Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13299 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13299 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 15/06/1976
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE d’APPELLO di BARI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
udito l’avvocato NOME COGNOME nell’interesse della parte civile RAGIONE_SOCIALE che si è riportato alle conclusioni, depositate in uno a nota spese, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputatc al pagamento delle spese processuali;
uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’interesse d ricorrente NOME COGNOME che hanno illustrato i motivi dei rispettivi ricur3i e ne hanno chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa il 24 ottobre 20 a3, confermava quella del Tribunale di Foggia che aveva ritenuto la responsabi ità penale di NOME COGNOME perché, nella sua qualità di amministratore un cn e rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita con sentenza del 11 gennaio 2017, distraeva, dissimulava e dissipava in tutto e in parte i suoi beni.
In particolare, le condotte contestate consistevano per un verso nella ces5;i1: alla società RAGIONE_SOCIALE, al Tarquinio riconducibile, gran parte dei beni mobil di proprietà della fallita, come da fattura di vendita n.1/2016 del 14.11.2016, mente importo di euro 60.000,00 oltre Iva; per altro verso, nella utilizzazione di ingc: nti risorse finanziarie, per scopi del tutto estranei all’oggetto sociale, con l’acquis.1:( di due imbarcazioni di lusso, sostenendo costi per euro 2.175.271,12.
I ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME sono l’uno presentato dall’avvocato NOME COGNOME l’altro dall’avvocato NOME COGNOME: i re a :iVi motivi saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivaz one, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso proposto dall’avvocato COGNOME è articolato in quattro mot v!.
3.1 II primo motivo lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 521, comma 2, 522 e 604 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.
Lamenta il ricorrente che la sentenza di primo grado abbia effettuato una mutatio libelli quanto alla condotta contestata nella seconda pa -te dell’imputazione, consistente nell’acquisto di due imbarcazioni per finalità estrar ee all’oggetto sociale. Tale condotta è stata ritenuta comunque sussistente, a seguito dell’istruttoria dibattimentale, pur a fronte della dimostrata modifica dell’ogge sociale che andava a ricomprendere anche l’attività di trasporto nautico, quinti l’attività in funzione della quale erano state acquistate le imbarcazioni.
Il motivo rileva, quindi, la violazione degli artt. 516, in quanto il pubbl co ministero avrebbe dovuto modificare l’imputazione, 521, comma 2, cod. prgc. pen., poiché il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la radicale difformità fra il ‘a to contestato e quello ritenuto e trasmettere gli atti al pubblico ministero: dal he anche la nullità ex art. 522 cod. proc. pen.; infine, la sentenza impugnnta incorrerebbe nella violazione dell’art. 604 cod. proc. pen., a fronte di un motIvo specifico di appello, avendo la Corte di secondo grado, offrendo una erri ita motivazione, fondato la responsabilità dell’imputato sulla circostanza che la
modifica dello statuto sarebbe stata solo formale, per quanto emerso relazione del curatore.
Ma sul punto, osserva la difesa, la sentenza impugnata incorrEi in travisamento, in quanto non nella relazione del curatore, bensì nella deposi;:k ne di quest’ultimo, si evidenziava la natura strumentale dell’ampliamento dell’oggetto sociale, e ciò avrebbe dovuto condurre il pubblico ministero a operare le he dell’imputazioni necessarie, non intervenute, consentendo di integrare all’imputato la lista testimoniale, ovvero di poter accedere ai riti alternativi.
3.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge quanto al delitto di bancarotta patrimoniale, nonché vizio di motivazione anche per travisamento omissivo.
La censura si concentra sulla prima parte della condotta in contestazione, relativa alla cessione dei beni da parte della fallita alla RAGIONE_SOCIALE
La sentenza impugnata risulta ritenere la bancarotta da dissimulaziora:!, in quanto il contratto stipulato per la cessione dei beni aziendali risultenA:be simulato, per un verso non essendo stati trasferiti materialmente i b n mi all’acquirente, per altro non avendo quest’ultimo pagato il prezzo.
La difesa osserva come la Corte di merito non abbia considerato che il prei , zo era stato pattuito e quindi da versare a rate a partire dal luglio 2017, quindi successivamente alla dichiarazione di fallimento del gennaio dello stesso ani io, come emergeva dalla trascurata consulenza dell’esperto della difesa; il prEz,:o, inoltre, era superiore a quello di mercato in quanto accresciuto per la conse -itita rateizzazione e, infine, il pagamento era avvenuto dopo il fallimento per ro valore dei beni e prima della scadenza dell’ultima rata.
Tali elementi sarebbero stati trascurati dalla sentenza impugnata, che ha tratto la natura simulata della vendita dall’omesso pagamento, senza confron:arsi con le emergenze rappresentate dalla difesa.
Come pure illogica risulterebbe la motivazione nella parte in cui fonda la dissipazione sulla circostanza che l’intenzione genetica della acquirente sarebbe stata quella di non pagare, intenzione smentita invece dall’intervenuto successivo pagamento. Ciò comprova l’illogicità dell’argomento, pure speso dalla Code territoriale, che l’acquirente non offriva garanzie in ordine all’adempimEn .o, trattandosi di società non operativa.
Inoltre, alcun pericolo per il ceto creditorio ebbe a verificarsi, tanto cl -e la curatela ebbe a vendere alcuni beni all’asta e per altra parte il prezzo fu paga :ci in misura superiore al reale valore dei beni.
Quanto all’elemento psicologico nessuna motivazione viene fornita dalla sentenza impugnata.
3.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, E in:he per travisamento, questa volta quanto alla seconda parte della contestazione, anche in ordine alla esclusione della riqualificazione in bancarotta semplice.
Con il motivo dì appello veniva evidenziato il difetto di prova quanto all’elemento oggettivo e soggettivo, oltre che la circostanza che alcuna distra2lime era intervenuta in quanto il curatore aveva rinvenuto la seconda imbarcaziomr la prima era stata oggetto della permuta- e dalla vendita della stessa aveva t n tto il necessario per la soddisfazione dei creditori della fallita.
La sentenza impugnata rilevava come sulla base delle emergenze – modi ica strumentale dell’oggetto sociale, mancato svolgimento dell’attività di tras rto nautico, dichiarazione di Tarquinio quanto all’utilizzazione personale d’Aie imbarcazioni – fosse integrata la prova del delitto di bancarotta fraudolenta.
La difesa, invece, rappresenta che la modifica dell’oggetto sociale avvenne quando l’acquisto del natante non era ancora perfezionato. Inoltre, le richiarìate dichiarazioni di COGNOME sono in sé non comprovanti la distrazione e, comunciJe, sono riportate in modo parziale, avendo l’imputato successivamente dichiarato 1:he la società era in procinto di iniziare le attività nel settore nautico, il che a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, risultava confermato dall’invio del business plan ad una società di intermediazione nautica.
Inoltre, il travisamento riguarderebbe anche le dichiarazioni del consu e ite della difesa, che rappresentava come all’atto dell’acquisto della p ri na imbarcazione la situazione della fallita fosse florida e, dunque, non tale da poter ritenere messe in pericolo le ragioni del ceto creditorio, argomento con il qual la Corte di appello non si sarebbe confrontata.
Quanto al profilo soggettivo, la motivazione risulterebbe per un ve -so tautologica, in quanto il dolo viene tratto dalla condotta in sé e dalla natura strumentale dell’ampiamento dell’oggetto sociale; mentre le argomentazion he traggono la prova del dolo dalla situazione di crisi della società dal 2012 risultE no smentite dalle emergenze oggetto di travisamento per omissione: in particolan la Corte di appello non avrebbe tenuto in conto le valutazioni del consulente di parte, la circostanza che l’istanza di fallimento proposta nel 2013 fu poi revocata COGNOME creditore a seguito di transazione, la società fallenda sarebbe quindi vent.. ti.1 a trovarsi solo dal 2014-2015 in una situazione di crisi progressiva.
Anche l’attenzione focalizzata sull’anno 2014 – anno della permuta GLYPH Ila prima imbarcazione con la seconda – risulterebbe errata, perché trascura chi? il primo acquisto dell’imbarcazione avvenne nel 2010,, anno in cui la situazione della società era ben più florida.
La violazione di legge consegue al non aver considerato – la sentEi za impugnata – che il dolo deve riguardare la consapevolezza della destinazione
diversa rispetto alle finalità dell’impresa e del pericolo concreto conseguente all’operazione gestionale, come pure verrebbero trascurati i principi in terra di indici di fraudolenza e la necessità che l’agente si prefiguri il fallimento come conseguenza della operazione distrattiva, a fronte della situazione patrimo male della società. In sostanza, non ogni atto di diminuzione del patrimonio intecira reato se la società è in bonis.
Ne consegue anche la natura viziata della sentenza in relazione alla marcita derubricazione del delitto da bancarotta fraudolenta in semplice per operazioni di manifesta impudenza ex art. 217 I. fall.
3.4 Il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione all’ome so riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per difetto di motivazione, nonché in relazione al trattamento sanzionatorio e alle pene accessorie, oltre c.he vizio di motivazione.
La sentenza di primo grado aveva negato le circostanze attenuanti generi( he non confrontandosi con i dati positivi, quali quelli del comportamento collaborativo dell’imputato, del fallimento per una crisi del settore delle energie rinnovatili, dell’assenza di danno effettivo per i creditori, del rinvenimento dei beni della falli :a.
La sentenza di secondo grado non offrirebbe alcuna risposta ai motivi di appello sul punto, cosicché la motivazione risulterebbe apparente, non potendc:i le due sentenze integrarsi, in assenza di argomentazioni adeguate anche in quella di primo grado.
Il ricorso proposto dall’avvocato COGNOME è articolato in sei motivi.
4.1 Il primo motivo è sovrapponibile al primo del ricorso dell’avv. COGNOME, rappresentando come le operazioni di acquisto delle imbarcazioni siano stiii te ritenute eccentriche rispetto non all’oggetto sociale formale, bensì rispetto a quello sostanziale, il che rendeva non prevedibile l’evoluzione dell’imputazione.
4.211 secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 2 , 1;; 9bis e 2480 cod. civ. e vizio di motivazione.
In primo luogo, la violazione di legge conseguirebbe alla circostanza che la nozione di oggetto sociale sostanziale, di creazione giurisprudenziale e dottrininle in sede civile, non prevista dalle norme codicistiche, non si attaglia al caso di specie, mentre viene utilizzata dalla sentenza impugnata.
Anche contraddittorio sarebbe il riferimento che la Corte di appello compie ai benefici fiscali – costi deducibili – per la società, il che collide con la nati. ra strumentale della modifica dell’oggetto sociale e dissipativa dell’acquisto delle imbarcazioni, nel senso che l’operazione consentiva un beneficio fiscale per la società e non per l’imputato, quindi coerente con l’interesse sociale.
4.3 Il terzo motivo, ripercorrendo alcuni argomenti del terzo motivo del pri -no ricorso, lamenta vizio di motivazione per l’imprevedibilità del dissesto al momento dell’acquisto dell’imbarcazione, per l’omessa valutazione del business ,:gan, elemento decisivo, come anche delle dichiarazioni del consulente tecnico della difesa.
Quanto al primo profilo la sentenza impugnata non si confronta con il Un po trascorso fra gli atti di gestione e il dissesto e con la sopravvenuta crisi del se :tre eolico, oggetto sociale originario. Sono stati trascurati i dati forniti dal consulente della difesa, per cui nel 2009 furono conclusi due accordi che avrebbero dato liquidità immediata alla società, che versava in quel momento e successivamente in condizioni floride.
Inoltre, NOME introdusse un nuovo progetto, in sé non sindacab le in quanto esercizio di discrezionalità scelta imprenditoriale.
Anche sul dolo la Corte di appello incorrerebbe nei deficit motivazionali dal terzo motivo del primo ricorso, che vengono riproposti.
4.4 Il quarto motivo lamenta violazione di legge per omessa riqualifica; ii:, ne della condotta in quella di bancarotta semplice e per motivazione apparen:e in ordine all’elemento psicologico.
Lamenta il ricorrente che si verterebbe in tema di imprudenza e non di dolo.
4.5 Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla prima parte dell’imputazione, in ordine al profilo oggettivo e soggettivo del reato.
La Corte di appello non ha valorizzato che il contratto di cessione dei br?.ni aziendali non fu messo in esecuzione per evitare un danno ai creditori e che i I2 , ?.ni furono tutti rinvenuti, il credito comunque riscosso da parte della curatela, i :he escluderebbe la natura distrattiva della cessione. In sostanza, sarebbe da escludersi la natura fittizia dell’operazione, difettando un depauperamei ito patrimoniale, vertendosi l’operazione solo nella sostituzione di elementi attivi lel patrimonio, il diritto di credito in luogo di beni venduti.
4.6 Il sesto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla marcita concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatprio, richiamando gli argomenti proposti dal quarto motivo del primo ricorso.
I ricorsi sono stati trattati con l’intervento delle parti, che hanno condi., so come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono parzialmente fondati nei termini che si indicheranno a seg il ^e.
I primi motivi dei ricorsi sono sostanzialmente sovrapponibili e pos seno essere trattati congiuntamente.
2.1 Va premesso che non si verte in tema di riqualificazione giuridica del f11;:o.
La contestazione originaria prevedeva in via alternativa il riferimento Ile condotte distrattiva, dissipativa e dissimulativa, da riferirsi nello specifico Ile azioni in concreto contestate, relative alla cessione dei beni alla RAGIONE_SOCIALE (prima parte dell’imputazione) e all’utilizzo di risorse finanziarie «per scopi ileF tutto estranei all’oggetto sociale» quali l’acquisto di «due imbarcazioni di I;o, sostenendo costi per C 2.175.271,12».
Pertanto, la Corte di appello colloca la condotta ora in esame in q .11: Ila dissipativa (fol.5), superando l’incertezza della sentenza di primo grado che cri: si riferiva a quella distrattiva (fol. 4) ora richiamava anche quella dissipativa (fol. 5).
Tale ultima incertezza, oltre a non essere oggetto di contestazione specif ca in ordine al profilo della riqualificazione, comunque non risulta integrare alcuna nullità, in quanto le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla no mia, cosicché non dà luogo a nullità per violazione dell’art. 429 cod. proc. peli, la formulazione di contestazioni alternative nel decreto che dispone il giudizic,, né integra violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per una sola di tali condotte, trattandosi di contestazione di maggiore garanzia, che pone l’imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e di esercitare in maniera piena e consapevi)le il diritto di difesa (Sez. 5, n. 21860 del 12/03/2024, COGNOME, Rv. 286503 – 1; conf. N. 46204 del 2004 Rv. 230386 – 01).
Quanto alla lamentata violazione delle norme processuali (artt. 516, 522, E,D4 cod. proc. pen.), la Corte di appello a buona ragione rileva come non si ver:a in tema di una trasformazione radicale del fatto contestato, ritenendo che nes:;una lesione del diritto di difesa si fosse verificata, in quanto la ‘novità’ era emersa ;ia dalla relazione del curatore ex art. 33 I. fall. sia anche dall’istrut:oria dibattimentale dal dibattimento («…era circostanza ampiamente emersa nel com so dell’istruttoria dibattimentale…», così si legge al fol. 5 della sentenza impugnati).
La difesa lamenta la trasformazione del fatto ritenuto rispetto a qua° contestato in ordine alla estraneità dell’acquisizione delle imbarcazioni rispe:to all’oggetto sociale, come indicata nella contestazione originaria.
Osserva questo Collegio come effettivamente – come rileva la sent ,:1 za impugnata – già il curatore fallimentare nella relazione ex art. 33 I. fall. -disponibile per questa Corte di legittimità in quanto allegata al ricorso, veder d )si in tema di error in procedendo (cfr. Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, 220092) – dava conto dell’esistenza di un «restante contenuto dell’ogce:to
sociale» che però il curatore non veniva preso in considerazione dall’ausiliario, in quanto l’attività della società si era dipanata solo nell’ambito delle energie rinnovabili e non nelle attività ulteriori pure formalmente indicate.
A ben vedere, quindi, l’esclusione dall’oggetto sociale ‘formale’ dell’acq.im ;to delle imbarcazioni nasce già dal confronto che il curatore compie (foll. 6 e 23: 1::on l’oggetto sociale effettivamente perseguito.
In disparte la correttezza di tale argomentare, che sarà oggetto degli ulteriori motivi di ricorso, resta il dato che l’imputato fin dalla lettura della relazione ‘lei curatore aveva contezza che quest’ultimo aveva tralasciato parte dell’ogge sociale, ritenendolo solo formalmente indicato e non sostanzialmente persegui:o. Tali conclusioni del curatore rifluiscono, poi, nella definizione del cap:i di imputazione.
Pertanto, la difesa aveva contezza della difformità fra oggetto formale e sostanziale, già evidenziata dal curatore, da intendersi riferita alla pa -te dell’oggetto sociale effettivamente perseguito e quello solo formalmente indica:o. Cosicché questo profilo esclude che la distinzione introdotta nella senten2a di primo grado costituisca una ‘novità’ integrante nullità della decisione per difformità rispetto all’imputazione.
D’altro canto, costante è l’orientamento di questa Corte che ritiene Ch2. in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiari ,. e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di dilksa da parte dell’imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo pe – il tramite del capo d’imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale, fra i quali non può non annoverarsi anche la relazion E! ex art. 33 I. fall. (da ultimo, Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 05/03/2024, 286023 – 01; conf.: N. 16993 del 2020 Rv. 279090 – 01, N. 35964 del 2015 I:.v. 264877 – 01, N. 36438 del 2015 Rv. 264772 – 01, N. 2741 del 2016 Rv. 265825 01, N. 10033 del 2017 Rv. 269455 – 01, N. 6335 del 2014 Rv. 258948 – 01, N. 51248 del 2014 Rv. 261741 – 01).
2.2 Ad ogni buon conto, seguendo l’argomentare dei motivi di ricorsc , ;u1 punto, comunque non si verterebbe in tema di una trasformazione radicale c pri lesione del diritto di difesa, come ritenuto dalla Corte di appello.
L’art. 516 cod. proc. pen. – che prevede il dovere di modifica dell’imputazione, che secondo la difesa sarebbe stata omessa nel caso in esame – viene richiamato dalle norme che regolano l’esito del giudizio: l’art. 521, cie impone al giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero se il fatto em ad so dall’istruttoria è diverso da quello contestato; l’art. 522, per il caso in Clli la
sentenza sia emessa per un fatto diverso e, dunque, in violazione del principii:: di correlazione fra contestazione e decisione.
Tutte tali disposizioni richiedono di valutare se il fatto come erre so dall’istruttoria sia diverso da quello contestato e, pertanto, soccorre a riguardo l’autorevole principio che rileva come la diversità debba avere i caratteri d’Alla trasformazione radicale. Per aversi mutamento del fatto, nei suoi elemcnti essenziali, della fattispecie concreta, nella quale si riassume l’ipotesi ast -atta prevista dalla legge, occorre che si pervenga ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa ; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddettc r on va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contesta2 ic ne e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazion ! è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051 – 01; S az. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619 – 01). E nel caso in esame sia il contenuto della relazione del curatore, sua anche l’evoluzione dell’istruttoria dibattimentale, come osservato dalla Corte di appello, consentiva il pieno eserci?.io del diritto di difesa.
Per altro l’esercizio del diritto di difesa va commisurato alla condotta di rea :o. In tal senso, la ritenuta condotta dissipativa implica la natura eccentrica, come si leggerà a seguire, delle operazioni poste in essere da parte dell’imprendi . :ci che ben può verificarsi sia quando la condotta sia astrattamente pre irkta dall’oggetto sociale, ma comunque si concreti in una operazione priva di una giustificazione economica razionale, sia anche quando esorbiti dall’oggetto sociale.
D’altro canto, l’oggetto sociale ex art. 2328 cod. civ. consiste nel tipo di attività economica che la società di propone di svolgere ed in ragione della quale è stata costituita.
La Corte di cassazione in sede civile ha chiarito che l’oggetto sociale è costituito dall’attività fissata e determinata dalla relativa clausola statutaria, sicché, ai fini della individuazione, occorre aver riguardo, quando tale clausola non presenti oscurità, esclusivamente al contenuto di questa e non anche ai programmi ed agli atti elaborati e posti in essere dalla società per il raggiungimento del suo scopo e che, attenendo alle modalità di attuazione dell’oggetto sociale, assumono una propria ed autonoma sfera di efficacia, contro la quale, ove essa contrast con tale oggetto, sono azionabili appositi rimedi, a tutela dei diritti dei soci (Sez. 1 ci v . , n. 2364 del 13/07/1972, Rv. 359766 – 01).
La circostanza che la condotta dissipativa, perché irragionevole ed eccentri:a, ben possa riferirsi a una attività anche astrattamente prevista quale ogce:to
sociale, esclude nel caso in esame la trasformazione radicale della contestazior e:. la difesa, consapevole della modifica dell’atto costitutivo, ben poteva difendersi dalla condotta di dissipazione comunque configurabile anche nel caso di oggel to sociale effettivamente perseguito, come per altro la stessa difesa ha sostenuto
Tanto più che già la sentenza di primo grado chiariva da subito che l’attiv tà nautica era prevista ma non perseguita, il che consentiva di approntare una difksa pertinente a riguardo, come è stata poi articolata, cosicché l’iter processuale rin ha frustrato il diritto di difesa, non vertendosi certamente in una modifica ‘a sorpresa’.
D’altro canto, non si rinviene alcuna relazione di radicale eterogeneita incompatibilità fra il fatto ritenuto e quello contestato, rendendo così impossibile all’imputato difendersi.
Anche la doglianza di travisamento formulata, quanto alla fonte della riteinn., ta diversità del fatto, risulta aspecifica: in quanto, oltre alla richiamata relazione ex art. 33 I. fall., la sentenza di appello esplicitamente evidenzia che la natura solo formale e non sostanziale dell’ampliamento dell’oggetto sociale – con il riferimento all’attività nautica – risultava «circostanza ampiamente emersa ‘lel corso dell’istruttoria dibattimentale», il che include anche la deposizione riel curatore, che sarebbe stata oggetto di travisamento per omissione nella prospettiva del ricorrente. In sostanza i motivi di ricorso non si confrontano (:)n tale parte della sentenza impugnata, ove si dava atto che nel corso del pino grado, durante l’istruttoria, emergeva la natura solo formale dell’attività nautica quale oggetto sociale anche dall’istruttoria, non solo dalla relazione del curater2.
Per altro, in disparte quanto fin qui evidenziato, la lesione del diritto di difesa non si è in concreto realizzata, in quanto in secondo grado la difesa avreb )e potuto, alla luce della sentenza di primo grado, chiedere la rinnovazione istrutla -ia con escussione di nuovi testimoni a fronte della ritenuta ‘novità’ del più ampio oggetto sociale e della distinzione fra oggetto sostanziale e formale, ovvcro domandare l’accesso ai riti alternativi, richieste che non risultano formulate in concreto.
Anche il richiamo del ricorso dell’avv. COGNOME a Sez. 5, n. 40195 del 2012, r COGNOME, non risulta pertinente, per quanto emerge dalla lettura della rela ti va motivazione. La Corte di appello di Bari non ha deciso in ordine a richieste di rinnovazione istruttoria che, a differenza che nel caso COGNOME, non risultavano avanzate; inoltre, nel caso COGNOME la difformità riguardava il fatto ritenuto in prillo grado da quello ritenuto in secondo grado (destinazione dei fondi sociali al pagamento di debiti conseguenti al gioco d’azzardo secondo il Tribunale, ovvero incerta destinazione ad altre finalità non meglio specificate da parte della Cor:e di appello), il che consentiva di rilevare non solo un vizio di motivazione, ma anc:
la necessità di verificare la radicale difformità fra le due condotte, incidenti a -le he sulla non esplorata verifica della incapacità di intendere e volere dell’impunito perché affetto da ludopatia. E’ di tutta evidenza come il caso Bianchi >la completamente diverso da quello in esame, nel quale la destinazione delle risolse sociali all’acquisto dei beni indicati (le imbarcazioni con i costi correlati) risultava chiaramente contestata fin dall’origine e ritenuta sia in primo che in secondo grado. I motivi sono dunque infondati.
Vanno trattati congiuntamente i motivi terzo del ricorso dell’avv. COGNOME e secondo, terzo e quarto del ricorso dell’avv. COGNOME tutti riguardanti la cone o :ta di bancarotta fraudolenta nella sua seconda parte, inerente all’acquisto imbarcazioni.
3.1 Quanto al menzionato secondo motivo, nella parte in cui lam:nta violazione di legge in relazione agli artt. 2479-bis e 2480 cod. civ., la censt..ri è inedita, perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta coi ne motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dal ‘art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravai ne riportato nella sentenza impugnata (foll. 3-5), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto e, comunque, neanche dall’atto di appello.
Va ricordato che in tema di ricorso per Cassazione, è consentito superar i limiti del “devolutunn” e dell’ordinata progressione dell’impugnazione soltantc er le violazioni di legge che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appel o, come nell’ipotesi di “ius superveniens”, e per le questioni di puro diritto, sganci,: te da ogni accertamento del fatto, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudi210. Non sono proponibili per la prima volta in cassazione, invece, le questioni giuridiche che presuppongono un’indagine di merito che, incompatibile con il sindacato di legittimità, deve essere richiesta o almeno prospettata nella sua sede naturale. La mancata devoluzione di siffatta questione in sede propria preclude ogni successiva doglianza e rende intangibile la decisione formatasi sul punti:, o capo, poi investito.
D’altro canto, il tema della natura solo formale dell’ampliamento dell’ogs12’.to sociale era già stato affermato dalla sentenza di primo grado, per quanto si e ‘,pia evidenziato: dunque, la difesa era in condizione di lamentare la violazione di legge ora invocata, oltre che il correlato vizio di motivazione.
Ad ogni buon conto, la doglianza proposta è anche infondata: quando la Corte di appello fa riferimento all’oggetto sociale ‘sostanziale’ e non ‘formale’ vuoi significare – non tecnicamente, ma in punto di fatto – che l’oggetto so,:b ile formale – comprendente le attività nautiche, regolarmente ampliato – non i: ra
stato effettivamente perseguito dalla società e dal suo amministratore nellE rua interezza, quindi anche con attività nel settore del trasporto nautico.
La circostanza che il termine ‘oggetto sostanziale’, che segna la differenza rispetto a quello formale, sia utilizzato – come prospetta la difesa – in sede elude solo per garantire i terzi e i creditori rispetto a condotte esorbitanti dall”oggetto formale’, non integra alcuna violazione di legge.
Il tema dell’attuale decisione è se le condotte di acquisizione dell’imbarca2 ic ne fossero o meno – così Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 25/02/2021, CimAi, Rv. 280550 – 02 a proposito della condotta di dissipazione – impiego dei bimi sociali in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incon3we rispetto alle effettive esigenze dell’azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditor ali sussistenti.
Ne consegue che la sentenza impugnata non incorre in alcuna violazione degli artt. 2480 e 2479-bis cod. civ., non avendo mai messo in discussione de la modifica ampliativa dell’oggetto sociale non sia avvenuta nelle forme previste dal codice civile. Il motivo è pertanto anche infondato.
3.2 Venendo agli altri motivi e alla residua parte del secondo motivo dell’a.irv. COGNOME, quanto al vizio di motivazione, deve osservarsi come la Corte di apLA: llo abbia ritenuto sussistente la condotta di dissipazione e non di distrazione, cosi:ché del tutto irrilevante è il tema che l’imbarcazione sia stata rinvenuta nel patrimonio all’atto del fallimento.
La Corte di appello chiarisce correttamente come la condotta di dissipazione contestata si sia sostanziata nell’incongruo impiego di risorse, in particolare c Dn riferimento al secondo acquisto dell’imbarcazione. In sostanza, la Corte ricostruisce quanto segue: la società acquistò una prima imbarcazione del tiro RAGIONE_SOCIALE al prezzo di euro 1.679.590,84 con contratto preliminare nel luglio 2010; a tale contratto seguì l’ampliamento dell’oggetto sociale in data 8 novert re 2010, riconnprendendovi anche le attività di trasporto nautico; dopo quattro in li, nel maggio 2014, l’imbarcazione RAGIONE_SOCIALE veniva permutata con valore di 12 ,1, ro 600.000, con altra imbarcazione, per un prezzo totale di euro 745.001) 4 )0 versando così la società euro 145.000,00 in aggiunta alla cessione della pi -ina imbarcazione.
A fronte di tale ricostruzione fattuale, la Corte evidenzia come l’impiego incongruo delle risorse risulti in prima battuta dalla natura strumer tnle dell’ampliamento dell’oggetto sociale, attestato dalla circostanza che la società Fi io a quel momento si era solo occupata di energie rinnovabili e mai del settere nautico, del quale non si sarebbe mai occupata successivamente. In seccrl io
luogo, con riferimento alla operazione di permuta, rilevando come anche volerdo dare credito alla tesi difensiva – in ordine all’intenzione reale di attivore effettivamente il settore nautico – comunque dopo quattro anni tale campo di azione della società non risultava ancora operativo, cosicché l’investimento in una ulteriore imbarcazione risultava certamente irragionevole, tanto più ch2 la svalutazione delle imbarcazioni dimostrava la natura eccentrica e irrazicnale dell’investimento.
In tale prospettiva, la Corte di appello evidenziava come la natura strumentale e non effettiva – anche al fine di ottenere benefici fiscali – dell’ampliamanto dell’oggetto sociale, derivava dalla circostanza che l’imputato non avesse rifET to al curatore della attività nautica come attività sociale, che nelle note integrative dei bilanci della fallita dal 2010 in avanti mai si facesse riferimento alla attiv tà menzionata, come anche che il business plan apparentemente datatc 17 febbraio 2011 – mai era stato esibito al curatore e citato dall’imputato nel cpi so della indagini preliminari.
Inoltre, tale ‘piano’ – che doveva dimostrare la reale intenzione della socktà di occuparsi del settore nautico – risultava incerto quanto alla data, oltre cie comunque mai attuato nei successivi sei anni, fino al fallimento.
Da ultimo, risultava che l’utilizzo delle due imbarcazioni, in sequenza, fosse avvenuto esclusivamente da parte dell’imputato per ragioni personali e non soci, li. Accanto ai costi di acquisizione delle imbarcazioni – la Corte territoriale rileva si ponevano anche costi sostenuti per l’imbarcazione Mangusta negli anni 20 LI e 2011 -portati in detrazione Iva – pari a euro 462.661,50 e 10.102,97.
3.3. Va in primo luogo evidenziato come la ricostruzione operata dalla Colte di appello, per altro in conformità alla sentenza di primo grado, risulta congrt. a, non attaccata su tutti i profili dai motivi in esame.
Il ricorrente lamenta una sottovalutazione del business plan che dovre )e attestare la reale intenzione dell’amministratore della fallita di procedere all’attività nel settore nautico. I ricorsi replicano alla sentenza deducendo la certezza della data dello stesso business plan oggetto di travisamento omis5i),1:). Ebbene, la doglianza è fondata, in quanto la Corte di appello non si è avveduta dell’invio della mail del 17 febbraio 2011. Ma certamente l’argomento ncn è decisivo, tenuto in conto che a fronte di tale iniziativa, come osserva la Corte di appello, comunque non vi era stato alcun seguito fattivo nell’intraprendere iniziative imprenditoriali nel settore nautico, un fatto oggettivo mai smentil:o a fronte degli ingenti investimenti nelle imbarcazioni.
Neanche si confrontano i ricorsi con la circostanza che nelle note integratiie ai bilanci dal 2010 in avanti – anno di acquisto della prima imbarcazione -a clin riferimento viene effettuato alla attività nautica e che le imbarcazioni erano s:ate
utilizzate a fini personali dall’imputato, come anche che mai l’attività nautica z v nva avuto inizio.
Pertanto, quanto a tali profili, i motivi sono aspecifici e non decisivi.
Inoltre, l’argomentare della Corte territoriale non appare certamente v ziato da manifesta illogicità, da contraddittorietà anche da travisamento, n da violazione di legge.
A ben vedere, la circostanza che l’imbarcazione (la seconda) sia stata rinvenuta all’atto del fallimento e sia stata quindi venduta, non rileva in ordino al profilo oggettivo, in quanto non si verte in tema di distrazione: da tale pur te di vista la Corte territoriale argomenta correttamente che gli ingenti investimenti compiuti nella prima imbarcazione e, ancor più, nella seconda dopo il decorsi:: di quattro anni, senza alcuna correlazione con l’attività svolta – senza che la nuova attività nautica avesse avuto inizio, né lo avrebbe avuto successivamente fine al fallimento – sono tali da integrare non la distrazione, ma la dissipazione, la lto più che la natura dei due natanti, soggetti a forte svalutazione, palesa propri( la peculiare irragionevolezza degli investimenti perché privi di giustificazione e sei iza alcuna utilità per l’impresa (così autorevole dottrina qualifica le caratteris:iche della dissipazione).
L’argomento difensivo che in realtà un utile sarebbe stato tratto per l’imr tesa – in ragione della circostanza che i costi sostenuti ebbero a consentire detrazil )ni ai fini fiscali (così il secondo motivo del ricorso dell’avv. COGNOME) – non è deciA’ro. Per un verso la Corte di appello non si riferisce a tutti i costì sostenuti per l’acq delle due imbarcazioni, ma solo a parte degli .stessi, in relazione alla sola prima imbarcazione, cosicché le spese per la seconda non risulterebbero aver appo tito alcuna utilità.
Inoltre, l’utilità tratta a mezzo delle detrazioni non è pari a quanto investi:o, cosicché la garanzia patrimoniale per i creditori viene comunque ad essere 1- 112!sa in pericolo.
Né tanto meno, procedendo sul medesimo tema, la valutazione della Corte di appello in ordine alla natura strumentale dell’ampliamento dell’oggetto sociale, teso a dimostrare l’inerenza dei costi sostenuti ai fini fiscali, così da pciterli detrarre, risulta manifestamente illogica. Tale argomento scaturisce dalla circostanza che l’uso delle imbarcazioni fu solo personale di Tarquinio – rin contestato dall’imputato – e nessuna attività nautica ebbe mai inizio dal 2010 fino al fallimento, cosicché non è manifestamente illogico quanto affermato dalla Coite di appello, di una ulteriore finalità, quella del conseguire i benefici fiscali.
Quanto alle denunce di travisamento (terzo motivo del ricorso dell’En. v. COGNOME) le stesse non sono disarticolanti. Infatti, la circostanza che Tarqiiii dopo le prime dichiarazioni al curatore ne avrebbe rese altre con le quali dichia -a va
di aver avuto intenzione di dare inizio all’attività nel settore nautico, non è dec perché l’attività non ha mai avuto inizio per sette anni a fronte di due imbarca?io acquistate in sequenza, come già evidenziato.
Il secondo travisamento dedotto riguarderebbe le dichiarazioni del consul 21′ te della difesa, che aveva riferito che la situazione della società al 2010, datz primo acquisto era florida. Ma la Corte di appello, per un verso chiarisce che all’ più il secondo acquisto – seguendo la tesi difensiva – risulta irragionevcle a distanza di quattro anni dal primo, con il che viene sostanzialmente a essere n Dn decisivo se nel 2010 la situazione era florida, in quanto certamente nel 2014 n Dn lo era, oltre a offrire i Collegi di merito elementi per ritenere non attendibi dichiarazioni dell’esperto nominato dalla parte, argomenti con i quali non s confronta adeguatamente il ricorso in esame.
Per altro, la circostanza che la situazione fosse florida nel 2010 – a froni:e d un così significativo impegno di spesa connesso a una attività che non ebbe ini:,:io – rendeva concreto il pericolo per il ceto creditorio della diminuzione di garan2: a, proprio per la svalutazione dell’imbarcazione e soprattutto perché la società verificata l’impossibilità di dare inizio alla nuova attività nautica, avrebbe do , /uto provvedere immediatamente alla vendita dell’imbarcazione, così da evitavEi il deprezzamento ulteriore.
Tanto più che la Corte di appello evidenzia come il rallentamento, se nor il blocco del comparto dell’energia rinnovabile, si era già verificato nel 2012, tant che nel 2013 viene presentata richiesta di fallimento risolta a mezzo di u i transazione. Pertanto, assolutamente congrua è la considerazione per cui «per lo meno la decisione di continuare a mantenere nel patrimonio della società un Lene tanto costoso, a partire dal 2012, e ancor più, la decisione di permutarlo cori l altro bene altrettanto oneroso, in epoca in cui la società soffriva quanto meno d grave carenza di liquidità, sono del tutto ingiustificabili» (sentenza impugnata, fg 7)
3.4 Sempre al profilo in esame vanno anche ricondotte altre dogliE n contenute nel ricorso dell’avv. COGNOME in ordine al tema della asser imprevedibilità del dissesto: lo stesso trova risposta in quanto da ultim evidenziato, nel senso che a partire dal 2012 la carenza di liquidità e la prese n r in contabilità di crediti di difficile realizzazione (cfr. fol. 7 della se impugnata) rendevano non imprevedibile il dissesto, seguendo l’impostazione offerta dalla doglianza difensiva.
D’altro canto, il tema decisivo ai fini della sussistenza dei delitti di bancar: fraudolenta patrimoniale è la messa in pericolo concreta della garanzia 1202.1′ i creditori e non la prevedibilità (o meno del dissesto). Da questo punto di vis; l’analisi svolta dalla Corte di appello è corretta e non manifestamente illogicz ,
quanto negli anni 2012-2013 la crisi di liquidità e il mantenimento dell’investimento nell’imbarcazione, con depauperamento veloce del valore, ir i. no al successivo acquisto con ulteriore investimento nel 2014, rendeva concreto il pericolo suddetto.
Di recente, Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, COGNOME, Rv. 286501 – 01, ha ribadito, in modo condivisibile, in motivazione che la bancarotta fraudolenta distrattiva o dissipativa prefallinnentare è, sì, reato di pericolo concreto (per t .11: Le, cfr. Sez. 5, n. 17819 del 24/3/2017, COGNOME, Rv. 269562 e Sez. 5, n.3839( el 23/6/2017, COGNOME, Rv. 270763; specificamente per la bancarotta fraudolet ita dissipativa cfr. Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269C 13), con la necessità che il pericolo sia valutato ex ante, in riferimento agli itti depauperativi compiuti nella cd. zona di rischio penale (cfr. Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879, in motivazione, e Sez. 5, n. 18517 r lel 22/2/2018, Lapis, Rv. 273073).
La zona di rischio penale è quella che in dottrina viene comunemente individuata come “prossimità dello stato di insolvenza”, quando l’apprezzarne’ ito di uno stato di crisi, normalmente conosciuto dall’agente imprenditore o fi;ii ira equiparata, è destinato a orientare la “lettura” di ogni sua iniziativa di distacce ilei beni – fatte salve quelle inquadrabili nelle altre ipotesi di reato pure previste dalla legge fallimentare del 1942 – nel senso della idoneità a creare un pericolc l ler l’interesse dei creditori sociali (così la sentenza COGNOME, cit).
Senza dubbio un’esegesi costituzionalmente orientata del reato di bancaro :ta fraudolenta patrimoniale prefallimentare – osserva Sez. 5 Parcesepe – coi ne reato di pericolo concreto (in tema, oltre alla citata sentenza COGNOME, cfr. anche Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683), impone di valutare la rilevanza penale delle condotte e la loro offensività in base all’idoneità ex 3rte degli atti depauperativi a mettere realmente a rischio la garanzia dei creditori della massa fallimentare, in un parametro spazio-temporale ragionevole (la zona penale di rischio) entro il quale l’apprezzamento di uno stato di crisi dell’impre ,a, conosciuto dall’agente, è destinato ad orientare l’interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest’ultimo.
E nel caso in esame tali parametri risultano rispettati, anche in considerazione della misura dell’investimento effettuato rispetto allo stato di crisi econom ca descritto: l’istanza di fallimento del 2013 e il rallentamento/blocco del settore delle energie rinnovabili nel 2012, come la non realizzabilità dei crediti vantati – senza manifeste illogicità e in linea con l’orientamento consolidato sulla natura di rEb: to di pericolo concreto – sono stati ritenuti dalla Corte di merito costitui re correttamente indicatori della concreta messa a rischio della garanzia patrimoninle
per i creditori, in conseguenza dell’acquisto e del mantenimento delle imbarcazioni.
3.5 D’altro canto, non deve confondersi l’esposizione a pericolo, sufficm:nte per l’integrazione del reato, con il danno alla massa dei creditori, requisito lon richiesto dalla norma come essenziale e che costituisce un post-factum, zri:he perché l’assenza di danno non è essa stessa prova di mancata esposizicini. a pericolo, poiché tale assenza, invece, può derivare dalla complessiva attiv tiH di recupero posta in essere, dopo il fallimento, dal curatore, con individuazione di assi patrimoniali capaci di neutralizzare le esposizioni passive (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 17819 del 24/3/201, Palitta, Rv. 269562, in motivazione). Il pericolo previsto dalla bancarotta pre-fallimentare – che è anche l’evento giuridico del reato, come ribadito da Sez. U, n. 21039 del 27/1/2011, Lo, in motivazione va abbinato, dunque, alla idoneità dell’atto di depauperamento a creare un voThus alla integrità della garanzia della “categoria” dei creditori, in caso di apertun di procedura concorsuale, con un’analisi che deve riguardare in primo 11:»go l’elemento oggettivo, per investire poi in modo omogeneo l’elemento soggetti io, e che deve poggiare su criteri “ex ante”, in relazione alle caratterisl,he complessive dell’atto stesso e della situazione finanziaria della società, lad:lcve l'”anteriorità” di regola è tale relativamente al ‘momento della azione tipica, sBRiza però che sia esclusa dalla valutazione la permanenza o meno della stesa situazione, fino all’epoca che precede l’atto di apertura della procedura.
In tal senso, questa Sezione ha già espressamente affermato che, ai fini :klla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, è irrilevzln:e, sotto il profilo dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, l’assenza di un danno per i creditori (Sez. 5, n. 13382 del 3/11/2020, COGNOME, Rv. 281031, in una fattispecie relativa alla dichiarazione di insolvenza di un istituto di credito, in F:ui le posizioni dei creditori o correntisti erano state assorbite dall’intervento a totfla del fondo di garanzia dei depositanti delle banche di credito cooperativo).
Pertanto, corretta è la valutazione della Corte di appello, che anche tiene conto in modo non manifestamente illogico della prospettiva ‘dinamica’ degli eventi, cosicché anche il confronto cronologico – della cui assenza si ducle il ricorso dell’avv. COGNOME – risulta comunque svolto dalla Corte territoriale, tanto i»iù che il travisamento relativo alla omessa valutazione delle dichiarazioni consulente di parte in ordine ai due accordi del 2009, grazie ai quali vi sareti pe stato un afflusso di liquidità, non si confronta con la richiesta di fallimento ( eh 2013, oltre che con i profili di inattendibilità riguardanti l’esperto nominato cla la parte evidenziati dalla sentenza impugnata.
3.6 In relazione al tema della omessa riqualificazione della condotta, oggatto di doglianza, va richiamata la motivazione di Sez. 5, n. 20071 del 18/04/2013,
COGNOME, Rv. 255657 – 01, che definisce dissipazione la condotta coscientE e volontaria di dispersione patrimoniale intesa come sperpero a scopi voluttuari estranei all’impresa, mentre la ulteriore ipotesi di bancarotta semplice, costituita dalle operazioni manifestamente imprudenti di cui alla L. Fall., art. 217, n. 2, re!;ta esclusa nel caso di specie, per la ragione che dovrebbe comunque trattarsi di ritti inerenti l’attività di impresa, connotati da errori di valutazione (Sez. 5, n. 12874 del 07/03/1989 Ud. (dep. 25/09/1989) Rv. 182141; conf. Riv. 177518; Sez. 5, Sentenza n. 15850 del 26/06/1990 Ud. (dep. 29/11/1990) 1v. 185886; Sez. 5, Sentenza n. 2876 del 10/06/1998 Ud. (dep. 03/03/1999) 1v. 212608).
D’altro canto, come evidenziato in precedenza, citando Sez. 5 dissipazione vuol dire impiego dei beni sociali in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell’azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti.
Nel caso in esame si verte, per le esposte ragioni, in scopi estranei all’impresa perché voluttuari e personali dell’amministratore, per quanto evidenziato dalla Corte territoriale a conferma della sentenza di primo grado, il che esclude la richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice. Correttamente la Corte territoriale (fol. 7) esclude la fattispecie ex art. 217 di bancarotta semplice i: er operazioni imprudenti, in quanto queste ultime devono risultare errate i: er imprudenza, ma comunque coerenti con le esigenze dell’impresa, presuppo! to quest’ultimo escluso nel caso in esame per l’irragionevolezza e l’estraneità dei che investimenti in imbarcazioni alle ragioni sociali:
E anche la doglianza di sindacato non consentito delle sce te dell’amministratore della società, rivolte dal ricorrente alla sentenza impugr a:a, non tiene in conto che la Corte di appello ha fatto buon governo del principio fissEto sempre da Sez. 5 Cimoli: ai fini della configurabilità del reato di bancarcylta fraudolenta per dissipazione, non può trovare applicazione la regola del 1: d. “business judgement rule” – criterio di valutazione della responsabilità civile (1E! gli amministratori della società nei confronti dell’ente, di derivazione anglosassca· e, secondo cui si presume che questi agiscano su base informata, in buona fede e nell’interesse della società, con esonero da responsabilità del “board of director;”, purché abbia assunto decisioni corrette secondo una serie di indici di diligenzi non potendo il giudice penale sindacare, alla luce degli eventuali risultati negatir le scelte discrezionali, pur irragionevoli, di gestigne dell’impresa, fondatE su ragioni di carattere tecnico, economico e/o finanziario, naturalmente produttive di rischio per il suo patrimonio, quanto, invece, la prospettazione delle conseguen ze
della soluzione adottata, del tutto macroscopica ed abnorme, ossia manifestamente confliggente ed incoerente, secondo un giudizio “ex ani:E!’ in relazione alle dimensioni ed alla complessità dell’azienda e delle specifiche condizioni economiche sussistenti, con la tutela del ceto creditorio e con la roqica di impresa (Sez. 5 – n. 7437 del 15/10/2020, dep. 25/02/2021, Cimoli, Rv. 280550 – 01). È a queste caratteristiche di incoerenza, confliggente con la logica dell’impresa che si conforma correttamente la sentenza qui impugnata.
3.7 A fronte di ciò occorre tornare sul tema dell’oggetto sociale, questa , n olta nella prospettiva della violazione di legge, non più processuale – come in precedenza – ma sostanziale.
La finalità della condotta dissipativa, perché estranea all’inte -e sse dell’impresa, non va valutata sulla scorta dell’oggetto sociale ex art. 2328, comma 2, n. 3, cod. civ. bensì delle iniziative imprenditoriali concretamente intrapre5.:re o da intraprendersi, dovendo ritenersi, come osservato in dottrina, che la dissipazione si sostanzia nel dissolvere, sperperare, disperdere i beni «per sreopi incoerenti con le esigenze dell’impresa» e non con il suo oggetto sociale intesn in astratto.
D’altro canto, l’art. 2328 cit. prescrive che nell’atto costitutivo sia indicr3ta l’attività che costituisce l’oggetto sociale, che deve avere le caratteristiche di possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità. L’oggetto sociale deve e5,s2re predeterminato a garanzia dei soci che devono conoscere l’ambito delle atIT’ità oggetto di rischio dell’investimento che compiono. Ma certamente l’oggetto r on costituisce altro che un programma, specie se, come nel caso in esame, riguarda una pluralità di attività, cosicché non basta che l’attività sia prevista in ogge:to perché le condotte di disposizione del patrimonio sociale siano automaticamente ritenute non dissipative.
La verifica a farsi riguarda le attività concretamente svolte o prossime a svolgersi in relazione alle quali deve definirsi l’esigenza dell’impresa e la coerrli za fra le prime e la seconda.
3.8 Deve pertanto affermarsi il principio per cui in tema di bancari: :ta fraudolenta patrimoniale la condotta di “dissipazione” consiste nell’impiegc lei beni sociali in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incong n. e, non rispetto all’oggetto sociale ex art. 2328, comma 2, n. 3, cod. c v. astrattamente inteso, bensì rispetto alle effettive esigenze dell’impresa, tenui a in conto la concreta attività svolta, che può riguardare anche solo parte dell’oggetto sociale, avendo riguardo alle dimensioni e complessità dell’azienda, oltre che a le specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti.
3.9 Quanto alle censure rivolte alla sentenza impugnata in ordine al do o del delitto di bancarotta per dissipazione, pacifico è in giurisprudenza che re · la distrazione, come anche per la dissipazione e la dissimulazione, il dolo ricl – resto sia quello generico, in conseguenza della circostanza che vertendosi in temi» di reato di pericolo ‘il fuoco’ del dolo deve concretarsi solo sulla consapevolezza :he le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagiona ‘E! un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo (Sez. n. 51715 del 05/11/2014, COGNOME, Rv. 261739 – 01; conf. N. 9807 del 20015 t.v. 234232 – 01) o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come spezilico (Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, COGNOME ed altri, Rv. 234232).
In particolare, poi, quanto alla dissipazione, occorre la consapevolezza, da parte dell’autore della condotta, di diminuire il patrimonio societario per scopi del tutto estranei all’oggetto sociale (Sez. 5., n. 34979 del 10/09/2020, COGNOME, tv. 280321 – 01; conf.: N. 2876 del 1999 Rv. 212608 – 01, N. 38835 del 2002 tv. 225398 – 01, N. 47040 del 2011 Rv. 251218 – 01).
Nel caso in esame, la censura che il dolo verrebbe tratto dalla condotta in sé non è fondata, in quanto l’analisi del complesso degli elementi a sostegno :lona ritenuta sussistenza del dolo è molteplice. Premesso che la prova del dolo può anche essere tratto dalla condotta, allorché non emergano esplicite dichiara2:igni di volontà da parte dell’agente che si accompagnino alla condotta, nel caso in esame la Corte di appello fa buon governo del principio per cui anche il ii)lo generico, oltre al pericolo concreto, possa evincersi dagli “indici di fraudolenz 3”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condi2ione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha °peva :o, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibric ra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necess:iri a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in peri oilo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia i lei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolez2:e’ e volontà della condotta in concreto pericolosa. (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/201 .,’ -dep. 01/08/2017, COGNOME e altro, Rv. 27076301).
Tali elementi vengono valutati a più riprese dalla sentenza impugnata, s a in relazione alla strumentalità dell’ampliamento dell’oggetto sociale, mai attua·lo, quanto al settore nautico, sia anche in relazione alla consapevole scelta di investire nelle imbarcazioni senza che vi fosse un piano concreto per la loro utilizzazione a fini sociali, sia infine per l’utilizzo personale svolto, il che comprova la volontà di una utilizzazione estranea alle esigenze dell’impresa. Argomenti che non appaiono frutto di un argomentare viziato da illogicità manifeste e contraddittorietà.
Quanto alla consapevolezza della natura pericolosa per le ragioni credi:arie dell’acquisto della prima e della seconda imbarcazione, le stesse censurEi, ch posticipano la crisi al 2014-2015, non si confrontano comunque con l’ulle tiore investimento nel 2014 di 145mila euro per l’acquisto della seconda imbarcazi)ne. In sostanza la censura, che tende a svalutare la natura ‘pericolosa’ del 1311M investimento – che per importo, come anche per permanenza nel tempe, non essendo stata tempestivamente venduta l’imbarcazione allorché il ‘piano” del nuovo settore non veniva a realizzarsi, consentendo la svalutazione del natanl e comunque non risolve il tema della pericolosità anche del secondo investirne ito, che ha continuato a congelare e deprezzare 745mila euro (come osstirva correttamente la Corte di appello al fol. 6, pari al valore svalutato di 600milé -uro del primo natante con versamento di ulteriori 145mila euro alla permuta).
Ne consegue l’infondatezza dei motivi anche in ordine al coeffic:iiE nte soggettivo.
Venendo ai motivi relativi alla seconda parte delle censure, inerenti al cessione dei beni aziendali in favore della RAGIONE_SOCIALE, sempre facente cap Tarquinio, la Corte di appello ha ritenuto sussistente la condotta di bancé -rintta fraudolenta a mezzo dissimulazione, intervenuta in data 14 novembre 2016. “Tale condotta viene indicata come posta in essere fra l’istanza di fallimento del 201. alla quale seguiva la richiesta di concordato in bianco, rigettata il 28 settenn 2016 – e la sentenza di fallimento del 11 gennaio 2017.
Il secondo motivo del ricorso dell’avv. COGNOME e il quinto motivo del rico ‘ dell’avv. COGNOME censurano la natura dissimulativa del negozio di vendita ogget dell’imputazione, riferendosi alla circostanza che i beni non erano stati sottrati erano ancora materialmente nella disponibilità della fallita, che il pagamento g stessi non era avvenuto perché dilazionato nel tempo, che si era solo trattato una sostituzione di una posta attiva (i beni) con altra (il credito correlato).
Va chiarito come possa essere utile richiamare quanto precisato dilla giurisprudenza sul punto, partendo dalla distinzione fra occultamento e dissimulazione.
In particolare, per Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, COGNOME, Rv. 27127 , t: 01, in motivazione, l’occultamento consiste in ogni manovra dell’imprenditre re diretta a far credere non esistenti, in tutto o in parte, i suoi beni, che esistono, ossia ogni manovra diretta a separare in tutto o in parte tali o impedendo di conoscere dove siano, mentre la dissimulazione consiste in qualsii:isi forma di inganno diretta ad occultare la conoscenza di uno stato esistente, cf . e si verifica normalmente sotto forma di negozi giuridici solo apparenti, mediar i quali si celano negozi reali compiuti in frode ai creditori, ovvero ben architet:
operazioni dannose rivestite dell’abito apparente della legalità (Sez. 5, n. 81 77 14/03/1974 – deo. 12/11/1974, COGNOME, Rv. 128364; nello stesso senso Sez. 5, n. 15949 del 2015): integra, dunque, la fattispecie di dissimulazione nella banca -tta fraudolenta l’attività diretta a diminuire fittiziamente il patrimonio del l mentre non è necessario che sia realmente conseguito il risultato al quale timd detta attività, bastando semplicemente la condotta volta alla dissimulazione (Sez 5, n. 6681 del 19/04/1988 – dep. 06/06/1988, COGNOME, Rv. 178538; conf. Sez. 5, n. 30442 del 22/08/2006 – dep. 14/09/2006, Preziosa).
È proprio a tale ultima modalità dissimulativa che viene correlata la coni: ott in contestazione.
La stipula del contratto di vendita a società dello stesso imputato, siiwi versamento del prezzo e senza che i beni siano stati trasferiti fisicamente, v i ritenuta correttamente dalla Corte di appello integrare la condotti9 dissimulazione, in quanto si vuol fare apparire inesistenti per cessione i J aziendali, così sottraendoli alla garanzia dei creditori, attraverso il negoz vendita simulato.
In tal senso depone anche la circostanza, non ‘attaccata’ in modo specifizc da ricorrenti, che la società acquirente era inattiva, oltre ad essere nella dispor dello stesso Tarquinio, come pure che la stessa acquirente non aveva manifes:ato alcun interesse all’esecuzione, né la venditrice ad ottenere il pagamento d prezzo.
Anche le doglianze che si sostanziano nel rappresentare il maggior prezzi:, , in ragione della dilazione concessa, non si confrontano con la circostanza chi.! venditrice ebbe a perdere la disponibilità giuridica dei beni in forza della vend cedendo gli stessi con tempi di pagamento del prezzo assolutamente irragioneioli per una società in stato di decozione – l’istanza di fallimento era stat iD già presentata e la proposta di concordato da poco rigettata- cosicché anc -m le condizioni di contratto risultavano indicative – in uno alla mancata esecuine dello stesso – degli indici di fraudolenza in precedenza citati, ai quali si aggiun la circostanza che la sostituzione dei beni con un diritto di credito non esigibil risulta equivalente, ma integra una riduzione della garanzia per i crediti richiedendo l’escussione posticipata e non essendo certo l’adempimento dello stesso, avvenuto, come osserva la Corte di appello, solo in ragione del succe ssiv sequestro conservativo.
Anche l’argomento che la società acquirente abbia poi adempiuto – il d e va in contraddizione con la circostanza che la stessa era stata giudicata inattiva l sentenza impugnata – non risulta fondata: a ben vedere non è dato sapere ii. ali risorse siano state impiegate, se quelle proprie della società o dei soci, da pe te dell’acquirente, cosicché l’argomento risulta non decisivo, né il rinvio
consulenza tecnica di parte, fol. 18, allegata al ricorso lo risolve. E per al’:ro, per integrare il delitto, non è necessario che sia realmente conseguito il risultato al quale tende detta attività, bastando semplicemente la condotta volta alla dissimulazione, come già evidenziato.
Quanto alla circostanza che la sentenza impugnata non dia conti) del coefficiente soggettivo in relazione alla condotta di dissimulazione, va evideriziato come il Tribunale aveva qualificato la condotta come dissimulatoria (fol. 6 della sentenza di primo grado) mentre ì motivi di appello (né quello dell’avv. COGNOME;iii.ti, né quello dell’avv. COGNOME) risultano specifici, richiamando la giurisprudenza in tema di dolo da distrazione e, comunque, non confrontandosi in modo puntuale opri la sentenza di primo grado: tanto più che la Corte di appello, con argomeìt non manifestamente illogici, chiarisce come non vi era alcuna volontà di pagamento spontaneo da parte della società acquirente e che l’imputato al curatore veva chiarito che i beni mobili rinvenuti non erano appartenenti alla fallita, pur essendo ancora nella sede di quest’ultima società.
Così la Corte offre comunque prova non illogica della fittizietà e cl DI dolo correlato. I motivi sono complessivamente infondati.
Quanto al quarto motivo del ricorso dell’avv. COGNOME e al ;esto dell’avvocato COGNOME va evidenziato come in relazione alle circostanze atten Janti la Corte di appello le escludeva per l’insussistenza di elementi positivi, ico -lei a consentire il riconoscimento delle circostanze attenuati generiche.
Sul punto va evidenziato che la sentenza di primo grado non motivava alcunchè in ordine al citato diniego, mentre l’appello dell’avv. COGNOME evidEn iava plurime ragioni positive per il riconoscimento dell’attenuazione: nessun benl. era mai stato sottratto al fallimento da parte dell’imputato, quest’ultimo aveva collaborato con il fallimento, il fallimento fu conseguente al crollo del mercato delle energie alternative, i precedenti penali risultavano modesti e di scarsa offeris vità. L’appello dell’avv. NOME rilevava la particolarità delle condotte contestate e la complessiva condotta processuale di Tarquinio.
A fronte dell’insieme di tali elementi prospettati con gli appelli per il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello non offre una adeguata motivazione, offrendone una tautologica e generica.
Sul punto i ricorsi sono dunque fondati e spetterà alla Corte del r nvio procedere alla necessaria rivalutazione dei motivi di appello, in sintonia ron i principi consolidati per cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole allimpirtato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della cap.31(: ità a
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delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento r o t può
mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l’obbligo,
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ando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a f
emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattari
Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e alt:r , Rv.
sanzionatorio
(ex multis
252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 – dep. 15/02/2013, RG. in proc.
Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori 1:1r nc per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di u
giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve e motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valut a
circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla persna del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indic
dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o rio
(ex multis riconoscimento del beneficio
Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010,
COGNOME, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, COGNOME e altri Rv.
249163; Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, COGNOME, Rv. 271269).
I motivi riguardanti la dosimetria della pena sono da ritenersi assorl: i impregiudicati.
Ne consegue l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Cc ri e d appello di Bari, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
La infondatezza dei motivi dei ricorsi relativi alla responsabilità pen determina la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentan e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in 3000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatcq io e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Far Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresenta -La e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in compIE!!:s euro 3000,00, oltre accessori di legge.
O GLYPH Così deciso il 13/02/2025