Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34243 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34243 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COLOGNA VENETA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse del ricorrente NOME COGNOME, che ha richiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 25 gennaio 2024, riformava quella del Tribunale milanese, mandando assolto NOME COGNOME dal delitto di bancarotta societaria patrimoniale fraudolenta per distrazione. Confermava la condanna per il delitto di causazione del fallimento della società, con dolo o a mezzo di operazioni dolose, per l’acquisto nel corso dell’anno 2010 di materie prime in misura superiore ai precedenti esercizi e, dunque, eccedenti rispetto a quanto necessario per la produzione, nonché per l’omesso versamento sistematico delle imposte dovute per l’anno 2010.
Ai fini della miglior comprensione dei motivi di ricorso, va premesso che NOME COGNOME risponde quale amministratore di fatto dal 3 novembre 2009 al 3 maggio 2011 della società RAGIONE_SOCIALE, avente per oggetto sociale l’attività di produzione di carta, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza del 8 luglio 2011.
I coimputati di COGNOME, NOME COGNOME, amministratore unico dal 3 novembre 2009 al 21 dicembre 2010, e NOME COGNOME, dal 21 dicembre 2010 al 3 maggio 2011, venivano mandati assolti per non aver commesso il fatto, fin dal primo grado.
In particolare, le condotte in origine contestate consistevano nella distrazione – dal quale il ricorrente è stato assolto per insussistenza del fatto, ma rilevante tuttora, data una delle ragioni di ricorso – delle materie prime quali la cellulosa, la carta da macero, la pasta di legno, cedute in blocco, nel mese di dicembre 2010. Tali beni erano stati ceduti dalla fallita, per un importo di euro 5.850.000,00, non corrisposto, alla società RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta le cedeva alla quasi omonima RAGIONE_SOCIALE, società tutte riconducibili a NOME COGNOME.
Tali acquisti da parte della fallita sono stati ritenuti dalla Corte di appello fitt (fol. 9 della sentenza impugnata), cosicché alcuna distrazione sarebbe intervenuta, non essendo i beni entrati a far parte del patrimonio della società.
Diversamente, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell’imputato in ordine alle condotte ex art. 223, comma 2, n. 2, I. fall. consistenti nell’aver cagionato dolosamente o a mezzo di operazioni dolose il fallimento, con l’acquisto nel corso dell’anno 2010 di materie prime quali la cellulosa, la carta da macero e la pasta di legno, in misura superiore ai precedenti esercizi e eccedente rispetto a quanto necessario per la produzione della carta, con aggravamento della situazione debitoria.
In particolare, i costi di acquisto delle materie prime risultavano per l’anno 2017 pari a euro 4.990.882,00, per il 2008 di euro 5.859.014,00, per il 2009 di euro 4.859.517,00, mentre per il 2010 erano aumentati ad eum 14.584.911,00.
Infine, ulteriore contestazione, in relazione alla quale anche è stata confermata la penale responsabilità del ricorrente, sempre in ordine alla medesima norma incriminatrice, riguardava la condotta di omesso sistematico versamento delle imposte dovute nell’anno 2010, pervenendo ad avere un debito tributario e contributivo verso l’erario ed altri istituti previdenziali ed assistenziali pari a poc meno di 430.000,00 euro, nonché verso fornitori professionisti e banche un passivo totale di euro 7.979.771.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo, variamente articolato, deduce assenza e vizio di motivazione in ordine alle due imputazioni residue.
3.1 Quanto alla prima contestazione, lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe reso una motivazione contraddittoria in quanto, dopo avere ritenuto insussistente il delitto di bancarotta per distrazione per la fittizietà deg acquisti delle materie prime da parte della società fallita, che pertanto non poteva distrarre beni mai entrati nel proprio patrimonio, riteneva infondate le doglianze di appello riguardanti la seconda condotta, di causazione del fallimento.
Precisava il ricorrente come la RAGIONE_SOCIALE era stata acquisita alla società RAGIONE_SOCIALE anche facente capo a COGNOME, il 3 novembre 2009 con valore di 1.900.000,00 euro, dei quali erano stati versati 100.000,00 euro lo stesso giorno e successivamente il residuo, a mezzo rateizzo mensile.
La società ceduta risultava sottoutilizzata e comunque inefficiente, rispetto alle aspettative di NOME, che aveva cercato di renderla aumentare aumentando il ciclo di produzione, con massimizzazione dell’utilizzo dei macchinari in modo continuativo, a dispetto di quanto accaduto fino a quel momento, con una produzione non continua.
Proprio il maggiore utilizzo della cartiera avrebbe giustificato i maggiori acquisti di materie prime.
La Corte di appello avrebbe pretermesso l’esame del motivo di impugnazione che lamentava la fittizietà degli acquisti, ritenuta dalla Corte di merito per un verso decisiva per escludere la bancarotta per distrazione, ma non anche per escludere la condotta di causazione del fallimento, in quanto almeno in parte gli acquisti di materie prime erano fittizi.
3.2 Quanto alle operazioni dolose, consistite nella omissione sistematica del versamento di imposte, lamenta carenza di motivazione in ordine al requisito della sistematicità, essendo state le imposte pagate regolarmente fino a giugno 2010, e risultando l’importo del debito tributario di 430mila euro non attribuibile a COGNOME, bensì all’amministratore giudiziario da aprile a luglio 2011. Come anche, alcun riferimento emergerebbe dalla sentenza impugnata in relazione al nesso eziologico fra la condotta evasiva e il fallimento.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa
in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5-duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, con le proprie conclusioni scritte ha valutato inammissibile il ricorso.
AVV_NOTAIO ha replicato alle conclusioni della Procura AVV_NOTAIO, rilevando di avere contestato, richiamando le dichiarazioni del curatore, l’inesistenza dei debiti della fallita nei confronti dei fornitori in quanto mai la merce era stata consegnata alla RAGIONE_SOCIALE, come anche insistendo nella assenza di nesso eziologico e di sistematicità della condotta di evasione dagli obblighi fiscali e previdenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Occorre prendere le mosse dalla motivazione della sentenza di primo grado, che viene fatta propria da quella ora impugnata.
2.1 Va premesso che il Tribunale evidenziava come fossero inutili e dannosi gli ordinativi operati nel 2010, risultando per un verso che la società, poi fallita, non disponeva di un magazzino per poter procedere ad allocare tali materie prime, il prezzo delle stesse era decisamente aumentato per ragioni di mercato, infine, non era comprovato in alcun modo che vi fosse stata una intensificazione dell’attività produttiva della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, consistente nel passaggio da un ciclo discontinuo a uno continuo, secondo la versione dell’imputato.
La ricostruzione del Tribunale veniva avvalorata ulteriormente dalla circostanza che le materie prime venivano stipate nel magazzino della RAGIONE_SOCIALE, altra società facente capo a RAGIONE_SOCIALE, alla quale a dicembre 2010, solo dopo l’intervento del Collegio sindacale, era stata formalmente ceduta la fornitura per il prezzo di euro 5.800.000,00, – a fronte di quello di acquisto di oltre 14 milioni di euro – pur risultando che tale ultima società non avrebbe potuto pagare tale prezzo, in quanto aveva cessato le proprie attività produttive nell’ottobre 2010 (cfr. fol. 18 della sentenza di primo grado), a seguito della cessione di azienda ad
una terza società, RAGIONE_SOCIALE (denominazione al plurale), sempre facente capo a COGNOME (fol. 5 della sentenza di appello).
Era lo stesso COGNOME, annota il Tribunale, che confermava che solo RAGIONE_SOCIALE aveva utilizzato le materie prime acquistate dalla fallita.
Il Tribunale aggiungeva, poi, che in ordine alla condotta di causazione del fallimento, doveva trarsi dall’aver procurato materie prime alla fallita «al solo fine di procurare l’indebito utilizzo da parte di terzi, con ciò aggravando in maniera corrispondente l’esposizione debitoria della fallita nei confronti dei fornitori».
Inoltre, il Tribunale riteneva provata la circostanza che l’acquisto della RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE, attraverso altra propria società, era funzionale ad «inserirla nella triangolazione in essere con le società RAGIONE_SOCIALE e con RAGIONE_SOCIALE, essendo stata la medesima fallita di fatto utilizzata per falsamente acquistare materie prime, da destinare a soggetti terzi, in assenza di alcun riconoscimento economico, come del resto, accertato dalle numerose pronunce di diversi Tribunali, che hanno vagliato in precedenza i rapporti in essere fra tutte le società coinvolte» (fol. 21 della sentenza di primo grado).
2.2 Quanto al motivo di ricorso, questo Collegio non rinviene alcuna contraddizione nella ricostruzione operata dalla Corte di appello, che ha preso atto della natura fittizia delle forniture alla società poi fallita, ma al tempo stesso h confermato quanto affermato in primo grado dal Tribunale: l’acquisto delle merce da parte della società RAGIONE_SOCIALE risultava funzionale proprio a fungere da schermo per operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto destinate a rifornire altra società del NOME.
Per un verso la Corte di appello ha escluso la disponibilità materiale della fornitura da parte della RAGIONE_SOCIALE, così traendone le conseguenze, non impugnate, in tema di insussistenza della distrazione.
La condotta ora in esame, invece, relativa alla bancarotta impropria per causazione del fallimento, risulta di natura sussidiaria rispetto a quella di bancarotta e ha ad oggetto proprio la politica gestionale, che risulta essere propria, si è osservato in dottrina, delle imprese costituzionalmente fraudolente, votate in partenza al fallimento, nell’ambito di un più ampio disegno criminoso.
Tale è la ricostruzione operata dai Giudici di merito, che non è scalfita dalle censure difensive: a ben vedere le esposte ragioni rendono conto in modo non illogico della natura ingiustificata dell’ordinativo e del prezzo, in assenza di prova quanto alla maggiore continuità della produzione e in assenza di magazzino, cosicchè corretta risulta la conclusione che la RAGIONE_SOCIALE sia stata acquista dalla RAGIONE_SOCIALE solo con la finalità di fungere da acquirente schermo per conto delle altre società di NOME.
In tal senso, e qui si giunge alla seconda obiezione mossa con il motivo di ricorso, la circostanza che sia fittizia soggettivamente l’operazione di fornitura (in quanto effettiva ma in favore di terza società) non elimina, a dispetto di quanto riferito nello stralcio riportato in ricorso dal curatore, l’esistenza di un debi ingente e provocato in modo funzionale al vantaggio per terzi, in danno dei creditori della società fallita e con la finalità di mandare in dissesto e al falliment la società schermo.
Anche la doglianza relativa al difetto del nesso di causalità risulta del tutto infondata, in quanto al fol. 4 della sentenza impugnata, viene riportato quanto affermato dal curatore: la causa del dissesto consisteva nelle eccessive operazioni di acquisto di materie prime effettuate ne corso del 2010, il che integra il nesso eziologico fra la condotta e il fallimento, richiamata al fol. 9 della sentenza medesima, essendo la causa principale dello stesso.
In sostanza, la sentenza di appello offre una chiara risposta, oltre che corretta e non manifestamente illogica, alle doglianze qui reiterate dall’attuale ricorrente.
D’altro canto, la cd. doppia conforme in ordine alla circostanza che le maggiori forniture non fossero giustificate da un incremento della produzione, non risulta attaccata con deduzione di vizi di travisamento della prova, cosicché il presupposto logico della doglianza viene ad essere smentito e trova ulteriore vigore la tesi sostenuta dai Collegi di merito, che la società acquistata da RAGIONE_SOCIALE fosse destinata da subito al fallimento.
2.3 Quanto al secondo profilo del motivo, afferente alle operazioni dolose consistite nella evasione di imposta e previdenziale, il Tribunale rappresentava come il debito di imposta per un importo di poco meno di 430mila euro scaturiva da omessi pagamenti da novembre 2009 alla data del fallimento.
La Corte di appello limita il periodo, rilevando che il curatore aveva rilevato l’omesso pagamento a partire dalla fine di giugno 2010 fino al fallimento, intervenuto nel luglio 2011.
Ebbene, l’argomento di censura che introduce il ruolo dell’amministratore giudiziario dall’aprile al luglio 2011, cosicché il periodo di evasione imputabile a COGNOME risulta essere quello da giugno 2010 ad aprile 2011, risulta inedito, in quanto non introdotto con l’atto di appello, cosicché non è consentita tale doglianze né a questa Corte la valutazione sul punto.
Ad ogni buon conto deve evidenziarsi come la valutazione della Corte di appello sia in linea con i principi consolidati per cui le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. ben possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli
enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, COGNOME, Rv. 273337 01; conf. n. 12426 del 2014 Rv. 259997 – 01, n. 29586 del 2014 Rv. 260492 – 01, n. 47621 del 2014 Rv. 261684 – 01, n. 15281 del 2017 Rv. 270046 – 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 22765 del 18/02/2021, COGNOME, n.m.).
In particolare, quanto al profilo causale, anche oggetto di doglianza, va richiamato il principio per cui la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall’art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. – in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazion dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione “ex ante”, da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di RAGIONE_SOCIALE, Rv. 247314 – 01).
Per altro, trattandosi di reato a forma libera, il delitto può essere integrato da condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri rispettivamente imposti ai soggetti indicati dalla legge (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Vigna, Rv. 277125 – 01), nel quale il fallimento è evento di danno, e si ritiene che la fattispecie si realizza non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causa nelle condotte o operazioni dolose, ma anche quando esse abbiano solo aggravato la situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall’art. 223, comma secondo n. 2, I. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell’attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l’impresa).
Nel caso in esame si verte certamente in caso di aggravamento, risultando l’importo di 430mila per debiti erariali e previdenziali certamente causa di maggiore esposizione debitoria e dunque causativo dei fallimento. Come pure la durata nel tempo dell’evasione addebitale a COGNOME a buona ragione è stata ritenuta avere le caratteristiche di sistematicità richieste, tanto più che le due condotte – acquisizione di materie prime sovrabbondanti e non utilizzabili dalla acquirente, con formazione di un debito oltremodo significativo, nonché debito
tributario – concorrono in modo determinate al dissesto e comprovano il coefficiente psicologico correttamente ritenuto dalla Corte di merito.
Corretta, ad ogni buon conto, quanto alle operazioni dolose da consistite nell’omesso adempimento delle obbligazioni tributarie, la valutazione della Corte di appello, che richiama l’orientamento consolidato per il quale, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286349 – 01, in un caso di sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale).
Il ricorso è pertanto complessivamente infondato.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/07/2024