Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42117 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42117 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CARPENEDOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, la quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l’accoglimento dello stesso.
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Ritenuto in fatto
È oggetto di ricorso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Brescia – in parziale riforma della decisione di primo grado, resa all’esito di giudizio abbreviato – ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati di bancarotta semplice, perché estinti per prescrizione, confermando il giudizio di responsabilità per il reato di bancarotta distrattiva cd. infragruppo. In relazione a tale imputazione, i Giudici del merito hanno ritenuto che NOME COGNOME, in qualità di amministratore unico del RAGIONE_SOCIALE, dichiarato fallito nel gennaio del 2014, abbia distratto la somma complessiva di euro 713.232,00 mediante l’erogazione di un finanziamento in favore della RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello ha ritenuto che il predetto finanziamento, volto a sostenere la consorziata principale COGNOME, amministrata dallo stesso COGNOME, fosse estraneo agli scopi sociali del RAGIONE_SOCIALE, costituito al fine di provvedere alla difesa, promozione e allo sviluppo delle società consorziate. Secondo i Giudici di merito, inoltre, l’operazione finanziaria in parola non era stata autorizzata da alcuna delibera consiliare o assembleare, non essendo prevista dallo statuto del RAGIONE_SOCIALE la possibilità di erogare finanziamenti diretti, bensì solo l’eventualità di finanziamenti da parte di soggetti terzi. La Corte d’appello ha affermato la natura distrattiva del predetto finanziamento, che si sarebbe tradotto in un trasferimento di risorse infragruppo privo di concreti vantaggi compensativi effettivamente conseguiti dal RAGIONE_SOCIALE, o comunque fondatamente prevedibili con un giudizio ex ante. Infatti, il finanziamento sarebbe stato posto in essere senza le necessarie cautele per il ceto creditorio sia riguardo al quantum sia riguardo ai tempi di versamento delle somme, posto che l’erogazione del finanziamento -iniziata nel 2010 e proseguita nel 2011-2012- è avvenuta in un momento in cui il consorzio aveva già registrato risultati di esercizio negativi; a sua volta, la società beneficiata dal finanziamento, che manifestava già nel 2008 cali di fatturato, non apprestava adeguate garanzie intese al recupero del capitale finanziario. Secondo la prospettazione fornita dalla Corte d’appello, la connotazione infragruppo del decremento patrimoniale non vale a elidere la consistenza del dolo in termini di consapevolezza dei suoi effetti destabilizzanti.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ad un unico, articolato motivo, con cui deduce violazione di legge, in relazione all’art. 216, primo comma, n.1, I. fall., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il reato di bancarotta distrattiva; l’erronea applicazione della legge penale viene contestata sia con riguardo all’elemento oggettivo del reato sia a
quello soggettivo. L’incipit del motivo è incentrato su una norma dello statuto societario che, a parere della difesa, non vietava esplicitamente al RAGIONE_SOCIALE la possibilità di erogare finanziamenti diretti alla realizzazione di scopi sociali.
Il nucleo del ricorso è dedicato soprattutto a rimarcare la mancanza di adeguata risposta, da parte della Corte territoriale, al principale assunto difensivo, vale a dire l’essenzialità della contestata operazione finanziaria ai fini della sopravvivenza del RAGIONE_SOCIALE. Sebbene la Corte territoriale abbia esplicitamente riconosciuto che il finanziamento in parola abbia perseguito non già la finalità di arricchimento personale, bensì quella di salvataggio del consorzio – in ciò distinguendosi dallo schema classicamente appropriativo della bancarotta distrattiva – sarebbe poi prevalsa una decisione dettata, secondo la difesa, da criteri meramente ragionieristici. Più precisamente, nel riscontrare la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, i Giudici dell’appello avrebbero oltremisura enfatizzato il fatto che, nel 2011, il risultato d’esercizio del fallito RAGIONE_SOCIALE fosse negativo, seppure per un valore irrisorio, tralasciando di approfondire che, in quel medesimo periodo, la beneficiaria del finanziamento (RAGIONE_SOCIALE) fatturava ben 17 milioni di euro. A fronte di accordi commerciali assai remunerativi che la RAGIONE_SOCIALE -di fatto, ormai unica committente della fallita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– andava concludendo con RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, l’imputato non avrebbe avuto ragioni per interrompere il finanziamento. Quel sostegno finanziario a vantaggio della RAGIONE_SOCIALE, da cui il RAGIONE_SOCIALE dipendeva completamente, era infatti vitale per la sopravvivenza del RAGIONE_SOCIALE stesso. Ex ante, la condotta infragruppo contestata aveva tutte le caratteristiche per realizzare un vantaggio compensativo e, dunque, per salvare il gruppo; la Corte territoriale avrebbe valutato la condotta con parametri errati, dichiaratamente basati su una valutazione ex post. La difesa contesta l’iter motivazionale anche sotto il profilo dell’interpretazione che la Corte territoriale ha fornito di talune pronunce di questa Corte, lamentando, in buona sostanza, la mancata operazione ermeneutica di distinguishing, avendo i Giudici dell’appello assimilato al caso di specie un’ipotesi in cui il finanziamento infragruppo era stato deliberato a ridosso della dichiarazione di fallimento, laddove, nel caso in esame, l’erogazione del finanziamento alla RAGIONE_SOCIALE era stato deliberato quattro anni prima del fallimento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Errata, infine, sarebbe la valutazione dell’elemento soggettivo del reato, posto che l’imputato aveva assunto la carica di Presidente del consiglio d’amministrazione della fallita società soltanto nel 2011, dunque a finanziamento già erogato; dalla partecipazione del ricorrente, negli anni precedenti, al consiglio d’amministrazione non può farsi derivare ex se il dolo generico per ogni scelta assunta dall’organo collegiale. La difesa contesta, infine, quanto affermato dalla Corte d’appello a proposito del parere negativo sul finanziamento espresso
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dal RAGIONE_SOCIALE, che l’imputato, secondo i Giudici d’appello, non poteva non conoscere. A parere della difesa, mancherebbe la prova dell’acquisita conoscenza, da parte dell’imputato, di tale parere.
All’udienza si è svolta trattazione orale. Il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, aderendo alle ragioni esposte nella requisitoria scritta già depositata, ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso, attesa la riproposizione di questioni attinenti al merito già vagliate e correttamente disattese dalla Corte d’appello.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, attesa la manifesta infondatezza dell’unico motivo, carente del critico ed effettivo confronto con la parte motiva dell’impugNOME provvedimento e, dunque, della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230634 – 01).
Come già accenNOME, l’assunto di fondo della difesa è volto a evidenziare la peculiarità del rapporto di gruppo nel caso di specie, nonché il vantaggio insito nei remunerativi accordi commerciali tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e la principale consorziata, la RAGIONE_SOCIALE (operazione commerciale poi non andata a buon fine). Tale assunto – così come l’intero motivo di ricorso nel suo insieme, per come formulato fin dalle premesse – indirizza il RAGIONE_SOCIALE verso una valutazione in cui l’analisi giuridica del caso non sia disgiunta da un’analisi economica. E, in astratto, una siffatta sollecitazione ben si allinea con gli orientamenti di questa Corte, attesa la necessità di inserire il rapporto di gruppo «nella lista delle circostanze da ponderare in sede di verifica della sussistenza della condotta tipica di distrazione, non potendo, in materia, l’analisi giuridica andare comunque distinta dall’analisi economica» della vicenda (Sez. 5, n. 36764 del 2006, Bevilacqua, Rv. 234606 – 01, in motivazione, relativamente a una fattispecie in cui i ricorrenti sostenevano che i fatti loro contestati andavano considerati nell’ottica dell’attuale art. 2634 c.c., e cioè dell’interesse di gruppo, che giustificava le operazioni contestate come distrattive per le singole società fallite). Nella decisione citata, questa Corte muoveva dal presupposto che «in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, nel valutare come distrattiva un’operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle società collegate, occorre tenere conto del rapporto di gruppo, restando escluso il reato se, con valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società
fallita si dimostrino GLYPH idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sì da rendere l’operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società».
Tuttavia, anche a voler porre particolare attenzione tanto all’analisi economica (e, dunque, alla centralità delle operazioni commerciali, che, secondo la difesa, avrebbero dovuto risollevare le sorti del RAGIONE_SOCIALE), quanto alla peculiarità della condotta ascritta (motivata – secondo la prospettazione difensiva – dalla volontà di salvare il RAGIONE_SOCIALE e, quindi, tutte le società artigiane consorziate, poste in liquidazione, con conseguente assorbimento dei loro dipendenti), occorre por mente a quanto segue.
In primo luogo, va rilevato che, a fronte dell’eccezione dei vantaggi compensativi ex art. 2634, terzo comma, cod. civ. – dotata, come già osservato, di rilievo indubbiamente centrale nell’economia generale del ricorso – nessun elemento risulta offerto dall’imputato in merito alla sussistenza di un “gruppo di società” ai sensi dell’art. 2497-bis cod. civ., quale, in linea generale, non può essere ravvisato nella semplice esistenza di un consorzio (cfr. Sez. V, n. 25029 del 8/03/2023, Sacrati, n.m., p. 9, dove si è evidenziato che «le asserite condotte distrattive oggetto di contestazione avrebbero dovuto essere valutate in un’ottica di un gruppo di società ex art. 2497 cod. civ., considerando la rappresentazione e volizione di un vantaggio compensativo ex art. 2634 cod. civ.).
In ogni modo, a prescindere dalla decisività di tale rilievo, preme osservare come, dalla motivazione dell’impugnata sentenza, emergano molteplici argomenti cui il motivo di ricorso non oppone adeguate contestazioni.
E, invero, la Corte territoriale ha rilevato che 1) il finanziamento veniva concesso senza la prestazione di adeguate e specifiche garanzie, personali o reali, da parte della RAGIONE_SOCIALE di terzi; 2) l’erogazione del finanziamento non si fermava dopo il 2010; 3) la RAGIONE_SOCIALE, beneficiata dal finanziamento, aveva manifestato i primi problemi a partire già dal 2008; 4) l’ingravescenza economico-finanziaria del consorzio (con risultati negativi dal 2001 al 2013, fatta salva la breve parentesi del saldo attivo nel 2009- 2010, di euro -rispettivamente- 11.844 e 1.659) denotava una situazione in cui la mera aspettativa di un ritorno economico favorevole dell’operazione di finanziamento a favore della RAGIONE_SOCIALE poggiava su basi malcerte.
Più precisamente, la Corte territoriale ha chiarito che, sebbene che nel 2010 (anno in cui era stato deliberato il finanziamento a favore della RAGIONE_SOCIALE), il fallito RAGIONE_SOCIALE esibisse un (modesto) saldo attivo (nell’ambito, tuttavia, di una linea decrescente di risultati di esercizio a partire dal 2001), l’erogazione continuava, dopo di allora, con successive tranches di finanziamento, a dispetto del fatto che, già nel 2011, il patrimonio netto del RAGIONE_SOCIALE fosse negativo e che
anche la società RAGIONE_SOCIALE avesse manifestato i primi problemi a partire già dal 2008.
Data tale situazione, appaiono correttamente applicati al caso di specie gli orientamenti sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta la condotta di finanziamento di ingenti somme in favore di società dello stesso gruppo, effettuato dalla società fallita quando già si trovava in situazione di difficoltà finanziaria, in mancanza di garanzie e senza vantaggi compensativi sia per il gruppo nel suo complesso che per la stessa società fallita» (Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 21/02/2013, Turchi, Rv. 255646 – 01).
Neppure può attribuirsi importanza dirimente al dato – valorizzato dalla difesa, ma correttamente disatteso dai Giudici del merito – incentrato sull’apporto di patrimonio personale (euro 140.000) da parte dell’imputato al finanziamento in parola, atteso che «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non può escludersi la natura distrattiva di un’operazione infragruppo, effettuata in assenza di contropartite, invocando la provenienza dal patrimonio personale dell’imprenditore della liquidità destinata ad una società appartenente allo stesso gruppo di quella fallita, quando questa si trovava già in difficoltà finanziaria, in quanto il denaro, una volta immesso nel patrimonio della società, le appartiene ed è destiNOME alla garanzia dei suoi creditori (Sez.5, n. 39043 del 29/05/2019, Corradini, Rv. 276960 – 01; corsivo nostro)».
Tali consolidati orientamenti trovano la propria ratio nel fatto che, nel caso di trasferimenti di risorse Infragruppo’, le società, benché appartenenti al medesimo gruppo, sono pur sempre persone giuridiche diverse; sicché i creditori della società depauperata non potrebbero rivalersi semplicemente ‘inseguendo’ le risorse cedute dall’una società all’altra (cfr., Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, COGNOME, cit., in motivazione: «in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il concetto di gruppo di società ha solo valenza finanziaria e programmatica, ma lascia intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le diverse società. Pertanto, la destinazione di risorse da una società all’altra, sia pur collegata, integra perfettamente la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale e configura la condotta del delitto sopra menzioNOME», con riferimenti a Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999, COGNOME ed altri, Rv. 215668 e Sez. 5, n. 28520 del 24/04/2013, COGNOME e altro, Rv. 257250).
Nel complesso, la ricostruzione della Corte territoriale, lungi dallo scaturire da un approccio parcellizzato – o, come affermato dalla difesa, “ragioneristico” – della situazione economico-finanziaria del RAGIONE_SOCIALE, ha correttamente valorizzato tre elementi, vale a dire la mancata cautela del ricorrente nell’avallare, dapprima (nel 2010), una decisione in sé rischiosa, che poteva in astratto giustificarsi, ex
ante, come ammesso dalla stessa Corte territoriale, ma soltanto ove la situazione del RAGIONE_SOCIALE e della società beneficiata fosse stata meno compromessa (cfr. Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, dep. 2020, lezzi, Rv. 279089 – 01, per la necessità di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio: «in tema di bancarotta fraudolenta, al fine di individuare la finalità distrattiva perseguita dagli agenti, anche l’esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall’ordinamento -nel caso di specie nel diritto d’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.-, può costituire uno strumento di frode per pregiudicare o frodare le ragioni dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all’esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio»).
Di poi – per venire al secondo e al terzo elemento – si è sottolineata la mancanza di garanzie sufficienti apprestate dalla società beneficiata e, infine, la mancata interruzione delle tranches successive di finanziamento nel 2011 e nel 2012, anni in cui si palesava, incontrovertibilmente, il segno negativo del patrimonio netto.
Tali considerazioni deprivano di forza argomentativa altresì la censura di errato distinguishing (il riferimento della difesa è alla citazione, da parte della Corte territoriale, di Sez. 5, n. 13169 del 26/01/2001, COGNOME, Rv. 218390 – 01): vero è, come afferma la difesa, che, nel caso in esame, l’erogazione del finanziamento era stato deliberato nel 2010, vale a dire quattro anni prima del fallimento (2014). Ma è anche vero che, nel 2010, tanto la situazione del RAGIONE_SOCIALE, quanto quella della società beneficiata erano già compromesse, come indicato dai Giudici del merito. Risulta pertanto correttamente assolto l’onere motivazionale, che, alla stregua dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di questa Corte in tema di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, tanto più intensamente incombe sul giudice quanto più l’atto asseritamente distrattivo sia temporalmente distante dal verificarsi del fallimento (cfr. Sez. V, n. 13169 del 25/01/2021, Checchi, n.nn., in motivazione: “alla concezione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale sedimentatasi nella giurisprudenza di legittimità non può conseguire una forma di inclusione indiscriminata nella soglia di rilevanza penale di qualsiasi operazione economica precedente al fallimento, anche molto distante nel tempo dal suo verificarsi, senza che vengano fornite una giustificazione ed una spiegazione adeguate, con onere motivazionale crescente tanto più distante sia l’atto che si ipotizza distrattivo dal verificarsi del fallimento»; si veda, sul punto, la ricostruzione offerta da Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763 – 01, dove si è puntualizzato, in
motivazione, p. 6, che «la rilevanza sub specie di bancarotta fraudolenta patrimoniale del fatto di distrazione indipendentemente dalla distanza temporale che lo separa dalla sentenza dichiarativa di fallimento non comporta, peraltro, né l’indifferenza tout court di tale dato temporale, né la ricostruzione della fattispecie in esame in termini, sostanzialmente, di reato di pericolo presunto»). L’eccezione difensiva relativa all’eccesso di zelo “ragionieristico” della Corte territoriale (posto che – osserva la difesa – nel 2011 il patrimonio era negativo soltanto di euro 2.575, 00) finisce per ritorcersi contro il motivo di ricorso stesso: e infatti, secondo la difesa, nel 2012, “in seguito al reale crollo della RAGIONE_SOCIALE, il patrimonio calava in maniera allarmante e subito NOME COGNOME interrompeva il finanziamento che, infatti, non giungeva agli 800.000 euro programmati, ma si fermava a 713.232, 00 euro” (così, nel ricorso). Ma ciò significa che, nel 2012 (momento in cui, per un verso, il fallito consorzio entrava definitivamente in fibrillazione, e, dall’altro, la principale consorziata continuava la discesa libera verso il dissesto iniziata -come già sottolineato- nel 2008, secondo quanto risulta dagli atti), il finanziamento era stato versato, de facto, per la quasi totalità dell’importo pattuito, come ammesso dalla difesa stessa.
A fronte di una situazione siffatta, per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, la difesa avrebbe dovuto indicare in termini specifici il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del consorzio (ovvero «la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata; elementi, questi ultimi, indispensabili per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società, non bastando, a tal scopo, né allegare la mera partecipazione al gruppo, né l’esistenza di un vantaggio, non meglio specificato, per la società controllante»: Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, COGNOME, Rv. 277545 – 01. Tutto ciò, fatto salvo quanto ricordato in premessa circa la mancata indicazione, da parte difensiva, della sussistenza, nel caso di specie, di un “gruppo di società” ai sensi dell’art. 2497-bis cod. civ.,).
Orbene, la mancata deduzione, da parte della difesa, del saldo finale positivo della operazione finanziaria, ovvero una ragionevole aspettativa di tale saldo, obiettivamente ancorata alla puntuale analisi della situazione delle società coinvolte, rende ragionevoli, oltre che inattaccabili, le conclusioni dei Giudici del merito, i quali – nella lista delle circostanze da ponderare in sede di verifica della sussistenza della condotta tipica di distrazione – non hanno potuto valorizzare, per le ragioni finora evidenziate, l’analisi economica della vicenda così come prospettata dalla difesa. Di talché l’opportunità – evidenziata nelle premesse di questo “considerato in diritto” – di non disgiungere l’analisi giuridica da quella
economica della vicenda in esame è stata neutralizzata dall’impostazione (sul punto, generica e aspecifica) del motivo di ricorso in esame.
1.1 La seconda parte del motivo è, del pari, manifestamente infondata, avendo la difesa eluso, anche in tal caso, un effettivo e critico confronto con le ragioni espresse dalla Corte d’appello a proposito della consapevolezza, da parte dell’imputato, della critica situazione in cui sia il RAGIONE_SOCIALE sia la società RAGIONE_SOCIALE, beneficiata dal finanziamento, si trovavano all’epoca dei fatti ascritti. A prescindere, infatti, dalla genericità dell’assunto difensivo circa la mancata conoscenza, in capo al COGNOME, del parere negativo sul finanziamento espresso dal RAGIONE_SOCIALE (parere arrivato -osserva la difesa- in pausapranzo e quindi non letto dal ricorrente), decisivi sono i passaggi motivazionali in cui si illustra come l’imputato, per il ruolo e le cariche rivestite sia all’interno del RAGIONE_SOCIALE sia nella RAGIONE_SOCIALE (amministrata dallo stesso COGNOME), fosse necessariamente al corrente, per ragioni logiche, dei motivi per i quali l’operazione di finanziamento alla RAGIONE_SOCIALE appariva foriera di pregiudizi concreti e significativi per il ceto creditorio.
Per i motivi fin qui esposti, il RAGIONE_SOCIALE dichiara inammissibile il ricorso. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/09/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente