Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 846 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 846 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CIGOLE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20.02.2021, la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma del sentenza emessa in data 27.07.2018 dal G.u.p.del Tribunale di Brescia, rideterminava in anni tre le pene accessorie fallimentari di cui all’art. 216 u.c. R.D. n. 267 del 1942, conferm nel resto la sentenza impugnata ossia la responsabilità di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME i reato di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui agli artt. 110 c.p. e 223 co. 2 R.D. n. 267 del 1942, per avere, in concorso tra loro, l’uno, in qualità di presidente Consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE e l’altro, in qual amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale Brescia in data 28.02.2017 – cagionato il fallimento della medesima società RAGIONE_SOCIALE
1.1. La condotta criminosa in contestazione, secondo l’impostazicine accusatoria, risultav inserita in un più ampio disegno criminoso, atteso che la società dichiarata fallita origi dalla RAGIONE_SOCIALEsione parziale – datata febbraio 2015 – della preesistente società RAGIONE_SOCIALE,volta specificamente a liberare quest’ultima dalle maestranze e dai debiti maturati confronti dei dipendenti (onere del versamento del TFR), dirottando in capo alla newco RAGIONE_SOCIALE il peso economico derivante dal mantenimento del personale ritenuto in eccesso; a riprova del reale fine dell’operazione di RAGIONE_SOCIALEsione, la società di nuova costituzione nasc dotata di capitalizzazione negativa e, dunque, già votata al dissesto economico conseguentemente al fallimento, la cui causa era specificamente da individuarsi nell’artat sopravvalutazione, priva di qualsiasi oggettività perché meramente volta al pareggio dell poste passive effettivamente trasferite, delle immobilizzazioni immateriali (costi di consule per lo studio di un nuovo processo produttivo) trasferite dalla società madre.
Avverso la suddetta sentenza hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure a motivi, con i quali deducono:
2.1 con il primo motivo, la illegittimità costituzionale dell’art. 223 CO. 2 n. 2 R.D. n. 267 del 1942, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui individua quale con penalmente rilevante l’aver cagionato il fallimento della società “per effetto di operaz dolose”; tale connotazione, del tutto priva di specificazione, si pone in contrasto anzitutto l’art. 3 Cost., in quanto atta a comprendere condotte assolutamente eterogenee tra loro, punendo allo stesso modo il comportamento di chi ha voluto la causazione del fallimento e il detrimento delle ragioni dei creditori e chi, invece, ha posto in essere comportamenti gestion perfettamente leciti, sebbene poi rivelatisi imprevedibilmente economicamente errati; inoltr la disposizione normativa in questione si pone in contrasto, sia con il principi determinatezza, diretta conseguenza del principio di riserva di legge, vigente in mater penale, a fronte della sua evidente genericità sia con il principio di colpevolezza, laddove escludere la necessità che il fallimento sia previsto e voluto dal soggetto agente;
2.2. con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la C territoriale erroneamente ritenuto integrata nel suo elemento oggettivo la fattispecie crimino di cui all’art. 223 co. 2 n. 2 R.D. n. 267 del 1942, atteso che i giudici di merito individuato nelle modalità di costituzione – assolutamente lecite – e, in particolare, sopravvalutazione delle immobilizzazioni immateriali trasferite, le operazioni dolose integra la condotta tipica della fattispecie in contestazione; invero, i giudici di merito nell’affe sottocapitalizzazione originaria della società fallita, a ragione della ril:enuta inconsistenz voce relativa alle immobilizzazioni immateriali e nell’individuare nell’intento di libe società RAGIONE_SOCIALE del costo inerente alla manodopera, mancavano di adeguatamente valorizzare che la società madre rimaneva obbligata in solido nei confronti dei lavoratori, pe somme agli stessi dovute e mancavano di tenere in considerazione le avverse condizioni di mercato, dovute alla crisi del settore, in cui si era inserita la genesi della s fallita,contraddittoriannente, invece, collegando il declino della società alla debolezza del patrimonio iniziale;
2.3 con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto al soggettivo della fattispecie criminosa per la quale si procede, dovendosi censurare la sentenz impugnata nella parte in cui automaticamente fa discendere dalla asserita artificiosità del composizione del capitale sociale la prevedibilità dell’esito fallimentare, trascurando di me specificare da quali comportamenti degli imputati sia desumibile la loro consapevolezza circa l rischiosità delle operazioni compiute, atteso che il progetto di RAGIONE_SOCIALEsione posto in esse pacificamente da ritenersi rispondente alla disciplina civilistica.
3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore NOME COGNOME, ai fini de decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 del 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell’alt 16 del D.L dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
4.La difesa degli imputati, con conclusioni scritte del 26.9.2022, ha chiesto l’accoglimento ricorso.
5. L’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, depositato conclusioni scritte per l’inammissibilità o comunque per il rigetto del ric allegando nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non meritano accoglimento.
1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono l’illegittimità costituzionale dell’art. 223 co R.D. n. 267 del 1942, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione,per essere previsione incriminatrice del tutto priva di specificazione, comprendendo condott assolutamente eterogenee tra loro, punite allo stesso modo.
Tale deduzione è manifestamente infondata. All’uopo, giova il mero richiamo a quanto- in relazione ad una deduzione pressochè sovrapponibile- ha già condivisibilmente affermato
questa Corte, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzional dell’art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall., per violazione dell’art. 25 Cost., sul presu dell’asserita indeterminatezza della nozione di operazioni dolose causative del fallimento del società, in quanto la norma incriminatrice configura un reato causale a forma libera, la condotta è sufficientemente definita da una serie di parametri che rendono conoscibile i precetto(Sez. F, n. 39192 del 20/08/2015, Rv. 264606)e comunque, anche in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell’art. 223 co. 2 n. 2 R.D del 1942 è del pari manifestamente infondata, atteso che il legislatore può discrezionalmente prevedere che condotte differenti siano punite alla stessa maniera, purché tale scelta non si manifestamente irragionevole e comunque,la giurisprudenza assolutamente prevalente interpreta detta norma esigendo che l’esito fallimentare sia astrattamente prevedibile e solo tal caso addebitabile al soggetto agente (Sez. 5, sent. n. 45672 del 01.10.2015 – dep 17.11.2015, Rv. 265510).
Invero, la fattispecie in esame configura un reato la cui condotta è certamente a forma liber ma sufficientemente definita nella sua identità da una serie di adeguati indici fornit legislatore (Sez.5, sent. n. 15613 del 05/12/2014, COGNOME COGNOME altri): la scelta terminolo effettuata nella definizione dell’elemento materiale, in connessione alla configurazione di reato proprio del ceto gestorio di una società commerciale, evidenzia come le “operazioni” rilevanti siano esclusivamente quelle che si traducano in una attività attinente alla funzione qualifica i soggetti attivi selezionati dalla norma incriminatrice; in secondo luogo il fatto operazioni debbano esse “dolose” evoca immediatamente come l’atto di gestione debba essere posto in essere dall’autore tipico con abuso della propria carica ovvero contravvenendo ai doveri che la stessa gli impone, atteso che tale attributo – altrimenti del tutto inutile profilo tecnico-penalistico alla luce dell’art. 43 cod. pen. – evidenzia un connotato d’intri illiceità della condotta, anche a prescindere dai suoi effetti. Infine, la tipicità della medesima è fortemente caratterizzata (e dunque definita) dalla necessaria causazione del “fallimento” e cioè dalla esistenza di un rapporto eziologico tra la stessa e il dissesto società.
Il secondo e terzo motivo di ricorso sono nel loro complesso infondati.
Ed invero, per quanto concerne la circostanza ?? secondo cui l’operazione di RAGIONE_SOCIALEsione sarebbe pienamente legittima e conforme al dettato del codice civile, sicchè da essa non potrebbe ricavarsi la condotta dolosa ascritta agli imputati, ebbene tale deduzione non si confronta co principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui anche l’operazione di RAGIONE_SOCIALEsione in astrattamente lecita è idonea ad integrare il delitto di bancarotta fraudolenta, laddove si r ad esempio, volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dag artt. 2506 e seg. cod. civ. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragi creditorie (arg. ex Sez. 5 n. 27930 del 01/07/2020 Rv. 279636).
2.1. Nella fattispecie in esame l’operazione di RAGIONE_SOCIALEsione della RAGIONE_SOCIALE, particolare la creazione della newco RAGIONE_SOCIALE, è stata correttamente ritenuta integrante un’operazione dolosa, pregiudizievole per le sorti di tale ultima società, essendo ab inizio la newco dotata di un patrimonio completamente insufficiente per l’espletamento di un’attività commerciale, risultando la sua creazione strumentale al mero alleggerimento de costi della società RAGIONE_SOCIALEsa, allo snellimento della sua struttura operativa, con il dirottament peso economico derivante dal personale in capo della società beneficiaria, tanto è vero che dopo pochi mesi è fallita.
In sintesi, la Corte territoriale ha messo in risalto che nell’ottobre 2014 il cons amministrazione della RAGIONE_SOCIALE varava un piano industriale per il trien 2014- 2016 per fronteggiare lo stato di tensione economico finanziaria in cui versava l società, poiché il bilancio al 31 dicembre 2014 avrebbe fatto registrare una differenza negati importante, contribuente a una perdita di esercizio di oltre euro 1.400.000; indubbiamente i tale piano centrale rilievo aveva il capitolo relativo al riassetto del personale, r essenziale in un contesto di non comprimibilità dei costi di acquisto o della materia prima ai del perseguimento dell’equilibrio economico finanziario dell’attività, tanto da venire proget le modalità di saturazione della manodopera in eccesso, attraverso un’operazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALEsione del ramo di azienda, deputato alla formatura, stagionatura, confezionamento, approntamento e spedizione dei formaggi.
In sostanza, l’esubero del personale pesantemente incidente sull’equilibrio economico finanziario della società della RAGIONE_SOCIALE, non era gestibile a mezzo della c integrazione- preclusa dagli inadempimenti contributivi e fiscali della società stessa solidarietà riguardava i debiti maturati al momento della RAGIONE_SOCIALEsione’ sicchè per gli eventu arretrati degli stipendi e della quota di TFR fino a quel momento maturata, la RAGIONE_SOCIALE restava certamente obbligata in solido con la debitrice principale, cui era s assegnato il debito relativo pari a oltre euro 320.000, ma questo consentiva alla società RAGIONE_SOCIALE il futuro di eliminare il costo dei 30 lavoratori passati alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE, di una manodopera reputata ormai esorbitante rispetto alle sue necessità produttive.
Inoltre, la società RAGIONE_SOCIALEsa assegnava alla beneficiaria elementi patrimoniali formalmente att valutati pari a complessivi euro 330.000 circa- oltre che passivi- e tra i primi assumev prioritario rilievo economico le immobilizzazioni immateriali, valutate in euro 188.000 ci mentre il totale degli elementi passivi, TFR dipendenti, ratei ferie, tredicesime, ammontava a euro 320.000 circa e la differenza che costituiva contabilmente il patrimonio netto pari a euro 10.000. Nella nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2015 risultava evidenziato che somma di euro 188.000, appostata nella riga decrementi dell’esercizio, era esattamente corrispondente alla valutazione delle immobilizzazioni assegnate alla società beneficiari sicchè l’evidenziazione di tale posta attiva risultava essere meramente apparente nella sua consistenza e soltanto funzionale a garantire formalmente il pareggio di bilancio, nonché coprire le passività traslate sulla RAGIONE_SOCIALE.
2.2.Inoltre, la circostanza, secondo cui oggetto di trasferimento erano state formalment anche immobilizzazioni materiali, i costi di innovazione e di sviluppo, soprattutto relat processo produttivo, per cui la società beneficiaria si sarebbe trovata a godere dei risul delle innovazioni, facendo legittima capitalizzazione dei costi a queste relativi, a dimostraz della possibilità di operare da parte della nuova società, si scontrava con il dato, second Corte territoriale, per cui alla newco furono trasferiti, secondo il progetto di RAGIONE_SOCIALEsione attrezzature basilari, armadi, tavoli e macchine utensili, macchinari del tutto semplici, ris ai quali non era pensabile una qualche modulazione progettuale cperativa, oggetto di una specifica attività di studio, insuscettibili, quindi, di capitalizzazione. Peraltro, nessun degli obiettivi preannunciati nell’ambito di corrispondenza cartolare emergeva, sicch dell’effettiva realtà delle immobilizzazioni, intese come know how non vi era alcuna prova gran parte delle ricerche a cui si sarebbe dedicato NOME COGNOME riguardava, infatti, le fa lavorazioni del formaggio e la ricerca di nuovi prodotti, attività che non rientravano aff settori trasferiti -all’esito della RAGIONE_SOCIALEsione- alla RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Secondo quanto evidenziato dal curatore, poi, i costi di ricerca e di sviluppo per abbiano legittimità di capitalizzazione, oltre a essere relativi a un prodotto o un proc definito devono essere recuperabili, previsione questa assente nel caso di specie perché RAGIONE_SOCIALE veniva da due esercizi pesantemente negativi e comunque la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non poteva avere certo prospettive migliori dal momento che essa si poneva in posizione del tutto ancillare dal punto di vista, sia della operatività, che delle finanziarie.
2.4. In tale contesto, come già accennato non merita, in definitiva, alcuna censura valutazione, secondo cui l’operazione di RAGIONE_SOCIALEsione fu progettata e attuata al principale scopo saturare la manodopera della società RAGIONE_SOCIALEsa, manodopera che non era stato possibile gestire in un’ottica di riduzione dei costi mediante il ricorso da parte della stessa RAGIONE_SOCIALE alla cassa integrazione per le irregolarità previdenziali in cui era incorsa ed a ripr ciò vi era il fatto che lo stesso mese in cui Top RAGIONE_SOCIALE iniziava la sua attività, presentava immediatamente la richiesta di cassa integrazione guadagni per tutti i dipendenti, motivata peraltro da quella crisi degli ordinativi, che altro non era se non la protrazione d situazione di crisi già in essere da tempo. Lo strumento per gestire il problema di saturazio del personale fu appunto la creazione di una società che nacque in sostanza priva di patrimonio, al fine di assicurare sulla carta il capitale, sicchè contrariamente a quanto ded dai ricorrenti, neppure la mera solidarietà delle obbligazioni preesistenti con la RAGIONE_SOCIALE presentava idonea a tenere immune la newco dal rischio di un immediato fallimento, nascendo la società sottocapitalizzata. All’uopo l’assegnazione di immobilizzazioni immateriali, rappresentando la voce preponderante dell’attivo assegnato era sostanzialmente priva di consistenza, sterilizzando quella stessa voce.
2.5. La Corte territoriale ha motivato adeguatamente in merito all’artificiosità capitalizzazione della costituenda società, causalmente determinante l’esito fallimentare
configurandosi pienamente la condotta bancarotta impropria da operazioni dolose ascritto agli imputati.
2.6. Inoltre, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell’ipotesi di fallimento causat operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il pro dell’elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condo antidoverosa (Sez. 5, sent. n. 45672 del 01.10.2015 , Rv. 265510)
La Corte territoriale, anche con riguardo all’elemento psicologico, ha motivato adeguatamente in merito alle ragioni per le quali ha ritenuto il fallimento della costituenda società preve per i soggetti agenti, avendo creato una nuova società all’esito della RAGIONE_SOCIALEsione volutament sottocapitalizzata al fine di tamponare le problematiche relative all’esubero dei dipendenti de RAGIONE_SOCIALEsa, non dovendosi ritenere necessario che l’esito fallimentare sia stato effettivament previsto dai soggetti agenti.
Ne consegue che nella fattispecie può affermarsi il principio secondo cui può integrare il deli di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose la RAGIONE_SOCIALEsione di una società con creazione di una newco sottocapitalizzata, al fine di esonerare la RAGIONE_SOCIALEsa da oneri economici ulteriori e da pesi economici non più sostenibili, così determinando per la newco, priva di adeguati mezzi economici un immediato dissesto.
I ricorsi vanno dunque respinti e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spes processuali, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute n presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessor legge.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; condanna, inoltre, gl imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente gi parte civile che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 4.10.2022