Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40973 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40973 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME nato a CASORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con riferimento alla posizione di COGNOME NOME limitatamente al capo B; rigetto nel resto.
udito il difensore
L’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si riporta.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli – per quanto ora di interesse – ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati COGNOME e NOME, per il delitto di bancarotta impropria da operazi dolose e di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o distruzione delle scritture contabili, rideterminando le pene accessorie fallimentari e confermando nel resto la sentenza.
Gli imputati sono stati dichiarati responsabili: COGNOME quale amministratore di fatto d società RAGIONE_SOCIALE, oltre che amministratore di diritto di RAGIONE_SOCIALE NOME NOME di maggioranza della medesima RAGIONE_SOCIALE e beneficiaria di alcune condotte di cessione di immobili appartenenti alla fallita. Le operazioni dolose sono individua in imputazione e ritenute nelle pronunzie di merito nella cessione di ramo di azienda, con l quale erano trasferite a RAGIONE_SOCIALE i beni aziendali della società poi fallita a fronte corrispettivo inadeguato; nella vendita di due immobili in proprietà della fallita a Raimo Concetta per un corrispettivo inadeguato; nel trasferimento di risorse finanziarie, per un impor complessivo di 64mila euro dal conto corrente societario a quello cointestato ai coniug coimputati tramite bonifici bancari. Sentenza di fallimento del Maggio 2007.
Hanno presentato ricorso tramite il comune difensore di fiducia gli imputati, articolando cinq motivi, qui enunciati nei limiti di cui all’art 173 disp att cpp.
Con il primo, relativo specificamente alla posizione di NOME, si lamenta la manifest illogicità di motivazione e la violazione della norma incriminatrice speciale.In motivazione si dato peso alla qualità di coniuge del coimputato COGNOME ed a quella di amministratrice del fallita, oltre che di NOME della DD, beneficiaria della cessione di ramo di azienda.
La difesa sottolinea – come già in grado di appello – che l’imputata non ricopriva caric gestionali in seno alla fallita dal 2000 e cioè da cinque anni prima della cessione e che rimasta estranea, come NOME di RAGIONE_SOCIALE, all’operazione di cessione, realizzata esclusivamente dal marito, amministratore unico. Si aggiunge che NOME non aveva alcun elemento per sospettare la fraudolenza della cessione, che anzi appariva rispondente ad una logica imprenditoriale, avendo COGNOME fondato RAGIONE_SOCIALE allo scopo di sciogliere la società fallita che ges col coimputato COGNOMECOGNOME
1.1. Per altro verso, quanto alla compravendita di immobili in proprietà della fallita, la rico pone in luce di aver prodotto nel giudizio di primo grado gli assegni con i quali era stato pag il prezzo degli immobili, determinato in 65mila euro, cioè nella stessa misura, fissata in lire la società aveva sborsato all’epoca dell’acquisto. Il Tribunale aveva ritenuto che, pur essen stati emessi gli assegni nello stesso giorno della compravendita, inspiegabilmente non erano menzionati nel contratto, in cui si dava atto che il prezzo era stato pagato in contanti, risultando, pertanto, certo, che gli assegni costituissero il prezzo dell’acquisto; in ogni c così fosse stato il prezzo risultava incongruo. Né la Corte di appello, investita del re motivo, aveva sciolto l’indeterminatezza della motivazione di primo grado, non rispondendo alle censure difensive circa la ritenuta sussistenza del dolo.
Sul punto la difesa deduce che se si fosse trattato di un pagamento parziale, la condotta appare incompatibile con il contestato intento predatorio ; né i Giudici avevano considerato che corrispettivo era stato determinato in base al parametro oggettivo del prezzo di acquisto avvenuto cinque anni prima, convertito in euro. Nell’atto di ricorso si indica analiticamente documentazione prodotta a sostegno della tesi e l’udienza in cui la produzione era avvenuta e si evidenzia che uno degli assegni era in favore del notaio COGNOME.
2.Nel secondo motivo ci si duole di analoghi vizi per entrambi gli imputati quanto alle t condotte incriminate.
La difesa premette che nelle tre ipotesi ritenute illecitamente depauperative del patrimoni NOMEle le operazioni di trasferimento di beni e risorse finanziarie erano avvenute in via dirett con modalità trasparenti dalla società ai soggetti beneficiari, secondo uno schema incompatibile con l’intento fraudolento attribuito agli imputati.
2.1. Con riferimento all’acquisto del ramo di azienda la difesa deduce di aver prodotto ne giudizio di merito documentazione inerente gli assegni con i quali COGNOME aveva pagato il prezzo della cessione, oltre che il provvedimento del Giudice fallimentare che, in un primo tempo aveva ritenuto comprovato il pagamento del prezzo ma non in misura congrua, mentre in un secondo tempo aveva ammesso la transazione integrativa con il fallimento, a seguito di nuovo versamento in favore della procedura. Nel giudizio penale si era ritenuto, invece, che pagamenti non fossero riferibili alla cessione di ramo di azienda e che comunque si tratterebbe di un corrispettivo incongruo. La motivazione, nel ritenere la cessione di ramo di azienda priva controprestazione, sarebbe, quindi, in contrasto col provvedimento del Giudice fallimentare ed avrebbe ignorato il relativo, specifico e documentato motivo di appello, finalizzato in partico a censurare il ritenuto dolo del delitto.
2.2. Per quanto riguarda il trasferimento di 64mila euro dalla società in favore di COGNOME mediante tre bonifici emessi tra Giugno ed Ottobre 2005, il ricorrente rappresenta la natura d restituzione di un finanziamento del socio, per far fronte a temporanee carenze di liquidit Sostiene la difesa di aver prodotto in giudizio documentazione comprovante i finanziamenti; i Giudici del merito l’avevano giudicata in conferente, in quanto non annotata nei bilan depositati mentre solo uno dei tre bonifici dalla fallita all’imputato riportava la c restituzione finanziamento.
Si conclude ponendo in luce che il fallimento era stato determinato dall’istanza di un so creditore per un debito di entità contenuta e che al passivo non si erano insinuati né banche, n fornitori, nè dipendenti, in quanto tutti soddisfatti. Si tratterebbe di un dato in contrast ritenuto disegno fraudolento ai danni dei creditori, con riflessi sull’elemento psicologic delitto, non ponderato nel giudizio di merito.
2.3. Per l’acquisto degli immobili in favore di NOME si richiamano gli argomenti svolti n primo motivo.
3.Tramite il terzo motivo sono dedotti vizi di manifesta illogicità e di violazione di leg relazione all’imputazione di cui al capo b), ascritta al solo COGNOME, riguardante la distrazio due autocarri e la sottrazione delle scritture contabili.
3.1. Per la prima condotta la difesa osserva che nel giudizio di merito il curatore aveva accerta che i veicoli erano privi di significativo valore e, per contro, i Giudici del merito non avre spiegato come l’ipotizzata distrazione di beni senza valore effettivo potesse incidere s depauperamento del patrimonio NOMEle.
3.2. Quanto alla bancarotta documentale si premette che durante la gestione di COGNOME il passivo sarebbe aumentato di molto, arrivando fio a 200mila euro, essendo, quindi, interesse di questi non produrre alla curatela le scritture contabili. Per altro verso si rappresenta che il cura grazie alle modalità trasparenti di trasferimento dei beni, già poste in luce nell’atto di ri aveva agevolmente ricostruito i movimenti del patrimonio societario ed il contestato occultamento non aveva avuto alcun riflesso positivo per gli imputati.
4.Tramite il quarto motivo si lamenta la mancata derubricazione della bancarotta patrimoniale nella ipotesi di bancarotta semplice, potendosi ravvisare, per le ragioni innanzi esposte,solo u leggerezza in ordine alle modalità di liquidazione e vendita della società.
Nel quinto motivo ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
A seguito di istanza per la trattazione orale presentata dal PG è stata fissata l’odierna udienz nel corso della quale il Sostituto Procuratore generale, della Repubblica presso questa Corte d cassazione, drssa COGNOME ha concluso per l’annullamento con rinvio per il capo b) con riferimento alla posizione di COGNOME limitatamente al capo B (distrazione degli autocar rigetto nel resto. L’avvocato COGNOME ha insistito per raccoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Colgono nel segno le censure di illogicità motivazionale avanzate nel primo ed in parte nel secondo motivo quanto alla compravendita degli immobili ed alla cessione di ramo di azienda, quest’ultima ritenuta una copertura della distrazione di macchinari ed altro dalla fallita alla RAGIONE_SOCIALE, di cui COGNOME era amministratore di diritto e la moglie NOME NOME di maggioranza avendo queste operazioni, nella prospettiva di accusa accolta dai decidenti, provocato il fallimento di RAGIONE_SOCIALE, insieme ai bonifici effettuati dal conto della fallita e destinati ai COGNOME/NOME.
1.1. Quanto alla compravendita di immobili la difesa deduce che il corrispettivo sarebbe stato pagato tramite sette assegni tratti sul conto corrente dell’imputata nel medesimo giorno in cu fu redatto l’atto notarile di compravendita, sottolineando che uno dei titoli era in favore notaio COGNOME. I Giudici del primo grado hanno ritenuto comprovati questi dati informativ osservando, peraltro, a smentita della tesi della difesa, che di essi non si faceva menzione ne
contratto, in cui si dava atto che il prezzo era già stato pagato. Se ne è concluso che non risultava certo che gli assegni costituissero il prezzo dell’acquisto ma anche se così fosse stato il prezzo, secondo le informazioni del curatore, risultava incongruo.
Come osservato nel presente atto di ricorso la Corte di appello – che in linea generale ha brevemente richiamato le argomentazioni sviluppate nella sentenza del primo Giudice – non ha sciolto l’indeterminatezza della motivazione resa dal Tribunale, residuando, pertanto, un dubbio ragionevole sul pagamento effettivo del prezzo da parte dell’acquirente. Sul punto non appare sufficiente l’annotazione – operata in entrambe le sentenze di merito – di quanto asserito nel contratto di compravendita circa il già avvenuto pagamento del prezzo, peraltro senza precisazione delle modalità di versamento, a fronte delle specifica deduzione posta dai ricorrenti relativa agli assegni versati in corrispettivo nella medesima data di stipula contratto di compravendita. Per altro verso nelle pronunzie di merito neppure si è considerato che il prezzo di acquisto degli immobili non era stato fissato tra le parti in modo arbitrario provvedendo a convertire in euro l’ammontare pagato in lire cinque anni prima da RAGIONE_SOCIALE, ricorrendo, quindi ad un criterio oggettivo,in sé non implausibile ed in astratto n incompatibile con la dedotta assenza di dolo.
1.2. Quanto alla cessione di ramo di azienda la Corte di appello – anche qui rifacendosi alla sentenza emessa dal Tribunale – ha valutato irrisorio il corrispettivo, con motivazione che, oltre a soffrire di genericità, poichè relativa anche alla precedente condotta illecita, app incoerente con quanto opinato dal Tribunale, dalla cui sentenza – alla pagina otto – emerge che a fronte della cessione del ramo di azienda, COGNOME aveva effettivamente versato il corrispettivo di 38mila euro, integrato nell’ammontare con 18mila euro a seguito dell’intervento del Giudice fallimentare. Tuttavia il Tribunale aveva giudicato incongrua l’entità d corrispettivo in base alle stime del curatore, semplicemente richiamate ma non oggetto di alcuna valutazione; sul punto neppure il Giudice di appello, benché sollecitato dalla difesa, si pronunziato.
1.3. All’esito dello scrutinio dei predetti motivi di ricorso vanno ricordati i principi aff ribaditi da questa Corte regolatrice – ai quali il Collegio intende dar seguito – per i qu operazioni dolose di cui all’art 223, comma secondo n. 2, I. fall., attengono alla commissione d abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrat nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la “sal economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato. (Sez. 5, Sentenza n. 17408 del 12/12/ Ud. (dep. 18/04/2014)Rv.259998.Conforme:Sez. 5, Sentenza n. 47621 del 25/09/2014 Ud. (d ep. 18/11/2014 ) Rv. 261684. Si è chiarito, inoltre, che tra le condotte e l’evento falliment deve essere un nesso di causalità materiale, dovendo ritenersi causa del dissesto le condotte
che abbiano avuto come risultato necessario effetti pregiudizievoli per il patrimonio dell società e/o un’indebita diminuzione dell’attivo o un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa e dalle quali sia poi derivato causalmente il fallimento. giurisprudenza COGNOME di COGNOME questa COGNOME Corte COGNOME regolatrice COGNOME ha spiegato, COGNOME altresì, COGNOME che COGNOME il COGNOME reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società.Sez. 5, Sentenza n. 29885 del 09/05/2017 Ud. (dep. 15/06/2017 )Rv. 270877.
Massime precedenti conformi: N. 16259 del 2010 Rv. 247254 – 01, N. 17021 del 2013 Rv. 255090. N. 15613 del 2015 Rv. 263803.
Quanto all’elemento soggettivo del delitto – che la difesa ha contestato con gli argomenti riassunti sub 1, 2 e 2.1 del ritenuto in fatto – è utile ricordare che questa Corte ha già più volte affermato il principio che in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell’ipotesi di fallim causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sott il profilo dell’elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della cond antidoverosa. (Sez. 5, Sentenza n. 45672 del 01/10/2015 Ud. (dep. 17/11/2015 ) Rv. 265510. Massime precedenti conformi: N. 17690 del 2010 Rv. 247315 – 01, N. 38728 del 2014 Rv. 262207.
1.4. A causa delle denunziate e ravvisate lacune motivazionali le sentenze di merito appaiono in disarmonia con i suindicati e consolidati principi elaborati da questa Corte circa il deli cui si discute, con particolare riguardo al tema del nesso causale, oltre che al carattere dolo delle operazioni oggetto di imputazione, efficacemente confutato dalla difesa.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata ed il Giudice del rinvio, in coerenza con i principi enunciati, dovrà dimostrare la sussistenza del nesso causale tra le operazioni suindicate e l’intervenuto dissesto/fallimento della società, oltre che la presenza dell’elemen psicologico del dolo nel senso indicato della prevedibilità del dissesto/fallimento co conseguenza delle iniziative di dismissione patrimoniale realizzate dai ricorrenti.
2. Le censure espresse nella residua parte del secondo motivo – paragrafo 2.2 del ritenuto in fatto riguardano la terza condotta addebitata agli imputati, consistita nel versamento di 64mila euro dal conto corrente della fallita a quello ad essi cointestato. La difesa sosti trattarsi della restituzione di un precedente finanziamento proveniente da COGNOME, la c sussistenza sarebbe stata dimostrata con documentazione prodotta nel giudizio di merito.
2.1. La tesi è stata già stata esaminata e adeguatamente respinta nelle concordi pronunzie di merito, con particolare riferimento alla motivazione resa dal Tribunale, dalla quale si ricava i Giudici campani hanno esaminato i documenti prodotti dalla difesa ritenendoli, con motivazione in nulla illogica, inidonei a supportarla; si annota, infatti – alle pagine 10 e che nei bilanci e nelle note integrative non vi era traccia di finanziamenti ricevuti dai soci dei versamenti, secondo la difesa effettuati da COGNOME alla società tra il 2003 ed il 2004, uno per 6mila euro riportava detta causale mentre nel senso inverso un solo bonifico risultava
eseguito per rimborso finanziamento. Infine – e l’argomentazione appare dirimente in fatto e coerente con i ricordati principi in tema di nesso causale tra condotte ed evento – si puntualmente osservato che l’importo di 64mila euro sottratto dal patrimonio societario aveva certamente perlomeno contribuito a determinare il fallimento di RAGIONE_SOCIALE, essendo di poco superiore al credito della RAGIONE_SOCIALE, rimasto insoddisfatto, aven aggiunto il Tribunale che era stato questo creditore a presentare il ricorso per fallimento, p accolto.
2.2. A fronte di tale adeguata e corretta motivazione i ricorrenti si limitano a riproporre la della restituzione del precedente finanziamento effettuato dall’imputato, riguardo alla quale Giudici del merito hanno razionalmente giudicato indimostrato il presupposto fattuale del versamento eseguito da COGNOME in favore della società.
In diritto la giustificazione resa, che ha valorizzato l’epoca in cui erano avvenuti i rimbors Maggio ed Ottobre 2005, ed il coevo stato di dissesto già esistente, è coerente con la lezione esegetica di questa Corte, secondo la quale l’amministratore della società che, in periodo di dissesto, soddisfi un proprio credito quale socio finanziatore integra il reato di bancarotta distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, poiché nel contesto di riferimento l restituzione assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegia un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri. (Sez. 5 , Sentenza n. 504 14/06/2018 Ud. (dep. 07/11/2018) Rv. 274602. In senso conforme :Sez. 5, Sentenza n. 34505 del 06/06/2014 Ud. (dep. 05/08/2014) Rv. 264277. Si tratta di principi affermati in relazione alle diverse fattispecie di bancarotta per distrazione ma appaiono applicabili anche al caso concreto avendo sottolineato il significato, ai fini dell’ill della condotta, della contestualità tra la soddisfazione del credito vantato dal socio/finanziat e lo stato di dissesto della società.
Il terzo motivo di ricorso riguarda le imputazioni di bancarotta distrattiva relativa autocarri in proprietà della fallita e di bancarotta documentale p sottrazione/distruzione/omessa consegna delle scritture contabili, entrambe addebitate al solo COGNOME.
Per quanto attiene alla prima non può che rilevarsi la genericità del motivo, fondato sul trascrizione nell’atto di ricorso di una brevissima dichiarazione del curatore, secondo la quale veicoli sarebbero stati privi di significativo valore e, pertanto, non vi sarebbe p dell’incidenza depauperativa sul patrimonio della società. Il motivo come prospettato appare nuovo in quanto formulato per la prima volta in questa fase di legittimità, poiché dal testo de sentenza impugnata – che il ricorrente non contesta – si ricava che in grado di appello la t difensiva sul punto era consistita nel contestare la prova della riferibilità della distr all’imputato. E’ noto che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che no abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per e
stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017 Ud. (dep. 14/06/2017 ) Rv. 270316.
3.1. In ogni caso la doglianza sembra ispirata ad un criterio esclusivamente economicistico, in relazione alla dedotta mancanza di un danno effettivo per il patrimonio della fallit dimenticando la difesa che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo sia pure concreto, in quanto l’atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio NOMEle, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l’apertura della procedura fallimentare. (Sez. 5, Sentenza n. 50081 del 14/09/2017 Ud. (dep. 02/11/2017 ) Rv. 271437. Massime precedenti conformi: N. 17819 del 2017 Rv. 269562.
Quanto alla bancarotta documentale va, in primis, posto in luce che i Giudici del merito concordemente hanno ritenuto integrata la bancarotta documentale sotto la contestata forma di distruzione,occultamento,sottrazione delle scritture alla disponibilità degli organi fallime riguardo alla quale – come noto – è necessaria la dimostrazione del dolo specifico di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori. Ex multis. (Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 08/10/202 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838.
4.1. La giustificazione resa dai Giudici del merito è coerente con il principio suindicato, poi si è accertato che le scritture contabili non erano state rinvenute dagli organi del falliment neppure il nuovo amministratore COGNOME le aveva consegnate, conseguendone l’impossibilità per il curatore di ricostruire il movimento degli affari della fallita per l’ultimo periodo di 2005 al fallimento dichiarato nel 2007. Si è ancora annotato che al momento della cessione delle quote NOMEli a COGNOME non era stato redatto alcun documento circa la consegna delle scritture, né vi era stata indicazione dei debiti che il cessionario si sarebbe accollato; qu inoltre, aveva riferito al curatore che non aveva alcuna scrittura della società. A completamento del percorso logico-argomentativo si è collegata la condotta di sottrazione/distruzione de documenti contabili con il ritenuto ingiustificato prelievo, tramite i bonifici per 64mila eu risorse finanziarie della società ad opera di COGNOME, dando così atto dei motivi a sostegno d ritenuto scopo di pregiudicare le ragioni dei creditori,essendo posti gli organi fallimen nell’impossibilità di ricostruire i movimenti patrimoniali e finanziari della fallita.
Infine, è stata adeguatamente confutata la versione di COGNOME, che avrebbe confezionato un documento attestante la consegna a NOME senza conservarne copia, giudicandola inverosimile, oltre che smentita dal coimputato COGNOME, per il quale COGNOME avrebbe prelevato le scritture da un commercialista non individuato.
4.2. Con l’attuale ricorso la difesa propone osservazioni critiche generiche e sviluppate co argomenti in fatto, per di più occupandosi solo delle dichiarazioni di COGNOME e non delle al spiegazioni, avendo solo assertivamente dedotto che il curatore fallimentare sarebbe riuscito a ricostruire i movimenti degli affari della società grazie alle modalità trasparenti trasferimenti dei beni.
Il quarto e quinto motivo, con i quali si è dedotta la mancata derubricazione nella fattispeci di bancarotta semplice per le ragioni illustrate sub 4 del ritenuto in fatto e la negatoria delle attenuanti generiche, risultano assorbiti dalle precedenti statuizioni ma non preclusi e l relative questioni, già oggetto dei motivi di appello – come si legge nella sintesi operata a pagina cinque della sentenza impugnata – saranno oggetto di valutazione all’esito del giudizio di rinvio. Sez. 6, Sentenza n. 49750 del 04/07/2019 Cc. (dep. 06/12/2019) Rv. 277438.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui al capo a), punti 1) e 2), con rinvio per nuovo giudizio sul pun ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; i ricorsi nel resto sono rigettati.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a), punti 1) e 2), con rinvi per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta i ricorsi resto.
Deciso 21.6.2023
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME
C
CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE