Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25033 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25033 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia di condanna di primo grado della ricorrente per avere, quale amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, nel periodo dal 3 febbraio 2005 al 31 dicembre 2009, cagionato il fallimento della stessa per effetto di operazioni dolose e, in particolare, per avere, a partire dall’anno 2006, attraverso la sistematica omissione del pagamento dei tributi, accumulato un debito verso l’Erario per un importo complessivo di euro 1.671.402,37.
Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Milano la COGNOME propone ricorso per cassazione, affidandosi, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, a quattro motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente censura per violazione di legge la decisione impugnata laddove ha ritenuto integrato il delitto di bancarotta impropria in luogo, in via gradata, di quello di bancarotta semplice ovvero di bancarotta preferenziale e per conseguente mancata assoluzione per carenza dell’elemento soggettivo.
A fondamento di tale doglianza espone, in primo luogo, che, come evidenziato nella Relazione ex art. 33 I.fail., il dissesto era stato determinato non già dal mancato pagamento di debiti erariali e contributivi bensì dalla crisi del settore, iniziata peraltro solo nell’anno 2011 quando non era più amministratrice della società. Sicché nel periodo nel quale aveva svolto il ruolo gestorio non avrebbe potuto rappresentarsi l’evento del dissesto.
Assume, dunque, che dal punto di vista soggettivo il delitto dovrebbe essere riqualificato, al più, in quello meno grave di bancarotta preferenziale avendo optato, non pagando le imposte, per assicurare la continuità aziendale assolvendo gli obblighi economici verso fornitori e dipendenti.
D’altra parte, nel momento nel quale gestiva la società questa aveva una commessa per l’importo di 450.000 euro l’anno, talché l’evasione complessiva delle imposte nella misura complessiva di 600.000 euro nella data in cui aveva dismesso la carica avrebbe, a tutto concedere, potuto essere ricondotta, sul piano soggettivo, alla colpa grave.
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2.2. Mediante il secondo motivo l’imputata denuncia l’illogicità della sentenza impugnata atteso che, a pag. 10 e 22, è giunta ad affermare la sussistenza della sua accettazione del rischio di decozione della società, senza considerare gli elementi contabili acquisiti al processo e lamenta, di qui, erronea applicazione dell’art. 223, comma 2, n. 2, I. fall.
In particolare, evidenzia che:
nell’anno 2006 aveva omesso di corrispondere le imposte per 130.000 euro, ma in una situazione di attivo di cassa di ben 200.000 euro;
nell’anno successivo non aveva potuto pagare le imposte in quanto il socio di maggioranza, tale COGNOME, aveva deliberato in proprio favore, un prestito di 250.000 euro, che avrebbe comunque dovuto essere restituito entro l’anno 2009.
Di qui, ancora una volta, sottolinea che la propria condotta potrebbe al massimo essere sorretta sul piano soggettivo dalla colpa grave ma non dal dolo, evidenziando, nuovamente, che, anche rispetto agli anni successivi, non avrebbe certo potuto rappresentarsi che, lasciata la gestione della società nel 2009, con dati di bilancio che non avrebbero potuto far presagire detto evento, come evidenziato anche dal consulente contabile di parte esaminato in qualità di teste, sarebbe intervenuto il fallimento della società, invero dichiarato solo nell’anno 2016.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente censura ulteriormente il vizio logico nel quale sarebbe incorsa la Corte d’Appello di Milano per aver omesso di vagliare le prove decisive costituite dalla relazione peritale e dall’esame quale teste del ragionier NOME COGNOME, il quale aveva rappresentato che sino all’anno 2009 non vi era alcuno stato di dissesto della società.
2.4. Mediante il quarto motivo lamenta, altresì, che la sentenza impugnata è incorsa in un errore logico. Sull’assunto per il quale il dissesto sarebbe stato determinato dalla crisi del settore e dai prelievi del socio di maggioranza COGNOME non restituiti, pone in particolare in rilievo che le proprie competenze professionali nel settore contabile, valorizzate dalla sentenza censurata per ritenere la sussistenza del dolo, in realtà avrebbero dimostrato la sua mancanza di responsabilità perché quando aveva lasciato l’incarico non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere, considerata la commessa di 450.000 euro all’anno e l’obbligo del socio di restituire il finanziamento, il successivo fallimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’esame dei motivi di ricorso sottende alcune premesse.
1.1. In primo luogo, sebbene l’imputata con il primo motivo deduce una violazione di legge (senza indicare la disposizione normativa che sarebbe stata oggetto di inosservanza) e con il secondo un vizio di nullità, in realtà tutti e
quattro i motivi – che peraltro propongono argomentazioni in parte sovrapponibili, e che dunque saranno oggetto di valutazione unitaria – censurano il ragionamento logico seguito dalla Corte territoriale per confermare la responsabilità penale della COGNOME e dunque ad essere dedotto è un vizio di manifesta illogicità della motivazione.
1.2. Ma allora trova applicazione il principio, espresso da lungo tempo dalle Sezioni Unite, per il quale l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo del decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01).
1.3. Va altresì considerato che quando, come nella fattispecie per cui è processo, la sentenza di appello, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze, integrando una c.d. doppia conforme, possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex nnultis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01).
2.1 motivi proposti non sono fondati.
2.1. Occorre considerare che, sul piano oggettivo, le operazioni dolose di cui all’ad 223, comma secondo, n. 2, I. fall., attengono ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 – 01; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 261684 01).
In particolare, le operazioni dolose di cui all’ad. 223, comma secondo n. 2, I. fall., possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in
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una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa (Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492 – 01).
Invero, nel concetto di operazioni dolose non rientrano solo operazioni materiali che si concretano in un tacere, sulla base della etimologia della parola “operazione”, implicante l’attività di chi opera, stante che, anche gli inadempimenti reiterati e sistematici in violazione dei doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta risultano sussumibili nel concetto di “operazioni dolose”, quando integrano un’attività di sistematica elusione dei doveri dell’organo gestorio, comportante il fallimento della società, anche se non concretantesi in una diminuzione algebrica dell’attivo patrimoniale, ma determinante, comunque, un depauperamento del patrimonio, non giustificabile in termini di interesse per l’impresa (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Vigna, Rv. 277125 – 01, in motivazione).
Ed è noto che tra le sistematiche omissioni che possono assurgere ad elemento costitutivo del delitto in esame rientrano anche quelle afferenti il mancato pagamento delle imposte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Vigna, Rv. 276996 – 01).
2.2. Sul piano soggettivo, come è stato parimenti più volte sottolineato nella giurisprudenza di legittimità, il delitto per cui è processo si sostanzia in un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, nella quale l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura “dolosa” dell’operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell’astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare. Di qui, per la configurabilità del reato è necessaria la rappresentazione dell’azione nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri propri del soggetto che svolge un ruolo gestorio nella società a fronte degli interessi dell’impresa (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti, Rv. 247315 – 01).
Dunque, l’elemento soggettivo richiesto non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, poiché è sufficiente la coscienza e volontà del comportamento integrante l’operazione, con la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell’impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446-01).
Il sistematico inadempimento dei debiti erariali e/o contributivi, se, da un lato, arreca sicuri vantaggi all’impresa sotto forma di risparmio dei relativi costi, dall’altro, aumenta ingiustificatamente l’esposizione nei confronti dell’erario e
degli enti previdenziali, così rendendo “prevedibile il conseguente dissesto della società” (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 27004601). Sicché certamente non può escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame neppure l’autofinanziamento operato attraverso il mancato pagamento delle imposte e/o delle contribuzioni, posto che tale espressione descrive gli effetti di breve periodo – e, in ultima analisi, la ragione pratica del comportamento -, senza per questo menomare il fondamento degli effetti di medio periodo, in ragione della crescita esponenziale del debito (v., in motivazione, la citata Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 261684). Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’art 223, comma 1, I.fall. prevede due autonome fattispecie criminose; esse, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, mentre, da quello soggettivo, vanno tenute distinte, perché nella ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, esso è solo l’effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell’operazione ha accettato il rischio della stessa. La prima fattispecie è dunque a dolo specifico, mentre la seconda è a dolo generico. Non cade pertanto in contraddizione il giudice di merito che ritenga insussistente il dolo (specifico) diretto alla causazione del fallimento, e, al contempo, ravvisi il dolo (generico) in relazione a singole operazioni distrattive, che hanno determinato il fallimento (Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, COGNOME G, Rv. 214856-01). In sostanza, nell’ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, NOME, Rv. 265510). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Orbene, la decisione impugnata, nel ritenere integrati gli elementi costitutivi del delitto di causazione del fallimento mediante operazioni dolose in capo alla COGNOME, si è posta correttamente nel solco dei richiamati principi interpretativi.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la sentenza impugnata ha compiutamente ricostruito le vicende finanziarie della società fallita, evidenziando che l’inadempimento delle obbligazioni fiscali era stato il frutto di una consapevole scelta gestionale della ricorrente fin dall’inizio dell’attività societaria.
Infatti, l’omesso pagamento delle imposte ha avuto inizio già nel 2006 (ossia l’anno successivo alla costituzione della società), e si è protratto fino al fallimento, determinando un’esposizione di oltre un milione e mezzo di euro, connotandosi, dunque, come esteso e sistematico. In questo contesto, la COGNOME
ha svolto l’incarico di amministratore della società fallita sino alla fine dell’anno 2009 continuando ad omettere, in modo sistematico, il versamento delle imposte.
Tanto premesso, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo appunto affermato la sussistenza del dolo generico delle operazioni dolose, consistite nel reiterato inadempimento degli obblighi tributari, e la prevedibilità del dissesto, conseguente all’accumulazione di un’esposizione superiore ad un milione di euro; nel caso in esame, peraltro, le ingenti passività accumulate rendono meramente accademica qualsiasi disputa sul criterio di prevedibilità – in astratto o in concreto – del fallimento, essendo evidente che la situazione economico-finanziaria determinata dal sistematico inadempimento tributario protratto per molti anni rendeva senz’altro prevedibile in concreto il dissesto della società, sulla base di un giudizio di prevedibilità e non evitabilità altrimenti dell’evento. Ciò vieppiù alla luce della motivazione, non illogica, della sentenza impugnata laddove ha posto in rilievo le peculiari competenze professionali della COGNOME, la quale si occupava anche della contabilità della società fallita e che quindi era ben consapevole che, in considerazione delle gravi conseguenze sanzionatorie derivanti dalle omissioni nel versamento delle imposte, avrebbe potuto esporre la stessa al dissesto.
La decisione della Corte territoriale ha inoltre congruamente (e in maniera decisiva) evidenziato che, a differenza di quanto prospettato dalla difesa della ricorrente, ormai alla data del 31 dicembre 2009, la situazione patrimoniale e finanziaria della società era compromessa, avendo la stessa subito la completa perdita del capitale sociale.
Sicché alcun dubbio può sussistere sulla concreta prevedibilità dell’evento in capo alla ricorrente.
Il ricorso deve dunque essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente