Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13788 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13788 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA DEL MORO NOME nato a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Procuratore Generale, riportandosi alla requisitoria in atti, conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20.01.2023, la Corte di appello di Firenze, ha confermato l pronuncia di primo grado emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Pistoia, che aveva riten responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice aggravamento del disseto, gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, condannandoli alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, e ai risarcimento del danno nei confronti curatela fallimentare costituita parte civile.
Avverso detta pronuncia ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il medesim difensore di fiducia, affidando le censure a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazi agli artt. 223 e 216 n.1 I.fall. di cui al capo a).
È necessario verificare, rispetto ad una operazione economica lecita che possa dare adito dubbi sotto il profilo penale, la sua concreta portata offensiva. Nel caso di specie, contestato agli imputati il reato di bancarotta per distrazione, in quanto avrebbero dis due immobili della società simulandone il pagamento mediante l’utilizzo di due asseg bancari emessi tre anni prima dalla RAGIONE_SOCIALE al fine di regolare un debito commercia quest’ultima nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
La difesa non ritiene integrato il reato di bancarotta per distrazione poiché la condott sarebbe stata tale da mettere in pericolo le pretese creditorie, in particolare, si cons quelle della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in quanto la garanzia ipotecaria dell’Istituto bancario er da rendere irrilevante la posizione degli altri creditori.
La Corte di merito ha errato nel liquidare la questione sulla sussistenza del pericolo con senza fornire alcuna motivazione e non considerando la vicenda ipotecaria, che invece s ritiene rilevante poiché è proprio alla luce della titolarità in capo all’Istituto banc garanzia ipotecaria che si deve escludere la sussistenza di un pericolo per il soddisfacim delle ragioni creditorie. La RAGIONE_SOCIALE aveva isì trasferito la proprietà dei due im capo ai soci COGNOME COGNOME COGNOME, ma da ciò non discendeva necessariamente che la cessione dei suddetti beni rappresentasse un pericolo concreto per i creditori societari, proprio p gli immobili oggetto dell’alienazione erano gravanti da ipoteca a favore della Banc RAGIONE_SOCIALE e di conseguenza il creditore societario privilegiato, a seguito dell’alienazione aveva perso il diritto di rivalersi sugli immobili, avendo mantenuto il potere di soddisf beni in maniera privilegiata in virtù dell’ipoteca. Inoltre, gli imputati avevano sottosc garanzia fideiussoria personale a sostegno dei debiti contratti dalla RAGIONE_SOCIALE.
In riferimento alla RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima vantava una posizione preminente rispetto agli creditori societari in virtù della garanzia reale che assisteva il suo credito, la cui tale da coprire tutto il patrimonio della RAGIONE_SOCIALE per cui l’Istituto bancario creditore privilegiato, si sarebbe potuto insinuare nel passivo fallimentare e di consegu soddisfare le proprie pretese esautorando il valore degli immobili.
In ordine al presunto pagamento simulato degli immobili, la Corte territoriale ha ritenut lo stesso fosse fittizio in quanto gli assegni – del valore di euro 100.000,00 e 338.000 erano imputabili a precedenti crediti della società (per euro 240.000 e 198.000); in rea difesa aveva spiegato come gli immobili fossero stati effettivamente pagati in quanto essendo la RAGIONE_SOCIALE debitrice di RAGIONE_SOCIALE per essersi accollata un debito 268.000 che la società RAGIONE_SOCIALE aveva nei confronti della COGNOME – i soc quest’ultima, ossia gli imputati, decisero di comprare gli immobili imputando a pagament vecchi assegni, regolarmente pagati e tracciati (che risultavano emessi dalla COGNOME nel 200 causa dello storno di fatture per euro 240.000 e del rimborso iva su caparre per e 198.000).
2.2. Con il secondo motivo contestano vizio di motivazione e violazione di legge in ord agli artt. 224 nn. 1 e 2 e 217 n.4 I.fall. di cui al capo a).
Si rileva l’insussistenza della responsabilità in relazione al reato di cui agli articoli s l’assenza del rapporto eziologico tra le condotte contestate e l’aggravamento del disse della società.
La Corte territoriale ha ritenuto inattendibile, senza adeguata motivazione, la versione f dal consulente AVV_NOTAIO, per il quale l’insolvenza della società si sarebbe manifest 2014 e non nel 2010 come affermato dai giudici di merito.
Manca puntuale motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le condott contestate ed il dissesto, elemento necessario per ritenere integrato il reato di banca semplice, che si sarebbe configurato qualora fosse stato provato in giudizio il deterioram della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa quale conseguenza delle inosservanze contestate.
La Corte di merito non ha indicato come le condotte descritte nel capo di imputazio avessero contribuito causalmente ad aggravare lo stato patrimoniale della RAGIONE_SOCIALE, evidentemente perché nel caso di specie non sussisteva un rapporto eziologico tr condotte contestate e l’aggravamento del dissesto della società, in quanto – come spiegato dai AVV_NOTAIO COGNOME – la RAGIONE_SOCIALE era sostanzialmente bloccata da anni per crol fatturato e dissidi tra soci, senza più avere la possibilità e la volontà di porre ulteriori operazioni economiche.
2.3. Con il terzo motivo denunciano vizio di motivazione in riferimento determinazione della pena principale e alla quantificazione della provvisionale.
La Corte di appello avrebbe dovuto considerare che il giudice di primo grado, nel determina la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stablire la pena base pe reato, avrebbe dovuto anche motivare l’aumento di pena – di un anno – in relazione al re satellite di bancarotta semplice.
In riferimento alla quantificazione da parte del giudice di primo grado della somma di 150.000,00 a titolo di provvisionale, non è stato soddisfatto il requisito di moti rafforzata, che era necessaria data la rilevante entità della somma.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono infondati.
1.1. Il primo motivo di ricorso è proprio inammissibile perché meramente reiterat dell’impostazione difensiva che nel valutare la ricorrenza dell’esposizione a pericolo conc delle ragioni creditorie ha come unico parametro di riferimento all’istituto bancario tit ipoteca sul bene oggetto della cessione laddove la ricostruzione dei giudici di merito, primo grado, si appunta sul fatto che la cessione è intervenuta senza il versamento corrispettivo, e a fronte di ciò ritiene quindi irrilevante che sul bene medesimo insis vincolo ipotecario in favore della banca.
Il collegio di merito, in particolare, con una lunga ed attenta motivazione, ha spieg ragioni per le quali il pagamento degli immobili dovesse ritenersi simulato e perché il d patrimoniale procurato alla società sia rappresentato “esattamente dal prezzo della vend non riscosso”, mentre “la circostanza che i due immobili fossero gravati da ipoteca è aspetto non incidente sul dato oggettivo della mancata riscossione del prezzo come contrattualmente pattuito”, circostanza certamente idonea di per sé a pregiudicare aspettative creditorie, a minare la garanzia patrimoniale perché a fronte della fuoriusci bene avrebbe dovuto comunque fare ingresso il prezzo pattuito.
Del tutto condivisibile, pertanto, risulta la conclusione che “il gravame ipotecar comportava che la società RAGIONE_SOCIALE potesse cedere i beni senza ricevere il corrispetti Tutto ciò senza considerare la genericità degli aspetti su cui si fonda l’assunto difensiv risultando indicati né l’ammontare del debito ipotecario, né gli eventuali inadempimenti avrebbero assorbito per intero il valore dei beni, essendosi il ricorrente limitato a val la sussistenza dell’ipoteca che nell’ottica difensiva avrebbe di per sé inciso sulla irrilev beni rispetto agli altri creditori.
Il ricorrente ha inteso, per altro verso, sollecitare una diversa valutazione dei profili della vicenda rispetto all’accurato giudizio compiuto dal Tribunale e dalla Corte d’appello
hanno evidenziato come non potesse ritenersi in alcun modo seriamente dimostrato il versamento del prezzo degli immobili ceduti – si badi bene – ai due imputati né attravers assegni citati nell’atto – che avevano ad oggetto somme transitate sul conto della Moneghe per uscirne immediatamente e rientrare nelle casse della società RAGIONE_SOCIALE -, né mediante que due in precedenza emessi dalla RAGIONE_SOCIALE per altra causale – che è comunque soggetto diverso rispetto agli imputati – in favore della società, che nell’impostazione difensiva andr imputati al versamento del prezzo in argomento attraverso l’assunto dell’accollo da pa della RAGIONE_SOCIALE di un debito della società RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE – accollo comunque intervenuto per importo inferiore a quello del prezzo (cfr particolare la sentenza impugnata alle pagg. 9, 01 e 11).
Il motivo è dunque nel suo complesso infondato.
1.3. Quanto al terzo motivo, si osserva che la Corte d’appello ha adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, osservando come la pena base era stata gi determinata nel minimo edittale pari ad anni tre di reclusione e come l’aumento per
continuazione effettuato a mente dell’art. 219 comma 2 I.f. dovesse ritenersi congruo giustificato alla stregua della gravità della condotta che aveva aggravato il dissest diverso tempo.
Quanto alla determinazione dell’ammontare della provvisionale, la Corte di appello ha anz precisato come nella quantificazione in euro 150.000, ossia in un importo inferiore al pre non versato per l’acquisto dei beni, il giudice di primo grado avesse tenuto conto di qu v versato alla curatela dagli imputata nei cui confronta si è proceduto separatamente.
Le doglianze sui profili oggetto del terzo motivo, pertanto, oltre ad essere del tutto gene risultano inammissibili perché tese a sollecitare un nuovo giudizio di merito.
E’ solo il caso di ricordare che secondo la giurisprudenza costante di questa Corte non comunque, impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisi natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liqu dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 – 02).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, per le ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/2/2024.