Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43409 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43409 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 110, 216, comma 1, n. l e 223, comma 1, R.D. 267/1942 (fatto commesso in Cagliari il 22 dicembre 2015);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, che consta di promiscue censure di violazione di legge e di vizio di motivazione, è generico, perché formula astratte censure avverso l’insieme di argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata a sostegno dell’affermazione di responsabilità del ricorrente, riconosciuto concorrente extraneus nel delitto di bancarotta patrimoniale commesso dagli amministratori della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita, senza mai indicare specifici, inopinabili e decisivi elementi di prova, emersi dall’istruttoria ddbattimentale e non considerati dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, atti a dimostrare che il ricorrente, amministratore della società controllante della fallita ed acquirente del bene immobile distratto, non fosse consapevole dello stato di decozione in cui versava la RAGIONE_SOCIALE nel momento in cui cedette il bene stesso alla controllante;
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il consigliere estensore
Il Pre ident.