Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40861 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40861 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
COGNOME NOME, nato a ALTOFONTE il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA del 24/02/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentito il difensore;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata del 24 febbraio 2025, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale in sede in data 21 novembre 2024, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale, ai medesimi ascritti ai capi 1), 2) e 3) della rubrica, in concorso tra loro e nelle rispettive qua di amministratore di fatto e di diritto, di “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita 1’8 maggio 2015.
Avverso la sentenza indicata della Corte d’appello di Caltanissetta hanno proposto ricorso gli imputati, con distinti atti a firma dei rispettivi difensori, affid le proprie censure ai motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comm 1, disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il ricorso, a firma dell’AVV_NOTAIO, NOME COGNOME articola due motivi, ai quali antepone la ricostruzione dei fatti e del giudizio di merito
2.1.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità, per avere la Corte d’appello omesso di valutare l’assenza dell’elemento psicologico del reato, rivestendo l’imputato il ruolo di mera testa di legno per essere i poteri gestori esercitati esclusivamente dall’amministratore di fatto NOME COGNOME.
Al riguardo, si evidenzia come il COGNOME abbia esercitato mere mansioni esecutive di operaio RAGIONE_SOCIALEsta e non abbia mai tenuto rapporti con istituti bancari, fornitori e clienti, né aveva percepito alcun compenso quale amministratore di diritto, non avendone, peraltro, le competenze. La responsabilità del medesimo, ai sensi dell’art. 40, comma secondo, cod. pen. è stata affermata in via presuntiva, in assenza del dolo specifico previsto per il delitto di bancarotta documentale, ed alla stregua della mera accettazione della carica, sin dal 2007, sia nell’ambito della fallita, che di “RAGIONE_SOCIALE“.
2.1.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione riguardo il diniego di concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente, fondato sulla sussistenza di precedenti condanne, relative invece a fatti risalenti e comunque depenalizzati, e trascurando la condotta processuale dell’imputato.
2.2. Con il ricorso, a firma dell’AVV_NOTAIO, NOME COGNOME deduce due motivi.
2.2.1. Con il primo, denuncia vizio della motivazione in riferimento alla omessa valutazione della consulenza tecnica a discarico.
Trascritto il motivo d’appello proposto in riferimento all’affermazione di responsabilità dell’imputato nella qualità di amministratore di fatto, deduce il ricorrente che dalla stessa consulenza emergono elementi atti a contestare l’attendibilità del testimoniale per tre ragioni:
-Per essere i testi COGNOME e COGNOME convolti nel consiglio d’amministrazione di “RAGIONE_SOCIALE“, RAGIONE_SOCIALE legata al medesimo target imprenditoriale della famiglia COGNOME e nella quale erano confluiti beni strumentali e dipendenti della fallita, in rapporto di contrapposizione commerciale alla RAGIONE_SOCIALE concorrente;
-Per essere generiche e prive di riscontro le accuse mosse dai predetti testi;
-Per essere stata trascurata la circostanza che tutti i soci della RAGIONE_SOCIALE rivestivano, altresì, la funzione di lavoratori, sicchè i medesimi erano del tutto consapevoli delle “alchimie contabili e della gestione spregiudicata dei bilanci di cui il pepe era stato punto di riferimento ed autore”, senza assumere alcuna iniziativa a tutela della fallita, pur a fronte della trasfusione degli asset di questa in “RAGIONE_SOCIALE“.
Si evidenzia, inoltre, come il debito principale si sia consolidato nel corso dell’amministrazione del fondatore, NOME COGNOME, e del COGNOME, rispetto al quale il ricorrente non ha apportato alcun contributo causale, e che le dichiarazioni accusatorie dei testi sono interessate e volte a scongiurare responsabilità proprie, mentre alcuna prova, acquisita aliunde, dimostra che il ricorrente, privo di alcun mandato, abbia gestito la RAGIONE_SOCIALE.
2.2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, alle attenuanti generiche ed all’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
Con la requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Con istanza tempestivamente depositata, il difensore ha richiesto la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
1.Sono complessivamente infondate le censure proposte nell’interesse di NOME COGNOME.
1.1. Il primo motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità del ricorrente nel ruolo di amministratore meramente formale della fallita, limitatamente all’elemento soggettivo dei reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, è reiterativo e, comunque, manifestamente infondato.
Premesso che, in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita (cosiddetto “testa di legno”), atteso il dirett e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all’ipotesi della distrazione relativamente alla quale non può, nei confronti dell’amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell’imprenditore fallito, il lo mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto (ex multis, Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166 – 01), la Corte d’appello ha dato conto di come la titolarità della carica, dispiegatasi sin dal 2007 e sino alla dichiarazione di fallimento, in uno alla nomina di amministratore anche di altra RAGIONE_SOCIALE, nella quale risultano trasfusi gli asset di “RAGIONE_SOCIALE“, abbia dato conto della piena consapevolezza del COGNOME di concorrere, con gli amministratori di fatto – prima NOME COGNOME e, alla morte di questi, il figlio NOME – al depauperazione della fallita, nonché alla strumentale condotta di irregolare e frammentaria tenuta della contabilità, sorretta anche questa dalla consapevolezza di ostacolare la ricostruzione dei trasferimenti societari all’interno delle imprese facenti capo al medesimo nucleo familiare. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In particolare, la Corte d’appello ha specificamente valorizzato le modalità della condotta distrattiva che, realizzata attraverso la vendita a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, di cui lo stesso COGNOME era legale rappresentante, di immobilizzazioni e rimanenze di magazzino, senza versamento di qualsivoglia corrispettivo, era stata inevitabilmente condivisa dall’imputato, nella duplice qualità rivestita.
Allo stesso modo, l’accertamento del dolo – generico – della fattispecie di bancarotta documentale contestata è stato ravvisato, con argomentazione corretta in diritto e senza irragionevolezza alcuna, (anche) in capo al legale rappresentante della fallita, tenuto ex lege ai relativi adempimenti.
1.2. Non colgono nel segno le doglianze rivolte al diniego dell’applicazione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza.
Anche al riguardo, nel confermare il giudizio di equivalenza delle attenuanti con le aggravanti di cui all’art. 219, commi primo e secondo, I.f., la Corte di merito ha valorizzato l’entità dell’esposizione debitoria e la pluralità dei fatti di bancarott equiparandoli – nella valutazione comparativa in cui si sostanzia il bilanciamento alle attenuanti, senza che l’esito decisorio, di tipo squisitamente discrezionale, riveli profili di irragionevolezza, sindacabili nella presente fase di legittimità.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è, pertanto, complessivamente infondato.
Le censure proposte nell’interesse di NOME COGNOME sono parimenti infondate.
2.1. Il primo motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione riguardo l’omesso apprezzamento della consulenza tecnica a discarico è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
Nel prospettare l’omissione valutativa di un mezzo di prova asseritamente decisivo, introdotto dalla parte, il ricorrente finisce per attribuire alla consulen tecnica un contenuto valutativo della provvista testimoniale, del tutto eccentrico rispetto ai suoi tratti identitari.
Fermo restando che la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte, e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (Sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, COGNOME, Rv. 279062 – 01; si vedano anche le osservazioni rese al riguardo da Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 – 01), il ricorrente finisce per assegnare a siffatto contributo un’impropria funzione decisiva, poiché nella prospettazione difensiva – la compiuta ricostruzione dei rapporti societari sorti intorno alla famiglia COGNOME dovrebbe compromettere l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali alla cui stregua è stato attribuito al ricorrente il ruol
dominus della fallita. In tal modo, oltre ad articolare una generica ed indistinta presunzione di inaffidabilità per essere i testimoni tutti, a vario titolo, interessati ne costellazione societaria familiare, il ricorrente non sostanzia i termini di una fraudolenta collusione in danno di COGNOME che, al contrario, è stato unanimemente indicato come il successore, dal padre NOME, nell’effettiva gestione della fallita distraendone le attività in favore di altre imprese familiari e determinandone, per effetto di operazioni dolose, il fallimento.
Privo di alcuna efficacia disarticolante è poi l’argomento che pretende di confutare il ruolo di amministratore di fatto per non essere mai state conferite deleghe all’imputato.
Al riguardo, basti considerare come, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vadano individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 – 01, in cui si è precisato che l’individuazione dell’amministratore di fatto deve essere svolta sulla base di indici sintomatici espressivi dell’inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell’attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispetto all’amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operatività dell’ente); una verifica, in altri termini di tipo fattuale e di merito, che la Corte d’appello (f. 6) ha svolto secondo un percorso argomentativo che non evidenzia profili di irragionevolezza.
2.2. Il secondo motivo, con i quale si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. è generico e assertivo, non evidenziando quale indicatore, decisivo nella prospettiva invocata, sarebbe stato dalla difesa introdotto e dai giudici di merito, invece, ingiustificatamente disatteso.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
11 Pr
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore
nte