Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15815 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15815 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Napoli il 06/12/1965
avverso la sentenza del 03/10/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’imputato NOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 216 comma primo, n. 1 e 223 comma primo, legge fall. (capo A); artt. 223 comma
secondo, n. 2 legge fall. (capo B); artt. 216, comma primo, n. 2 e 223 comma primo legge fall. (capo C).
Si deduce che il trattamento sanzionatorio applicato sarebbe “eccessivamente gravoso” in quanto determinato sulla base di una pena illegale per il capo B).
La illegalità, ad opinione del ricorrente, deriverebbe dalla illegittimità costituzionale dell’art. 223, comma secondo, legge fall. nella parte in cui richiama, per il delitto di bancarotta impropria da operazione dolose, la stessa cornice edittale prevista per i reati di cui all’art. 216 comma primo legge fall.
Ciò violerebbe i principi costituzionali di uguaglianza e di proporzione tra l’offensività della fattispecie e la pena, dato che, in sintesi, il trattament sanzionatorio per il delitto “preterintenzionale” di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2 legge fall. viene equiparato a quello previsto per fattispecie punite a titolo di dolo, senza rispettare quella scala di gravità dei fatti correlata all’elemento soggettivo, come accade per il reato di omicidio.
Il ricorrente propone come tertium comparationis la cornice edittale fissata per il delitto di cui all’art. 216, comma terzo, legge fall., in quanto “intermedio” tra la bancarotta fraudolenta e quella semplice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L’eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata.
2.1. Va premesso che, come sovente ricorda la Corte costituzionale (cfr. tra le altre sent. n. 236 del 2016) «l’art. 3 Cost. esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali» e l’art. 49, numero 3), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce, a sua volta, che «le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».
Viene in rilievo poi il principio sancito dall’art. 27 Cost. della finalità rieducativ della pena che costituisce «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (sentenza n. 313 del 1990; si vedano anche le sentenze n. 183 del 2011 e n. 129 del 2008).
In tale contesto, una particolare asprezza della risposta sanzionatoria determina perciò una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., essendo lesi sia il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto commesso,
sia quello della finalità rieducativa della pena (sentenza n. 236 del 2016 che richiama le sentenze n. 68 del 2012, n. 341 del 1994 e n. 343 del 1993).
2.2. Nella specie il ricorrente censura come manifestamente irragionevole la scelta legislativa di far coincidere la cornice edittale prevista per il delitto d bancarotta impropria da operazioni dolose (contestata al capo B dell’imputazione) con quella stabilita per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
La sproporzione risulterebbe manifesta se rapportata al reale disvalore della condotta punita dell’art. 223 comma secondo, n. 2, legge fall. a titolo di “preterintenzione” rispetto alle fattispecie di cui all’art. 216, comma primo, nn. 1 e 2 legge fall. punite a titolo di dolo.
2.3. Va chiarito che il raffronto tra fattispecie normative diretto a vagliare la ragionevolezza delle scelte legislative di dosimetria penale deve avere ad oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione (Corte cost. sent. n. 120 del 2023).
Nella specie è semplicistica e giuridicamente erronea la proposta del ricorrente di porre in correlazione il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose e quelli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, sotto il profilo del diverso elemento soggettivo che connoterebbe in termini meno gravi la prima fattispecie.
Semplicistica perché pone a confronto delitti che si connotano per elementi strutturali insuscettibili di comparazione e che non possono essere assimilati soltanto perché genericamente attinenti alla materia fallimentare.
Giuridicamente erronea poiché fa leva su una ricostruzione delle fattispecie incriminatrici non conforme al dato normativo e ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità.
I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale sono reati di condotta e si compongono di un’azione cosciente e volontaria, cui si aggiunge un ulteriore segmento costituito dal fallimento, elemento necessario della fattispecie, che, però, rimane un elemento esterno, non collegato da nesso eziologico, né riconducibile nel fuoco del dolo (cfr. per una analitica ricostruzione cfr. Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 – 01).
Il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, invece, è un reato di evento.
Esso presenta un primo segmento connotato da dolo (come del resto rivela la sua stessa definizione) cui si aggiunge, quale ulteriore elemento distintivo, il fallimento della società che però, in questa ipotesi, deve porsi in rapporto di derivazione causale rispetto all’operazione “dolosa” e deve essere legato ad essa da un coefficiente psicologico sinteticamente definito “preterintenzionale” e
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individuato nella prevedibilità del dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa
(cfr. Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a., Rv.
247315 – 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, COGNOME, Rv. 262207 – 01; Sez.
5, n. 45672 del 01/10/2015, COGNOME, Rv. 265510 – 01).
Quindi il reato di cui all’art. 223 comma 2, n. 2 legge fall., al pari di quelli di cui primo comma del medesimo articolo, è caratterizzato da una matrice dolosa
della condotta – dovendo essere le operazioni “dolose” sorrette da coscienza e volontà – nel quale l’ulteriore coefficiente di prevedibilità rispetto all’evento
“dissesto” ha la funzione di circoscrivere ulteriormente l’area del penalmente rilevante.
Questo non vale a depotenziare la gravità dell’offesa al ben giuridico, che resta per entrambe le fattispecie a confronto, una offesa cosciente e volontaria al
patrimonio societario e alla garanzia dei creditori. Con la differenza che nel caso di cui all’art. 223 comma 2, n. 2 legge fall., quando la condotta non è legata da
nesso di causalità con il dissesto o quando quest’ultimo risulta del tutto imprevedibile, il reato è escluso.
tertium
2.3. Del tutto arbitraria si rivela, poi, l’individuazione del comparationis nell’art. 216 comma terzo legge fall., fattispecie incriminatrice posta a presidio della par condicio creditorum che non presenta alcun elemento suscettibile di assimilazione o anche solo di raffronto con il delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose.
Consegue la manifesta infondatezza del motivo sulla illegalità della pena, subordinato all’accoglimento della eccezione di legittimità costituzionale.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/02/2025