Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11034 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11034 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CITTANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che, esposti i motivi di ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna ad anni 2 di reclusione, con pena sospesa, inflitta a NOME COGNOME dal Tribunale Collegiale di Palmi in relazione al delitto di bancarotta per distrazione dell’importo complessivo di euro 1.584.877,55 dalla stessa commesso, in concorso ex art. 110 cod. pen. con il marito NOME COGNOME, separatamente giudicato, quale titolare della dell’omonima ditta individuale, dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Palmi in data 02/01/2020.
Contro la sentenza della Corte di Appello l’imputata, per tramite della propria difesa, ha proposto ricorso articolando tre motivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza di legge penale in relazione all’elemento soggettivo del reato di bancarotta per distrazione accertato. Deduce che: a) erroneamente le sentenze conformi avevano ritenuto sufficiente il dolo generico invece che quello specifico; b) comunque, lo stesso dolo generico non era idoneamente dimostrato in relazione alla specifica situazione della ditta individuale, priva di autonomia patrimoniale e gestita in impresa familiare, in cui eventuali violazioni afferenti alle movimentazioni in rilievo dovevano al più ascriversi a colpa della ricorrente nella gestione delle risorse della ditta; c) di rimando si apprezzava la necessità di riqualificare il fatto come bancarotta semplice o, a tutto concedere, preferenziale.
2.2. Inosservanza di legge e vizio di motivazione in ordine all’elemento oggettivo del reato.
In particolare, quanto all’importo (pari ad euro 288.961,38) movimentato mediante il conto n. 9680 presso banca CREDEM, intestato al figlio NOME COGNOME, non era stata acquisita prova che le somme in rilievo provenissero dalla COGNOME. Era stato, di contro, trascurato che NOME COGNOME aveva trasferito alla madre importo anche superiore a quello contestato, pari ad euro 289.215,86 senza rivalutazione.
Quanto alla restituzione del prestito di euro 38.000, in tesi di accusa, effettuato per fini personali ed estranei all’attività d’impresa, si era pretermesso di considerare che il prestito era documentato mentre l ‘ imputazione a causali estranee all ‘ impresa era ingiustificata, avuto riguardo alla promiscuità del patrimonio tra titolare e ditta individuale.
La ricostruzione, inoltre, era avvenuta senza considerare la documentazione prodotta dalla difesa e senza acquisire gli estratti conto bancari.
2.3. Inosservanza di legge penale con riguardo agli artt. 62-bis e 131-bis cod. pen. Deduce che, previa riqualificazione della fattispecie in bancarotta patrimoniale semplice o preferenziale, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131 -bis cod. pen. o, comunque, rideterminare la pena, con riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La difesa ha chiesto l’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo, che cumula oggetti distinti, è inammissibile nella parte in cui si duole della mancata dimostrazione del dolo specifico.
2.1. Secondo una prima linea argomentativa, il ricorso deduce che la sentenza impugnata è incorsa in inosservanza della legge laddove non ha dimostrato il dolo specifico richiesto dalla fattispecie distrattiva contestata.
La prospettazione è manifestamente infondata.
2.2. E’ consolidato l’orientamento secondo cui l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266805 -01). L’assunto, come pure noto, ha trovato specificazione nella indicazione per cui «In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, Sentenza n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763 – 01).
Con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale il dolo specifico di danno ai creditori rileva soltanto in relazione alla sotto-fattispecie di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti ( ‘allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti’ ), qui manifestamente non in rilievo.
2.3. Ricostruito così l’elemento soggettivo della fattispecie astratta, è irrilevante che la contestazione indicasse come la distrazione fosse stata compiuta «allo scopo di creare pregiudizio ai creditori». Si tratta di aggiunta superflua che non incide sull’accertamento del dolo richiesto che rimane quello generico.
Il medesimo primo motivo, sotto ulteriore profilo deduce la carenza dello stesso dolo generico. Carenza che, secondo la articolata prospettazione, doveva farsi discendere, in primo luogo, da l fatto che la promiscuità del patrimonio dell’impresa individuale e quello del suo titolare rendeva incerta e indimostrata la consapevolezza della contestata distrazione. Per altro verso, ulteriore fattore di incertezza doveva individuarsi nella circostanza che la ditta era gestita in impresa familiare, con la conseguente possibilità che le dazioni rilevassero quali importi dovuti verso i collaboratori. Il convergere delle enunciate prospettazioni avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a riqualificare il reato in bancarotta patrimoniale semplice o, in subordine, in bancarotta preferenziale.
Il motivo che, invero, collateralmente introduce in maniera cumulativa, anche ulteriori temi più o meno secondari, di seguito esaminati, è complessivamente infondato.
3.1. La prospettazione introduce in primo luogo, seppure in modo obliquo e indiretto , sotto la prospettiva dell’elemento soggettivo, il tema della distinzione tra bancarotta patrimoniale fraudolenta e quella semplice nel caso di fallimento di ditta individuale , anche con riguardo all’elemento materiale che del dolo deve costituire l’oggetto . Al riguardo merita spendere cenni di inquadramento generale.
3.1.1. In generale , le fattispecie di cui all’art. 216 comma 1 n. 1) L. Fall. e, tra queste, in particolare, quelle della distrazione e dissipazione, si pongono a raffronto con quella contemplata d all’art. 217 comma 1 n. 1) l. fall. che riguarda «l’imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente: 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica». Tipo di reato, quest’ultimo, che è applicabile ed, anzi, esclusivamente riferibile – a ll’im prenditore individuale (cfr. da ultimo Sez. 5 – , Sentenza n. 51242 del 30/10/2019, Rv. 278388 -01).
La sistematica della bancarotta patrimoniale, nel caso di impresa individuale, rinviene la sua peculiarità nella constatazione che questa è priva di autonomia patrimoniale tanto che lo stesso lessico normativo è costruito sulla responsabilità e sul fallimento dell’imprenditore persona fisica.
La giurisprudenza di legittimità, muovendo dalla osservazione che, anche alla stregua dell’art. 2082 cod. civ., l’impresa individuale non ha una soggettività
diversa dall’imprenditore, con il quale essa si identifica, ha osservato come ciò implichi che non vi è alcuna separazione tra il patrimonio dell’imprenditore e quello dell’impresa, sia dal lato attivo che dal lato passivo. Confusione patrimoniale, questa, che, di norma, «rafforza la garanzia dei creditori dell’impresa, che possono soddisfarsi direttamente sul patrimonio personale dell’imprenditore, il quale risponde (anche) dei debiti dell’impresa, in omaggio al fondamentale principio della responsabilità patrimoniale sancito dall’art. 2740 cod. civ., con tutti i suoi beni presenti e futuri. Se, poi, l’imprenditore, anche tenendo conto del suo patrimonio personale, diviene insolvente, è dichiarato il fallimento dello stesso (e non già dell’impresa, che coincide, come evidenziato, con la persona dell’imprenditore), con conseguente (eventuale) soddisfacimento dei crediti secondo le regole del concorso c.d. universale che caratterizzano l’esecuzione forzata collettiva propria delle procedure concorsuali liquidatorie che hanno storicamente avuto il proprio archetipo e modello nel fallimento» (Sez. 5, 18/09/2024, n. 37959).
3.1.2. Più specificamente, con riguardo all ‘ impresa individuale, laddove si è trattato di distinguere tra la bancarotta fraudolenta per dissipazione e quella semplice patrimoniale di cui all’art. 217 comma 1 n. ) cit., la giurisprudenza ha inteso rimarcare come la linea di confine fosse da individuarsi nel carattere assolutamente irragionevole e voluttuario dell’impiego di risorse che connotava la prima.
E’ stato così riconosciuto che gli artt. 216 e 217 L. fall. tengono conto della peculiare situazione che si realizza per effetto della coincidenza tra impresa e imprenditore individuale, in relazione alla quale, per riconoscere il confine tra le fattispecie, si apprezza «l’esigenza di distinguere, ai fini della valutazione sulla sussistenza della relativa responsabilità penale dell’imprenditore (e, in caso affermativo, sulla qualificazione della condotta in termini di bancarotta fraudolenta o semplice), nell’ambito delle spese sostenute dallo stesso per sé o per la sua famiglia, tra: a) spese necessarie per soddisfare bisogni ordinari o straordinari, in quanto correlati ad eventi eccezionali che comportano, in forza dell’id quod plerumque accidit, l’esigenza di sostenere spese talvolta ingenti ed imprevedibili (come, ad esempio, una malattia); b) spese eccessive; c) spese che, perché prive di qualsivoglia giustificazione razionale, esprimono la tendenza dell’imprenditore a dissipare il proprio patrimonio, incurante delle esigenze dei creditori dell’impresa e del dissolversi della garanzia patrimoniale per gli stessi. Posto che le spese sostenute dall’imprenditore individuale per soddisfare bisogni di vita, ordinari o straordinari, propri o dei suoi familiari non possono determinarne la responsabilità penale, lungo il crinale della delicata distinzione tra spese eccessive e dissipazione
patrimoniale si delinea la riconducibilità della condotta dello stesso ai delitti di bancarotta semplice ovvero di bancarotta fraudolenta patrimoniale» (Sez. 5, 18/09/2024, n. 37959).
3.1.3. L ‘ indicazione così richiamata, pur in sé valida nella distinzione tra la bancarotta semplice e quella per dissipazione, merita di essere integrata con alcune precisazioni di sistema , muovendo dall’ovvia premessa che g li artt. 216 e 217 l. fall. sono riferiti entrambi all’imprenditore individuale, tanto da offrire parametro alla bancarotta impropria di cui all’art. 223 comma 1 l. fall. che li richiama. Si tratta di rilievo che, nella sua valenza sistematica, indica come ciascuna delle varie sotto-fattispecie così contemplate sia destinata a trovare applicazione alle vicende dell’impresa individuale.
Discende, in via naturale, dall’area di riferimento dell’art. 216 cit. , il predicato che, anche -ed, anzi, in primo luogo – con riguardo alla impresa individuale, risulta configurabile la figura della distrazione che è essenzialmente riconoscibile nelle condotte con le quali l’imprenditore sottra e, senza adeguata contropartita, risorse all’impresa destinandole ad uno scopo diverso da quello doveroso di garanzia delle obbligazioni di impresa e di impiego nelle attività dell’impresa stessa .
Salva l’esigenza di una verifica concreta anche del peculiare atteggiarsi degli indici di fraudolenza nella particolare situazione, quindi, è dato affermare che, anche nella ditta individuale, la distrazione è integrata dal distacco della risorsa dalla funzione di garanzia e/o dell’impiego della medesima in direzioni estranee all’impresa ed al patrimonio della stessa, pur confuso con quello dell’imprenditore. In tal senso, è dato valorizzare anche la nozione generale di indici di fraudolenza per comprendere se l’impiego costituisca una ordinaria e consentita destinazione ad interessi personali e familiari ovvero si ponga in immediata tensione con uno stato di crisi potenziale o attuale dell ‘ impresa.
In altri termini, senza che si debba cadere in una implicita trasformazione della fattispecie da reato di pericolo concreto a reato di danno, la stessa distinzione della nozione di distrazione con altre contigue nel panorama proprio della ditta individuale comporta una più specifica valorizzazione di indici che distinguano l’operazione da quelle consentite di gestione del proprio patr imonio da parte dell’imprenditore individuale.
3.2. Definito così l’oggetto materiale rispetto al quale deve vagliarsi l’esistenza del dolo, nel caso di specie, allora, è dato constatare che già la sentenza di primo grado ha riconosciuto come, in una situazione di crisi di impresa, in particolare determinata da illiquidità, la COGNOME, con ripetuti atti, aveva utilizzato il significativo importo di euro 1.584.877,55 per impieghi di cui non era dimostrata
la relazione con interessi ed obblighi di impresa. Ha anche osservato come il fatto che buona parte delle somme fossero state distratte in favore di famigliari fosse dirimente, avuto riguardo al carattere esorbitante dei versamenti in rilievo che non avrebbero trovato giustificazione nemmeno laddove si fosse trattato di remunerazioni lavorative. Circostanze, queste, di cui la ricorrente era pienamente consapevole, secondo il Tribunale, anche con riguardo ai riflessi negativi sulle garanzie dei creditori.
La valutazione è stata in tal senso rinforzata dalla Corte di Appello che ha osservato come non potesse condividersi l’assunto della difesa circa la mancanza di dolo nel caso concreto, «atteso che l’imputata era ben consapevole della crisi debitoria della farmacia, che si trascinava da anni, e persino durante il fallimento ha operato con distrazioni e prelievi a fini personali e familiari del tutto estranei alle ragioni commerciali della ditta ».
Si tratta di spiegazione che appare coerente ai principi sopra enunciati, rispetto alla quale il ricorso nemmeno compiutamente si confronta e, comunque, non offre argomenti capaci di confutare la conclusione esposta.
3.3. In stretta sequenza, manifestamente infondato, oltre che aspecifico, si mostra il collaterale argomento secondo cui la ricorrente poteva non essersi avveduta della natura distrattiva delle proprie condotte.
La genericità si apprezza sul piano intrinseco posto che la deduzione è priva, ab origine , di qualsiasi allegazione in punto di destinazione delle risorse, prospettazione che pare necessario complemento alla stessa argomentazione così proposta.
Pari genericità risulta sul piano estrinseco in quanto il ricorrente nemmeno si confronta con le argomentazioni offerte dalle due sentenze conformi di condanna che hanno esposto come ingenti risorse fossero state dirottate dalla COGNOME verso destinazioni estranee all ‘ impresa in un contesto di crisi anche di liquidità ed in modo che palesava la consapevolezza in cui il dolo generico era idoneamente riconoscibile.
La deduzione è poi manifestamente infondata in quanto evoca la rilevanza di un errore che cade direttamente sugli elementi integrativi del precetto penale.
3.4. Generica e manifestamente infondata risulta la censura secondo cui la sentenza impugnata sarebbe pervenuta a conclusioni erronee in quanto avrebbe ignorato la ricorrenza, nell ‘impresa fallita, della forma dell’ impresa familiare che avrebbe comportato anche una giustificazione delle movimentazioni finanziarie incriminate quali contributi versati ai collaboratori.
3.4.1. Il ricorso, pur non nominandolo espressamente, prospetta un vizio di motivazione introducendo una ricostruzione che non trova spazio nel dato testuale della sentenza e che nemmeno è idoneamente versato nella presente sede di impugnazione mediante la deduzione di travisamento della prova.
Al riguardo, in generale, merita rammentarsi che «La rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c); b) per il disposto dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugNOME, nel senso che esso deve essere “interno” all’atto – sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l’accoglimento dell’una esclude l’altra e viceversa; c) il vizio di motivazione della sentenza, per il disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) può altresì emergere dalla lettura di un atto del processo. In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienza dell’impugnazione, è onere della parte procedere alla allegazione dell’atto specificato che viene messo in comparazione con la motivazione; d) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; e) il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell’art. 192 c.p.p. ovvero all’invalidità o alla scorrettezza dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di
inferenza tra le stesse e le conclusioni» (Sez. 2I, 18/02/2020, n. 11992. Cfr. anche Sez. 3, 27/10/2023, n. 50300).
3.4.2 . Nel caso di specie, l’esistenza di una impresa familiare, la sua concreta conformazione, la specifica composizione delle varie posizioni individuali dei collaboratori costituiscono temi che, in nessun modo, emergono dal testo delle sentenze che si limitano a menzionare come il coniuge del ricorrente, NOME COGNOME, fosse registrato nei conti di mastro quale collaboratore e come le dazioni ai familiari, ove pure questi fossero da inquadrarsi quali collaboratori, eccedevano manifestamente qualsiasi proporzione.
A fronte di ciò nemmeno è idoneamente dedotto un travisamento di prove specificamente individuate che siano capaci di colmare la lacuna dimostrativa.
3.5. Da quanto esposto consegue anche l ‘ infondatezza del motivo in esame che si duole dell’errore della sentenza impugnata laddove ha omesso di riqualificare la fattispecie contestata o in bancarotta patrimoniale semplice o, in linea subordinata, in bancarotta preferenziale.
Discende appunto in via immediata dalle considerazioni svolte che la Corte di appello ha correttamente motivato sulla ricorrenza degli elementi costituitivi della bancarotta per distrazione, con ciò ponendo affermazione che implicitamente ed in via di immediata necessità logico-giuridica, metteva fuori campo la possibilità di operare la riqualificazione invocata
Secondo non contrastato indirizzo di legittimità, «L’omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell’impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l’impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la “ratio decidendi” della sentenza medesima » (Sez. 1 – , Sentenza n. 30257 del 12/06/2025, Rv. 288566 -01. Cfr ex multis : Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841 -01; Sez. 2 – , Sentenza n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593 – 01 ).
3.6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il motivo in esame, nei contenuti nello stesso promiscuamente cumulati, deve essere disatteso siccome in parte inammissibile, in parte infondato.
Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
4.1. Quanto all’importo (pari ad euro 288.961,38) movimentato mediante il conto n. 9680 presso banca CREDEM, intestato al figlio NOME COGNOME, il ricorso deduce che non era stata acquisita prova che le somme in rilievo provenissero dalla PANATO. Era stato di contro trascurato che NOME COGNOME aveva trasferito alla madre importo anche superiore a quello contestato, pari ad euro 289.215,86 senza rivalutazione.
Quanto alla restituzione del prestito di euro 38.000, in tesi di accusa, effettuato per fini personali ed estranei all’attività d’impresa, il ricorso assume che si era pretermesso di considerare che il prestito era documentato mentre la imputazione a causali estranei alla impresa era ingiustificata, avuto riguardo alla promiscuità del patrimonio tra titolare e ditta individuale.
4.2. La censura relativa alla somma di euro 38.000 è infondata.
4.2.1. Secondo la motivazione del Tribunale, confermata dalla Corte d’appello, si era trattato di somma con cui era stato restituito un prestito personale, conclusione fondata sulla carenza di indici di corrispondenza dell’operazione ad interessi dell’impresa nonché sulla mancata confutazione da parte dell’imputata. Risultanze che fondavano la conclusione secondo cui si verteva al cospetto di fatto distrattivo.
4.2.2. Rispetto alla conclusione così posta, in termini coerenti con i principi applicabili in materia nonché privi di contraddizioni ed illogicità, il ricorso si limita ad addurre assertivamente altro inquadramento secondo prospettazione che non è ammissibile nella presente sede.
Costituisce, in effetti, ius receptum che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). Peraltro, l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve
essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
La censura in rilievo, quindi, nel suo carattere assertivo di ricostruzione differente a quella assunta dal provvedimento impugNOME si mostra priva di contenuti vagliabili nella presente sede e risulta, comunque, infondata.
4.3. Il motivo è inammissibile anche in relazione al suo residuo oggetto, seppure per ragioni differenti.
Con riguardo, appunto, all’importo di euro 288.961,38 movimentato mediante il conto n. 9680 presso banca CREDEM, intestato al figlio NOME COGNOME, la sentenza del Tribunale ha testualmente osservato che la distrazione era posta in dubbio dalla difesa «per le cifre che sarebbero state distratte sul conto del figlio dell’imputata e poi successivamente spese. Si è chiarito che tale presunzione deriverebbe dal fatto che in altre occasioni la donna avrebbe utilizzato il conto personale del figlio e che questi non vantava redditi così importanti per le somme che transitavano sul suo conto. Se ne è dedotto che tali importi venivano detratti dal conto della ditta e poi versati su quello del figlio. Secondo il collegio tale ragionamento privo di fondati elementi di prova e solo deduttivo rimane mera ipotesi investigativa». Di seguito, il Tribunale ha escluso fondamento a siffatta porzione di accusa. Nella conclusione finale, poi, ha considerato realizzato un unitario fatto distrattivo che, quindi, è da intendersi d imensioNOME all’interno dalle esclusioni così imposte. D’altro canto, i l trattamento sanzioNOMErio è stato commisurato sul minimo.
Ne consegue che, già in sede di appello, faceva difetto l’interesse della attuale ricorrente ad impugnare in parte qua la sentenza del Tribunale che, sul punto, aveva escluso la distrazione. Ciò con originaria inammissibilità del motivo che può essere rilevata nella presente sede ai sensi dell’art. 591 comma 4 cod. proc. pen.
Il terzo motivo, nella sua enunciazione letterale, ha riguardo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e nell’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il motivo è manifestamente infondato.
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità è formulata sulla premessa esplicita e, comunque, giuridicamente necessitata, della previa
riqualificazione della fattispecie, posto il carattere ostativo della pena edittale prevista per la fattispecie di cui all’art. 216 comma 1, n. 1) l. fall. qui contestata.
Dalla conclusione con cui si è esclusa la riqualificazione, quindi, discende, in via immediata la infondatezza della prospettazione e la validazione della determinazione impugnata.
Quanto alle attenuanti generiche, è sufficiente osservare che le stesse risultano riconosciute ed applicate nella massima estensione già dalla sentenza di primo grado.
Il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME