Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8820 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8820 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a PETILIA POLICASTRO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CASARANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d’appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori:
AVV_NOTAIO, per NOME NOME e COGNOME NOME insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Gli AVV_NOTAIO COGNOME NOME e COGNOME NOME, per COGNOME NOME, insistono per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 giugno 2025, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Crotone, rideterminava le
pene inflitte a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, concesse ai medesimi le circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti, solo per NOME COGNOME, sulle aggravanti contestate, confermandone la penale responsabilità e confermando integralmente la condanna di prime cure nei confronti di NOME COGNOME per i seguenti delitti di bancarotta:
al capo A, ascritto al solo NOME COGNOME, quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 15 novembre 2019, per averne cagioNOME il dissesto per effetto delle operazioni dolose consistite nell’omettere il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali; così determinando un danno di rilevante entità;
al capo B, ascritto a NOME COGNOME ed a NOME COGNOME, il primo nella qualità di cui sopra ed anche quale amministratore di fatto della beneficiata RAGIONE_SOCIALE, la seconda quale amministratore di diritto della medesima RAGIONE_SOCIALE, per avere distratto l’azienda (immobilizzazioni, avviamento, forza lavoro, automezzi) di RAGIONE_SOCIALE, avviata al fallimento, cedendola a RAGIONE_SOCIALE, senza fissare né provvedere al pagamento di corrispettivo alcuno, senza neppure cederne le passività, senza stipulare un apposito contratto; di RAGIONE_SOCIALE NOME aveva poi sottratto i libri e le scritture contabili con l’intento di recare pregiudizio ai creditori;
al capo C, ascritto a NOME COGNOME ed a NOME COGNOME, il primo nella qualità di cui al capo A, il secondo quale legale che aveva prestato la sua opera nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE in una controversia civile con scan RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Val di RAGIONE_SOCIALE, per avere distratto le somme riconosciute in via transattiva dalla RAGIONE_SOCIALE alla medesima RAGIONE_SOCIALE, versandole, invece, a NOME COGNOME;
al capo D, ascritto a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, il primo quale amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE (a sua volta dichiarata fallita il 14 ottobre 2021), la seconda quale amministratore di diritto della medesima società, per avere ceduto il ramo (totalitario) di azienda della medesima, avviata al fallimento per l’ingente debito fiscale maturato, a favore della RAGIONE_SOCIALE, concordando un corrispettivo iniquo (per la rateizzazione del corrispettivo e per il mancato accollo dei debiti), peraltro neppure versato; ed anche per averne cagioNOME il dissesto omettendo di versare le somme dovuttra titolo di imposte e di contributi previdenziali; e, infine, per averne sottratto i libri e le scritture contabil pregiudizio dei creditori.
Propongono ricorso tutti gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1. L’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, articola sei motivi.
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2.1.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione apparente, avendo la Corte territoriale motivato per relationem alla sentenza di prime cure, senza così affrontare adeguatamente gli argomenti esposti nei motivi di appello.
Quanto alla bancarotta impropria per operazioni dolose se ne era contestata la configurabilità sotto plurimi aspetti ma la Corte si era limitata ad affermare che le operazioni dolose potevano consistere in un mero inadempimento (del pagamento di imposte e contributi previdenziali), nulla precisando circa il nesso eziologico con il dissesto e, quanto all’elemento soggettivo del reato, riportando considerazioni al più relative al diverso reato di bancarotta per distrazione.
Circa la bancarotta documentale, la Corte non aveva tenuto conto del fatto che il curatore aveva affermato di non avere incontrato difficoltà nel ricostruire i fatti gestionali della fallita.
Quanto al trattamento sanzioNOMErio, si era omesso di considerare che l’imputato aveva ammesso il suo ruolo di amministratore di fatto della società.
2.1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta i mpropria.
La Corte non aveva verificato se il mero inadempimento agli obblighi fiscali e contributi fosse accompagNOME da quel quid pluris necessario per ritenerlo un’operazione dolosa fallimentare. Non aveva poi valutato se tale condotta fosse stata consumata proprio nell’intento di cagionare il dissesto.
Si era poi, erroneamente, tratta la prova del dolo della bancarotta impropria dall’elemento soggettivo di altro reato, la bancarotta patrimoniale.
2.1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
La fattispecie contestata era quella a dolo specifico.
La Corte non aveva considerato il fatto che il curatore aveva affermato che nonostante l’omessa consegna delle scritture, aveva potuto ricostruire i fatti gestionali.
Privo di rilievo era poi il mendacio inziale sulla distruzione delle scritture a seguito di un incendio e altrettanto ininfluente era l’affermata volontà di depauperare la società visto che il dolo della bancarotta documentale era diverso da quello della bancarotta patrimoniale.
2.1.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
Si erano utilizzate le dichiarazioni dell’imputato per attribuirgli il ruolo amministratore di fatto della società fallita per poi negare che tale ammissione meritasse la concessione delle circostanze attenuanti generiche, affermando, apoditticamente, che era strumentale al tentativo di scagionare la figlia coimputata, NOME COGNOME.
2.1.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla misura del trattamento sanzioNOMErio.
Il primo giudice aveva aggiunto alla pena base aumenti identici di sei mesi per ciascuno dei reati satellite, e un ulteriore anno di reclusione per le continuazioni interne ai capi B e D, senza motivare.
Allo specifico motivo di appello, la Corte si era limitato ad affermare che la pena, nel suo complesso, era congruél
2.1.6. Con il sesto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 219 co 1, legge fai!.
La Corte si era limitata ad asserire la sussistenza del danno senza accertarne la gravità rispetto alle ragioni dei creditori.
2.2. L’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME e NOME COGNOME, articola due motivi di ricorso.
2.2.1. Con il primo, nell’interesse di NOME COGNOME, deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle ipotesi di cui agli artt. 47 e 48 cod. pen.
Il passivo di RAGIONE_SOCIALE era rappresentato da debiti tributari e previdenziali e quindi non si era formato a seguito del contenzioso di cui, come legale della società, si era occupato il prevenuto. Non vi è pertanto prova che egli fosse consapevole dello stato di decozione della stessa.
Anzi, per l’imputato era legittimo credere che la chiusura transattiva del contenzioso con RAGIONE_SOCIALE, terzo pignorato dell’erario, avesse determiNOME il soddisfacimento integrale del debito tributario.
Il cliente, suo coimputato, NOME COGNOME, gli aveva nascosto il fatto che vi erano altri debiti con l’erario e COGNOME stesso aveva accettato di sottoscrivere un impegno ad utilizzare il denaro ricevuto dall’imputato per l’attività della società. Così che l’imputato era stato inganNOME anche su tale punto.
2.2.2. Con il secondo motivo, nell’interesse di NOME COGNOME, lamenta il vizio di motivazione.
L’imputata, infatti, aveva assunto il ruolo di amministratore della RAGIONE_SOCIALE solo formalmente. Non aveva alcun reale potere gestionale e non aveva avuto alcuna consapevolezza degli illeciti consumati dal padre.
All’epoca, del resto, aveva solo 19 anni e non aveva la possibilità, e le conoscenze in campo amministrativo e giuridico, per opporsi alle determinazioni del padre.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale cha chiesto il rigetto dei ricorsi.
I difensori di NOME COGNOME inviavailociaa memoria con (a quale insisteVarkper l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono tutti infondati.
Quanto al ricorso di NOME COGNOME.
1.1. Il primo motivo, in cui si lamenta il complessivo difetto di motivazione della Corte per essersi riportata alla sentenza di prime cure, è infondato alla luce di quanto argomentato dalla Corte stessa sulle censure proposte con i motivi di appello (e oggi riprese nel ricorso) e di cui si tratterà più avanti, non potendo considerare un vizio di motivazione la mancata risposta su deduzioni complessivamente superate.
Si è, infatti, costantemente affermato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275500 – 01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340 – 01).
1.2. Il secondo motivo, sulla configurabilità, nella presente fattispecie, del delitto di bancarotta impropria per operazioni dolose – consistenti queste nel mancato versamento di imposte e contributi previdenziali – è infondato.
La Corte territoriale, infatti, ha fatto corretta applicazione dei seguenti principi di diritto, secondo cui:
le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. possono consistere anche in condotte omissive, ovvero nella sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo, quando questa comporti il fallimento della società e un depauperamento del patrimonio non giustificato dall’interesse per l’impresa (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Vigna, Rv. 277125 – 01);
in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337 – 01).
– ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286349 – 01 pronunciata in un caso di sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale).
Alla stregua di tali principi di diritto, risulta allora evidente come la condotta omissiva dell’imputato, amministratore di fatto delle fallite RAGIONE_SOCIALE (di cui era anche amministratore di diritto) e RAGIONE_SOCIALE abbia per anni sistematicamente omesso di versare imposte e contributi, così consapevolmente avviando entrambe all’inevitabile dissesto.
Scientemente sostituendo l’una con l’altra, prima la RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE e poi la stessa RAGIONE_SOCIALE con la nuova RAGIONE_SOCIALE, sempre al medesimo riconducibili, sempre esercenti la medesima attività, consumando inoltre ai danni prima di RAGIONE_SOCIALE (a favore di RAGIONE_SOCIALE) e poi di RAGIONE_SOCIALE (a favore di RAGIONE_SOCIALE) le (non contestate, in ricorso) distrazioni (delle intere aziende).
1.3. Il terzo motivo, sui delitti di bancarotta documentale, non merita a ccogli mento.
La Corte distrettuale aveva correttamente osservato come la sottrazione delle scritture contabili (mai consegnate al curatore) – falsamente attribuita in un primo tempo ad una inesistente distruzione ad opera di un incendio e delle quali il professionista che se ne occupava aveva esibito la ricevuta di consegna proprio all’imputato – fosse strumentale al mancato disvelamento delle contemporanee
condotte di bancarotta patrimoniale (ed anche degli omessi versamenti di imposte e contributi), così da essere stata consapevolmente ed intenzionalmente realizzata a danno dei creditori, e, pertanto, con il previsto dolo specifico (trattandosi della prima ipotesi dell’art. 216, comma 1 n. 2, legge fall.).
Né aveva rilievo il fatto che il curatore avesse potuto altrimenti ricostruire, sommariamente invero, il movimento degli affari della fallita, posto che si è già affermato come sussista il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita “aliunde”, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, COGNOME, Rv. 279346 – 01).
1.4. Il quarto ed il quinto motivo, sul trattamento sanzioNOMErio, sono entrambi infondati.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche era stato motivato dall’assenza di regioni di nneritevolezza, in esse non potendo annoverarsi la confessione del proprio ruolo di amministratore di fatto della società, già reso evidente dalle acquisizioni probatorie.
Del resto, si è già avuto modo di ricordare come la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), e che non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenu decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Quanto alla misura della pena, gli aumenti fissati per le ulteriori ipotesi di bancarotta proprio perchè identici a fronte di condotte similari non necessitavano di particolare approfondimento così da non potersi rilevare l’invocato difetto di motivazione.
1.6. Il sesto motivo, sulla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall. non merita accoglimento, dal momento che le operazioni dolose, consumate a partire dal 2010 (e fino al fallimento di RAGIONE_SOCIALE del 2019) avevano provocato un debito superiore al milione di euro a fronte di un passivo
complessivo che non superava i due milioni di euro e quindi cagionando un danno certamente rilevante, sia in termini assoluti sia in termini relativi, al ceto creditizi
Quanto al ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2. Il primo motivo, speso nell’interesse di NOME COGNOME, è infondato.
Il concorso del prevenuto nella distrazione della somma, ingente, al medesimo versata a seguito della controversia civile e da questi corrisposta non alla società ma a NOME COGNOME, era stato congruamente dedotto, dalla Corte territoriale, dalle anomalie riscontrate nella complessiva operazione.
La somma in oggetto, di quasi 200.000 euro, era pervenuta alla fallita, a titolo di transazione, in un momento, nel novembre 2018, in cui il dissesto di RAGIONE_SOCIALE era palese (sarebbe stato dichiarato pochi mesi dopo).
E, ciò nonostante, l’imputato, da tempo legale di fiducia della società e del suo amministratore, non versava l’importo, che gli era stato corrisposto dal debitore della fallita, nei conti della società o, in assenza di questi (eppure fino al 22 novembre 2019 risultava attivo un libretto postale intestato alla fallita), in un conto appositamente aperto, ma li versava proprio a colui che l’aveva, invece, svuotata sia omettendo di pagare tasse e contributi sia sottraendole l’azienda, frazionandone il versamento in somme ben più piccole e indirizzandole su una carta Poste pay, neppure sempre indicandone l’esatto titolo.
Così dimostrando la sua piena consapevolezza del fatto che tale somma non sarebbe certo stata utilizzata per ridurre il debito della società. A nulla rilevando, a fronte di tali inequivoche circostanze, l’atto scritto prodotto, privo peraltro d data certa, con cui COGNOME l’avrebbe rassicurato su tale destinazione.
2.2. Anche il secondo motivo, sul ruolo rivestito nella complessiva vicenda da NOME, è privo di fondamento.
Quanto al concorso nella distrazione della azienda di srl RAGIONE_SOCIALE a favore della srl RAGIONE_SOCIALE dalla medesima amministrata risulta del tutto evidente come tale cessione, non autorizzata da alcun accordo contrattuale né dal versamento di un qualche corrispettivo, costituisse un (irreversibile, cedendo l’intera azienda) depauperamento della fallita a favore della beneficiata.
Del resto, il medesimo schema distrattivo era stato poi, ancora con il suo concorso, replicato nel passaggio, sempre della stessa azienda, da RAGIONE_SOCIALE (anch’essa peraltro inevitabilmente avviata al dissesto a causa del sistematico mancato pagamento di imposte e contributi), da lei stessa amministrata, alla nuova realtà srl RAGIONE_SOCIALE.
E, quanto alla sua consapevolezza di quanto era accaduto, il curatore (di COGNOME, essendone stata l’amministratore di diritto) aveva riferito come l’imputata aveva fornito puntuali risposte alle domande volte a comprendere le ragioni del dissesto, così dimostrando di non essere all’oscuro di quanto il padre, NOME COGNOME, aveva realizzato.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 21 gennaio 2026.