Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 927 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 927 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1440/2025
NOME COGNOME COGNOME
CC – 01/10/2025
EGLE PILLA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Generale NOME
letta la requisitoria a firma del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto di rigettare i ricorsi.
Con sentenza del 6 marzo 2024, il Giudice dellÕudienza preliminare del Tribunale di Roma aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni due di reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, e COGNOME NOME alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, per i reati di bancarotta
fraudolenta distrattiva, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, in relazione alla societˆ ÒOrtopedico RAGIONE_SOCIALEÓ, fallita il 18 marzo 2021.
Con sentenza pronunziata il 3 febbraio 2025, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dellÕudienza preliminare, escludendo l’aggravante dei più fatti di bancarotta, applicata in primo grado al COGNOME, ha rideterminato la pena inflitta a quest’ultimo in un anno e quattro mesi di reclusione e quella inflitta all’altro imputato in due anni di reclusione, ha infine riconosciuto allÕCOGNOME il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, COGNOME NOME Ð amministratore (e di socio di maggioranza) dal 1998 al 2012 Ð avrebbe cagionato il fallimento della societˆ per effetto di operazioni dolose, consistite nella sistematica e protratta omissione del pagamento di debiti erariali, tanto da concorrere a determinare un ammanco finale superiore a due milioni di euro.
COGNOME NOME Ð amministratore della societˆ dal 2012 Ð avrebbe invece compiuto una pluralitˆ di fatti di bancarotta fraudolenta. Avrebbe distratto in tutto in parte il patrimonio aziendale, comprensivo quantomeno delle attivitˆ riportate nell’ultimo bilancio depositato (2011) e comunque di dieci veicoli intestati alla fallita e mai rinvenuti. Avrebbe distrutto o occultato le scritture contabili della societˆ, al fine di nascondere gli atti di gestione e di recare pregiudizio ai creditori. Avrebbe, infine, cagionato il fallimento della societˆ per effetto di operazioni dolose, consistite nella sistematica e protratta omissione del pagamento dei debiti erariali.
Avverso la sentenza della Corte di appello, ricorrono entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia.
Il ricorso di COGNOME NOME si compone di tre motivi.
3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 163, 164, 167, 172 e 676 cod. pen.
Rappresenta che: il giudice di primo grado non aveva riconosciuto beneficio della sospensione condizionale, non fornendo alcuna motivazione al riguardo; la difesa aveva ipotizzato che il diniego fosse stato determinato dalla presenza, nel casellario giudiziale, di una precedente condanna a pena sospesa (anni 1 e mesi 6 di reclusione), inflitta con sentenza del Tribunale di Cosenza del 20 dicembre 2002, divenuta irrevocabile il 18 maggio 2005; lÕimputato, conseguentemente, aveva promosso incidente di esecuzione, depositato il 3 dicembre 2024, volto alla declaratoria di estinzione del reato e della pena ai sensi degli artt. 167 e 172 cod.
pen. e 676 cod. proc. pen; il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 15 gennaio 2025, aveva accolto lÕistanza, dichiarando lÕestinzione sia del reato che della pena per decorso del tempo. La Corte di appello, tuttavia, ha rigettato il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena, richiamando la giurisprudenza di legittimitˆ, secondo cui lÕestinzione del reato ex art. 167 cod. pen. non comporta lÕestinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti.
Il ricorrente contesta tale interpretazione, evidenziando come lÕordinanza del Tribunale di Cosenza avesse dichiarato non solo lÕestinzione del reato, ma anche quella della pena. In tale prospettiva, la precedente condanna non potrebbe più essere considerata ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale, venendo meno il presupposto giuridico su cui si fondava il diniego.
3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 219 e 223 legge fall.
Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe ritenuto integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta per effetto di operazioni dolose, senza individuare in modo concreto e specifico le operazioni dolose ascritte allÕimputato.
La motivazione della sentenza impugnata si baserebbe su generiche affermazioni circa lÕomesso pagamento dei debiti erariali, ma la Corte di appello non avrebbe verificato la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva e lÕevento fallimentare, nŽ avrebbe chiarito se lÕimputato avesse agito con dolo diretto o eventuale.
Il ricorrente evidenzia che il fallimento della societˆ è stato dichiarato nel 2021, ben otto anni dopo le dimissioni dellÕimputato dalla carica di amministratore, circostanza che renderebbe ancor più debole il nesso eziologico tra la condotta contestata e lÕevento fallimentare.
Secondo il ricorrente, se la condotta Çdell’amministratore si esplica esclusivamente nel mancato pagamento dei debiti erariali e di quelli verso gli istituti di credito, la stessa nonÈ potrebbe Çritenersi condotta distrattivaÈ. Non sarebbe, invero, sufficiente a configurare il delitto contestato il mero inadempimento fiscale, specie se finalizzato, come nel caso in esame, alla sopravvivenza dellÕimpresa in crisi. In tal senso, lÕomesso versamento dei tributi, se destinato a garantire il pagamento di stipendi e fornitori, costituirebbe una forma di autofinanziamento e non integrerebbe una condotta penalmente rilevante.
Tale soluzione troverebbe Çconforto anche sulla scorta del dato normativo di cui all’art. 67, comma 3, legge fall., in forza del quale i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate a favore dei dipendenti non sono soggetti, in caso di fallimento, ad azione revocatoriaÈ.
3.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 219, 223 e 224 legge fall.
Il ricorrente lamenta lÕerronea qualificazione giuridica dei fatti, ritenendo che la condotta contestata non integri la fattispecie di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, bens’, al più, quella di bancarotta semplice o, in subordine, quella di bancarotta preferenziale.
Rappresenta che la Corte di appello ha ritenuto che lÕomesso pagamento dei debiti erariali da parte dellÕimputato fosse frutto di una preordinata volontˆ di sottrarsi agli obblighi fiscali, condotta che avrebbe poi condotto al fallimento della societˆ. Tuttavia, secondo il ricorrente, tale ricostruzione sarebbe priva di riscontro concreto negli atti processuali, non essendo state individuate specifiche operazioni dolose nŽ dimostrato un nesso causale tra la condotta dellÕimputato e lÕevento fallimentare.
Il ricorrente sostiene che lÕomesso pagamento dei debiti erariali sarebbe stato finalizzato a garantire la sopravvivenza dellÕimpresa in crisi. LÕevasione fiscale sarebbe consistita in una forma di autofinanziamento dell’impresa in crisi di liquiditˆ, che aveva implicato la scelta di privilegiare alcuni creditori strategici per il sostentamento dell’impresa, quali fornitori e dipendenti. Il fatto, pertanto, al più, potrebbe essere ricondotto alla fattispecie meno grave della bancarotta preferenziale.
A ben vedere, secondo il ricorrente, neppure questÕultima fattispecie sarebbe configurabile nel caso in esame. Infatti, la possibilitˆ di configurare la bancarotta preferenziale Çandrebbe necessariamente contestualizzata, alla luce degli elementi concreti risultanti dagli attiÈ. Invero, Çcalando la struttura della norma alla vicenda che qui interessa, il delitto ex art. 216, comma 3, legge fall. potrebbe astrattamente perfezionarsi solo quando l’imprenditore intenda privilegiare il pagamento di un credito strategico per la sopravvivenza dell’impresa, a scapito dei crediti previdenziali ed erariali, mentre, come esposto in precedenza, tale fattispecie non potrˆ dirsi integrata qualora venga privilegiato il pagamento degli stipendi dei lavoratori, a scapito di altri crediti, rientrando al più quest’ultima ipotesi nel campo della bancarotta semplice ex artt. 224 legge fall.È.
4. Il ricorso di COGNOME NOME si compone di due motivi.
4.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 219 e 223 legge fall.
Con argomentazioni in parte simili a quelle esposte dal COGNOME con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe ritenuto integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta per effetto di operazioni
dolose, senza individuare in modo concreto e specifico le operazioni dolose ascritte allÕimputato.
Richiama la giurisprudenza di legittimitˆ secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, sarebbe necessario individuare atti gestionali specifici, pericolosi per lÕequilibrio economico-finanziario dellÕimpresa, non essendo sufficiente il mero inadempimento fiscale, specie se finalizzato, come nel caso in esame, alla sopravvivenza dellÕimpresa in crisi.
Al riguardo, il ricorrente sostiene che la documentazione prodotta in sede di giudizio abbreviato dimostrerebbe che le somme non destinate allÕerario sarebbero state utilizzate per pagare i lavoratori. La Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione su tale punto, incorrendo in un vizio motivazionale rilevante.
4.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 219 e 223 legge fall.
Il ricorrente contesta lÕerronea qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che le condotte contestate non integrino le fattispecie della bancarotta fraudolenta per operazioni dolose e quella della bancarotta fraudolenta documentale, bens’, al più, quelle della bancarotta semplice o della bancarotta preferenziale.
La Corte di appello ha ritenuto che lÕimputato, in continuitˆ con il precedente amministratore, abbia scientemente omesso il pagamento dei debiti erariali e non abbia tenuto le scritture contabili, contribuendo cos’ al dissesto della societˆ. Tuttavia, secondo la difesa, tale ricostruzione non troverebbe riscontro negli atti.
Il ricorrente sostiene che lÕomesso pagamento dei tributi non sarebbe stato accompagnato da condotte distrattive o da atti volti a procurare un ingiusto profitto o a danneggiare i creditori. Al contrario, la documentazione prodotta in giudizio dimostrerebbe che le somme residue sarebbero state utilizzate per pagare i lavoratori, come attestato dai verbali di conciliazione sindacale. Tale fatto non potrebbe integrare il reato di bancarotta fraudolenta, ma, al più, potrebbe configurare una forma di autofinanziamento dellÕimpresa in crisi.
Quanto alla bancarotta documentale, sostiene che la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il dolo specifico richiesto dallÕart. 216, comma 1, n. 2, legge fall., senza fornire prova che lÕomessa tenuta delle scritture fosse finalizzata a recare pregiudizio ai creditori o a ostacolare la ricostruzione delle vicende patrimoniali. In mancanza di tale prova, la condotta dovrebbe essere riqualificata come bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2, legge fall.
Il AVV_NOTAIO generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare i ricorsi.
AVV_NOTAIO, per COGNOME e COGNOME, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.
I ricorsi devono essere rigettati.
Il ricorso di COGNOME NOME deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimitˆ, invero, Çl’estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altres’ l’estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previstiÈ (Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863; Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, NOME COGNOME, Rv. 277457).
2.2. Il secondo motivo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati, sono infondati.
Va rilevato che la Corte di appello ha ricostruito in maniera specifica le condotte attribuite al COGNOME, ricostruendo nel dettaglio gli oneri fiscali e previdenziali rimasti inadempiuti nel periodo in cui egli era stato amministratore della fallita (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata). Ha inoltre posto in rilievo gli ingenti importi evasi e lÕincidenza del debito erariale nella causazione del dissesto nonchŽ la pervicace volontˆ dell’imputato di sottrarsi al pagamento. Ha evidenziato che la tesi dell’appellante, secondo il quale il denaro non versato allÕerario sarebbe stato destinato al pagamento degli stipendi dei dipendenti, risultava del tutto indimostrata. Non si poneva neppure un problema di valutazione giuridica della condotta dellÕimputato, essendo completamente sfornita di prova la tesi difensiva.
Quanto al rapporto di causalitˆ, i giudici di merito hanno posto in rilievo il rilevantissimo debito tributario determinatosi per effetto della sistematica condotta omissiva tenuta dallÕimputato nel periodo in cui egli era stato amministratore e lÕincidenza di tale condotta nella causazione del dissesto. Hanno poi rilevato che lÕeventuale concorso nella causazione del fallimento anche di fatti sopravvenuti, in ogni caso, non avrebbe escluso il nesso di causalitˆ.
Va rilevato che le valutazioni dei giudici di merito si pongono in linea con giurisprudenza di legittimitˆ, secondo la quale, in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalitˆ tra l’operazione dolosa e l’evento fallimentare nŽ la concorrenza di una causa in sŽ efficiente a determinare il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen., nŽ il fatto che l’operazione dolosa abbia cagionato anche solo
l’aggravamento del dissesto (cfr. Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, Besurga, Rv. 259051; Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189; Sez. 5, n. 16407 del 12/02/2025, Lucconi, n.m.).
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte di appello ha rilevato che lÕomissione dell’adempimento degli obblighi tributari e previdenziali, essendo stata sistematica e perdurante, era stata chiaramente frutto di una scelta cosciente e volontaria dell’imputato; scelta che rendeva prevedibile il dissesto come inevitabile conseguenza di tale condotta.
Va rilevato che si tratta di una motivazione perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimitˆ, secondo la quale, Çai fini della configurabilitˆ della bancarotta impropria da operazioni dolose, non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontˆ delle singole operazioni e la prevedibilitˆ del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosaÈ (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349; Sez. 5, n. 38728 del 3/4/2014, Rampino, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 247315).
Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, i giudici di merito hanno fatto buon governo del principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della societˆ, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, COGNOME, Rv. 273337).
3. Il ricorso di COGNOME NOME deve essere rigettato.
Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati, sono infondati
Va rilevato che la Corte di appello ha ricostruito in maniera specifica le condotte attribuite allÕCOGNOME, ricostruendo gli oneri fiscali e previdenziali rimasti inadempiuti nel periodo in cui egli era stato amministratore della fallita (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata). Ha inoltre posto in evidenza come lÕCOGNOME avesse proseguito con il Çmedesimo sistema intrapreso dal RAGIONE_SOCIALE, aggravando il dissesto della societˆ.
Anche con riferimento alla posizione dellÕCOGNOME, la Corte territoriale ha evidenziato che la tesi dell’appellante, secondo il quale il mancato pagamento dei debiti erariali sarebbe stato necessario per ÇfinanziareÈ il pagamento degli stipendi dei dipendenti, risultava del tutto indimostrata. Al riguardo, ha rilevato che la produzione documentale dellÕimputato Ð consistente in Çn. 4 verbali di conciliazione relativi ad altrettanti dipendenti, per crediti da lavoro insolutiÈ Ð era
scarsamente significativa e che essa, di per sŽ, dimostrava solo come la societˆ non pagasse regolarmente neppure i propri dipendenti.
Con riferimento alla riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, il ricorso si presenta privo di specificitˆ estrinseca, non essendosi il ricorrente confrontato con la motivazione della Corte di appello (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata), che ha posto in rilievo come la condotta dell’imputato fosse incompatibile con qualsiasi forma di buona fede e volta a coprire le altre condotte illecite contestate al fine di cagionare pregiudizio al ceto creditorio.
Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Cos’ deciso, il 1¡ ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME