Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49786 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49786 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la Procuratrice generale, NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26/4/2022 della Corte di appello di Bologna, emessa a seguito di annullamento della Cassazione, nei confronti di NOME COGNOME imputato, in concorso con altri, per il reato di bancarotta per distrazione, aggravata dal danno patrimoniale di ingente gravità – veniva nuovamente confermata la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna in data 23/12/2015 quanto all’affermazione di responsabilità, mentre veniva rideterminata la durata della pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, parificandol alla durata della pena principale, cioè anni tre e mesi sei.
1.1. La complessa vicenda processuale, che aveva riguardato molti altri imputati e – quanto ai profili fallimentari – primariamente NOME COGNOME, presidente del consiglio di amministrazione della fallita RAGIONE_SOCIALE, aveva attinto il commercialista di fiducia del COGNOME, NOME COGNOME, ritenuto responsabile della sola imputazione sub E) – concorso nella bancarotta per distrazione – in merito al ruolo cardine da costui assunto nell’operazione diretta a salvare l’abitazione di NOME COGNOME, ex moglie del COGNOME, dall’esecuzione fallimentare che sarebbe seguita, avendo la donna prestato fideiussione in favore della società del RAGIONE_SOCIALE.
A tale scopo, COGNOME aveva escogitato la vendita fittizia dell’appartamento della COGNOME sito a Bertinoro, mediante un giro di fondi che avevano avuto origine da un prelievo di C 195.000 dalle casse della RAGIONE_SOCIALE operato dal COGNOME – momento consumativo della distrazione – somma che era stata trasferita mediante bonifico in un conto corrente intestato a NOME COGNOME, amica del COGNOME, e poi oggetto di ulteriori passaggi bancari grazie all’intervento del COGNOME, fino a rientrare nella disponibilità della COGNOME sotto forma di assegno nominativo dell’importo di C 146.572 emesso dalla RAGIONE_SOCIALE
1.2. Nella sentenza rescindente di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 19067 del 16/1/2020) era stato accolto il motivo di impugnazione riguardante la contestata consapevolezza da parte di NOME COGNOME circa la provenienza dalle casse societarie della RAGIONE_SOCIALE della somma impiegata per la compravendita fittizia dell’abitazione della COGNOME, che le sentenze di merito avevano affermato sulla base di argomentazioni ritenute manifestamente illogiche ed incuranti degli elementi di valutazione che la difesa aveva allegato e documentato.
1.3. A seguito di tali rilievi, nella sentenza oggi in esame, la Corte di appello di Bologna ha ritenuto che l’imputato sia stato pienamente consapevole della finalità distrattiva della operazione di salvataggio della casa, da lui stesso architettata su richiesta di NOME COGNOME.
L’affermata consapevolezza del COGNOME derivava dalla piena conoscenza del dissesto finanziario in cui versava la RAGIONE_SOCIALE, società di cui l’imputato curava la contabilità e redigeva i bilanci, il che autorizzava ad affermare che ogni passaggio di cassa, compreso quello relativo all’esborso di C 195.000, era comunicato ed annotato nello studio del commercialista: invero, come aveva riferito un imputato di reato connesso, NOME COGNOME, in detto studio si sapeva tutto ciò che veniva fatto, giornalmente, da RAGIONE_SOCIALE (pag. 7 dell’impugnata sentenza). Ha concluso la Corte territoriale che, aldilà della consapevolezza o meno del COGNOME circa la provenienza di quel denaro, è certo che esso fu utilizzato in maniera consapevole, su richiesta del dominus della società e in un momento di grave dissesto finanziario, per far venire meno la garanzia principale del patrimonio della fideiubente COGNOME in danno dei creditori della RAGIONE_SOCIALE, fatto che integra concorso nel reato di bancarotta per distrazione.
1.4. Infine, per quanto qui rileva, l’impugnata sentenza ha confermato l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, comma 1, L.F.), ritenendo oggettivamente ingente la distrazione di detta somma in danno delle aspettative di recupero della massa dei creditori – danneggiati due volte, dovendosi considerare anche lo svuotamento della fideiussione prestata dalla COGNOME – senza che possa militare in senso contrario la sproporzione con il passivo fallimentare, accertato complessivamente in oltre 20 milioni di Euro, ovvero l’esperimento positivo della revocatoria nei confronti di NOME COGNOME.
Avverso tale sentenza ha proposto nuovamente ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, avanzando i seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., ritenendosi tradito l’obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi all sentenza di annullamento della Cassazione per ogni questione di diritto con essa decisa.
Censura il ricorrente che la Corte territoriale ha focalizzato esclusivamente la rappresentazione e volizione della finalità distrattiva della compravendita immobiliare, negando rilievo al tema principale indicato nella sentenza rescindente della consapevolezza in ordine alla provenienza della provvista utilizzata per tale operazione. Tale punto è stato trattato marginalmente e superficialmente in chiusura della motivazione, mentre la sentenza si è diffusa ad illustrare che la contestata distrazione era stata integrata dallo svuotamento della fideiussione della COGNOME tramite l’operazione di compravendita immobiliare di cui si sono ripercorsi i passaggi intermedi, senza però indagare il tema base della consapevolezza da parte del COGNOME circa la provenienza della somma di C 195.000 dalle casse sociali della RAGIONE_SOCIALE
Tale punto è stato anzi ritenuto secondario, poiché – a prescindere dalla consapevolezza del COGNOME in ordine alla provenienza della provvista – comunque la distrazione deriverebbe dallo svuotamento della fideiussione.
Il ricorrente ha stigmatizzato l’erroneità di tale impostazione, che costituisce al contempo la violazione del mandato rescindente della sentenza di annullamento. Infatti, il momento distrattivo risiede nell’esborso della somma di C 195.000, avvenuto il 22/4/2010, mentre i percorsi e l’uso successivo di quel denaro è del tutto irrilevante ai fini della configurabilità del reato (si richia pag. 8 della sentenza dì legittimità). Era questo lo snodo da indagare, secondo quanto richiesto dalla sentenza rescindente, e non le vicende successive alla distrazione, che avevano condotto allo svuotamento della fideiussione.
Invero, l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto affermato con la sentenza di annullamento implica anche l’adeguamento del giudice del rinvio alle premesse logico-giuridiche dell’affermato principio.
2.2. Nel secondo motivo di impugnazione si denuncia la violazione degli artt. 521, comma 2, 522 e 604 cod. proc. pen. per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza.
Eccepisce il ricorrente che nell’imputazione E) non vi è alcun riferimento al cosiddetto “svuotamento” della fideiussione prestata da NOME COGNOME, con l’essenziale collaborazione del COGNOME, che nell’ottica dell’impugnata sentenza rivestirebbe rilievo decisivo nell’integrazione della bancarotta per distrazione.
Si tratta dunque di un tema estraneo all’imputazione di reato, così da integrare un fatto diverso ai sensi dell’art. 522 cod. proc. pen.
Nell’imputazione è contestata la sottrazione dal patrimonio della RAGIONE_SOCIALE della somma di C 195.000 da parte di NOME COGNOME, in vista della fittizia compravendita dell’abitazione della COGNOME; in sentenza la distrazione viene ravvisata nella vendita di un immobile di proprietà non della società fallita, bensì di un soggetto terzo che aveva prestato fideiussione in favore della stessa, così svuotando la garanzia personale dell’unico bene patrimoniale di rilievo.
Da tale deragliamento è derivata un’effettiva violazione del diritto di difesa, in quanto l’istruttoria dibattimentale era stata esclusivamente incentrata sul tema della consapevolezza del COGNOME che la compravendita era stata realizzata con denaro proveniente dalla società fallita – profilo che era risultato carente di prova – mentre non si è mai affrontato il tema, invece valorizzato da entrambe le sentenze di merito, della rilevanza penale in termini di distrazione della vendita dell’immobile di proprietà del fideiussore, snodo su cui il primo giudice non aveva mai sollecitato le parti, come invece avrebbe dovuto fare alla stregua dei principi sul giusto processo affermati anche in sede convenzionale.
Risultano apodittiche sul punto le affermazioni dell’impugnata sentenza che hanno negato sia la ricorrenza di un fatto diverso, sia la conseguente violazione del diritto di difesa. Invero, manca tra i fatti contestati e quelli rite in sentenza un rapporto di continenza, mentre le due condotte sono in rapporto di eterogeneità, da ciò derivando una concreta violazione del diritto di difesa (così Sez. 6, n. 81 del 6/11/2008, Zecca e altro, Rv. 242368).
Ulteriormente, si eccepisce la non pertinenza del principio affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36551 del 15/7/2010, in quanto in quel caso era stata esclusa ogni violazione del diritto di difesa essendo stata la stessa difesa a sollecitare la ricostruzione del fatto accolta nella sentenza.
2.3. Nel terzo motivo di impugnazione si contesta la sussistenza del concorso del COGNOME nella bancarotta per distrazione commessa dal COGNOME.
Rileva il ricorrente che l’imputato aveva suggerito soltanto l’operazione di salvataggio dell’appartamento della COGNOME attraverso una compravendita fittizia, ma non anche di realizzarla mediante denaro proveniente dalla società fallita, in tal caso soltanto potendosi individuare il concorso dell’extraneus nella bancarotta per distrazione commessa dal COGNOME.
Anche ipotizzando che COGNOME potesse immaginare che COGNOME avrebbe attinto dalle casse sociali la somma occorrente per detta operazione, tale denaro era stato distratto dopo la riunione in cui l’imputato aveva proposto la compravendita immobiliare, sicché non si comprende su quali basi si è ritenuto il contributo causale del COGNOME al delitto de quo.
Le sentenze di merito non hanno offerto alcun ragguaglio sul punto.
2.4. Nel quarto motivo si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova, in ordine all’elemento soggettivo del reato. Le ragioni che i giudici di merito hanno posto a fondamento della ritenuta consapevolezza del COGNOME della provenienza della provvista per l’operazione immobiliare dalle casse sociali della fallita, sono illogiche e soprattutto basate su mere presunzioni, con violazione del canone di valutazione della prova indiziaria, a tenore dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Gli elementi di fatto indicati dalla Corte del rinvio non costituiscono prova diretta della consapevolezza dell’imputato, né sono stati sottoposti al vaglio per verificarne la gravità quali indizi, essendo invece contrastati dall’ipotesi alterna tiva per cui NOME COGNOME aveva attinto dalle casse sociali di sua iniziativa all’insaputa del COGNOME.
2.4.1. Ciò emerge dalla testimonianza di NOME COGNOME, collaboratore di studio dell’imputato, prova dichiarativa che non è stata valutata nell’impugnata sentenza, così fondando il vizio di omessa motivazione, laddove conteneva la cruciale informazione che, secondo il teste, COGNOME aveva espressamente chiesto
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a COGNOME se la COGNOME avesse le disponibilità necessarie per realizzare l’operazione di salvataggio dell’abitazione, ricevendone risposta affermativa.
2.4.2. Quanto al dato che sul conto corrente del padre della COGNOME, nel marzo del 2010, erano state registrate movimentazioni di somme compatibili con i costi dell’operazione, la motivazione della sentenza è illogica laddove ha rilevato che si trattava di movimentazioni precedenti al verificarsi dell’urgenza di operare la cessione dell’appartamento, dovendosi invece ritenere normale predisporre a marzo la provvista per un’operazione da compiere il mese successivo, ma in gestazione già da epoca precedente. La stessa NOME COGNOME, in tempi coincidenti con l’operazione immobiliare, aveva smobilizzato titoli dal proprio conto per oltre C 146.000, che sommati al denaro del padre ammontavano alla cifra di circa C 280.000, ampiamente sufficiente a coprire i costi della compravendita. Se successivamente COGNOME aveva ritenuto invece di impiegare somme sottratte alla società fallita, non risulta in alcun modo che egli abbia condiviso tale decisione con NOME COGNOME.
2.4.3. Il denunciato travisamento della prova ricorre laddove i giudici di merito hanno ricollegato la consapevolezza dell’imputato in ordine alla distrazione della somma di C 195.000 dal fatto che COGNOME curava la contabilità della RAGIONE_SOCIALE In realtà, la contabilità di detta società era tenuta dal dott. COGNOME, e in precedenza dal dott. COGNOME, entrambi escussi nel processo, mentre il dott. COGNOME teneva la contabilità di società collegate con la prima. A prescindere da tali rilievi, eventuali comunicazioni allo studio del COGNOME sarebbero seguite all’avvenuto l’esborso, e comunque non avrebbero ex se manifestato il collegamento con l’operazione di salvataggio dell’abitazione della COGNOME. Infatti, come ha osservato anche la sentenza rescindente, le somme utilizzate nell’operazione avevano subìto molteplici passaggi, tali da schermare l’origine del denaro, sicché quando intervenne COGNOME, le somme – già distratte dal COGNOME – si presentavano scollegate da RAGIONE_SOCIALE, in quanto erano transitate in un conto intestato a NOME COGNOME presso Carisbo, conto che avrebbe potuto contenere somme della più diversa provenienza.
2.5. Nel quinto motivo di impugnazione si affronta il tema della inquadrabilità in termini distrattivi dello svuotamento della garanzia fideiussoria prestata da NOME COGNOME.
Ritiene il ricorrente che l’impugnata sentenza abbia applicato erroneamente l’art. 216 della Legge fallimentare, motivando il proprio convincimento in modo manifestamente illogico. Per ritenere quale condotta distrattiva il depauperamento del patrimonio di colui che ha prestato una garanzia fideiussoria in favore di una società fallita non può invocarsi né la sentenza di Sez. 5, n. 48781 dell’11/11/2004, Pm in proc. Corrado, Rv. 231277, né la
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sentenza delle Sezioni Unite n. 36551 del 15/7/2010, COGNOME, Rv. 248051 – 01, entrambe ritagliate su fattispecie diverse da quella qui in esame.
Deve invece affermarsi che può formare oggetto di distrazione rilevante ai sensi dell’art. 216 L.F. soltanto ciò che rientra nel patrimonio della società fallita e quindi in tale patrimonio non rientrano i beni appartenenti al fideiussore, se non altro perché non formano oggetto di garanzia reale.
Ne consegue che la fideiussione non vincolava direttamente l’immobile di Bertinoro, ma rappresentava una garanzia personale che è rimasta in capo alla COGNOME anche dopo la cessione dell’appartamento. Ciò, peraltro, è in sintonia con il principio generale desumibile dall’arresto delle Sezioni Unite sopra citato, che è sintetizzato nell’escludere che possa costituire distrazione la vendita di un bene posto a garanzia reale a favore di un creditore della fallita, in quanto tale bene non rientra nel patrimonio di quest’ultima.
2.6. Nell’ultimo motivo di impugnazione si deduce erronea applicazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e connessa mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Si contesta che l’esigua somma distratta integri l’aggravante, al cospetto delle ulteriori condotte distrattive del COGNOME, per svariati milioni di Euro, nonc a fronte di un passivo fallimentare di circa venti milioni e di un attivo da ripartir di circa tre milioni di Euro. Pertanto, erra la Corte territoriale nel riten sussistente un danno patrimoniale di rilevante gravità pur in mancanza di effettiva incidenza della distrazione sulle quote di riparto fallimentare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.
1.1. È apprezzabile la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in quanto l’impugnata sentenza non ha assolto l’obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza rescindente per ogni questione di diritto con essa decisa. E va specificato che questa Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999), o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provved
mento annullato (Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, Pm in proc. COGNOME, Rv. 255122).
1.2. Nella specie, a fronte del mandato rescindente che chiedeva di verificare e motivare: 1) se NOME sapesse davvero da dove provenivano i tre assegni circolari versati da NOME COGNOME sul suo conto presso Veneto Banca, 2) se NOME COGNOME avesse disponibilità economiche autonome o di famiglia per affrontare l’operazione di salvataggio della casa, 3) se lo “svuotamento” della fideiussione possa giuridicamente configurarsi come condotta distrattiva (anche a prescindere dal tema del fatto nuovo, su cui la sentenza di annullamento non si è soffermata), la nuova sentenza ha invece affermato che «il presente giudizio va limitato alla valutazione della sussistenza, in capo a COGNOME NOME, della piena consapevolezza della finalità distrattiva dell’operazione descritta nel capo di imputazione, da lui stesso architettata, su richiesta dell’amministratore di RAGIONE_SOCIALE NOME, sostanziatasi nella fittizia compravendita della casa di Bertinoro, già rientrante nel patrimonio della ex moglie COGNOME NOME, la quale aveva prestato fidejussione personale a favore della società poi fallita».
Risulta evidente il travisamento della sentenza di annullamento, che invece chiedeva di appurare – con indici concreti e non ricorrendo a presunzioni, nonché valutando le produzioni documentali della difesa – se COGNOME sapeva della provenienza delle somme necessarie all’operazione di salvataggio direttamente dalle casse societarie. Questo interrogativo è stato eluso, tornando la Corte territoriale ad enfatizzare il tema della frode ai creditori attuata mediante la compravendita fittizia dell’abitazione della COGNOME e quindi lo svuotamento della garanzia fideiussoria da costei prestata. In tale ottica, l’impugnata sentenza definisce il commercialista COGNOME come il regista dell’operazione, in quanto artefice di ogni suo singolo passaggio, e torna ad affermare che sia meno rilevante la questione circa la precisa provenienza del denaro utilizzato per l’operazione immobiliare, essendo in ogni caso COGNOME colui che teneva la contabilità della società ed era informato in tempo reale di ogni passaggio di cassa (affermazioni peraltro contrastate dal ricorrente).
Ma il tema dello svuotamento della fideiussione era già stato definito irrilevante nella sentenza di annullamento, laddove si era osservato che l’atto distrattivo risiedeva nel prelievo della somma di C 195.000 dalle casse della RAGIONE_SOCIALE: infatti la contestazione di reato è stata precisamente ritagliata su tale specifica condotta, scansionata dal prelievo della somma operato dal COGNOME ai successivi movimenti bancari orchestrati dal COGNOME per convogliarla al simulato acquirente onde dotarlo della provvista costituente il prezzo dell’immobile.
In definitiva, l’interrogativo principale che la sentenza rescindente aveva demandato al rinnovato esame del giudice di merito – cioè la verifica della
consapevolezza del COGNOME in ordine alla illegittima provenienza della somma non ha trovato risposta, così lasciando impregiudicata la questione dell’affermazione di responsabilità del ricorrente per concorso nella bancarotta fraudolenta operata dal COGNOME.
Invero, la risoluzione del caso – affidata alla necessità di dimostrare che fu COGNOME a suggerire di impiegare nell’operazione di salvataggio dell’immobile somme distratte dalle casse sociali, ovvero che conoscesse l’origine illecita della provvista – avrebbe dovuto comportare anche il vaglio di eventuali disponibilità finanziarie autonome di NOME COGNOME, in sinergia con il padre o con altri congiunti, nonché la considerazione della testimonianza di NOME COGNOME, collaboratore di studio dell’imputato, sulla quale pure la sentenza rescindente aveva posto l’accento quanto al punto qui di interesse (vds. pagina 11 della sentenza di annullamento). Tali profili sono stati soltanto fugacemente toccati nell’impugnata sentenza, ribadendo argomentazioni già tacciate di illogicità e comunque non adeguatamente approfondite.
1.3. Infine, una volta superate le critiche ricostruttive sin qui elencate, permane la necessità di dare risoluzione al punto di diritto relativo alla possibilità che la perdita di consistenza di una fideiussione prestata da un terzo possa integrare una condotta distrattiva di rilievo penale ai fini del reato di bancarotta fraudolenta. Vi sono sponde esegetiche che hanno dato a tale questione una soluzione affermativa, enunciando che «In tema di bancarotta fraudolenta, integra distrazione la prestazione di una garanzia fideiussoria od ipotecaria quando si tratta di attività estranea all’oggetto sociale, posta in essere senza corrispettivo economico e che determina un pregiudizio economico per la società fallita» (Sez. 5, n. 32467 del 16/04/2013, COGNOME e altro, Rv. 256779; Sez. 5, n. 9316 del 03/02/2021, COGNOME, Rv. 281020): trattasi però di fattispecie in cui la prestazione di garanzia reale o personale proviene dalla stessa società che, senza corrispettivo o utile economico, determina un effettivo depauperamento del patrimonio sociale in danno dei creditori.
Invece, nel caso in esame, viene in rilievo la prestazione di garanzia fideiussoria ad opera di un terzo estraneo alla compagine societaria, la ex moglie del fallito, la cui consistenza risulta effettivamente svuotata dalla (simulata) alienazione del cespite di maggiore valore. Al riguardo, l’impugnata sentenza ha richiamato il principio enunciato dalla sentenza n. 48781 del 11/11/2004, Pm in proc. Corrado, Rv. 231277, alla cui stregua «É configurabile il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216, comma primo, legge fall.) nel caso in cui una società – amministrata di fatto dall’amministratore della società fallita e creata proprio in vista del programmato fallimento di quest’ultima – presti fideiussione a garanzia di un prestito concesso alla società successivamente
fallita e poi ceda un bene immobile – costituente sostanzialmente l’intero patrimonio della garante – con vendita simulata a terzi legati al detto amministratore da rapporti di stretta parentela, in quanto viene così svuotata la consistenza della fideiussione concessa a favore di uno dei creditori della società fallita, con il conseguente aggravio della massa, posto che il garantito dovrà concorrere con gli altri creditori». Invero, la particolarità della fattispecie esaminata indu ad una certa prudenza nell’assimilare il caso da cui è scaturito il principio così massimato a quello in esame. E non peregrine sullo snodo giuridico qui in rilievo risultano le osservazioni del ricorrente, laddove rimarcano che può formare oggetto di distrazione ai sensi dell’art. 216 L.F. soltanto ciò che rientra nel patrimonio della società fallita, e quindi non i beni appartenenti alla fideiubente, che nel caso specifico è estranea alla compagine sociale ed ha prestato una garanzia personale che permane a suo carico anche dopo la (simulata) cessione dell’appartamento.
Va piuttosto annotato che la tematica può impostarsi nei termini illustrati dal massimo consesso nomofilattico di questa Corte, che con sentenza di Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248050-01, ha affermato che «Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione l’acquisto da parte dell’amministratore, con denaro della società amministrata, di titoli azionari a lui nominativamente intestati e, quindi, mai entrati nella disponibilità giuridica e di fat della società stessa, pur essendo stati iscritti nelle scritture contabili sociali specificando in motivazione che doveva escludersi che la condotta di depauperamento del patrimonio aziendale posto a garanzia delle ragioni dei creditori potesse essere ravvisata nell’alienazione dei titoli azionari nominativi, dovendo essere individuata nel pregresso prelievo dal conto bancario della società amministrata della somma utilizzata per l’acquisto a titolo personale dei titoli stessi. Anche la pronuncia delle Sezioni Unite, dunque, ha indicato il momento consumativo della distrazione nella pregressa sottrazione dei fondi usati per l’acquisto dei titoli nominativi, come anche in questa sede si sollecita a fare da parte dei giudici di merito, mediante dimostrazione della consapevolezza del COGNOME in ordine alla provenienza della somma dalle casse sociali, secondo uno schema dimostrativo che non faccia mero rinvio al criterio per cui il ricorrente “non poteva non sapere”.
1.4. Non si ritiene invece integrata alcuna lesione del diritto di difesa per la dedotta violazione degli artt. 521, comma 2, 522 e 604 cod. proc. pen. per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza.
Invero, il tema dello “svuotamento della fideiussione” è stato coltivato fin dall’inizio del processo, a ciò riferendosi il Tribunale di Bologna nella disamina del
reato di cui al capo E – alle pagine 124 e 125 della sentenza di primo grado sicché non può avere pregio la censura di novità della tematica.
Sul punto, si ribadisce l’insegnamento dell’esegesi di legittimità per cui «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051-01: fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla RAGIONE_SOCIALE come bancarotta pre-fallimentare).
1.5. Il motivo attinente alla sussistenza dell’aggravante ex art. 219 L. F. è assorbito nell’annullamento della sentenza impugnata, trattandosi di questione logicamente successiva alla decisione in ordine al riconoscimento di responsabilità del ricorrente per il contestato reato.
In conclusione, l’impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame sui punti indicati in motivazione ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che – libera nelle sue determinazioni – si atterrà all’analisi delle questioni che si sono indicate come necessitanti di approfondimento specifico in punto di diritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso il giorno 4 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr idente