Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40732 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40732 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME nata a Lamezia Terme il DATA_NASCITA; NOME NOME nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 14 dicembre 2023 della Corte d’appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e per l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Catanzaro, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), riconosciuta la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche, revocata la pena accessoria
dell’interdizione dai pubblici uffici e ridotta la pena accessoria fallimentare revocate le statuizioni civili, ha ritenuto NOME e NOME responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, nn. 1 e 2 e 219, comma 1, nn. 1 e 2 I. fall. perché, in concorso tra loro, la prima in qualità di amministrato di diritto e il secondo quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 5 novembre 2013), avrebbero distratto i be facenti parte del patrimonio della società conferendo l’intera azienda (ad eccezione di quanto precisato all’udienza del 17 gennaio 2018) alla società RAGIONE_SOCIALE (della quale era socio NOME COGNOME), per il valore di euro 28.915 euro, somma ritenuta inferiore al valore reale del patrimonio aziendale. Con l’aggravante di aver cagionato alla società fallita un danno di rilevante gravità.
Il ricorso per cassazione è proposto da entrambi gli imputati. La difesa di NOME COGNOME articola quattro motivi d’impugnazione.
Il primo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, attiene alla qualifi di amministratore di fatto, erroneamente ritenuta dalla Corte territoriale alla luce di una mera procura speciale rilasciata in favore del ricorrente e delle risultanze dell’esame testimoniale del teste di polizia giudiziaria e della curatrice fallimentare Ebbene, il primo non avrebbe svolto alcuna attività diretta a verificare se il COGNOME avesse svolto, concretamente, attività di amministrazione in via autonoma e la curatrice si sarebbe limitata a raccogliere le dichiarazioni rese dal teste di COGNOME.
Il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, attiene alla natura distrattiva del conferimento. Sostiene la difesa che la Corte territoriale, per affermare che l’imprenditore ha approfittato del trasferimento dei beni alla nuova società, in pregiudizio ai creditori, avrebbe dovuto indicare il valore dell’azienda ritenuto corretto. Indicazione tanto più necessaria alla luce: a) del trasferimento, unitamente alle poste attive, anche delle connesse esposizioni debitorie; b) della sostanziale impossibilità della conferente a svolgere ulteriore attività lavorativa e, quindi, a generare utili a vantaggio del ceto creditorio, essendo stato avviato il procedimento di esclusione dal sistema di qualificazione; c) dell’esistenza di una perizia di stima, doverosamente allegata al conferimento. E proprio sotto tale ultimo profilo, nell’evocare un’asserita incompletezza della perizia, avrebbe dovuto considerare, da un canto, che le certificazioni e le attestazioni di qualificazioni sono requisiti propri della singola società (tant’è che la RAGIONE_SOCIALE le ha ottenute ex novo) e, dall’altro, che l’avviamento non è suscettibile di distrazione.
Il terzo, anch’esso formulato sotto i profili della violazione di legge inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, attiene alla sussistenza dell’aggravante contestata e deduce, nuovamente, sotto tale diverso profilo, la
mancanza di uno specifico accertamento dell’effettivo valore del compendio aziendale ceduto e la conseguente impossibilità di valutare l’entità del danno (in ipotesi) conseguente al trasferimento.
Il quarto, in ultimo, formulato sotto i profili della violazione di legge e connesso vizio di motivazione, attiene alla sospensione condizionale della pena, negata nonostante la sostanziale mancanza di precedenti penali e la (contraddittoria) valutazione – offerta dalla stessa Corte territoriale ai fini del determinazione del trattamento sanzionatorio – in termini chiaramente minimali del comportamento tenuto dal ricorrente.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si compone di tre motivi d’impugnazione, formulati in termini sostanzialmente sovrapponibili agli ultimi tre motivi del ricorso presentato nell’interesse del coimputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono complessivamente infondati.
Il primo motivo (proprio del solo ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME) è indeducibile.
Appare opportuno premettere che, sotto il profilo processuale, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell’attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101). Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, rv. 234254).
Ciò considerato, i giudici di merito hanno individuato una pluralità di indici logici e fattuali, estrapolati dalle fonti probatorie (specificamente indicate) assoluto valore sintomatico della qualifica di amministratore di fatto rivestita dal ricorrente.
In particolare:
il rapporto di parentela con l’amministratore di diritto (essendo NOME COGNOME la figlia di NOME);
l’esistenza di una procura speciale rilasciata dall’amministratore di diritto all’imputato, che ha consentito a quest’ultimo di gestire qualsivoglia attività social dal 2009 a maggio 2010;
– la gestione diretta, da un canto, dei rapporti con gli istituti di credito, c clienti e con i fornitori e, dall’altro, della ristrutturazione del debito fiscale e stessa cessione dell’azienda in favore della RAGIONE_SOCIALE (della quale era socio).
Ebbene, a fronte di tali analitiche argomentazioni, la difesa si limita (senza, peraltro, neanche allegare, in violazione del principio di autosufficienza, il relati mezzo di prova) a dedurre circostanze che, in quanto afferenti al contenuto delle dichiarazioni rese dai testi esaminati in dibattimento, si risolvono in una censura non già della motivazione offerta dai giudici di merito nel provvedimento impugnato, ma della valutazione delle fonti di prova utilizzate, peraltro, attraverso un’indebita parcellizzazione del complessivo impianto argomentativo indicato nella sentenza impugnata (neanche censurato in tutti i suoi profili). Non considera, tuttavia, come la possibilità di verificare la conformità allo specifico atto (anche contenuto probatorio) della rappresentazione che di esso offre la motivazione del provvedimento impugnato (consentita dalla nuova formulazione dell’art. 606 cod. proc. pen.), non permette di estendere l’ambito di cognizione di legittimità ad una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove: ogni questione che postuli una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti si pone fuori dal perimetro del vizio deducibile (Sez. 1, n 42369 del 16 novembre 2006, Rv. 235507; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272324), atteso che la selezione dei dati ritenuti rilevanti (all’interno del singolo mezzo di prova e, complessivamente, alla luce dell’intero materiale probatorio raccolto) e la conseguente attribuzione di uno specifico significato probatorio è attività riservata al giudice di merito, insindacabile in se di legittimità se sorretta da motivazione logica e coerente con i dati processuali.
Il secondo motivo (comune ad entrambi i ricorrenti) è infondato.
Va premesso che le diverse condotte nelle quali si sviluppa la bancarotta fraudolenta patrimoniale sono (quanto meno quelle di dissimulazione occultamento, distrazione e dissipazione) diverse modalità di aggressione dello stesso bene giuridico, rappresentato dall’interesse dei creditori alla conservazione della consistenza patrimoniale dell’imprenditore, destinata, dall’art. 2740 cod. civ., a garanzia dei debiti contratti; singole modalità di esecuzione alternative e fungibili di un solo reato (Sez. 5, n. 30442 del 22/06/2006, Preziosa), strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento patrimoniale in danno dei creditori); evento, in cui si concretizza l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi in qualunque forma e con qualunque modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale utilizzato, né la
possibilità di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate in favore della curatela (Sez. 5, n. 4739 del 23/03/1999, Rv. 213120).
Cò che qualifica la condotta sanzionata dall’art. 216, comma 1, n. 1, I. fall., in tutte le sue alternative manifestazioni, è il risultato ultimo, la lesi dell’interesse dei creditori alla conservazione dell’integrità patrimonial conseguente ad un atto di disposizione che abbia determinato una diminuzione economicamente apprezzabile del compendio attivo della società fallita.
Va, però, precisato che non ogni atto dispositivo è, all’evidenza, distrattivo, rientrando il potere di disposizione all’interno delle legittime facol dell’imprenditore. Ciò che caratterizza l’atto distrattivo e lo differenzia rispetto lecita attività di disposizione del suo patrimonio è la sua estraneità rispetto al finalità proprie dell’attività economica e la sua idoneità ad incidere sull’integr del patrimonio sociale. Cosicché, anche l’esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall’ordinamento, può costituire uno strumento di frode in danno dei creditori, laddove, all’esito di un accertamento in concreto, le conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio siano state effettivamente depauperative (Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Di Febo, Rv. 260486), dovendosi valutare la reale incidenza dell’atto sulla consistenza della garanzia patrimoniale offerta ai creditori e, quindi, l’esistenza, l’effettività e l’integrità del r sinallagmatico che sta alla base dell’atto di disposizione (Sez. 5, n. 9430 del 17/05/1996, Gennari, Rv. 205921).
Ciò che rileva, in altri termini, è che una determinata operazione, anche astrattamente riconducibile ad una categoria di atti gestionali leciti e disciplina dall’ordinamento, “per le modalità con le quali è stata realizzata, si presenti come produttiva di effetti immediatamente e volutamente depauperativi del patrimonio (…) ed in prospettiva pregiudizievoli per i creditori laddove si addivenga ad una procedura concorsuale.
Anche il conferimento (attività negoziale astrattamente lecita) delle attività produttive economicamente più rilevanti, quindi, può integrare il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, alla luce della effettiva situazione debitoria della societ determinando per la società conferente (rimasta priva di adeguati mezzi economici) un immediato dissesto in conseguenza dei residui oneri economici non più sostenibili, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale (Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Mei, Rv. 281818; Sez. 5, n. 846 del 04/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284015; Sez. 5, Sentenza n. 20370 del 10/04/2015, COGNOME, Rv. 264078; Sez. 5, n. 42272 del 13/06/2014, Alfano, Rv. 260393).
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Ebbene, il Tribunale ha dato atto che:
a fronte del conferimento dell’intero complesso aziendale (valutato poco più di 28.000 euro), la IEM diveniva titolare del solo 4°/0 della società conferitaria (quota, peraltro, non monetizzata al momento della fuoriuscita della IEM dalla compagine sociale);
il conferimento, avendo per oggetto il core business della società conferente, precludeva a quest’ultima di proseguire nello svolgimento della propria attività, trasferendo, parallelamente- alla nuova – i dipendenti, i macchinari, il know-how e le certificazioni originariamente facenti capo alla RAGIONE_SOCIALE;
le poste attive rimaste in capo alla società conferente (del valore di circa 200.000 euro) erano assolutamente inidonee a sostenere il pagamento dei debiti residui (in gran parte erariali e quantificati in oltre sei milioni di euro), ricompresi nel conferimento;
l’operazione avveniva un anno dopo l’omologazione dell’accordo transattivo con il fisco (che aveva rinunciato al pagamento delle sanzioni e previsto un piano di rientro che contemplava 120 rate mensili, delle quali la RAGIONE_SOCIALE pagava solo le prime due), circostanza che dava atto della piena consapevolezza da parte degli amministratori, della situazione debitoria della società.
Ebbene, le analitiche argomentazioni offerte dai giudici di merito permettono di percepire la valenza distrattiva dell’operazione non solo nell’oggettiva sproporzione esistente tra i beni conferiti e il valore accertato del conferimento (peraltro nemmeno monetizzato al momento della fuoriuscita della IEM dalla RAGIONE_SOCIALE), ma anche nella valutazione del risultato ultimo conseguito all’esito del conferimento: la sottrazione dei potenziali utili connessi alla prosecuzione dell’attività economica e l’oggettivo squilibrio patrimoniale (in danno dei creditori causato alla società conferente, rimasta priva dei mezzi economici necessari per soddisfare i residui oneri finanziari e impossibilitata a proseguire nell’attivi imprenditoriale. In ciò l’oggettiva la lesione dell’interesse dei creditori, l’irrilev – ai fini dell’accertamento della responsabilità – di un’esatta determinazione del valore dell’azienda conferita.
E ciò sul presupposto per cui l’invocato avvio del procedimento di esclusione dal sistema di qualificazione non solo è circostanza che, nella ricostruzione offerta dalla Corte, non risulta compiutamente provata (nei suoi esiti), ma è sostanzialmente irrilevante, non essendo la qualificazione, in sé, condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività economica.
vJ Il terzo vtaTIche questo comune ad entrambi i ricorrenti) è ugualmente infondato.
Questa Corte ha già chiarito che la valutazione del danno, ai fini della sussistenza delle fattispecie circostanziate, deve essere effettuata con riferimento non all’entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì all complessiva diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dal fatto di bancarotta; non in relazione al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell’imprenditore decotto, ma in relazione alla diminuzione – non percentuale ma globale – che la condotta dell’agente ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 12087 del 10/10/2000, COGNOME Muni, Rv. 217403). E, nell’affermare tale principio, con riguardo alla circostanza attenuante di cui al comma tre del citato articolo, la Corte ha precisato che l’entità dell’attivo e delle distrazioni operate non va interamente e dettagliatamente ricostruita, essendo sufficiente dimostrare la distrazione di beni di rilevante entità e l’incidenza di questa, in misura consistente, sul riparto.
Cosicché, per quel che rileva in questa sede, la circostanza aggravante potrà essere integrata anche in presenza di un danno, di rilevante gravità, che rappresenti una frazione “non rilevante” del passivo globalmente considerato, purché, il pregiudizio causato ai creditori, complessivamente considerato, sia esso stesso di rilevante gravità (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274).
Ebbene, la Corte di appello ha ravvisato detto danno (di rilevante gravità) non solo nella ritenuta sproporzione tra il valore di conferimento dell’azienda e quello reale, ma anche e soprattutto nell’irreparabile pregiudizio arrecato ai creditori dalla sostanziale cessazione dell’attività, in assenza di congruo corrispettivo; circostanza che ha menomato irrimediabilmente la capacità reddituale della società, determinando la sottrazione dei potenziali utili connessi alla prosecuzione dell’attività economica e l’oggettivo squilibrio patrimoniale (in danno dei creditori in capo alla società conferente.
Cosicché, anche in questo caso, alla luce di quanto considerato, la circostanza dedotta dalla difesa (l’esatta determinazione del valore dell’azienda conferita) diviene irrilevante.
Indeducibile è, infine, il quarto motivo (comune ad entrambi i ricorrenti).
Va premesso che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostati alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206; Sez. 3, n. 35852 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267639; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, COGNOME, Rv. 263534)
Ebbene, la Corte di appello, nell’esercizio dell’apprezzamento discrezionale ad essa riservato, in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ha negato la sospensione condizionale della pena in ragione della gravità del fatto, della biografia criminale degli imputati e dell’intensità del dolo. E, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, in ciò non può ravvisarsi una sostanziale contraddizione con la determinazione dell’entità della pena in misura corrispondente al minimo edittale. È pur vero che, anche non sussistendo un nesso di necessaria correlazione tra la determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale (in quanto la prima va operata in base ai criteri di valutazione della gravità del reato mentre la seconda si fonda su un giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura), nell’ipotesi in cui il giudice applichi il minimo edittale della pena, con riferimento alla gravità del fatto, e contestualmente neghi la sospensione condizionale della pena sempre in ragione della gravità dei fatti, è configurabile il vizio di contraddittorietà della motivazio (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458), ma la Corte, per come si è detto, non ha indicato quale unico criterio (ai fini del diniego del beneficio) l gravità del fatto: ha fatto riferimento anche agli altri criteri in precedenz evidenziati, che, con riferimento alla coimputata (NOME COGNOME), incensurata, si concentrano, sostanzialmente nella particolare intensità del dolo desunta dal ruolo da questa rivestito.
Tanto rende insindacabile la motivazione e il motivo indeducibile
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1 1 11 settembre 2024
Il Co ‘gli GLYPH estensore
Il Presidente