pagati o siano stati ridotti.
Il giudice del merito in questi casi deve accertare, da un lato, l’effettivo depauperamento RAGIONE_SOCIALE‘impresa poi fallita attraverso un complesso di operazioni oggetto d’imputazione, dall’altro lato, che esso sia stato eziologicamente determinante del dissesto, poi sfociato nel fallimento.
La motivazione impugnata omette del tutto di confrontarsi con la detta deduzione difensiva (secondo cui, in definitiva, il corrispettivo finale incassato da RAGIONE_SOCIALE per la cessione del ramo d’azienda sarebbe risultato comunque superiore a quello pattuito), pacificamente sussistente, per la stessa sentenza d’appello, e ha reso, al riguardo, una motivazione palesemente carente, se non meramente apparente, sull’esistenza stessa del depauperamento patrimoniale
(ravvisato nella riduzione del canone ab origine pattuito): vizio che impone l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza sul punto.
Naturalmente, l ‘accoglimento del detto motivo di ricorso si estende anche alla COGNOME.
Infatti, ex articolo 587, comma 1, cod. proc. pen.: «Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati».
Al riguardo, è pacifico che, l’estensione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione in favore del coimputato non impugnante (o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile), di cui all’art. 587 cod. proc. pen., opera di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi RAGIONE_SOCIALE‘evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall’imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato (Sez. 1, n.37429 del 30/09/2020, non massimata; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, n. 38954 del 17/4/2015, non massimata; Sez. 5, n. 15446 del 17/2/2004, COGNOME, Rv. 228758; Sez. 1, n. 52972 del 7/10/2014, Roman, Rv. 261698; in tal senso anche Sez. 1, n. 30737 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 267406-01).
Tanto assorbe le ulteriori cRAGIONE_SOCIALEstazioni RAGIONE_SOCIALEa COGNOME circa tale parte del capo d’imputazione .
Con il secondo motivo, il ricorrente COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, in ordine alla condanna per la bancarotta relativa alla cessione del contratto di leasing immobiliare (Capo A-1b).
Tale motivo è infondato.
La Corte d’appello ha confermato la condanna ritenendo che la cessione del contratto di leasing dalla fallita RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE (amministrata dalla RAGIONE_SOCIALE) fosse avvenuta senza alcun corrispettivo, a frRAGIONE_SOCIALE di canoni già versati da RAGIONE_SOCIALE per oltre € 613.000,00. Secondo i giudici di merito, RAGIONE_SOCIALE avrebbe acquisito il diritto di diventare proprietaria di un immobile del valore di circa un milione di euro sopportando un costo residuo di soli 354.933,68 euro, con un ingiustificato depauperamento per la cedente.
Tale ricostruzione, come eccepito dalla difesa, pare effettivamente viziata da un travisamento del cRAGIONE_SOCIALEnuto del contratto di cessione, ritualmente prodotto e richiamato nell’atto di appello. La Corte territoriale ha , infatti, omesso di considerare che l’onere economico a carico RAGIONE_SOCIALEa società cessionaria non era
limitato al solo debito residuo per i canoni a scadere (€ 354.933,68), ma includeva anche il cospicuo prezzo per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘opzione finale di acquisto, pari a € 195.000,00 (e non € 217.561,38 , come dedotto da parte ricorrente: che parla di un dato ‘poi corretto, come da successiva documentazione allegata, in 217.561,380 euro’, senza, però, specificare a quale documentazione si riferisca, rendendo la deduzione ulteriore -circa l’effettivo importo di riscatto pare a € 217.561,38 -inammissibile per aspecificità).
L’esborso complessivo che la cessionaria avrebbe dovuto sostenere per acquisire la proprietà del bene ammontava, quindi, a € 549.933,68 , cifra effettivamente diversa da quella considerata in sentenza.
Tuttavia, l’errore risulta non decisivo .
Invero, a frRAGIONE_SOCIALE del dato -che parte ricorrente non cRAGIONE_SOCIALEsta –RAGIONE_SOCIALEa carenza di qualsivoglia compenso per la cedente, che pure aveva già corrisposto, per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE‘immobile, oltre € 613.000,00, è palese l’immediato depauperamento a danno RAGIONE_SOCIALEa medesima cedente, che rende privo di rilievo l’effettivo ammontare RAGIONE_SOCIALE‘ importo residuo da corrispondere, da parte RAGIONE_SOCIALEa cessionaria.
Insomma, la doglianza sul preteso errore dedotto non si fa carico di contrastare la motivazione effettiva resa dal giudice d’appello: secondo il quale restava, comunque, il fatto storico del trasferimento a titolo gratuito RAGIONE_SOCIALEa posizione contrattuale foriera di vantaggi, dopo ingenti pagamenti RAGIONE_SOCIALEa fallita (che aveva, nel frattempo, già corrisposto canoni per € 613.212,82).
La Corte d’appello non fonda, insomma, il giudizio di colpevolezza sull’astratto ‘valore’ del bene, ma sull’assenza di qualsiasi controprestazione a favore di RAGIONE_SOCIALE: che, per effetto del contratto di cessione del leasing , ha trasferito, senza contropartita alcuna, la possibilità di acquistare il capannone, con cRAGIONE_SOCIALEstuale arricchimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
Il motivo di censura, quindi, non individua un vizio logico, ma propone una diversa valutazione del pregiudizio effettivo subito dalla fallita: argomento, però, inidoneo a scardinare il nucleo argomentativo del giudice di merito (ove pure il prezzo finale da corrispondere fosse stato quello indicato da parte ricorrente).
L’ulteriore profilo difensivo, secondo cui un’eventuale indennità competerebbe solo in ipotesi di risoluzione del contratto di leasing e sarebbe, in ogni caso, a carico del concedente ( in base all’ art. 1, comma 138, l. 124/2017), è anch’essa inconferente rispetto all’addebito, non cogliendo, nuovamente, la ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione dei giudici di merito.
Nella specie, invero, non si discute del rapporto concedente-utilizzatore in caso di risoluzione, ma, semplicemente, RAGIONE_SOCIALEa cessione a terzi senza corrispettivo
per la fallita di una posizione contrattuale economicamente valorizzabile proprio in ragione dei canoni già pagati per anni, con evidente (e solo) beneficio a favore RAGIONE_SOCIALEa cessionaria: è su tale trasferimento a titolo gratuito che la sentenza d’appello fonda -si ripete ancora -il suo giudizio sulla dissipazione operata ai danni RAGIONE_SOCIALEa cedente.
E si tratta di ragionamento tanto più logico, ove si consideri che nei contratti di leasing traslativo, come noto, almeno una parte del prezzo rappresenta il pagamento rateale per l’acquisto RAGIONE_SOCIALEa proprietà del bene, anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa differenza di valore che lo stesso ha al momento del pagamento del prezzo di riscatto (a tale valore di gran lunga inferiore). Ora, che tale pagamento, complessivamente e pacificamente, anche per la difesa di parte ricorrente, comunque superiore alla metà del valore finale del bene, secondo il contratto di leasing , vada a vantaggio di altro soggetto, senza che quest’ultimo sia tenuto a corrispondere alcunché, è evidente che costituisca, come ritenuto dal giudice d’appello in modo logico, un risultato dissipativo che depaupera, in modo ingiustificato, la cedente: per la quale era ampiamente prevedibile il dissesto, essendo -come incRAGIONE_SOCIALEstato -oramai del tutto inoperativa (ed essendo, addirittura, stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese).
Né ha importanza, come assume parte ricorrente, la mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE‘entità del depauperamento: essendo stato irrogato il minimo previsto dalla legge, è del tutto irrilevante quale sia l’esatta portata RAGIONE_SOCIALE‘impoverimento, rilevando unicamente che lo stesso vi sia certamente stato.
È questa la ratio decidendi , autonoma rispetto a qualsiasi dettaglio di calcolo tra ‘debito residuo’ e prezzo di riscatto e di certo non scalfita dai motivi di censura.
Al riguardo, va rammentato che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, dovendo, tra l’altro, indicare le ragioni per cui l’atto infici e comprometta, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno RAGIONE_SOCIALE‘impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01): ciò che, nella specie, non è accaduto.
Infondato è il terzo motivo del ricorso COGNOME, in relazione al ricorso abusivo al credito ex art. 218 r.d. 267/1942.
La Corte d’appello recepisce il quadro del Tribunale, secondo cui il dissesto
si era già manifestato nel 2012 (con una perdita di € 506.000,00 e il patrimonio netto a meno € 99.635,00, nonché un incremento RAGIONE_SOCIALE‘indebitamento bancario di € 239.000,00), come comprovato dal successivo recesso di Unicredit del 6 febbraio 2013: certamente avvenuto dopo i fatti in cRAGIONE_SOCIALEstazione, ma che, secondo la Corte territoriale, prendeva sostanzialmente atto di una crisi risalente all’anno prima.
In dettaglio, secondo la sentenza impugnata, nel 2012 la RAGIONE_SOCIALE versava già in uno stato di dissesto irreversibile, come detto. In questo cRAGIONE_SOCIALEsto, la stessa aveva fatto ricorso al credito di Intesa San NOME per ottenere anticipazioni su tre fatture per un totale di 116.300,00 euro, importo che la banca non è, poi, riuscita a recuperare e che ha dovuto insinuare nel passivo fallimentare.
La Corte qualifica questa operazione come ricorso abusivo al credito (art. 218 r.d. 267/1942), un reato che si configura quando un imprenditore, nascondendo il proprio stato di insolvenza, ottiene credito da un soggetto ignaro, danneggiando non solo il nuovo creditore, ma anche i creditori preesistenti.
La sentenza elenca molteplici elementi che dimostrano come il COGNOME fosse pienamente consapevole RAGIONE_SOCIALEa crisi irreversibile RAGIONE_SOCIALEa società già all’inizio del 2012, ben prima di chiedere gli anticipi, e precisamente:
-un drastico calo del valore RAGIONE_SOCIALEa produzione non accompagnato da una riduzione dei costi, dato che -per la sentenza d’appello l’organo amministrativo doveva, per logica, necessariamente monitorare, almeno trimestralmente;
-lo stesso COGNOME, in verbali d’assemblea e in una relazione al curatore, colloca l’inizio RAGIONE_SOCIALEa crisi finanziaria all’inizio del 2012, ammettendo, inoltre, che il COGNOME, presidente del consiglio d’amministrazione, non avesse percepito i compensi del 2011-2012 proprio perché la società era già in “tensione finanziaria”;
-il fatto che il COGNOME fosse stato costretto a ricorrere a un decreto ingiuntivo per ottenere i suoi compensi, è stata considerata ulteriore dimostrazione che i vertici societari non potevano ignorare lo stato di insolvenza RAGIONE_SOCIALEa società;
-era ingannevole il carattere RAGIONE_SOCIALEe specifiche operazioni di anticipo fatture, atteso che due RAGIONE_SOCIALEe tre fatture erano state emesse verso la RAGIONE_SOCIALE, una società riconducibile allo stesso COGNOME, come da costui ammesso, il quale aveva anche confermato, in sede di interrogatorio, che una di queste fatture (anticipata dalla banca) era stata poi “compensata”;
-ed ancora, la terza fattura, emessa verso un cliente terzo (COGNOME), era stata regolarmente pagata da quest’ultimo alla fallita, facendo confluire il pagamento su un conto corrente diverso da quello acceso su Intesa San
NOME (la banca anticipante), sottraendo di fatto le somme alla loro naturale destinazione e lasciando la banca creditrice insoddisfatta.
Il giudice d’appello sottolinea, poi, correttamente che l’art. 218 r.d. 267/1942 configuri un reato di mera condotta, integrato dalla dissimulazione RAGIONE_SOCIALEo stato di dissesto verso l’ignaro creditore, insita anche nel mero silenzio RAGIONE_SOCIALEa situazione di dissesto.
Invero, come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, il ricorso abusivo al credito è reato di mera condotta e richiede che il credito sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni RAGIONE_SOCIALE‘ignaro creditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa, e si distingue dal reato di bancarotta impropria mediante operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2), legge fall. (operazioni consistite nell’ottenimento di crediti per mascherare lo stato di insolvenza RAGIONE_SOCIALE‘impresa), nel quale non è necessaria la dissimulazione e l’operazione – avente rilevanza causale o concausale del dissesto o del suo aggravamento – può anche essere concordata con il creditore a conoscenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘impresa (Sez. 5, n. 11218 del 24/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284373-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268674-01).
Al riguardo, dunque, la motivazione del giudice d’appello è estremamente articolata e basata su dati congrui e conformi alla giurisprudenza di legittimità, tale da apparire logica ed esente da vizi.
Le censure difensive, che ancorano la consapevolezza al solo momento RAGIONE_SOCIALE‘approvazione del bilancio 2012, postulano una rivalutazione del fatto, inibita in questa sede, a frRAGIONE_SOCIALE di una motivazione -si ripete -esente da vizi: posto che la conoscibilità de l dissesto non dipende, necessariamente, dall’approvazione formale del bilancio, potendo emergere da dati contabili infrannuali, dall’andamento degli affidamenti e dagli indicatori economico -finanziari già percepibili nel corso RAGIONE_SOCIALE‘esercizio (come, secondo l’incensurabile valutazione del giudice d’appello, nella specie avvenuto).
5. Infondate sono, infine, le ulteriori censure di cui al ricorso RAGIONE_SOCIALEa COGNOME.
La Corte d’appello ha ritenuto il concorso di costei nella seconda operazione cRAGIONE_SOCIALEstata, in quanto amministratrice unica e socia al 100% RAGIONE_SOCIALEa beneficiaria, RAGIONE_SOCIALE, e sottoscrittrice RAGIONE_SOCIALE‘atto di cessione del 30 maggio 2018, da cui il vantaggio RAGIONE_SOCIALEa cessionaria e il correlato depauperamento RAGIONE_SOCIALEa fallita sono derivati.
Orbene, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio RAGIONE_SOCIALE‘amministratore consiste nella volontarietà RAGIONE_SOCIALEa propria condotta di apporto a quella RAGIONE_SOCIALE‘ intraneus ,
con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto RAGIONE_SOCIALEa società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo RAGIONE_SOCIALEa rappresentazione RAGIONE_SOCIALEa pericolosità RAGIONE_SOCIALEa condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278156-02; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, n. 26501 del 31/03/2021, Rv. 281555-01). La prova del doloso concorso RAGIONE_SOCIALE‘ extraneus ben può essere ricavata dalle obbiettive caratteristiche RAGIONE_SOCIALEa transazione commerciale, laddove si riveli del tutto sbilanciata a favore del detto extraneus o del soggetto da questi rappresentato (così si desume dalla motivazione di Sez. 5, n. 26501 del 31/03/2021, Rv. 281555-01; nei medesimi termini, da ultimo, Sez. 5, n. 21001 del 23/5/2025, non massimata).
Ed allora, nella specie correttamente i giudici di merito hanno rimarcato la consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, non solo per il pacifico legame col rappresentante RAGIONE_SOCIALEa depauperata, il COGNOME, e per i molteplici ruoli dalla medesima rivestiti nell’ambito di società riconducibili a costui, ma soprattutto per essere stata ella ‘diretta beneficiaria, quale amministratore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe condotte di cui al capo 1.b’.
Trattasi di motivazione congrua, esente da vizi motivazionali e violazioni di legge. Tanto soprattutto in ragione RAGIONE_SOCIALEa macroscopica evidenza del l’immediato depauperamento RAGIONE_SOCIALEa cedente (già peraltro cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese), la quale, pur avendo versato -come anzidetto -canoni di locazione finanziaria per oltre la metà del valore del bene (somma che certamente scontava, almeno in parte, il prezzo per il suo acquisto finale), veniva ipso facto privata del diritto di acquisto finale senza recuperare neppure un centesimo di quanto corrisposto al menzionato titolo e consentendo, in tal modo, alla cessionaria, di acquisire il bene con un enorme risparmio di spesa (in tal senso si legga, ad esempio, Sez. 5, n. 6350 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 280456-01, che rimarca la sufficienza RAGIONE_SOCIALE‘astratta prevedibilità del dissesto).
Il motivo che nega la sussistenza, in capo alla COGNOME, di una ‘posizione di garanzia’ è , dunque, non pertinente. Il concorso RAGIONE_SOCIALE‘ extraneus nei reati di bancarotta impropria degli amministratori è configurabile a titolo commissivo in presenza di un contributo causale consapevole, anche senza posizione di garanzia: ciò che rileva, sul piano RAGIONE_SOCIALE‘elemento oggettivo, è l’apporto all’operazione d olosa e, su quello soggettivo, la mera astratta prevedibilità che l’operazione sia idonea a cagionare o aggravare il dissesto. La Corte d’appello ha accertato che COGNOME ha negoziato e sottoscritto la cessione a titolo gratuito RAGIONE_SOCIALEa posizione contrattuale maturata da RAGIONE_SOCIALE, in favore RAGIONE_SOCIALEa società da lei integralmente dominata,
traendone il rilevantissimo vantaggio che la motivazione descrive e che giustifica la detta astratta prevedibilità del conseguente dissesto (in relazione a società pacificamente inoperante). Sicché, le doglianze, limitate ad affermazioni apodittiche sull’assenza di obblighi omissivi, non si misurano con questo nucleo fattuale.
Si impone, dunque, l’annullamento senza rinvio, in relazione solo alla prima cRAGIONE_SOCIALEstazione di cui al capo A, non essendovi ulteriori accertamenti da devolvere al giudice del merito, attesa la detta irrogazione del minimo edittale in capo ai due ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e, per l’effetto estensivo, anche nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al capo A-1a), perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così è deciso, 30/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME