Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6027 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6027 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nata a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 21/02/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentito il difensore;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata del 20 febbraio 2025, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale in sede in data 1 dicembre 2017, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di NOME COGNOME e NOME
r
COGNOME per il reato di bancarotta patrimoniale per distrazione, ai medesimi ascritto al capo a) della rubrica, come precisato all’udienza del 15 settembre 2017, nella qualità di amministratori unici rispettivamente di RAGIONE_SOCIALE – dichiarata fallit con sentenza del 31 ottobre 2012 – e di RAGIONE_SOCIALE, in questo ritenuta assorbita la condotta di aggravamento del dissesto sub b).
Avverso la sentenza indicata della Corte d’appello di Napoli hanno proposto ricorso gli imputati, con unico atto a firma del comune difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità.
Con un primo punto, si denuncia la nullità della sentenza per difetto di correlazione in quanto, a fronte della contestazione della cessione del contratto di vendita con riserva di proprietà di un locale commerciale, la condotta distrattiva è stata, invece, altrimenti individuata nel mancato rinvenimento del prezzo corrisposto, alla stregua di una mera suggestione fondata sui rapporti di parentela tra le parti.
Si deduce, quindi, come l’atto di trasferimento fosse non solo legittimo, ma anche vantaggioso per la società, consentendole di ridurre la propria esposizione debitoria, come ritenuto dalla Corte d’appello civile di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, con la sentenza n. 203 del 19 gennaio 2023, incorporata nel ricorso. La cessione della posizione contrattuale di acquirente, con riserva di proprietà in favore dell’alienante, già facente capo alla fallita, ceduta a RAGIONE_SOCIALE, è stata qualificata come atto liquidatorio, con conseguente irragionevolezza della tesi che ravvisa in tale atto una condotta distrattiva, come emerge anche dall’insinuazione al passivo del solo locatore dei locali commerciali per canoni scaduti.
Ne consegue – ad avviso dei ricorrenti – che l’aver ritenuto consumata la distrazione mediante l’indicazione delle vicende relative al pagamento del prezzo abbia immutato i termini della contestazione, senza che su siffatta alternativa condotta gli imputati siano mai stati chiamati a difendersi.
L’errore di diritto in cui è incorsa la Corte di merito nella qualificazione dell’a ha, inoltre, avuto ripercussioni sulla ritenuta sussistenza del dolo, invece negato nella sentenza del giudice civile, che ha escluso anche la prova del compimento di nuove operazioni da parte di NOME COGNOME in epoca successiva al 1 gennaio 2009, data degli ultimi crediti insinuati al passivo fallimentare, con conseguente difetto di prova di una condizione di incipiente insolvenza all’atto dell’avvicendamento dell’amministratrice COGNOME COGNOME coimputata che ha definito la propria posizione mediante
•- richiesta di applicazione della pena “artefice, con le sue personali sventure, del dissesto della società”.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla sentenza civile già richiamata, nella parte in cu è stata affermata la natura liquidatoria dell’atto di cessione.
2.3. Il terzo motivo deduce la prescrizione del reato, maturata in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata.
Con istanza tempestivamente depositata, il difensore ha richiesto la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
1.11 nucleo essenziale delle plurime censure dei ricorrenti, proposte con il primo motivo, si incentrano sulla contestazione della natura distrattiva della cessione, da parte della fallita RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE, del contratto di compravendita immobiliare, con riserva di proprietà, di un locale sito nel centro commerciale Medi di Teverola; locale che, alla data della contestazione, risultava in uso ad una terza società, riconducibile alla famiglia degli imputati.
In particolare, la natura distrattiva di siffatto negozio è stata ravvisata, nel conformi sentenze di merito, in ragione della gratuità della cessione, risoltasi nella messa a disposizione della cessionaria 3D RAGIONE_SOCIALE del locale commerciale, senza versamento di corrispettivo alcuno in favore della fallita, poiché il prezzo pattuito stato, in parte (per 86.000,00 euro) accreditato su un libretto al portatore mai messo a disposizione della curatela e, per altra parte (pari ad euro 88.000,00), riversato in favore di NOME COGNOME, senza che di siffatto trasferimento si sia rinvenuta giustificazione nel bilancio, nel contesto della nomina, quale amministratore meramente formale di RAGIONE_SOCIALE e socia unica, di NOME COGNOME, rivelatasi ignara delle vicende societarie.
1.1. Così sinteticamente ricostruite le coordinate dei fatti all’odierno vaglio, primo punto del primo motivo di ricorso si rivela infondato.
Premesso che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta previst dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicchè l’indagine volta
accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 – 01), va rilevato come la precisazione delle conseguenze distrattive del contratto di cessione sia, da un lato, implicita nella stessa configurazione genetica dell’imputazione che, riferendosi al trasferimento di un asset aziendale costituente la sede della società commerciale, rimasta nella disponibilità della stessa compagine familiare, delinea le coordinate fattuali di un atto dispositivo pregiudizievole poiché spoliativo del principale ben aziendale; dall’altro, la predetta precisazione è stata rimessa alla garanzia del contraddittorio, avendo gli imputati svolto le proprie difese proprio in ordine all gratuità o meno della medesima cessione, secondo una prospettazione dai medesimi volontariamente offerta e contrastata e, comunque, ampiamente prevedibile.
Non sussiste, pertanto, la prospettata violazione della legge processuale.
1.2. Sono, invece, inammissibilmente formulate le censure che attingono la natura distrattiva della cessione della posizione contrattuale – proposte nel primo e nel secondo motivo – per essere reiterative di doglianze insindacabilmente respinte, oltre che versate in fatto e manifestamente infondate.
I ricorrenti assumono la decisività delle statuizioni rese dalla Corte d’appello civile di Napoli che, nell’ambito del giudizio di responsabilità proposto dalla curatel nei confronti degli amministratori NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha affermato la natura liquidatoria della cessione del contratto, in tesi escludente la contestat condotta di distrazione.
Al riguardo, la sentenza impugnata ha non solo disaminato la decisione del giudice civile, ma ne ha ritratto elementi di conferma della ravvisata distrazione, poiché la stessa Corte d’appello civile, nel qualificare il negozio in termini liquidato e, quindi, ex se “né vietato, né dannoso”, non ne ha affatto escluso la natura distrattiva ed ha, in ogni caso, a sua volta affermato come non vi sia stata prova alcuna dell’effettivo incasso, da parte della società – e sin da quando la medesima era amministrata da NOME COGNOME – e della sorte della somma stabilita a titolo di prezzo della cessione; effettività e destinazione della cui dimostrazione il medesimo era onerato, anche ai fini dell’azione di responsabilità esercitata nei suoi confronti.
Con siffatta articolata motivazione, che valorizza plurimi indicatori di fraudolenza in riferimento all’incipiente insolvenza della fallita all’epoca della cession del contratto; del trasferimento della partecipazione totalitaria a persona del tutt
ignara delle vicende societarie; al mancato reperimento delle somme versate a titolo di prezzo della cessione, i ricorrenti non si confrontano, riproponendo doglianze espressive di mero dissenso e protese ad una rivalutazione dei fatti.
I rilievi difensivi sono, per altro verso, manifestamente infondati.
Questa Corte ha, con indirizzo consolidato, affermato come la qualifica formale dell’atto di cui si assume la valenza distrattiva non rileva ex se, dovendo aversi riguardo agli effetti depressivi che l’atto determina a carico del patrimonio della fall (a titolo meramente esemplificativo si vedano, sulla vendita con riserva di proprietà V. Sez. 5, n. 3392 del 14/12/2004, dep. 2005, Caruba, Rv. 231407 – 01; sull’affitto d’azienda Sez. 5, n. 12456 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279044 – 01; sul contratto di sale and lease back Sez. 5, n. 12748 del 03/03/2020, Antano, Rv. 279198 – 01; sul negozio di locazione finanziaria Sez. 5, n. 3429 del 06/12/2022, dep. 2023, Parlatore, Rv. 284120 – 01), con specifico riferimento alla fattispecie concreta.
Ne discende che, anche sotto tale profilo, le censure dei ricorrenti non colgono i termini della vicenda distrattiva come ricostruiti nelle conformi sentenze di merito senza trascurare alcuno dei temi difensivi sottoposti al confronto tra tesi antagoniste.
2. Il terzo motivo, con il quale si deduce la prescrizione del reato, è aspecifico. I ricorrenti si limitano a predicare l’estinzione del delitto alla data del 9 magg 2024, senza considerare le sospensioni determinate da rinvii su richiesta della difesa per un totale di giorni 316 (dal 20 gennaio al 10 febbraio 2017; dal 5 maggio al 9 giugno 2017; dal 9 giugno 2017 al 19 settembre 2017; dal 20 settembre al 29 novembre 2024), che collocano temporalmente nel 12 marzo 2026 il compimento del termine di prescrizione del reato.
Da quanto sin qui argomentato discende il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente