Bancarotta patrimoniale: i prelievi personali dell’amministratore sono distrazione
Con l’ordinanza n. 47859/2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di bancarotta patrimoniale, offrendo importanti chiarimenti sulla qualificazione giuridica dei prelievi di liquidità effettuati da un amministratore dalle casse sociali per esigenze personali. La Suprema Corte ha confermato la condanna, ritenendo tali prelievi una vera e propria distrazione di beni e non un’ipotesi meno grave di bancarotta preferenziale. Analizziamo la decisione.
I fatti di causa: l’amministratore e i prelievi contestati
Il caso riguarda un amministratore di società condannato in primo grado e in appello per il reato di bancarotta patrimoniale distrattiva, previsto dall’art. 216 della Legge Fallimentare. L’accusa si fondava su una serie di prelievi di liquidità dalle casse della società. L’imputato, durante il processo, aveva ammesso i prelievi, giustificandoli come una forma di auto-compensazione per l’attività di amministratore svolta senza percepire alcun compenso formale. Tali somme, a suo dire, erano state utilizzate per soddisfare esigenze personali e familiari.
L’amministratore decideva quindi di ricorrere in Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I motivi del ricorso e l’analisi della bancarotta patrimoniale
La difesa ha articolato il ricorso su due punti fondamentali, entrambi respinti dalla Corte come manifestamente infondati.
Primo motivo: La mancata applicazione delle sanzioni sostitutive
Il ricorrente lamentava la mancata sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative, come previsto dalla legge. La Cassazione ha rigettato questa censura, ricordando che la valutazione sulla concessione delle sanzioni sostitutive è un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e coerente.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente valorizzato, tra i criteri dell’art. 133 del Codice Penale, l’elevata intensità del dolo manifestato dall’imputato. La volontà consapevole di sottrarre risorse alla società a danno dei creditori è stata ritenuta un elemento ostativo all’applicazione di pene meno afflittive, con una decisione immune da vizi logici.
Secondo motivo: L’errata qualificazione giuridica dei fatti
Il punto centrale del ricorso verteva sulla qualificazione del reato. La difesa sosteneva che i fatti dovessero essere inquadrati nella fattispecie meno grave di bancarotta preferenziale, con la conseguente possibile applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).
Anche questo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha sottolineato come le stesse dichiarazioni auto-accusatorie dell’imputato confermassero la natura distrattiva della sua condotta. Egli aveva ammesso di aver prelevato il denaro per “appagare esigenze sue e della sua famiglia”. Questo comportamento integra pienamente la bancarotta patrimoniale per distrazione, che consiste nel distogliere beni dal patrimonio sociale per finalità extra-sociali, impoverendo la società e danneggiando le ragioni dei creditori.
La Corte ha inoltre precisato che la bancarotta preferenziale si configura quando un debitore paga un creditore a preferenza di altri, non quando appropria a sé stesso i beni sociali.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha ribadito principi consolidati in materia di reati fallimentari. La motivazione si fonda su un iter logico-giuridico chiaro: le dichiarazioni confessorie dell’imputato sono state decisive per qualificare il fatto come distrazione. Il prelievo di denaro per scopi personali, anche se giustificato come un compenso non percepito, costituisce una sottrazione di risorse dal patrimonio destinato a garantire i creditori.
Inoltre, la Corte ha smontato il riferimento della difesa a un presunto orientamento giurisprudenziale “meno rigoroso”, spiegando che tale orientamento si applica alla figura del liquidatore, a cui spetta di diritto un compenso per l’attività svolta, e non all’amministratore, per il quale un corrispettivo potrebbe anche non essere previsto. La condotta dell’amministratore che si auto-liquida un compenso non pattuito attraverso prelievi dalle casse sociali configura un’azione dolosa di impoverimento del patrimonio aziendale.
Le conclusioni
La decisione in esame conferma la linea dura della giurisprudenza nei confronti degli amministratori che utilizzano il patrimonio sociale per fini personali. L’ordinanza stabilisce in modo netto che prelevare denaro dalle casse aziendali per bisogni personali, anche in assenza di uno stipendio, configura il grave reato di bancarotta patrimoniale per distrazione. La valutazione dell’intensità del dolo si rivela cruciale non solo per la qualificazione del fatto, ma anche per l’accesso a benefici come le sanzioni sostitutive. Questa pronuncia serve da monito per tutti gli amministratori sulla necessità di una gestione trasparente e rigorosamente separata tra il patrimonio personale e quello della società che amministrano, al fine di non incorrere in gravi conseguenze penali.
I prelievi di un amministratore dalle casse sociali per bisogni personali possono essere considerati bancarotta patrimoniale?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che i prelievi di liquidità effettuati da un amministratore per soddisfare esigenze personali e familiari integrano il reato di bancarotta patrimoniale per distrazione, in quanto sottraggono risorse al patrimonio sociale destinato a garanzia dei creditori.
Perché la Corte ha negato le sanzioni sostitutive alla pena detentiva?
La concessione delle sanzioni sostitutive è stata negata a causa dell’elevata intensità del dolo (l’intenzione cosciente e volontaria) manifestato dall’imputato. La valutazione di questo elemento è un accertamento di fatto del giudice di merito, che in questo caso è stato ritenuto logico e non contestabile in Cassazione.
In questo caso, perché non si è configurata la bancarotta preferenziale?
Non si è trattato di bancarotta preferenziale perché il denaro prelevato non è stato utilizzato per pagare un creditore a preferenza di altri, ma per soddisfare esigenze personali dell’amministratore. La condotta è stata quindi qualificata come distrazione, ovvero una sottrazione di beni dal patrimonio sociale per scopi estranei all’attività d’impresa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47859 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47859 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 2 febbraio 2023 che ha confermato la condanna del Tribunale di Torino dell’8 marzo 2022 in ordine al reato di cui all’art. 216 I. fall. (bancarotta patrimoniale distrattiva).
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa prospetta vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con le sanzioni sostitutive, è manifestamente infondato in quanto “in tema di sanzioni sostitutive, l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall’art. 53 I. n. 689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindaca bile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico.” (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 – 01); nella specie, la Corte territoriale, operando una corretta applicazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen., come introdotto dalla cd. Riforma Cartabia e dell’ani:. 53 I. 698/1981, ha con motivazione immune da vizi logici, valorizzato, tra i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., l’intens del dolo manifestato dall’imputato;
-Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta l’erronea qualificazione giuridica della fattispecie, invocando la derubricazione nell’ipotesi di cui al comma terzo dell’art. 216 I. fall. di bancarotta preferenziale , e conseguentemente l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., risulta manifestamente infondato nella misura in cui non si confronta con le statuizioni della sentenza gravata che, seguendo un iter-logico giuridico immune da censure, ha posto l’accento sulle dichiarazioni auto-accusatorie rese in dibattimento dall’imputato, in base alle quali il prelievo di liquidità dalle casse sociali oggetto d contestazione serviva ad appagare esigenze sue e della sua famiglia, “non percependo il medesimo nessun compenso come amministratore” (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato); peraltro, va registrato che l’orientamento giurisprudenziale “meno rigoroso” cui allude il ricorrente, a ben guardare, riguarda la posizione del liquidatore – a cui senz’altro spetta un compenso per l’attività svolta – e non quello dell’amministratore, a vantaggio del quale – come del resto nel caso di specie – potrebbe non essere previsto alcun corrispettivo.
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2023
Il consigliere estensore
GLYPH Il Presidente