Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3660 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3660 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
GAMBERINI
che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma, ha assolto NOME COGNOME dal delitto bancarotta fraudolenta documentale contestatole al capo A dell’imputazione provvisoria, e confermata la penale responsabilità per il delitto di cui all’art. 223 legge fall., contestatole per aver cagi o concorso a cagionare il dissesto della società attraverso operazioni dolose, ha rideterminato l pena a lei inflitta nella misura ritenuta di giustizia.
3.11 Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4.La difesa della ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni della Procur Generale.
Considerato in diritto
1.11 ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.
L’esame del composito motivo d’impugnazione necessita di un’imprescindibile premessa.
2.1.La giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di doppia conforme, è radicata ne riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento dell rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elemen nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nell sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, COGNOME, non mass.). Specie in presenza di una “doppia conforme” sulla responsabilità, come nel caso di specie con riferimento all’accusa di bancarotta impropri per effetto di operazioni dolose, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, no tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del su convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024).
2.2. Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risulta intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di “genericità intrinseca”; nel caso d mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di “generici estrinseca”: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, in motivazione). In t ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva n pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudic di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sen oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, NOME, Rv. 231708).
2.3. D’altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazion ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge pe occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo
provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dal pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di iegittimità, la possibi di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una div ricostruzione, magari altrettanto logica (tra le tante, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996 Francesco, Rv. 205621; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; sez. U n. 12 del 31/05/2000, iakani, Rv.216260). Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizz circoscritto. Non c’è, in altri termini, la possibilità di verificare se la motivazione cor alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisit trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Non va, inf pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento de prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertat idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite d “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione n merito del risultato probatorio (sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774).
3.Quanto, invece, allo stato della giurisprudenza sugli elementi essenziali del delitt bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose di cui all’art. 223 comma 2 n 2 R.D. n. 267/42, è utile rammentare, ai fini del presente scrutinio (cfr. amplius la recente pronunzia di questa sezione, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351), che l’articolo 223, comma secondo, n. 2, seconda ipotesi, I. fall. incrimina come reato doloso ogni comportamento di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che costitui inosservanza dei doveri ad essi rispettivamente imposti dalla legge e che abbia cagionato (o contribuito a determinare) il fallimento. Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimen devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, laddove la nozione di “operazione” postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, un pluralità di atti coordinati all’esito divisato (ex multis, Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 247313-01, 247314-01).
3.1.La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che le “operazioni dolose” possono anche non determinare un’immediata diminuzione dell’attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell’impresa e,
quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, da parte dell’amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare il fallimento della soc (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 21014, COGNOME, Rv. 259997; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 260492, in motivazione). L’incriminazione di cui si tratta non inten però, sanzionare l’evasione fiscale e previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di ta comportamenti, ossia la causazione o l’aggravamento del dissesto della società, e sempre che le violazioni fiscali e/o previdenziali possano qualificarsi come vere e proprie operazioni dolo siano cioè espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate alla sistemat omissione dei relativi adempimenti (così Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, Francescato, non massimata). Deve rifuggirsi, inoltre, dalla tentazione di affidarsi a un rigido automatismo mancato versamento dei tributi o degli oneri previdenziali, che abbiano condotto la società a dissesto, non integra, per ciò solo, il reato, essendo necessario, sotto il profilo dell’ele soggettivo, la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (così Sez. n. 26862 del 29/02/2024, cit.).
3.2.E si parla di “dissesto” che deve essere collegato eziologicamente all’omissione del versamento erariale – e non di “fallimento” – perché l’art. 216 I. fall., richiamato dal comma dell’art. 223, si riferisce al “fallimento” in senso formale (ossia al provvedimen giurisdizionale); il secondo comma dell’art. 223 I. fall. fa riferimento, invece, al “fallim senso sostanziale, cioè alla “situazione obiettiva di dissesto nella quale la società si vie trovare per effetto delle operazioni poste in essere dal suo ceto gestorio”. Infatti, s “fallimento” nell’art. 223 I. fall. non si intendesse la situazione sostanziale di disse avrebbe una inutile duplicazione del riferimento alla dichiarazione di insolvenza già contenut nel rinvio all’art. 216 I. fall. operato dal primo comma della norma (sez.5, n. 15613 05/12/2014, COGNOME COGNOME altri). Nessun diverso apporto interpretativo può trarsi dall’art. 329 Codice della crisi d’impresa, il quale riproduce testualmente l’art. 223 I. fall.. La circos che, nella descrizione della fattispecie di cui al n. 2 del secondo comma, il termine “fallimen sia stato sostituito da “dissesto” non implica alcuna volontà innovativa, ma costituisce mer recepimento della consolidata elaborazione giurisprudenziale formatasi sul punto, onde conferire ulteriore precisione semantica al precetto.
3.3.Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall’art secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento, costituito dal (dissesto prodromico al) fallimento della soci né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la discipl del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen., né il fatto che l’operazione dolosa in quest abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto, poichè la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da
di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile (sez.5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu e altro, Rv. 262189).
3.4.11 “dissesto” – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità altro rispetto allo “stato di insolvenza” e ne rappresenta un “quid minus” che si sostanzia in una “situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di prosegui l’attività, può comportare l’aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, c conseguente incremento del danno che l’inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce pe procurare alla massa dei creditori»” (Sez.5, 25/05/2011 n. 32899, COGNOME e altri, no massimata); il “dissesto” può preludere all'”insolvenza”, di cui costituisce una componente come in ambito di cerchi concentrici, e si traduce in essa nel momento in cui la crisi economico-finanziaria e patrimoniale della società diviene irreversibile.
Militano in tal senso sia la disciplina generale sul concorso di cause dettata dall’art. 41 pen., sia la fenomenologia stessa del dissesto in senso ampio ed evolutivo, in quanto è situazione che non si verifica istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo.
3.5. Quanto all’elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità è salda nell’affermare il dolo deve colpire le operazioni – nel senso che è necessaria la consapevolezza e volontà dell’amministratore di realizzare la complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della s – ma non anche il dissesto, che deve essere “soltanto” prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, COGNOME, Rv. 265510 – 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, COGNOME, Rv. 262207 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 247315-01).
3.6.Nelle pronunce di questa Corte è ricorrente l’affermazione per cui dal sistematic inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scel gestionale da parte degli amministratori della società, consegue il prevedibile aumento dell sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali, con conseguenza ipotizzabile in termini di dissesto dell’impresa a seguito delle iniziative creditore pubblico tese alla riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzi (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, RAGIONE_SOCIALEno, Rv. 276996; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, COGNOME e altri, Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, COGNOME, R 270046; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, COGNOME, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 261684; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 260492; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259997). Nei casi indicati, dunque, le specifiche connotazioni delle operazioni dolose offrono fondamento al giudizio di prevedibilità dell’emersione delle operazioni stesse e, di conseguenza, dell’attivazione de iniziative risarcitorie e/o sanzionatorie destinate a sfociare nel depauperamento e, quindi, dissesto della società (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 21484 del 09/05/2025, COGNOME, no massi mata).
4.0rbene, dalla lettura della sentenza del primo giudice, ripresa e condivisa dalla pronunc della Corte d’appello, si evince che “il curatore segnalava che l’ultimo bilancio disponibile era quello riferito all’esercizio 2016, che per sua struttura legale comprende anche l’annuali precedente ai fini comparativi; evidenziava che lo stato di dissesto e di insolvenza d società era chiaramente rilevabile dall’esame dell’ultimo bilancio presentato. Emergeva infat una situazione finanziaria nettamente negativa pari ad euro 1.339.957 a fronte di una situazione debitoria costituita dai debiti tributari ammontanti ad euro 1.060.558. Il cura segnalava che la società dichiarava ed esponeva un patrimonio netto negativo di euro 263.181 al 31.12.2015 che per effetto delle ulteriori perdite realizzate si incrementava fino all’im di euro 306.274 . Il curatore evidenziava che la società era ricorsa ad una forma anomal di finanziamento, costituita dal crescente indebitamento verso l’erario. Infatti, è poss rilevare che l’importo dei debiti verso l’Erario passa dall’importo di euro 836.516 del 2015 euro 1.060.558 del 2016, mentre si riduce il debito verso le banche’.
4.1.Pertanto, nel corso della gestione dell’imputata, che ha rivestito la caric amministratore sin dalla costituzione dell’ente, l’esposizione debitoria verso l’Erario ha p un andamento crescente sino a raggiungere numerano esponenziale alla fine del 2016; tale situazione di indebitamento è stata razionalmente ricondotta ad una scelta consapevole dell’amministratrice, scientemente inadempiente all’obbligo giuridico di ricapitalizzazione de società (che ha sempre avuto un capitale sociale di 10.000 euro) a norma dell’art. 2482 ter cod. civ. funzionale ad evitarne lo scioglimento (art. 2484 n. 4 cod. civ.), perché strument ad una forma di “autofinanziamento” dell’impresa che ha consentito di attribuire alle post attive del bilancio, e alla riduzione del passivo residuo, valori non realistici; il c economico-patrimoniale fotografato dalle voci di bilancio d’esercizio è stato congruamente valutato come sintomatico di uno “stato di dissesto e di insolvenza”.
Ne viene, in definitiva, che la motivazione delle decisioni in rassegna ha convenientemente illustrato la sistematica e perdurante omissione dei versamenti fiscali e la sussistenza di nesso causale tra il compimento dell’anomala, deliberata opzione gestionale, attribuibile al ricorrente, e la condizione di dissesto della società, tradottasi gradualmente nell’insolvenza c ha determinato il fallimento.
4.2.In tale prospettiva interpretativa, perdono di consistenza i rilievi difensivi, aperta riproduttivi dei motivi di appello, che riguardano l’entità positiva di taluni indici dell bilancio, perché si tratta di valori influenzati dalla solo “apparente” generazione di ri rivenienti dalla scelta di non pagare il debito erariale (in questo senso deve essere lett valutazione tecnica del curatore del fallimento, riportata a pag. 2 dei motivi della decision primo grado, secondo cui “H fallimento pertanto troverà ragionevolmente il debito verso l’erario nel passivo del fallimento, mentre all’attivo registrerà un corrispondente deficit patrimonial l’attribuibilità ad altri soggetti, originariamente coimputati della COGNOME, delle co distrattive e di bancarotta documentale verificatesi successivamente, peraltro coerenti con
crescente profilarsi della decozione sin dalla fine del 2016; la sussistenza di concause aggravamento di un dissesto già in atto, delineatosi appunto al tempo di consumazione della condotta addebitata all’imputata, ed incrementatosi successivamente. D’altro canto, proprio l’affermazione, contenuta in ricorso, secondo la quale “al 31.12.2016 una eventuale liquidazione del patrimonio sociale avrebbe sicuramente garantito il pagamento di quasi la totalità dei debiti sociali” restituisce contezza della fondatezza dell’accusa, perché dimostra se le ingenti perdite, che azzeravano il capitale sociale sin dalla fine del 2015, non foss state illegittimamente “riportate a nuovo”, ma avessero compulsato l’immediata convocazione dell’assemblea straordinaria per l’adozione dei provvedimenti urgenti di ricostituzione d capitale sociale, di trasformazione o di messa in liquidazione della società, il pregiud economico per la massa dei creditori avrebbe potuto essere significativamente contenuto. Proprio la scelta di proseguire l’attività e trasferirla a terzi, in palese violazione de legge, è stata correttamente individuata – con giudizio ex ante come la fonte eziologica della lievitazione di un dissesto già in atto, che realizza uno degli elementi costitutivi della fatti contestata e, sotto il profilo del coefficiente psicologico necessario, come elemento sintomatic della concreta prevedibilità di un ingravescente tracollo.
3.3.Ictu oculi travolte da un giudizio di inammissibilità sono poi le censure che si appuntano sulla condivisibilità delle argomentazioni della relazione della curatela del fallimento, pe meramente orientate, con assertive notazioni di dissenso, a sollecitare il collegio di legitti ad una rivalutazione dei fatti e degli elementi di prova esaminati ed apprezzati dai giudici merito.
4.Alla declaratoria di rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 17/12/2025
Il consigliere estensore