Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29651 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi per i ricorrenti l’AVV_NOTAIO ha insistito per l’accoglimento dei
letta la memoria del difensore motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 ottobre 2023, la Corte di appello di Milano confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva ritenuto NOME ed NOME COGNOME colpevoli del delitto di bancarotta per distrazione per avere sottratto dal patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di commercio di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 6 giugno 2014:
le rimanenze di magazzino, che erano state prima cedute (con fattura del 3 dicembre 2009) senza il versamento di alcun corrispettivo, alla RAGIONE_SOCIALE (di NOME COGNOME ed NOME COGNOME, assolti dal medesimo reato già in prime cure perché non ritenuti consapevoli dello stato di decozione della società venditrice), e poi da questa società rivenduti alla RAGIONE_SOCIALE, facente capo agli imputati, per l’importo (non effettivamente corrisposto) di euro 143.777 (con altra fattura, sempre però del 3 dicembre 2009);
la somma di complessivi euro 80.000 prelevati in varie riprese dai conti correnti della società a titolo di “restituzione anticipo soci”.
Era stata irrogata ad entrambi la pena di anni tre e mesi sei di reclusione.
I prevenuti erano stati assolti da un’ulteriore ipotesi di cagionamento doloso del fallimento relativo alla cessione prima a RAGIONE_SOCIALE e poi a RAGIONE_SOCIALE di merce per euro 208.609 non emergendo (in assenza della fattura della prima cessione) l’identità fra la merce distratta e quella pervenuta a quest’ultima società. E dall’accusa di bancarotta fraudolenta documentale per non avere commesso il fatto (nell’ultimo periodo, prima del fallimento, era subentrato un altro amministratore).
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava quanto segue.
Nel gennaio 2011 gli appellanti NOME ed NOME COGNOME cessavano dalla carica di amministratori della società e vi subentrava NOME COGNOME la cui successiva irreperibilità non consentiva di recuperare alcuna scrittura contabile.
La massa passiva era costituita da debiti verso l’erario e nei confronti gli istituti bancari, non vi erano crediti di dipendenti e fornitori, così da dovers ipotizzare la prosecuzione dell’attività mediante una nuova società (a cui dipendenti e fornitori erano stati “ceduti”).
Società che veniva, difatti, identificata nella RAGIONE_SOCIALE, facente sempre capo agli imputati.
E, non a caso, era a favore di questa nuova realtà che si erano consumate le contestate distrazioni, servendosi dello “RAGIONE_SOCIALE” costituito dalla RAGIONE_SOCIALE, trasferendo, gli imputati, senza il versamento di alcun corrispettivo, le rimanenze di magazzino, e ciò, nel 2009, quando già si era prospettato l’insanabile
squilibrio economico-finanziario della società, visto che il curatore aveva affermato come fin dall’anno successivo, il 2010, il patrimonio netto della società era “evaporato”.
Quanto alla ulteriore condotta distrattiva contestata, gli 80.000 euro prelevati dagli imputati a titolo di “restituzione di anticipi”, la Corte di merito ne ribadiva corretta qualificazione in bancarotta per distrazione, appunto, posto che la restituzione delle somme era avvenuta in un periodo in cui la società risultava già in decozione (dovendosi così escludere la gradata ipotesi della bancarotta preferenziale). Ricordava anche che la somma in questione era pervenuta alla fallita, da marzo a settembre 2010 (e, quindi, quando la società era in dissesto), da RAGIONE_SOCIALE, sempre tramite la snc RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello osservava, inoltre, come NOME COGNOME dovesse, anch’egli, rispondere delle condotte contestate al coimputato NOME, visto che l’operante escusso aveva riferito come ai due imputati fossero stati attribuiti i medesimi poteri di gestione della fallita.
La Corte concludeva che la condotta consumata, consistita nel totale svuotamento della fallita, giustificava la misura della pena come irrogata in prime cure ed il diniego delle attenuanti.
Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore AVV_NOTAIO, articolando le proprie censure nei seguenti motivi.
2.1. Con una prima argomentazione deduce la contraddittorietà derivante dall’avere, i giudici del merito, assolto NOME COGNOME ed NOME COGNOME, legali rappresentanti della società “RAGIONE_SOCIALE e dall’avere, invece, ritenuto gli odierni ricorrenti delle medesime condotte.
L’operazione, che si era assunta distrattiva, infatti, era unica e presupponeva la compartecipazione al fatto anche dei suddetti COGNOME e COGNOME.
Lo stesso Tribunale, poi, aveva escluso la sussistenza dei necessari “indici di fraudolenza” affermando che, riguardando i bilanci depositati (le fonti dalle quali i prevenuti COGNOME e COGNOME avrebbero potuto trarre notizie circa la solidità della società), non emergeva la situazione di dissesto e del resto c:ostoro, anche negli anni precedenti, avevano intrattenuto rapporti commerciali con la fallita che ritenevano pertanto un partner affidabile.
In ogni caso, la società all’epoca non era in dissesto e la sopravvenuta irreperibilità dell’amministratore in carica al momento del fallimento non aveva consentito di recuperare quella documentazione contabile che avrebbe consentito di acclarare la perfetta buona fede dei ricorrenti.
Gli stessi coimputati, poi assolti, avevano affermato che la vendita era stata fittizia e che nulla era stato versato: avevano ricevuto la merce che era stata poi restituita al proprietario.
Né poteva affermarsi che tale condotta avesse, come invece era necessario, determinato il dissesto, almeno nella prospettiva dell’elemento soggettivo del reato.
Quanto all’ulteriore distrazione, di 80.000 euro, si ricordava come la giurisprudenza di legittimità avesse ritenuto che solo la restituzione di un conferimento fatto a titolo di capitale di rischio poteva concretarla, dovendosi invece ritenere la sola ipotesi di bancarotta preferenziale quando la somma fosse stata versata alla società poi fallita a titolo di finanziamento.
2.2. Con un secondo argomento si censurava il ritenuto concorso di NOME COGNOME nel reato.
I coimputati, infatti, avevano chiarito di avere avuto rapporti solo con NOME COGNOME, né poteva dedursi dalla testimonianza dell’operante che i due ricorrenti gestissero, entrambi, la fallita.
2.3. Con un ulteriore censura si lamenta che la prova della responsabilità dei prevenuti non fosse stata raggiunta rispettando il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
2.4. Quanto al trattamento sanzionatorio si rileva come l’incensuratezza, l’esclusione delle aggravanti ed il buon comportamento processuale avrebbero dovuto determinare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ed avrebbero dovuto indurre alla irrogazione della pena nel minimo edittale.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Il nuovo difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, ha inviato conclusioni scritte con le quali, anche in replica a quanto dedotto dalla pubblica accusa, chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti nell’interesse degli imputati non meritano accoglimento.
Il Tribunale di Busto Arsizio aveva assolto i computati degli attuali ricorrenti, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, amministratori e soci di quella RAGIONE_SOCIALE che era stata coinvolta in entrambe le condotte distrattive contestate, perché “pur a fronte dell’evidente contributo materiale offerto nonché di indizi che dovevano far apparire ai loro occhi sospetta l’intera operazione (in quanto i beni sono stati acquistati e rivenduti ai medesimo soggetti fisici nell’arco di un mese, senza pagamenti e senza spostamento di merce) non risulta raggiunta la piena prova circa la consapevolezza da parte loro dello stato di decozione di RAGIONE_SOCIALE al momento dell’operazione anche perché formalmente – ossia dai bilanci conoscibili dai terzi – lo stato di decozione non risaliva al 2009).
E’ allora evidente come la pronuncia assolutoria fosse derivata dal fatto che non si era raccolta la prova della consapevolezza del dissesto della società da parte dei concorrenti nel reato proprio.
Una inconsapevolezza che certo non poteva sostenersi anche in capo agli odierni imputati, visto che, al contrario, costoro (e ci si riferisc:e sia a NOME s ad NOME COGNOME, visto che entrambi ricoprivano la carica di amministratore della fallita) erano talmente consci dello stato di decozione della società (visto che la loro fonte di conoscenza non si limitava certo a quanto riportato in bilancio, peraltro non corrispondente al vero, secondo il curatore) da distrarre dal patrimonio della fallenda i beni indicati in imputazione proprio per trasferirli, senza corrispettivo e servendosi di una società “RAGIONE_SOCIALE“, a quella diversa società, sempre a loro facente capo destinata a proseguire nella medesima attività di RAGIONE_SOCIALE.
Se, infatti, le condotte di distrazione vengono svelate dagli “indici di fraudolenza” esemplificativamente enunciati, fra le altre, dalla sentenza Sgarannella di questa sezione (Sez. 5, n. :38396 del 23/0612017, Rv. 270763) rinvenibili “nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passivi rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa”, non vi è dubbio alcuno che il ·`rasferimento senza corrispettivo della rimanenze dei beni ad una società riconducibile agli stessi amministratori della fallita, per restare alla prima condotta contestata – pur
attraverso altra società i cui amministratori erano stati assolti perché inconsapevoli del disseto – certamente li configura.
Quanto poi all’ulteriore condotta, relativa agli 80.000 euro prelevati dagli imputati dai conti bancari della fallita all’invocato titolo di “restituzione antic soci”, anch’essa deve essere considerata di natura distrattiva.
Si pensi, infatti, secondo la non contestata ricostruzione dei giudici del merito, che tale somma non era affatto prevenuta alla società dagli imputati (che avrebbero così potuto vantare il relativo credito) ma dalla nuova realtà da costoro costituita per proseguire nell’attività, la RAGIONE_SOCIALE (sempre attraverso la snc RAGIONE_SOCIALE) così che non vi era credito alcuno, degli imputati, da assolvere da parte della fallita.
Peraltro deve anche ricordarsi anche, trattandosi di somme versate nel corso del 2010, quando il dissesto era già evidente, se tali versamenti fossero stati effettuali dagli imputati, sarebbero stati disciplinati dall’art. 2467 cod. civ. ch prevede come il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, in qualsiasi forma effettuati, concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto (si rammenta che il curatore aveva riferito che nel 2010 il patrimonio netto era “evaporato”), è postergato alla soddisfazione degli altri creditori.
Muovendo da tale disciplina si è pertanto affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell’amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti da lui erogati in qualità di socio in violazione della regola della postergazione di cui all’art. 2467 cod. civ. (Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019 Scarpaci, Rv. 277577; Sez. 5, n. 50188 del 10/05/2017, M., Rv. 271775).
Risultano pertanto privi di fondamento i motivi di censura argomentati sulla prova della penale responsabilità dei prevenuti (non potendosi, lo si ripete, distinguere le posizioni dei due ricorrenti, entrambi amministratori di diritto e di fatto della fallita) e sulla corretta qualificazione giuridica delle condotte.
Come risultano infondate anche le doglianze relative al trattamento sanzionatorio avendo la Corte motivato sia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia sulla misura delle pene.
Del resto:
la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo Clii non è necessario
che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimen a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244);
– la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 16 maggio 2024.