Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9105 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9105 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1996/2025
NOME COGNOME
CC – 17/12/2025
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE DI APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Con sentenza del 13 giugno 2024, il Tribunale di Udine aveva condannato NOME COGNOME per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla societˆ RAGIONE_SOCIALEÓ, fallita il 30 agosto 2013.
Secondo il Tribunale, l’imputata Ð amministratrice unica della societˆ Ð avrebbe realizzato le seguenti operazioni distrattive: a) non avrebbe consegnato al curatore fallimentare il denaro in cassa, pari a euro 52,90; b) avrebbe prelevato euro 1.400,00, in data 30 maggio 2013, in assenza di titolo giustificativo; c) nellÕanno 2012, avrebbe versato senza titolo giustificativo la somma complessiva di euro 148.455,00 in favore di “RAGIONE_SOCIALE“; d) nell’anno 2013, avrebbe versato senza titolo giustificativo la somma complessiva di € 31.540,00 in favore di “RAGIONE_SOCIALE“.
Con sentenza del 29 aprile 2025, la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo lÕimputata in ordine alle operazioni indicate alle lettere a) e b) e rideterminando la pena.
Avverso la sentenza della Corte di appello, lÕimputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione degli artt. 216 e 223 legge fall. e 42 e 43 cod. pen.
Sostiene che i trasferimenti di denaro contestati non potrebbero essere qualificati come distrazioni fraudolente, ma costituirebbero operazioni interne a unÕunica realtˆ imprenditoriale. Le due societˆ coinvolte Ð RAGIONE_SOCIALE, di proprietˆ esclusiva della ricorrente, e RAGIONE_SOCIALE, partecipata dalla ricorrente e dal suo coniuge Ð operavano in stretta integrazione funzionale, sotto la direzione e il coordinamento della medesima persona fisica, configurando un Çmicrogruppo di impreseÈ. In tale contesto, i versamenti effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE non rappresentavano atti di depauperamento fraudolento, bens’ finanziamenti infragruppo volti a sostenere la continuitˆ aziendale, generando peraltro un credito della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, regolarmente rilevato dal curatore fallimentare. Si tratterebbe di trasferimenti di denaro a favore di una societˆ del Çmicrogruppo dÕimpresaÈ e, pertanto, si dovrebbe escludere la ricorrenza del dolo di distrazione, inteso come volontaria destinazione dei beni sottratti a uno scopo diverso da quello societario, e si dovrebbe ravvisare, di contro, nelle operazioni incriminate lÕespressione di un disegno gestorio diretto alla realizzazione di vantaggi per il gruppo societario. LÕinterpretazione accolta dalla Corte territoriale sarebbe ancorata a un formalismo contabile ed eluderebbe il principio di offensivitˆ.
2.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione dellÕart. 533 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello non si sarebbe confrontata con il Çcanone del al di lˆ di ogni ragionevole dubbio, in specifico riferimento all'(inesistenza) del dolo di bancarotta patrimonialeÈ.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
1. Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Invero, la fallita RAGIONE_SOCIALE era un soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, le elargizioni della s.r.RAGIONE_SOCIALE. a favore della s.n.RAGIONE_SOCIALE. avevano diminuito la garanzia patrimoniale dei creditori della prima, atteso che, al momento della dichiarazione di fallimento, quelle somme di denaro non erano ricomprese nel patrimonio della fallita, ÇperchŽ erano state utilizzate per finanziare la s.n.RAGIONE_SOCIALE., compiendo, peraltro, unÕoperazione estranea allÕoggetto sociale della RAGIONE_SOCIALE La natura distrattiva dei pagamenti ingiustificati non poteva dirsi Çelisa dalla possibilitˆ per il fallimento RAGIONE_SOCIALE di escutere il proprio credito verso la RAGIONE_SOCIALE, atteso che, comunque, al momento della dichiarazione di fallimento, i creditori della fallita non avevano la disponibilitˆ delle somme perchŽ, appunto, fuoriuscite dal patrimonio della societˆ essendo state versate ad altro soggetto senza alcuna giustificazione causale inerente allÕattivitˆ della societˆ e senza lÕassistenza di una garanzia per la loro restituzioneÈ. La possibilitˆ Çdel fallimento della RAGIONE_SOCIALE di agire nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della stessa imputata, in quanto socia illimitatamente responsabile della RAGIONE_SOCIALE, non elideva il danno, non solo per quanto sopra giˆ osservato, ma anche perchŽ, essendo fallite sia la RAGIONE_SOCIALE che l’imputata in proprio, la RAGIONE_SOCIALE subiva il concorso degli altri creditori della massa fallimentare della s.RAGIONE_SOCIALE e della socia, fallimento della s.n.c. ampiamente prevedibile atteso che i versamenti alla s.n.c. erano stati effettuati negli anni 2012/2013 e nello stesso 2013 la s.n.c. era stata dichiarata fallita nella stessa data della RAGIONE_SOCIALE
I giudici del merito hanno altres’ rilevato che non risultava sufficientemente dimostrata lÕesistenza di un gruppo di imprese e che, in ogni caso, anche a voler ritenere la sussistenza del gruppo, non sarebbe comunque venuta meno la natura distrattiva delle operazioni in questione, atteso che esse non avevano portato alcun vantaggio compensativo a favore della RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 10, sentenza impugnata).
Va rilevato che si tratta di una decisione perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimitˆ, che ha affermato che, Çin materia di bancarotta patrimoniale, la mera circostanza della collocazione della societˆ fallita all’interno
di un gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa societˆ, trasferendo su quest’ultima il risultato positivo riferibile al gruppoÈ (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 25451901).
1.2. Il secondo motivo è inammissibile, atteso che, con esso, il ricorrente si limita, in maniera generica e assertiva, a sostenere che la Corte di appello non si sarebbe confrontata con il Çcanone del al di lˆ di ogni ragionevole dubbio, in specifico riferimento all'(inesistenza) del dolo di bancarotta patrimonialeÈ.
Al riguardo, va ricordato che il canone di giudizio dellÕoltre ogni ragionevole dubbio non pu˜ essere adoperato quale parametro di violazione di legge, perchŽ in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di lˆ dei casi di cui allÕart. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo cos’ al giudice di legittimitˆ unÕautonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimitˆ, infatti, il parametro di valutazione di cui all’art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operativitˆ solo nella fase di merito, quando pu˜ essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimitˆ tale regola rileva solo allorchŽ la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicitˆ della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, DÕUrso e altri, Rv. 270108).
Va, in ogni caso, evidenziato che la Corte di appello ha fornito ampia ed esaustiva motivazione con riferimento allÕelemento soggettivo.
Invero, ha correttamente rilevato che il dolo del delitto di bancarotta per distrazione è generico, essendo sufficiente la consapevole volontˆ di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalitˆ dell’impresa. Ha, poi, posto in rilievo che, nel caso in esame, dalle stesse dichiarazioni dellÕimputata, era emerso che: le somme erano state scientemente destinate al finanziamento della RAGIONE_SOCIALE, perchŽ questa aveva debiti e non poteva ricorrere al credito bancario, con la consapevolezza della diminuzione del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, a esclusivo vantaggio della RAGIONE_SOCIALE; lÕimputata era perfettamente conscia che le due societˆ erano due soggetti giuridici distinti.
2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso, il 17 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME NOME COGNOME