Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26402 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Savona il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a Savona il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 25/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostitu Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Savona in data 17 ottobre 2022, NOME e NOME COGNOME furono condannati, il primo, alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione e la seconda a quella, condizionalmente sospesa, di 2 anni di reclusione (nonché alle pene accessorie previste dall’art. 216, legge fall. per un tempo pari alla pena principale inflitta a ciascuno) in quanto riconosciuti colpevoli, con l attenuanti generiche equivalenti per il solo NOME COGNOME all’aggravante contestata, dei reati previsti dagli artt. 110 cod. pen. e 223, comma 1, n. 1, 216, comma 1, n. 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, perché, in concorso tra loro, NOME COGNOME in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME
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in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, distraevano i beni dal patrimonio della prima società mediante cessione alla seconda, in data 10 febbraio 2016, di un ramo d’azienda per il prezzo di 210.867,43 euro, da corrispondersi mediante un accollo di debiti non liberatorio, in assenza di un reale corrispettivo; il s NOME COGNOME del delitto previsto dagli artt. 223, comma 1, n. 1 e 216, comma 1, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, perché, nella medesima qualità rivestita nel periodo 2014-2016, distraeva dal patrimonio societario della fallita l somma di 39.938,43 euro, erogata sotto forma di compenso; del delitto previsto dagli artt. 224, comma 1, n. 1 e 217, comma 1, n. 4, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, perché, nella qualità già indicata, cagionava l’aggravamento, quantificato in 136.304,00 euro, del dissesto della RAGIONE_SOCIALE astenendosi dal richiedere la dichiarazione del fallimento in proprio, quantomeno dal 2015, allorché si verificava l’erosione integrale del patrimonio netto, nonché del delitto previsto dagli artt 224, comma 1, n. 1 e 217, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, perché, quale amministratore della società indicata, nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, teneva le scritture contabili in maniera irregolare, non aggiornandole: reati commessi in Savona, in data 28 marzo 2017, data della dichiarazione di fallimento, con l’aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta. Con lo stesso provvedimento NOME COGNOME fu assolto dal reato di cui agli artt. 223, comma 1, n. 1 e 216 comma 1, n. 1, r.d. 267 del 1942 perché il fatto non sussiste.
Con sentenza in data 25 settembre 2023, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 217, comma 1, n. 4, legge fall. perché il fatto non sussiste, p l’effetto riducendo la pena complessiva inflittagli a 3 anni e 3 mesi di reclusione e determinando nella stessa misura la durata delle pene accessorie di cui all’art. 216, legge fall., con conferma, nel resto, delle precedenti statuizioni.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati a mezzo del comune difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettament necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 223, comma 1, 224, comma 1 e 217, comma 1, n. 4, legge fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assoluzione degli imputati e alla mancata riqualificazione dei fatti.
Con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, il ricorso sottolinea la non concludenza, sul piano probatorio, del fatto che la RAGIONE_SOCIALE fosse stata costituita nel novembre 2015 e che essa avesse il medesimo oggetto sociale della
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cedente, né che ella fosse la sorella del coimputato. Ciò in quanto l’unico modo, per la COGNOME, di acquistare uno stabilimento balneare sarebbe stato quello di costituire una società ad hoc; e in quanto non sarebbe stato dimostrato che costei fosse a conoscenza della situazione debitoria della cedente, non potendo tale consapevolezza fondarsi sul mero rapporto di parentela, né che ella fosse edotta di tale situazione in maniera analitica, come dimostrato dal fatto che si fosse accollata quel debito. Inoltre, NOME COGNOME non sarebbe mai stata destinataria di atti giuridici compiuti dal curatore del fallimento finalizzati retrocessione dell’azienda oggetto di cessione nel patrimonio di RAGIONE_SOCIALE
Quanto all’affermazione secondo cui il prezzo di cessione non sia stato corrisposto, in realtà la RAGIONE_SOCIALE si sarebbe accollata il debito verso due istituti bancari che avrebbe in parte già onorato e che starebbe onorando per quanto in scadenza; di tal che le banche, a seguito dell’atto di cessione, avrebbero trovato un nuovo soggetto obbligato. Dunque, non sarebbe stato provato che la società cessionaria, a sua volta, si sia resa consapevolmente inadempiente.
La cessione del ramo di azienda dalla RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe avvenuta per alleggerire il carico debitorio da cui la prima era afflitta, sicché i dovrebbero essere riqualificati in termini di bancarotta preferenziale, rispetto alla quale i creditori avvantaggiati sarebbero le banche.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 114 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione a beneficio di NOME COGNOME nonostante il ruolo marginale da lei ricoperto.
Sotto altro profilo, i ricorsi lamentano, da un lato, la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, senza considerare le condizioni di vita degli imputati e le modalità delle condotte ad essi ascritte; e, dall’altro l la mancata applicazione di una pena prossima al minimo edittale al fine di adeguare maggiormente la sanzione al reale disvalore del fatto, anche considerando l’orientamento di legittimità secondo cui quando il giudice di merito abbia fissato la pena detentiva in prossimità del c.d. minimo edittale, egli è tenuto a motivare diffusamente sulle ragioni per le quali abbia, invece, determinato quella pecuniaria in misura apprezzabilmente superiore al cd. medio edittale.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 12, d.nn. n. 55 del 2014 in relazione alle spese legali liquidate in favore della parte civile, determinate senza osservare le tabelle previste dal predetto decreto.
Benché tale disposizione indichi i «parametri generali per la determinazione dei compensi» (individuati: nelle caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività
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prestata; nell’importanza, natura, complessità del procedimento; nella gravità e numero delle imputazioni; nel numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate; nei contrasti giurisprudenziali; nell’autorità giudiziaria dinanzi c svolge la prestazione), il Tribunale di Savona non avrebbe indicato a quali criteri si sarebbe ispirato e per quale ragione abbia ritenuto di discostarsi dai valori medi, eccedendo anche oltre il massimo. Tanto più che il processo, pur trattandosi di rito collegiale, sarebbe stato estremamente semplice nel suo svolgimento. Anche applicando i valori massimi di cui alla recente modifica apportata con il d.m. 14/07/13-08-22, essi sarebbero stati comunque inferiori a quelli applicati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
La Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente un’ipotesi di «distrazione» nell’operazione consistita nel distacco dal patrimonio sociale della RAGIONE_SOCIALE, senza reale corrispettivo pattuito o versato, di beni di rilevante valore, ossia del ramo d’azienda, costituente il core business della società poi fallita, al quale, dunque, era stata data una destinazione diversa da quella di garantire il patrimonio dei creditori, con conseguente integrazione dell’ipotesi di bancarotta fraudolenta contestata ai due imputati.
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2.1. Invero, la sentenza di appello ha accertato, alla luce della deposizione del curatore e dei documenti acquisiti nel corso dell’istruttoria svolta, che il 10 febbrai 2016, data di cessione del ramo d’azienda da parte della fallita alla RAGIONE_SOCIALE, costituita soltanto il 26 novembre 2015 e di cui NOME COGNOME era legale rappresentate e socio unico, la società cedente aveva registrato una perdita netta di 35.759,00 euro e un patrimonio negativo di 10.775 euro, secondo quanto attestato dal bilancio al 31 dicembre 2015; e che essa presentava i requisiti di fallibilità di cui all’art. 1, legge fall., secondo quanto già riscontrato dalla Cor appello di Genova con sentenza del 21 giugno 2017, con la quale era stato respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento proposto da RAGIONE_SOCIALE Con la cessione del ramo d’azienda, la società si era spogliata di tutti i suoi beni, divenendo di fatto inattiva e perciò impossibilitata a far fronte ai propri debiti. C anche perché la cessione era avvenuta senza alcun effettivo apporto da parte della cessionaria, dato che il corrispettivo, convenuto in 210.867,43 euro, era stato determinato attraverso un accollo non liberatorio, che faceva permanere inalterata l’esposizione debitoria della fallita, contestualmente obbligatasi a rifondere all cessionaria anche i debiti nei confronti dei creditori del ramo d’azienda. E dal momento che la cessione di esso era avvenuta in sostanziale assenza di corrispettivo, i Giudici di merito ne hanno ritenuto la natura distrattiva, avendo l’operazione privato la massa dei creditori delle garanzie offerte dal patrimonio sociale di RAGIONE_SOCIALE, senza che essa fosse liberata dai debiti verso i creditori e verso gli istituti di credito, aleatoriamente affidati ai futuri adempimenti de cessionaria, oggettivamente incapace di offrire solide e autonome garanzie, trattandosi di una società che era stata costituita, poco tempo prima della cessione, con un capitale sociale di soli 1.000 euro. Pertanto, dal momento che il contratto di cessione non comportava la definitiva estinzione di alcuna posizione debitoria in capo alla cedente, la fattispecie non era stata ricondotta al delitto bancarotta preferenziale. Né alcun rilievo poteva assumere il fatto che il bene ceduto poteva essere recuperato dai creditori con l’esercizio di un’azione revocatoria in sede civile, posto che, in tema di bancarotta fraudolenta, il recupero del bene distratto a seguito di azione revocatoria non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell’elemento materiale del reato, il quale – perfezionatosi al momento del distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore- viene indi a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della res rappresenta solo un posterius equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto – avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori. Quanto all’elemento soggettivo, costituto dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, le sentenze di merito hanno ritenuto che tale consapevole volontà sussistesse in capo ai due imputati. Infatti, NOME COGNOME aveva ceduto, senza reale corrispettivo, l’intera azienda; mentre per NOME COGNOME è stato richiamato l’indirizzo di legittimità secondo cui in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (cfr., fra le altre, Sez 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020 Falcioni, Rv. 278156 – 02). Nella specie, le sentenze hanno ritenuto provato che l’imputata, priva di competenze specifiche nel settore in cui operava la cedente, aveva costituito la RAGIONE_SOCIALE solo pochi mesi prima della cessione, allo scopo evidente di rilevare l’azienda del fratello, considerato che la società era stat costituita con un capitale sociale di soli 1.000 euro e che era stata inattiva sino a 25 marzo 2016, quando a distanza di poco più di un mese dall’acquisto del ramo d’azienda, aveva denunciato l’inizio dì attività. L’oggetto del contratto, ch comportava la dismissione dell’intera azienda della cedente, non poteva che rendere palese a NOME COGNOME che l’operazione realizzata aveva determinato il depauperamento del patrimonio sociale di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente pregiudizio dei creditori di detta società, spogliati di ogni garanzia, tanto più ch l’operazione avveniva senza un effettivo apporto alle casse della cedente e senza la liberazione della medesima dal debito verso gli istituti di credito. A ciò aggiunga che l’imputata era sorella di NOME COGNOME; che la stessa, nell’acquistare l’azienda, si era assicurata che i debiti della cedente, diversi da quelli oggetto di accollo, rimanessero in capo alla RAGIONE_SOCIALE; e che la stessa aveva manlevato la cessionaria anche dei debiti di cui quest’ultima sarebbe stata obbligata a rispondere ex art. 2560, comma 2, cod. civ. Su tali basi, dunque, le sentenze di merito hanno ritenuto provato che l’imputata avesse piena consapevolezza della sussistenza di altri debiti e del fatto che, con la cessione RAGIONE_SOCIALE, ne stava distogliendo i beni dalla funzione di garanzia dei creditori. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. A fronte della puntuale ricostruzione della vicenda compiuta dalle due sentenze di merito, le argomentazioni svolte nel ricorso in relazione alla posizione di NOME COGNOME hanno una natura meramente avversativa, sostenendosi la non conducenza degli elementi di prova, senza però prospettare quali vizi inficino, sul piano logico, il ragionamento probatorio articolato dalle due sentenze di merito in ordine alla significativa costituzione della RAGIONE_SOCIALE in prossimità della
cessione del ramo d’azienda, alla identità di oggetto sociale tra la società cedente e la cessionaria, al rapporto di stretta parentela tra i coimputati, agli elementi fatto suggestivi, sul piano indiziario, della sua conoscenza della situazione debitoria della società cedente. Aspecifica è, inoltre, l’ulteriore argomentazione con cui la difesa sottolinea come la RAGIONE_SOCIALE si fosse accollata il debito verso due istituti bancari, con la quale, tuttavia, il ricorso omette di confrontarsi co passaggio motivazionale che sottolinea il carattere non liberatorio dell’accollo e il suo significato ai fini della configurazione della natura distrattiva dell’operazion economico-giuridica di cessione del ramo d’azienda. Del pari, la riproposizione della tesi difensiva secondo cui i fatti ascritti ai due imputati avrebbero dovut essere qualificati in termini di bancarotta preferenziale non si confronta, ancora una volta, con le ragioni che la Corte di merito ha posto a fondamento della propria decisione e con cui ha ritenuto infondata, in diritto, quella prospettazione.
Del tutto generico è, poi, il secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione nei confronti di NOME COGNOME, rispetto al quale la difesa si è limitata a dedurre il ruolo marginal ricoperto dall’imputata, senza nuovamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha posto in luce l’essenzialità dell’apporto causale dalla stessa fornito alle operazioni distrattive, rese possibili proprio dalla sua condott e, in particolare, dalla costituzione della società cui il fratello aveva trasferi ramo d’azienda della RAGIONE_SOCIALE
3.1. Del tutto aspecifico è, poi, il ricorso di NOME COGNOME laddove esso lamenta che le circostanze attenuanti non sarebbero state ritenute prevalenti sulle aggravanti, come invece avvenuto per la coimputata, nonostante le modalità delle condotte da lui tenute e le sue condizioni di vita. Anche in questo caso deve rilevarsi, invero, la puntuale motivazione offerta dalla Corte territoriale, che h evidenziato la totale mancanza di elementi positivi a beneficio dell’imputato, come l’assenza condotte riparatorie, anche minime, che giustificassero, sul piano della condotta susseguente al reato, un positivo apprezzamento del contegno dal medesimo tenuto.
Quanto, ancora, alla mancata applicazione di una pena più prossima al minimo edittale al fine di adeguare maggiormente la sanzione al reale disvalore del fatto concreto, è appena il caso di osservare che la pena inflitta a NOME COGNOME è stata già determinata in misura pari al minimo edittale; mentre rispetto al fratello, la sentenza ha motivatamente richiamato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e, in particolare, l’entità del danno arrecato ai creditori, il dolo particolarmente intens sotteso alla bancarotta distrattiva, la pluralità degli illeciti commessi. Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza delle considerazioni difensive in ordine ai prospettati deficit motivazionali. In ogni caso, tenuto conto che ai due imputati è
stata inflitta unicamente una pena detentiva, non appare pertinente il richiamo difensivo all’indirizzo giurisprudenziale in tema di diversità dei criteri seguiti pe determinazione della pena detentiva rispetto a quella pecuniaria.
Quanto, infine, al terzo motivo di doglianza, con il quale la difesa lamenta la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 12, d.m. n. 55 del 2014 in relazione alle spese legali liquidate in favore della parte civile, che sarebbero state determinate senza osservare le tabelle previste dal decreto, le censure sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.
Va premesso che il giudice, nel liquidare le voci di spesa sostenute dalla parte civile, non è tenuto ad adottare una motivazione specifica sul punto, quando si attenga ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in quanto l’art. 12 del medesimo decreto prevede espressamente che si debba tenere conto dei valori medi (Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894 – 01; Sez. 6, n. 42543 del 15/09/2016, C., in motivazione).
Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza impugnata ha offerto puntuale e articolata motivazione della correttezza della decisione da parte del Tribunale, evidenziando come la sentenza di primo grado avesse liquidato, in favore del RAGIONE_SOCIALE, costituitosi parte civile, la somma complessiva di 7.290 euro a titolo di onorario, oltre le spese generali e gli oneri fiscali, e le spese v per 27,00 euro; e come tale liquidazione fosse avvenuta in applicazione dei valori medi allora vigenti, tenuto conto dell’attività prestata. Nel frangente, la Cort territoriale ha anche precisato che al difensore della parte civile erano dovuti gl onorari per l’attività prestata davanti al Giudice dell’udienza preliminare, nel cors della quale il RAGIONE_SOCIALE si era costituito parte civile. Tali onorari sono st determinati: per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in 2.880 euro in vi dell’applicazione dei valori medi delle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, oltr spese forfettarie e accessori di legge; mentre per la fase del giudizio, sempre applicando i valori medi, gli onorari sono stati quantificati in 3.870 euro. Per tal ragione, la liquidazione complessivamente operata dal Tribunale, pari a 7.290 euro, è stata rispettosa dei valori della tabella, tenuto conto che, applicando la maggiorazione del 20% dovuta per la presenza di due imputati, l’importo dovuto in base ai valori medi, la cui applicazione era giustificata dalla molteplicità relativa complessità delle questioni trattate, sarebbe stato pari a 8.100 euro, ovvero a una somma superiore a quanto liquidato.
Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
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determinazione COGNOME della COGNOME causa COGNOME di COGNOME inammissibilità», COGNOME alla COGNOME declaratoria · dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
5.1. Inoltre, gli imputati devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che devono essere liquidate in complessivi 3.500,00 euro, ai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto – in relazione alle voci precisate nella nota spese depositata – dell’attività svolta e dell questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art. 2, d.m. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all’IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull’imponibile.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500.00, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 19 marzo 2024
COGNOME
Il Consigliere estensore
Il Presidente